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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/08/2025, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10274/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 10274/2022 avente ad oggetto “domanda di accertamento della
proprietà con azione di rivendica” ed in via subordinata “richiesta di restituzione somme” promossa da:
(C. F. ), domiciliato in Catania, Via Vincenzo Parte_1 C.F._1
Giuffrida n. 2B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Patti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 [...]
), entrambe domiciliate in Acireale (CT) Via Vito D'Anna n. 16, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Antonio Cavallaro che le rappresenta e difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 11 CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
premesso di essersi occupato personalmente ed a proprie spese della Parte_1
realizzazione di sei unità immobiliari ubicate presso il lotto di terreno sito in Catania, Località San
Francesco La Rena, Villaggio Ippocampo di Mare, Via Fiordaliso (oggi n. 40), ha convenuto in giudizio e al fine di sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto CP_1 CP_2
di proprietà sull'intero compendio immobiliare, meglio descritto in atto di citazione, edificato all'interno del lotto di terreno di cui sopra con conseguente rivendica DE suddetti beni immobili mediante trasferimento ex art. 2932 c.c. ed ordine al Conservatore DE registri immobiliari di Catania
di trascrizione del relativo diritto di proprietà.
In subordine e senza recesso dalle superiori domande, l'odierno attore ha chiesto accertarsi e dichiararsi la proprietà del solo immobile, censito al N.C.E.U. di Catania al foglio 56, particella 2306,
subalterno 6, poiché a suo dire l'unità immobiliare sarebbe stata realizzata con denaro proprio per sé e ciò in virtù di accordi intercorsi tra le parti in causa.
pagina 2 di 11 In via ulteriormente subordinata e senza recesso dalle superiori domande, Parte_1
ha chiesto la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione delle somme spese per la costruzione degli immobili censiti al N.C.E.U. di Catania al foglio 56, particella 2306, subalterni da 1
a 6, e quantificate nella complessiva somma di euro 216.000,00, oltre gli interessi legali maturati dalla costruzione e fino alla data della domanda ed interessi successivi ex art. 1284, comma 4 c.c.
Infine, in estremo subordine l'attore, nell'ipotesi in cui venga accertata e dichiarata la proprietà
relativa al solo immobile identificato al sub 6, ha chiesto che dalla somma richiesta di euro 216.000,00
venga detratto il valore della quota di spesa sostenuta per la realizzazione di quest'ultima unità
immobiliare, da accertarsi in corso di causa.
In particolare, l'attore ha dedotto che negli anni 80, congiuntamente con le sorelle CP_1
, e ed in virtù di un accordo con le medesime,
[...] Persona_1 Persona_2
decideva di acquistare un lotto di terreno sul quale, pur in assenza di qualsivoglia autorizzazione, egli si sarebbe occupato di realizzare un edificio formato da sei unità immobiliari, salvo poi richiedere la concessione edilizia in sanatoria. Inoltre, l'attore ha esposto di aver subito un procedimento penale per la violazione delle norme sulla edificazione edilizia durante la realizzazione delle unità immobiliari oggetto di causa.
L'attore ha altresì dichiarato che i lavori sono stati realizzati con maestranze e professionalità
di fiducia e con denaro anticipato dallo stesso.
Realizzate in parte le unità immobiliari, in data 20.04.2006 e con atto rogato da Notaio Dott.
(Repertorio n. 34499, Raccolta n. 18325) i precedenti proprietari del terreno, coniugi PE
, trasferivano la proprietà del lotto di terreno solo alla convenuta Persona_4 CP_2
pagina 3 di 11 Ciò avveniva, secondo quanto dedotto dall'odierno attore, “per ragioni di opportunità e convenienza”
non meglio specificate in atti.
