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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 26/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2401 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2401/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
nato il [...] a [...], con l'Avv. GIANNI Parte_1 C.F._1
CECCARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nata il [...] in [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PAOLO CONDÒ DE SATRIANO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno trasmesso note congiunte contenenti conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 [...]
al matrimonio celebrato il 13.1.2002 a NA. CP_1
A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“CONDIZIONI: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita SO nel Cimino (VT) in Via F.lli Cervi n.112, composta dal Piano T-1 - censita al Catasto dei Fabbricati di SO nel Cimino (VT) Fg. 50 P.lla 1 Sub.
2 - e dal Piano S1 - distinto allo stesso catasto dei Fabbricati al Fg 50 P.lla 1 Sub.
1 - sarà assegnata alla sig.r CP_1
che vi continuerà ad abitare unitamente al figli
[...] Persona_1 or corrisponderà alla signora somma mensile di Parte_1 Controparte_1 euro 150,00, a titolo di assegno di mantenimento per la medesima, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT;
d) il signor corrisponderà al figlio la somma mensile di euro Parte_1 Persona_1
150,00, a ti no di mantenimento p ndo non avrà trovato lavoro, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT;
e) il signor sposterà la propria residenza entro 30 giorni decorrenti dal giorno di Parte_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, asportando ogni bene personale. f) il signo si impegna a cedere al figli entro un anno dalla pronuncia Pt_1 Persona_1 di separazione dei coniugi, la propria quota del 50% della casa coniugale, sita SO nel Cimino (VT) in Via F.lli Cervi n.112, composta dal Piano T-1 - censita al Catasto dei Fabbricati di SO nel Cimino (VT) Fg. 50 P.lla 1 Sub.
2 - e dal Piano S1 - distinto allo stesso catasto dei Fabbricati al Fg 50 P.lla 1 Sub.
1. Tale condizione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e per tale ragione le parti chiederanno i benefici fiscali previsti per legge”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nato il [...] a Parte_1
NA (VT) il 24/02/1962 e nata in [...] il Controparte_1
28/01/1967 in relazione al matrimonio celebrato il 13.1.2002 a NA (atto anno 2002, Parte I, Serie, n. 1) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 2401/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi
TRA
nato il [...] a [...], con l'Avv. GIANNI Parte_1 C.F._1
CECCARELLI, come da procura in atti RICORRENTE E
) nata il [...] in [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. PAOLO CONDÒ DE SATRIANO, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.03.2025 le parti hanno trasmesso note congiunte contenenti conclusioni da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 [...]
al matrimonio celebrato il 13.1.2002 a NA. CP_1
A fondamento della domanda di separazione deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo che si riporta, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“CONDIZIONI: a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita SO nel Cimino (VT) in Via F.lli Cervi n.112, composta dal Piano T-1 - censita al Catasto dei Fabbricati di SO nel Cimino (VT) Fg. 50 P.lla 1 Sub.
2 - e dal Piano S1 - distinto allo stesso catasto dei Fabbricati al Fg 50 P.lla 1 Sub.
1 - sarà assegnata alla sig.r CP_1
che vi continuerà ad abitare unitamente al figli
[...] Persona_1 or corrisponderà alla signora somma mensile di Parte_1 Controparte_1 euro 150,00, a titolo di assegno di mantenimento per la medesima, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT;
d) il signor corrisponderà al figlio la somma mensile di euro Parte_1 Persona_1
150,00, a ti no di mantenimento p ndo non avrà trovato lavoro, somma che dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT;
e) il signor sposterà la propria residenza entro 30 giorni decorrenti dal giorno di Parte_1 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, asportando ogni bene personale. f) il signo si impegna a cedere al figli entro un anno dalla pronuncia Pt_1 Persona_1 di separazione dei coniugi, la propria quota del 50% della casa coniugale, sita SO nel Cimino (VT) in Via F.lli Cervi n.112, composta dal Piano T-1 - censita al Catasto dei Fabbricati di SO nel Cimino (VT) Fg. 50 P.lla 1 Sub.
2 - e dal Piano S1 - distinto allo stesso catasto dei Fabbricati al Fg 50 P.lla 1 Sub.
1. Tale condizione costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, e per tale ragione le parti chiederanno i benefici fiscali previsti per legge”
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nato il [...] a Parte_1
NA (VT) il 24/02/1962 e nata in [...] il Controparte_1
28/01/1967 in relazione al matrimonio celebrato il 13.1.2002 a NA (atto anno 2002, Parte I, Serie, n. 1) ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 26/03/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco