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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
------------------
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 4 del mese di giugno, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa
Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1816 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa
DA
, nato a [...] il [...] > nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'esercizio commerciale denominato e Piante ” Pt_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Pellaro di Reggio Calabria alla Via Nazionale n. 241/F, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Saverio Romeo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Dario Pietro Catalano, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Cimino n. 61, presso lo studio degli avv.ti Angela
Curatola e Marco Curatola, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: contratto assicurativo.
Sono comparsi:
gli avv.ti Saverio Romeo e Dario Pietro Catalano, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Marco Curatola, nell'interesse di parte convenuta;
il sig. , titolare della ditta attrice. Parte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. -premesso di essere titolare dell'esercizio commerciale denominato "Fiori e Parte_1
Piante di Caserta Annunziato" ubicato in Pellaro di Reggio Calabria nel piazzale antistante il locale cimitero di
San Giovanni ed assicurato contro il rischio incendio mediante polizza Tutela di Controparte_2 [...] n. 51780008761, stipulata in data 13.7.2017, per la durata di un anno e rinnovata Controparte_1 tacitamente alla relativa scadenza- evocava, innanzi all'intestato Tribunale, detta Compagnia URtiva, esponendo che in data 10.2.2022 verso le ore 11.50, il chiosco adibito alla propria attività commerciale, veniva colpito da un incendio causato da un cortocircuito, che provocava ingenti danni sia al fabbricato sia a quanto in esso contenuto (attrezzature, arredi e merci).
Tutto ciò premesso, sul rilievo che la Compagnia di URzioni non aveva proceduto alla liquidazione dovuta, l'attore ne chiedeva la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio la che resisteva alla domanda Controparte_3 avversaria.
1. Va, in primo luogo, confermata l'ordinanza istruttoria, con la quale non sono state ammesse le richieste istruttorie avanzate dalle parti, siccome ritenute superflue ai fini del decidere.
Ciò posto, la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo, avanzata da parte attrice, non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
2. L'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di inoperatività della garanzia assicurativa appare condivisibile sotto il profilo della ubicazione diversa dell'immobile colpito dall'evento rispetto a quello indicato nella polizza ed assicurato (rimanendo assorbita ogni ulteriore questione difensiva).
Va rilevato che in base al principio della cd. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preliminarmente tutte le altre doglianze secondo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276 cpc, al giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata (Cass. 2909/17,
Cass. 5805/17 e Cass. 12002/14).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il criterio di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. Sez. Un. N. 9936 dell'8.05.2014; Cass. n. 12002 del 28.05.2014).
Tanto premesso, va, in primo luogo, evidenziato che, al momento dell'evento dedotto,
[...]
era assicurato con la compagnia come da polizza, prodotta Parte_1 Controparte_1 da parte attrice.
Trattasi di circostanza pacifica, in quanto la stessa Compagnia di assicurazioni confermava l'esistenza del predetto contratto n. 51780008761 azionato dall'attore, peraltro prodotto anche dalla medesima parte convenuta.
La società ha eccepito l'inoperatività della polizza che all'epoca del Controparte_1 fatto regolamentava i rapporti tra le parti, in relazione, tra l'altro, alla diversa ubicazione dell'attività commerciale assicurata (indicata in Motta San Giovanni alla via Antonio De Curtis n. 4) rispetto al sito colpito dall'evento lesivo (ubicato, piuttosto, in Pellaro alla via S. Giovanni).
La superiore divergenza costituisce circostanza che risulta documentalmente provata.
Invero, il Rapporto di intervento, redatto dai Vigili del fuoco, attesta che in data 10.02.2022, in via San
Giovanni di Pellaro, trovavano “un chiosco, adibito alla rivendita di fiori, situato all'esterno del Cimitero di San Giovanni di Pellaro, avvolto dalle fiamme”, indicando come presumibile causa del sinistro “probabili cause elettriche” (cfr. documento allegato da parte attrice).
Orbene, la polizza de qua, con riferimento all'attività in argomento, prevede, di contro, la garanzia per l'ubicazione situata alla “via Antonio De Curtis 4 Reggio Calabria” (cfr. contratto stipulato tra le parti).
L'attore ha invocato il verificarsi di un errore, da parte dell'addetto all'intermediazione, al momento della redazione della polizza.
Occorre, tuttavia, rilevare che l'immobile oggetto del contratto assicurativo non può considerarsi un sito estraneo all'attività commerciale dell'attore, trattandosi anche della sua sede legale, per come specificato nella polizza medesima.
A fronte dell'evidenziato collegamento dell'attività dell'attore con l'immobile assicurato nella polizza, parte attrice si è limitata a sostenere il proprio assunto circa la volontà contrattuale di stipulare la polizza con riferimento al diverso immobile ubicato in Pellaro, sulla base della semplice comunicazione via mail inviata, in data 11.02.2022, il giorno dopo l'evento, al Servizio Clienti San LO UR (cfr. documento allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Attesa la contestazione mossa dalla società convenuta, va evidenziato che a detta documentazione va riconosciuta una unilaterale provenienza.