L'attore ha esposto infine che, ottenuto anche il possesso giuridico del bene, sempre di concerto con le sorelle, si convenne l'ultimazione DE lavori (ivi ricompresi i lavori di rifacimento facciata e fognature) a sue cura e spese, rendendo i beni concretamente utilizzabili. Tuttavia, ultimati i lavori nel 2014, ha lamentato che le sorelle, contravvenendo agli accordi, lo hanno Parte_1
privato della disponibilità degli immobili in questione.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite le convenute e CP_1 CP_2
eccependo, preliminarmente, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
[...]
conciliazione, nonché, nel merito, la mancanza di elementi probatori a supporto della domanda di accertamento della proprietà e conseguente rivendica della stessa in violazione DE principi relativi all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Le convenute hanno inoltre contestato la domanda di restituzione delle somme pagate per la realizzazione delle sei unità immobiliari in quanto infondata nel merito per carenza di adeguati elementi di prova, oltre che ampiamente prescritta.
A tal fine, entrambe le convenute hanno fornito una ricostruzione DE fatti differente da quella prospettata dall'attore. Precisamente queste ultime, pur non negando che i lavori di edificazione siano stati eseguiti anche con la partecipazione dell'attore, hanno contestato che i costi per la realizzazione delle sei unità immobiliari siano stati sostenuti interamente dalla parte attrice, precisando altresì che le spese sono state affrontate da (DR DE FR . Le convenute hanno Persona_5 Pt_1
contestato di aver concesso al fratello la disponibilità degli immobili per cui è Parte_1
pagina 4 di 11 causa, precisando che lo stesso disponeva degli immobili solamente come ospite nei periodi in cui la
DR rientrava in Sicilia per villeggiatura.
Ciò premesso, deve subito rilevarsi che ogni questione relativa alla procedibilità è stata superata, perché, alla prima udienza, è stato assegnato alle parti il termine per consentire alle stesse di espletare la procedura di mediazione, che tuttavia si è conclusa con esito negativo.
Nel merito, così brevemente ricostruiti i fatti, le domande proposte da parte attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate.
Onde definire il “thema decidendum” della presente controversia, appare utile precisare che la fattispecie processuale in esame va qualificata come azione di accertamento della proprietà e rivendica della stessa.
In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà,
quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione.
Più precisamente, la finalità dell'azione di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, invece l'azione di rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24050 del 3 agosto 2022).
L'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo,
richiede ai fini dell'accoglimento la c.d. "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25052 del 10 ottobre 2018).
pagina 5 di 11 La rigorosità dell'onere probatorio richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova.
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14734 del 7 giugno 2018).
Relativamente alla domanda subordinata di restituzione delle somme pagate per la realizzazione delle sei unità immobiliari, la presente fattispecie va qualificata come azione di restituzione di somme ex art. 2033 c.c., diretta quindi ad ottenere la ripetizione di un indebito oggettivo;
ovvero, in subordine, come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Deve considerarsi come ripetizione d'indebito qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria,
che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7897
del 4 aprile 2014). L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è
condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6747 del 21 marzo
2014).
Orbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti (atto pubblico di compravendita rogato da Notaio in data 20.04.2006) emerge in primo luogo che proprietaria del lotto di PE
pagina 6 di 11 terreno è la convenuta in quanto le parti hanno senza dubbio inteso trasferire il bene CP_2
in parola soltanto alla suddetta convenuta.
A fronte di tale evidenza, la documentazione prodotta dall'attore (scrittura privata di conferimento incarico di direzione DE lavori a tecnico di fiducia, Geom. - scrittura CP_3
privata che descrive le attività ed i relativi costi – bozza di accordo tra le parti priva di sottoscrizione)
non è idonea a provare alcun diritto di proprietà in capo allo stesso, poiché, come già detto,
presupposto per l'azione di rivendica è la rigorosa ricostruzione di tutti i passaggi di acquisto del bene fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Al contempo circostanze quali la gestione del bene o gli esborsi sostenuti per l'acquisto o la manutenzione dello stesso non sono rilevanti ai fini dell'acquisto della proprietà.
