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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1290/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1290/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL AC ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Cristante e Laura Massaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza dei figli minori;
2) Al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che la Sig.ra alla firma del ricorso venga assunta a tempo indeterminato Parte_2 con inquadramento come impiegata di 3° livello presso lo studio del dr. Pt_1 con uno stipendio netto costante di € 1.800,00 mensili con contratto part time di 35 ore a settimana, per fare fronte agli impegni familiari relativi ai tre figli minori. Resta inteso che in caso di licenziamento da parte del Sig. , non motivato Pt_1 da giusta causa, quest'ultimo si impegna ad assicurare alla sig.ra un Parte_2 importo a titolo di contributo al mantenimento di Euro 600,00 sin dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'emolumento che la stessa andrà a ricevere dalla nuova posizione lavorativa assunta in luogo di quella cessata.
1 Quanto all'affido dei figli, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione dei figli minori è stata di seguito concordata tenendo presente la quotidianità degli stessi in ragione delle diverse età, delle attività ludico –sportive svolte e delle attività lavorative dei genitori. Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra i figli e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita dei figli nel rispetto dei ruoli genitoriali. Per_
3) I figli , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con residenza anagrafica presso la madre. Eventuali cambi di residenza dovranno essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e Per_ condivise scelte educative, così da consentire ad , e una Per_2 Per_3 corretta, serena ed equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorranno intraprendere.
4) In ragione della collocazione presso la madre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita i figli il padre terrà Per_ con sé , e con le seguenti modalità: Per_2 Per_3
a) dal martedì uscita da scuola al mercoledì dopo cena, con riaccompagnamento a casa entro le 21.00 nel periodo scolastico e 22.30 nel periodo estivo di vacanza scolastica. Nella settimana in cui non vedrà i figli nel fine settimana, verrà aggiunto pomeriggio, individuato nel venerdì da uscita da scuola, con riaccompagnamento a casa entro le 21.00 nel periodo scolastico e 22.30 nel periodo estivo di vacanza scolastica. Inoltre i figli potranno fermarsi dal padre, previo avviso ai genitori e loro consenso, ogniqualvolta lo desidereranno. b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera ore 19.00. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive dei figli, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi. Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore.
2 Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, che comprenderà il periodo tra Natale e AP (23 – 30 Dicembre) o tra AP ed PI (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con i figli se questi non saranno fuori città con il genitore cui in quell'anno sono affidati per tale periodo;
il genitore che avrà con sé i figli in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene Per_ assicurato il diritto di , e , oltre a quanto sopra descritto, di Per_2 Per_3 poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario , così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale, sempre compatibilmente con la loro volontà e i loro impegni;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti, anche assecondando il desiderio dei figli di recarsi dall'uno o altro genitore quando lo chiedano;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto i figli nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al Per_ contatto telefonico quotidiano con , e;
Per_2 Per_3
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro Per_ nella gestione di , e con godimento di tempo extra, nel senso Per_2 Per_3 di prediligere l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi i minori siano temporaneamente affidata in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé i figli, potrà chiamare o video chiamare tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora siano impegnata in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00;
3 5) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra , entro il giorno 15 di Pt_1 Parte_2 ogni mese, a partire dal mese successivo in cui la stessa si trasferirà nella casa di Saletto, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno complessivo di euro 1.000,00 (mille/00) aggiornato annualmente ed automaticamente su base Istat;
ciò in ragione dell'intervenuto accordo sull' assegno Unico che verrà percepito integralmente dalla Sig.ra con onere del Sig. a Parte_2 Pt_1 sottoscrivere idonea documentazione.
6) il Sig. assume integralmente le spese straordinarie di carattere medico Pt_1
e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo dei minori, regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti, intendendo anche la frequentazione di centri estivi o similari. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita dei minori le spese di natura straordinaria dovranno essere concordate tra i genitori. Le detrazioni fiscali spetteranno a quello dei genitori che ne avrà sostenuto la spesa.
