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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 30.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n.356 e vertente tra
rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Gatta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Alatri (FR), Via Sisto
Vinciguerra n. 1
ricorrente contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che la rappresenta e difende giusta procura generali alle liti in atti
resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 e ritualmente notificato si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che: 1) è invalida in misura non inferiore all'80% e, dunque, nelle condizioni per fruire del requisito ridotto di età previsto dall'art.1, comma 8, D.L.gs n. 503/1992; 2) in conseguenza, aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti dell' respinta dall' per l'insussistenza del requisito CP_1 CP_1 sanirtario;
3) aveva presentato ricorso, rimasto senza riscontro, avverso il provvedimento dell' ; CP_1
4) aveva maturato tutti i requisiti di legge -anagrafico, contributivo e sanitario- per accedere alla
1 prestazione chiesta).
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Giudice adito di: “in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dalla domanda amministrativa e per l'effetto condannare l al pagamento dei singoli ratei, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
CP_1 in via subordinata: qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non ritenga che la decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, sia dalla domanda amministrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la prestazione da qualsiasi altra data che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l al pagamento dei ratei, dal riconoscimento al soddisfo”. CP_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito in giudizio l' convenuto, contestando in fatto e in diritto la domanda, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, CP_1 per difetto in capo all'attrice del requisito sanitario.
All'udienza del 30.1.2025, la causa, matura per la decisione, è stata discussa dai procuratori delle parti mediante deposito di note telematiche, ed è stata quindi decisa con sentenza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Va preliminarmente inquadrato il quadro normativo di riferimento.
L'art.1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 ha previsto:
- al 1° comma che "il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata";
- al comma 8°, che "L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%".
Con specifico riferimento al requisito anagrafico richiesto, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent. del 27/11/2019, n. 31001; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 30-09-2019, n. 24363) "La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato d'invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d'invalidità". Pertanto, "La pensione di vecchiaia anticipata per motivi d'invalidità non costituisce un trattamento estraneo al novero dei trattamenti pensionistici soggetti all'aumento dell'età anagrafica in conseguenza dell'incremento della speranza di vita.".
Invero, secondo la Corte di legittimità, fondando il diritto alla retrodatazione della pensione di
2 vecchiaia sull'art.1 comma 8 della L. 503/1992 (secondo il quale l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%) si finirebbe per violare "il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-quater, il quale [..] ha previsto testualmente che "in base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche (...) agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (...) è applicato l'adeguamento dei requisiti", con l'unica eccezione dei "lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età".
Tale disposizione, infatti, nel generalizzare il meccanismo di adeguamento dell'età anagrafica all'incremento della speranza di vita a tutti i regimi e gestioni pensionistiche che possedessero requisiti diversi da quelli vigenti nell'a.g.o., non può che riguardare anche i requisiti anagrafici dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a causa d'invalidità, essendo quest'ultima nient'altro che un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione d'invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (così, testualmente, Cass. n.
11750 del 2015; più recentemente, negli stessi termini, Cass. nn. 29191 del 2018 e 24363 del 2019)".
Precisa ulteriormente la Corte che "se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato d'invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d'invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984” (così, ancora, Cass., n. 11750 del
2015, cit.).
E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale".
Nel caso di specie, il requisito anagrafico non è stato specificatamente contestato dall' . CP_1
3 L' neanche ha contestato la ricorrenza del requisito assicurativo/contributivo. CP_1
Nessuna specifica contestazione, ha proposto poi l' con riguardo alla circostanza della CP_1 definitiva cessazione dell'attività lavorativa subordinata da parte dell'attrice, condizione prevista dall'art. 1, comma 7, D.Lgs n. 503/92, cui è subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia.
L'unico motivo di contrasto tra le parti riguarda il requisito sanitario, in ordine al quale la
Cassazione ha osservato che la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 (invalidi in misura non inferiore all'80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n. 13495 - "Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del
1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%").
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica")
e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della "capacità di lavoro" e "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa").
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non ricorra il requisito sanitario della percentuale d'invalidità uguale o superiore all'80%, non riscontrato dall'espletata C.T.U., le cui conclusioni non sono state contestate in alcun modo dalle parti.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato art. CP_1
152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con separato CP_1 decreto.
Frosinone, 27/2/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
5
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 30.1.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n.356 e vertente tra
rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Gatta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Alatri (FR), Via Sisto
Vinciguerra n. 1
ricorrente contro
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, presso l'Avv. Maria A. Tuminelli, che la rappresenta e difende giusta procura generali alle liti in atti
resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia anticipata
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.1.2024 e ritualmente notificato si è rivolta al Parte_1
Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che: 1) è invalida in misura non inferiore all'80% e, dunque, nelle condizioni per fruire del requisito ridotto di età previsto dall'art.1, comma 8, D.L.gs n. 503/1992; 2) in conseguenza, aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia nella gestione lavoratori dipendenti dell' respinta dall' per l'insussistenza del requisito CP_1 CP_1 sanirtario;
3) aveva presentato ricorso, rimasto senza riscontro, avverso il provvedimento dell' ; CP_1
4) aveva maturato tutti i requisiti di legge -anagrafico, contributivo e sanitario- per accedere alla
1 prestazione chiesta).