Segnatamente, secondo la ricostruzione DE fatti, peraltro non contestata da parte attrice, in data
23.08.1977 la convenuta stipulava un preliminare di vendita avente ad oggetto CP_1
l'acquisto del lotto di terreno, indicato in premessa, appartenente ai coniugi e Controparte_4
per la complessiva somma di lire 10.000.000. Al momento della sottoscrizione del Parte_2
contratto preliminare, le parti concordavano il trasferimento del possesso materiale del lotto di terreno in questione a fronte del pagamento di un acconto pari alla somma di lire 3.000.000; contestualmente le parti si impegnavano a versare la somma restante di lire 7.000.000 entro il mese di giugno 1979,
data prevista orientativamente per la stipula dell'atto di vendita.
Realizzati in parte gli immobili, in data 15.04.1987 le sorelle e CP_1 Per_1
depositano la relativa istanza di sanatoria per la concessione del titolo abitativo. Per_2
Successivamente, in data 20.04.2006 con atto rogato dal Notaio Dott. (Repertorio n. PE
pagina 7 di 11 34499, Raccolta n. 18325) i coniugi (precedenti proprietari del terreno) trasferivano Persona_4
la proprietà del lotto di terreno alla convenuta CP_2
Ciò posto, preso atto che tra le parti in causa sono oggetto di contestazione sia le tempistiche relative ai lavori di ultimazione degli immobili sia le modalità di pagamento di tali ultimi lavori,
siffatte circostanze appaiono comunque irrilevanti ai fini della decisione sulla proprietà del bene.
Parimenti, il fatto che sulla base di un presunto accordo anche economico Parte_1
intercorso negli anni tra le parti in causa, possa essere stato incaricato dalla convenuta CP_1
e dalla attuale proprietaria, di realizzare a proprie cure e spese, l'intero compendio CP_2
immobiliare è irrilevante ai fini dell'accertamento della proprietà, oltre che ai fini della rivendica della stessa.
In conclusione, si ritiene che parte attrice, con specifico riferimento alla c.d. “probatio
diabolica” richiesta per l'azione di rivendica di un bene, non abbia assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. La documentazione prodotta (scrittura privata di conferimento incarico di direzione
DE lavori a tecnico di fiducia - scrittura privata che descrive le attività ed i relativi costi – bozza di accordo tra le parti priva di sottoscrizione), pur consentendo di ricostruire in via sommaria la vicenda,
non assume tuttavia rilevanza ai fini dell'accertamento della proprietà e della rivendica della stessa.
Di contro la convenuta ha provato di essere proprietaria del lotto di terreno in CP_2
questione.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la domanda subordinata di accertamento e conseguente rivendica della sola proprietà facente capo all'unità immobiliare identificata al sub. 6,
avendo anche in tal caso parte attrice allegato circostanze già in astratto inidonee all'acquisto della proprietà.
pagina 8 di 11 Procedendo nell'esame delle ulteriori richieste formulate da parte attrice, anche la domanda di restituzione delle somme di denaro spese per la realizzazione delle sei unità immobiliari, ammontante nella complessiva cifra di euro 216.000,00, si appalesa infondata, in quanto priva di adeguati elementi probatori e pertanto non può essere accolta.
Ed infatti la scrittura privata sottoscritta dal geometra , tecnico che ha seguito i CP_3
lavori di edificazione, sebbene descriva la tipologia DE lavori ed i costi, non dimostra l'effettivo esborso delle somme da parte di Parte_1
Per altro verso la "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' ”accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme anticipate per conto di terzi è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30944 del 29
novembre 2018).
