Articolo 106 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 105Articolo 107
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15 gennaio 1977
Art. 106.
E' stabilito, per l'anno finanziario 1977, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , il limite di impegno di L. 2.750.000.000, di cui:
1) L. 750.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , per la concessione:
a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607 , ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;
b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;
2) L. 2.000.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977