La menzionata comunicazione, circa un presunto errore in sede di redazione della polizza, risulta a firma di un soggetto (sig.ra ) che la società convenuta ha indicato come estraneo alla Controparte_4
Compagnia di assicurazioni (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.); deve, del resto, darsi atto che trattasi di persona diversa dall'addetto all'intermediazione (sig. , soggetto incaricato del Persona_1 collocamento in sede di stipula contrattuale) e non rientrante neanche nel personale operante presso la sede di emissione della polizza, indicata come “Viale Calabria, 62/B” (cfr. polizza assicurativa), risultando dalla citata comunicazione via mail, piuttosto l'appartenenza all'Agenzia sita al viale Aldo Moro n. 119/121.
La documentazione in esame, per la sua unilaterale provenienza, ha funzione probatoria nei limiti in cui non venga contestata, sicché qualora quanto in essa indicato sia oggetto di espressa contestazione, cessa di assolvere a qualsiasi funzione probatoria, ed è onere di colui che l'ha prodotta provarne la fondatezza.
Detta allegazione non costituisce prova, trattandosi di documento di parte, formatosi fuori del processo, che non può essere validamente posto a fondamento dell'avanzata domanda di indennizzo. La comunicazione de qua non può costituire elemento probatorio idoneo, proprio in quanto di provenienza unilaterale.
La conclusione è che, avuto riguardo alla citata pluralità di immobili, non avendo l'attore offerto alcun altro tipo di prova sul presunto errore in sede di stipula del contratto, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa deve ritenersi fondata e va accolta.
Deve, pertanto, concludersi che la garanzia assicurativa non può trovare applicazione in relazione all'evento dannoso lamentato da parte attrice e la domanda va rigettata.
3. Per la particolarità della questione trattata appare equo disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato “Fiori e Parte_1
Piante di Caserta Annunziato”, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 4 giugno 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
L'anno 2025, il giorno 4 del mese di giugno, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa
Grazia Maria CRUCITTI, viene chiamata la causa iscritta al n. 1816 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, promossa
DA
, nato a [...] il [...] > nella qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1 titolare dell'esercizio commerciale denominato e Piante ” Pt_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Pellaro di Reggio Calabria alla Via Nazionale n. 241/F, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Saverio Romeo, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Dario Pietro Catalano, per procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Cimino n. 61, presso lo studio degli avv.ti Angela
Curatola e Marco Curatola, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: contratto assicurativo.
Sono comparsi:
gli avv.ti Saverio Romeo e Dario Pietro Catalano, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Marco Curatola, nell'interesse di parte convenuta;
il sig. , titolare della ditta attrice. Parte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. -premesso di essere titolare dell'esercizio commerciale denominato "Fiori e Parte_1
Piante di Caserta Annunziato" ubicato in Pellaro di Reggio Calabria nel piazzale antistante il locale cimitero di
San Giovanni ed assicurato contro il rischio incendio mediante polizza Tutela di Controparte_2 [...] n. 51780008761, stipulata in data 13.7.2017, per la durata di un anno e rinnovata Controparte_1 tacitamente alla relativa scadenza- evocava, innanzi all'intestato Tribunale, detta Compagnia URtiva, esponendo che in data 10.2.2022 verso le ore 11.50, il chiosco adibito alla propria attività commerciale, veniva colpito da un incendio causato da un cortocircuito, che provocava ingenti danni sia al fabbricato sia a quanto in esso contenuto (attrezzature, arredi e merci).
Tutto ciò premesso, sul rilievo che la Compagnia di URzioni non aveva proceduto alla liquidazione dovuta, l'attore ne chiedeva la condanna al pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio la che resisteva alla domanda Controparte_3 avversaria.
1. Va, in primo luogo, confermata l'ordinanza istruttoria, con la quale non sono state ammesse le richieste istruttorie avanzate dalle parti, siccome ritenute superflue ai fini del decidere.
Ciò posto, la domanda di pagamento di indennizzo assicurativo, avanzata da parte attrice, non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
2. L'eccezione, sollevata dalla società convenuta, di inoperatività della garanzia assicurativa appare condivisibile sotto il profilo della ubicazione diversa dell'immobile colpito dall'evento rispetto a quello indicato nella polizza ed assicurato (rimanendo assorbita ogni ulteriore questione difensiva).
Va rilevato che in base al principio della cd. ragione liquida, in forza del quale la domanda può essere accolta o respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preliminarmente tutte le altre doglianze secondo l'ordine delle questioni di cui all'art. 276 cpc, al giudice è consentito sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione previsto dalla legge in base alla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata (Cass. 2909/17,
Cass. 5805/17 e Cass. 12002/14).