7) I genitori si impegnano a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per i minori anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
9) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà i figli all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che i minori siano in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati (località, nome della struttura e numero telefonico, e se del caso compagnia aerea e numero del volo).
10) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti dei figli a renderne gli stessi partecipi in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere i figli nella quotidianità.
11) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità Per_ connesse alla gestione e alla serena crescita di , e con ulteriore Per_2 Per_3 impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
12) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Comunione e Cresima) i genitori concordano che li celebreranno con un pranzo o una cena ristretta ai soli cinque componenti della famiglia, con facoltà poi di ciascun genitore di festeggiare separatamente con i propri parenti. Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 3-4-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2
4 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 13-9-2008 a AG (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AG Per_ (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2008, e dalla cui unione erano nati i figli , e , rispettivamente l'8-2- 2010, il 27-7-2011 e il 17-8-2014. Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 178/2025, depositata il 9-5-2025, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 9-5-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note scritte in funzione dell'udienza del 16-12-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 178/2025, depositata il 9-5-2025 e passata in giudicato, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio, premesso che le parti hanno dichiarato di aver proceduto al trasferimento degli immobili previsto in sede di separazione, reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in Per_ epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli , Per_2
e , tutti minori d'età. Per_3
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1290/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 13-9-2008 a AG (PD), trascritto
[...] Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AG (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2008;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
5 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 dicembre 2025
il Presidente estensore
OL Di AN
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di AN -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1290/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
UL AC ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, e (c.f. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Cristante e Laura Massaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza dei figli minori;
2) Al fine di definitivamente regolare i rapporti patrimoniali, le parti convengono che la Sig.ra alla firma del ricorso venga assunta a tempo indeterminato Parte_2 con inquadramento come impiegata di 3° livello presso lo studio del dr. Pt_1 con uno stipendio netto costante di € 1.800,00 mensili con contratto part time di 35 ore a settimana, per fare fronte agli impegni familiari relativi ai tre figli minori. Resta inteso che in caso di licenziamento da parte del Sig. , non motivato Pt_1 da giusta causa, quest'ultimo si impegna ad assicurare alla sig.ra un Parte_2 importo a titolo di contributo al mantenimento di Euro 600,00 sin dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'emolumento che la stessa andrà a ricevere dalla nuova posizione lavorativa assunta in luogo di quella cessata.
1 Quanto all'affido dei figli, esercizio della responsabilità genitoriale e versamento del contributo al mantenimento. La gestione dei figli minori è stata di seguito concordata tenendo presente la quotidianità degli stessi in ragione delle diverse età, delle attività ludico –sportive svolte e delle attività lavorative dei genitori. Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra i figli e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita dei figli nel rispetto dei ruoli genitoriali. Per_
3) I figli , e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i Per_2 Per_3 genitori, con residenza anagrafica presso la madre. Eventuali cambi di residenza dovranno essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza dei figli presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e Per_ condivise scelte educative, così da consentire ad , e una Per_2 Per_3 corretta, serena ed equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorranno intraprendere.
4) In ragione della collocazione presso la madre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita i figli il padre terrà Per_ con sé , e con le seguenti modalità: Per_2 Per_3
a) dal martedì uscita da scuola al mercoledì dopo cena, con riaccompagnamento a casa entro le 21.00 nel periodo scolastico e 22.30 nel periodo estivo di vacanza scolastica. Nella settimana in cui non vedrà i figli nel fine settimana, verrà aggiunto pomeriggio, individuato nel venerdì da uscita da scuola, con riaccompagnamento a casa entro le 21.00 nel periodo scolastico e 22.30 nel periodo estivo di vacanza scolastica. Inoltre i figli potranno fermarsi dal padre, previo avviso ai genitori e loro consenso, ogniqualvolta lo desidereranno. b) il weekend: ogni 15 giorni dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera ore 19.00. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive dei figli, anche se non di pertinenza;
c) tre settimane non consecutive durante le vacanze estive, di cui consecutivi al massimo dieci giorni;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi. Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore.