Tanto premesso, l'attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo al Giudice adito di: “in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento pensionistico anticipato con decorrenza dalla domanda amministrativa e per l'effetto condannare l al pagamento dei singoli ratei, oltre interessi dalla scadenza al saldo;
CP_1 in via subordinata: qualora l'Ill.mo Giudice del Lavoro non ritenga che la decorrenza del diritto alla prestazione richiesta, sia dalla domanda amministrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la prestazione da qualsiasi altra data che sarà accertata in corso di causa, e per l'effetto condannare l al pagamento dei ratei, dal riconoscimento al soddisfo”. CP_1
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, si è costituito in giudizio l' convenuto, contestando in fatto e in diritto la domanda, di cui ha chiesto l'integrale rigetto, CP_1 per difetto in capo all'attrice del requisito sanitario.
All'udienza del 30.1.2025, la causa, matura per la decisione, è stata discussa dai procuratori delle parti mediante deposito di note telematiche, ed è stata quindi decisa con sentenza,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Va preliminarmente inquadrato il quadro normativo di riferimento.
L'art.1 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 503 ha previsto:
- al 1° comma che "il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella allegata";
- al comma 8°, che "L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%".
Con specifico riferimento al requisito anagrafico richiesto, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro Sent. del 27/11/2019, n. 31001; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 30-09-2019, n. 24363) "La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato d'invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d'invalidità". Pertanto, "La pensione di vecchiaia anticipata per motivi d'invalidità non costituisce un trattamento estraneo al novero dei trattamenti pensionistici soggetti all'aumento dell'età anagrafica in conseguenza dell'incremento della speranza di vita.".
Invero, secondo la Corte di legittimità, fondando il diritto alla retrodatazione della pensione di
2 vecchiaia sull'art.1 comma 8 della L. 503/1992 (secondo il quale l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%) si finirebbe per violare "il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12-quater, il quale [..] ha previsto testualmente che "in base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche (...) agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria (...) è applicato l'adeguamento dei requisiti", con l'unica eccezione dei "lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età".
Tale disposizione, infatti, nel generalizzare il meccanismo di adeguamento dell'età anagrafica all'incremento della speranza di vita a tutti i regimi e gestioni pensionistiche che possedessero requisiti diversi da quelli vigenti nell'a.g.o., non può che riguardare anche i requisiti anagrafici dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata a causa d'invalidità, essendo quest'ultima nient'altro che un'anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione d'invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento (così, testualmente, Cass. n.
11750 del 2015; più recentemente, negli stessi termini, Cass. nn. 29191 del 2018 e 24363 del 2019)".
Precisa ulteriormente la Corte che "se è vero che, ai fini della pensione di vecchiaia anticipata, lo stato d'invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti d'invalidità previsti dalla L. n. 222 del 1984” (così, ancora, Cass., n. 11750 del
2015, cit.).
E se così è, manca all'evidenza una qualsiasi base normativa per sostenere che il suo conseguimento non debba soggiacere alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, tanto più che si tratta di una scelta legislativa che, pur perseguendo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo mediante l'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, lascia inalterata la disciplina di favore stabilita dal D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, che tuttora consente, ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di vecchiaia ad un limite di età più favorevole rispetto a quello previsto per la generalità dei cittadini, realizzando così un bilanciamento tra opposti interessi non sospettabile prima facie di alcun dubbio di legittimità costituzionale".
Nel caso di specie, il requisito anagrafico non è stato specificatamente contestato dall' . CP_1
3 L' neanche ha contestato la ricorrenza del requisito assicurativo/contributivo. CP_1
Nessuna specifica contestazione, ha proposto poi l' con riguardo alla circostanza della CP_1 definitiva cessazione dell'attività lavorativa subordinata da parte dell'attrice, condizione prevista dall'art. 1, comma 7, D.Lgs n. 503/92, cui è subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia.
L'unico motivo di contrasto tra le parti riguarda il requisito sanitario, in ordine al quale la
Cassazione ha osservato che la genericità dell'espressione utilizzata dal legislatore con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 D. Lgs. n. 503/92 (invalidi in misura non inferiore all'80%) e la mancanza di qualsiasi altra specificazione depongono per l'ampiezza massima del contenuto normativo e per l'opzione interpretativa favorevole all'accoglimento della nozione d'invalidità civile (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 15-04-2013, n. 9081; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent del 13-09-2003, n. 13495 - "Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del
1984, art. 1, il quale accoglie una nozione d'invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato d'invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario d'invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%").
Pertanto, la percentuale d'invalidità deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992 che si usano per l'Invalidità Civile (facendo riferimento, cioè, ai parametri della "capacità lavorativa generica")
e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 ai fini dell'assegno ordinario o della pensione ordinaria d'invalidità (facendo riferimento ai parametri della "capacità di lavoro" e "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa").
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie non ricorra il requisito sanitario della percentuale d'invalidità uguale o superiore all'80%, non riscontrato dall'espletata C.T.U., le cui conclusioni non sono state contestate in alcun modo dalle parti.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato art. CP_1
152 disp. att. c.p.c., poiché il ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vengono poste a carico dell' CP_1
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all'Istituto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., come liquidate con separato CP_1 decreto.
Frosinone, 27/2/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Massimo Lisi
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