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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3341 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SUSINNO LORENZO parte ricorrente contro
C.F. ), rappresentata e dife- Controparte_1 C.F._2 sa dall'Avv. BOCCHI VALENTINA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 6/05/2025
pagina 1 di 5 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 15/11/2024 hiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge CP_1
sposato con rito civile a Fidenza (PR) in data 16/08/2023, unione dal-
[...]
la quale in data 20/10/2024 nasceva la figlia la ricorrente, che dava atto Per_1
della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, chiedeva l'addebito della separazione al marito;
formulava, altresì, ulteriori do- mande accessorie inerenti la gestione della figlia minore e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla doman- Controparte_1
da di separazione, dando atto del raggiungimento di un accordo per la definizione conciliativa del giudizio.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 6/05/2025, a seguito dell'acquisizione di una relazione informativa dai Servizi Sociali, le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato;
all'esito della discussione, con- fermavano di non volersi riconciliare e di voler definire la separazione alle condi- zioni congiunte depositate in atti, con la precisazione che, a parziale modifica di tali condizioni, l'affido della figlia venisse disposto in via condivisa.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 22/05/2025.
§
La separazione personale fra i coniugi nata a [...] Parte_1
(PR) il 12/08/2001) e (nato in [...] il Controparte_1
02/06/1996) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può rite- nersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comporta- mento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di con-
pagina 2 di 5 ciliazione innanzi al Giudice delegato, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento della figlia questo Collegio ritiene che quanto Per_1
previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappre- sentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tri- bunale, nei termini di cui in dispositivo, escluse le condizioni incompatibili con il regime di affido condiviso concordato in udienza.
Alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
FIDENZA (PR) il 12/08/2001) e (nato in [...]- Controparte_1
ROCCO il 02/06/1996) che hanno contratto matrimonio in data 16/08/2023 a
Fidenza (PR), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Fidenza, atto n. 25 – Parte I – Anno 2023;
2. dispone che i coniugi vivano separati con obbligo di mutuo rispetto;
3. dispone che la figlia minore sia affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la bambina il mercoledì dal- le 19:00 alle 21:00 oltre un giorno durante il fine settimana (sabato o domeni- ca) dalle 16:30 alle 19:30; tali visite nei primi mesi dovranno essere effettuate con la supervisione di una persona di fiducia della signora che non Pt_1
parteciperà a detti incontri. Successivamente, al raggiungimento di un anno d'età della bambina, il padre potrà tenere la bambina anche senza la presente pagina 3 di 5 supervisione. Quando la minore avrà compiuto l'età di tre anni il padre potrà tenerla con sé a weekend alternati (andando a prendere la bambina il sabato mattina e riconsegnandola alla madre la domenica alle ore 20:00), durante le vacanze estive per n. 10 giorni consecutivi e durante le vacanze invernali per n. 5 giorni consecutivi;
5. dispone che ersi a tito- Controparte_1 Parte_1 lo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 350,00 mensili a mezzo di bonifico bancario, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025;
6. prende atto dell'impegno del marito a versare, entro il 30/06/2025, la somma di € 1.500,00 a saldo e stralcio a titolo di contributo al mantenimento per le mensilità arretrate;
7. prende atto che le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa, purché preventiva- mente concordate e documentate saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno e verranno saldate a semplice richiesta della madre. Quelle con carattere d'urgenza, per cui non sarà possibile concordarle anticipatamente, verranno rimborsate dal padre nella misura del 50% previa esibizione della sola documentazione;
8. prende atto che la casa coniugale sita in Fidenza (PR), viale Martiri della Li- bertà n. 26, è lasciata in godimento alla signora con quanto in essa Pt_1
contenuto. Prende atto che la moglie si farà quindi carico integralmente delle spese (locazione, condominio ed utenze) volturando entro la fine del mese di aprile 2025 il contratto di locazione e tutte le utenze esclusivamente in capo alla stessa e comunque liberando il marito dalle relative somme che mature- ranno dal mese di aprile 2025. Prende atto che il marito si impegna a saldare l'arretrato delle spese relative alle utenze anche per consentire alla moglie di effettuare le volture quanto prima;
prende atto che le parti concordano in ogni caso che le spese delle utenze che matureranno dal mese di aprile 2025, se ancora intestate al marito, verranno rimborsate dalla moglie a semplice richie-
pagina 4 di 5 sta;
9. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 22/05/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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