Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2309/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2309 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a SAMBIASE (CZ) il 04/09/1964. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TERUGGI CLAUDIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a PATERNÒ Controparte_1 C.F._2
(CT) il 05/06/1969 Con il patrocinio dell'Avv. ROMEO ALESSANDRO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente
1.dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra il signor e la signora celebrato in EL OP CI (NO) il Parte_1 Controparte_1
30.7.1989 e trascritto nei registri dello stato civile di quel comune alla parte II serie A n. 23 dell'anno 1989;
2.ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL OP Ti-cino (NO) di provvedere alle annotazioni tutte di legge, in relazione alla emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di quel comune dell'anno 1989 alla parte II serie A numero 23;
3.disporre la perdita del cognome per la moglie. Pt_1
Pag. 1
1. rigettare le domande formulate da parte ricorrente;
2. riconfermare l'assegno di mantenimento in favore della resistente, nella misura già determinata in sede di separazione e successiva riforma parziale con sentenza n. 729 del 23.06.2023 della Corte d'Appello di Torino in
€ 250,00 o in quell'altra misura minore o maggiore ritenuta di giustizia;
(domanda rinunciata)
3. dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario tra il signor e la signora celebrato in EL OP CI (NO) il Parte_1 Controparte_1
30.07.1989 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune alla parte II serie A n. 23 dell'anno 1989;
4. ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di EL OP CI (NO) di provvedere alle annotazioni tutte di legge, in relazione alla emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di quel comune dell'anno 1989 alla parte II serie A numero 23;
5. disporre la perdita del cognome per la moglie;
Pt_1
Porre a carico del ricorrente le spese di lite.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17/12/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 30.7.1989 Controparte_1 in EL OP CI (NO), con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di EL OP CI (NO) nella parte II serie A n. 23 dell'anno 1989. Dalla relazione nascevano due figli, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con sentenza n.85 emessa in data 15.2.20255, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi;
la sentenza veniva parzialmente modificata dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 729 del 23.6.2023. Chiedeva, quindi, la dichiarazione cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70.
Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore. All'udienza del 13.5.2025, parte resistente rinunciava alla domanda relativa all'assegno divorzile;
il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza l'assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti alla discussione orale, rimettendo la causa in decisione.
* La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra
Pag. 2 i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. . Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese devono essere integralmente compensate, avuto riguardo della necessità della pronuncia in punto di status.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
celebrato in data 30.7.1989 in EL OP CI Controparte_1
(NO), atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di EL OP CI (NO) nella parte II serie A n. 23 dell'anno 1989.
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. compensa integralmente le spese di lite.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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