2 Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) ad anni alterni, una settimana durante il periodo natalizio, che comprenderà il periodo tra Natale e AP (23 – 30 Dicembre) o tra AP ed PI (30 Dicembre - 6 gennaio) ; i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione dei figli nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con i figli se questi non saranno fuori città con il genitore cui in quell'anno sono affidati per tale periodo;
il genitore che avrà con sé i figli in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene Per_ assicurato il diritto di , e , oltre a quanto sopra descritto, di Per_2 Per_3 poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, indipendentemente dal calendario , così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale, sempre compatibilmente con la loro volontà e i loro impegni;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti, anche assecondando il desiderio dei figli di recarsi dall'uno o altro genitore quando lo chiedano;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto i figli nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore non collocatario al Per_ contatto telefonico quotidiano con , e;
Per_2 Per_3
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
l) viene comunque prevista e regolamentata una maggiore elasticità che consenta ad entrambi i genitori di essere coinvolti in caso di impegni improvvisi dell'altro Per_ nella gestione di , e con godimento di tempo extra, nel senso Per_2 Per_3 di prediligere l'altro genitore ad estranei ed avendo cura di comunicare a chi i minori siano temporaneamente affidata in caso di terze persone estranee alle famiglie;
m) il genitore che non ha con sé i figli, potrà chiamare o video chiamare tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora siano impegnata in qualche attività o comunque, entro il mattino successivo alle 09.00;
3 5) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra , entro il giorno 15 di Pt_1 Parte_2 ogni mese, a partire dal mese successivo in cui la stessa si trasferirà nella casa di Saletto, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno complessivo di euro 1.000,00 (mille/00) aggiornato annualmente ed automaticamente su base Istat;
ciò in ragione dell'intervenuto accordo sull' assegno Unico che verrà percepito integralmente dalla Sig.ra con onere del Sig. a Parte_2 Pt_1 sottoscrivere idonea documentazione.
6) il Sig. assume integralmente le spese straordinarie di carattere medico Pt_1
e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo dei minori, regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti, intendendo anche la frequentazione di centri estivi o similari. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita dei minori le spese di natura straordinaria dovranno essere concordate tra i genitori. Le detrazioni fiscali spetteranno a quello dei genitori che ne avrà sostenuto la spesa.
7) I genitori si impegnano a far mantenere ai figli un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per i minori anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
9) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà i figli all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che i minori siano in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati (località, nome della struttura e numero telefonico, e se del caso compagnia aerea e numero del volo).
10) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti dei figli a renderne gli stessi partecipi in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere i figli nella quotidianità.
11) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità Per_ connesse alla gestione e alla serena crescita di , e con ulteriore Per_2 Per_3 impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
12) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Comunione e Cresima) i genitori concordano che li celebreranno con un pranzo o una cena ristretta ai soli cinque componenti della famiglia, con facoltà poi di ciascun genitore di festeggiare separatamente con i propri parenti. Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 3-4-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2
4 bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale e la successiva pronuncia di divorzio congiunto del matrimonio da loro contratto il 13-9-2008 a AG (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AG Per_ (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2008, e dalla cui unione erano nati i figli , e , rispettivamente l'8-2- 2010, il 27-7-2011 e il 17-8-2014. Per_2 Per_3
Con la sentenza n. 178/2025, depositata il 9-5-2025, il Tribunale di Rovigo pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 9-5-2025.
Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e depositavano note scritte in funzione dell'udienza del 16-12-2025, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 178/2025, depositata il 9-5-2025 e passata in giudicato, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio, premesso che le parti hanno dichiarato di aver proceduto al trasferimento degli immobili previsto in sede di separazione, reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in Per_ epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli , Per_2
e , tutti minori d'età. Per_3
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1290/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 13-9-2008 a AG (PD), trascritto
[...] Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AG (PD) al n. 17, Parte II, Serie A, anno 2008;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
5 - prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 16 dicembre 2025
il Presidente estensore
OL Di AN
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