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il criterio di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. Sez. Un. N. 9936 dell'8.05.2014; Cass. n. 12002 del 28.05.2014).
Tanto premesso, va, in primo luogo, evidenziato che, al momento dell'evento dedotto,
[...]
era assicurato con la compagnia come da polizza, prodotta Parte_1 Controparte_1 da parte attrice.
Trattasi di circostanza pacifica, in quanto la stessa Compagnia di assicurazioni confermava l'esistenza del predetto contratto n. 51780008761 azionato dall'attore, peraltro prodotto anche dalla medesima parte convenuta.
La società ha eccepito l'inoperatività della polizza che all'epoca del Controparte_1 fatto regolamentava i rapporti tra le parti, in relazione, tra l'altro, alla diversa ubicazione dell'attività commerciale assicurata (indicata in Motta San Giovanni alla via Antonio De Curtis n. 4) rispetto al sito colpito dall'evento lesivo (ubicato, piuttosto, in Pellaro alla via S. Giovanni).
La superiore divergenza costituisce circostanza che risulta documentalmente provata.
Invero, il Rapporto di intervento, redatto dai Vigili del fuoco, attesta che in data 10.02.2022, in via San
Giovanni di Pellaro, trovavano “un chiosco, adibito alla rivendita di fiori, situato all'esterno del Cimitero di San Giovanni di Pellaro, avvolto dalle fiamme”, indicando come presumibile causa del sinistro “probabili cause elettriche” (cfr. documento allegato da parte attrice).
Orbene, la polizza de qua, con riferimento all'attività in argomento, prevede, di contro, la garanzia per l'ubicazione situata alla “via Antonio De Curtis 4 Reggio Calabria” (cfr. contratto stipulato tra le parti).
L'attore ha invocato il verificarsi di un errore, da parte dell'addetto all'intermediazione, al momento della redazione della polizza.
Occorre, tuttavia, rilevare che l'immobile oggetto del contratto assicurativo non può considerarsi un sito estraneo all'attività commerciale dell'attore, trattandosi anche della sua sede legale, per come specificato nella polizza medesima.
A fronte dell'evidenziato collegamento dell'attività dell'attore con l'immobile assicurato nella polizza, parte attrice si è limitata a sostenere il proprio assunto circa la volontà contrattuale di stipulare la polizza con riferimento al diverso immobile ubicato in Pellaro, sulla base della semplice comunicazione via mail inviata, in data 11.02.2022, il giorno dopo l'evento, al Servizio Clienti San LO UR (cfr. documento allegato da parte attrice alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.).
Attesa la contestazione mossa dalla società convenuta, va evidenziato che a detta documentazione va riconosciuta una unilaterale provenienza.
La menzionata comunicazione, circa un presunto errore in sede di redazione della polizza, risulta a firma di un soggetto (sig.ra ) che la società convenuta ha indicato come estraneo alla Controparte_4
Compagnia di assicurazioni (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.); deve, del resto, darsi atto che trattasi di persona diversa dall'addetto all'intermediazione (sig. , soggetto incaricato del Persona_1 collocamento in sede di stipula contrattuale) e non rientrante neanche nel personale operante presso la sede di emissione della polizza, indicata come “Viale Calabria, 62/B” (cfr. polizza assicurativa), risultando dalla citata comunicazione via mail, piuttosto l'appartenenza all'Agenzia sita al viale Aldo Moro n. 119/121.
La documentazione in esame, per la sua unilaterale provenienza, ha funzione probatoria nei limiti in cui non venga contestata, sicché qualora quanto in essa indicato sia oggetto di espressa contestazione, cessa di assolvere a qualsiasi funzione probatoria, ed è onere di colui che l'ha prodotta provarne la fondatezza.
Detta allegazione non costituisce prova, trattandosi di documento di parte, formatosi fuori del processo, che non può essere validamente posto a fondamento dell'avanzata domanda di indennizzo. La comunicazione de qua non può costituire elemento probatorio idoneo, proprio in quanto di provenienza unilaterale.
La conclusione è che, avuto riguardo alla citata pluralità di immobili, non avendo l'attore offerto alcun altro tipo di prova sul presunto errore in sede di stipula del contratto, stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio, l'eccezione sollevata dalla Compagnia assicurativa deve ritenersi fondata e va accolta.
Deve, pertanto, concludersi che la garanzia assicurativa non può trovare applicazione in relazione all'evento dannoso lamentato da parte attrice e la domanda va rigettata.
3. Per la particolarità della questione trattata appare equo disporre la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nella qualità di titolare dell'esercizio commerciale denominato “Fiori e Parte_1
Piante di Caserta Annunziato”, nei confronti di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
A) rigetta la domanda;
B) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 4 giugno 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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