Ebbene, nella vicenda in esame non vi è agli atti documentazione idonea a dimostrare, in primo luogo, il pagamento da parte dell'attore, salva successiva dimostrazione del diritto alla restituzione (si pensi ad esempio alle fatture emesse da imprese che eseguirono i lavori, alle relative quietanze, oppure alla documentazione bancaria che attesti l'effettivo pagamento delle somme richieste). Né può
sottacersi che, superato eventualmente tale difetto di allegazione e prova, la generica richiesta di restituzione delle somme, a fronte dell'avversa eccezione, risulterebbe comunque in gran parte pagina 9 di 11 prescritta, considerato che le somme in tesi pagate dall'attore sono cronologicamente collocabili in un ampio arco temporale che va dagli anni 80 del secolo scorso fino al 2014, anno in cui l'attore lamenta di essere stato spossessato della disponibilità degli immobili in questione.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte e DE principi di diritto enunciati, tutte le domande della parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nei limiti dell'importo indicato nella nota spesa depositata da parte convenuta e datata 26.05.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10274/2022 R.G.,
- rigetta la domanda di accertamento di proprietà e conseguente rivendica del lotto di terreno sito in Catania, Località San Francesco La Rena, Villaggio Ippocampo di Mare, Via
Fiordaliso (oggi n. 40), individuato al N.C.T. del predetto Comune al foglio 56, particella
133 e dell'intero compendio immobiliare ivi realizzato, identificato al N.C.E.U. del Comune
di Catania al Foglio 56, particella 2306, subalterni da 1 a 6;
- rigetta la domanda di accertamento della proprietà e conseguente rivendica relativa alla sola unità immobiliare identificata al sub 6;
- rigetta la domanda di restituzione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero compendio immobiliare ammontanti nella complessiva somma di euro 216.000,00;
- condanna la parte attrice, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
delle convenute e che liquida in complessivi euro CP_1 CP_2
3.809,00 oltre i.v.a. e c.p.a. dovute per legge, come da nota spese in atti.
pagina 10 di 11 Così deciso in Catania, il 24 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r. g. 10274/2022 avente ad oggetto “domanda di accertamento della
proprietà con azione di rivendica” ed in via subordinata “richiesta di restituzione somme” promossa da:
(C. F. ), domiciliato in Catania, Via Vincenzo Parte_1 C.F._1
Giuffrida n. 2B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Patti che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
Contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2 [...]
), entrambe domiciliate in Acireale (CT) Via Vito D'Anna n. 16, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Antonio Cavallaro che le rappresenta e difende, giusta procura in atti.
pagina 1 di 11 CONVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025 (svoltasi mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
premesso di essersi occupato personalmente ed a proprie spese della Parte_1
realizzazione di sei unità immobiliari ubicate presso il lotto di terreno sito in Catania, Località San
Francesco La Rena, Villaggio Ippocampo di Mare, Via Fiordaliso (oggi n. 40), ha convenuto in giudizio e al fine di sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto CP_1 CP_2
di proprietà sull'intero compendio immobiliare, meglio descritto in atto di citazione, edificato all'interno del lotto di terreno di cui sopra con conseguente rivendica DE suddetti beni immobili mediante trasferimento ex art. 2932 c.c. ed ordine al Conservatore DE registri immobiliari di Catania
di trascrizione del relativo diritto di proprietà.
In subordine e senza recesso dalle superiori domande, l'odierno attore ha chiesto accertarsi e dichiararsi la proprietà del solo immobile, censito al N.C.E.U. di Catania al foglio 56, particella 2306,
subalterno 6, poiché a suo dire l'unità immobiliare sarebbe stata realizzata con denaro proprio per sé e ciò in virtù di accordi intercorsi tra le parti in causa.
pagina 2 di 11 In via ulteriormente subordinata e senza recesso dalle superiori domande, Parte_1
ha chiesto la condanna delle convenute, in solido tra loro, alla restituzione delle somme spese per la costruzione degli immobili censiti al N.C.E.U. di Catania al foglio 56, particella 2306, subalterni da 1
a 6, e quantificate nella complessiva somma di euro 216.000,00, oltre gli interessi legali maturati dalla costruzione e fino alla data della domanda ed interessi successivi ex art. 1284, comma 4 c.c.
Infine, in estremo subordine l'attore, nell'ipotesi in cui venga accertata e dichiarata la proprietà
relativa al solo immobile identificato al sub 6, ha chiesto che dalla somma richiesta di euro 216.000,00
venga detratto il valore della quota di spesa sostenuta per la realizzazione di quest'ultima unità
immobiliare, da accertarsi in corso di causa.
In particolare, l'attore ha dedotto che negli anni 80, congiuntamente con le sorelle CP_1
, e ed in virtù di un accordo con le medesime,
[...] Persona_1 Persona_2
decideva di acquistare un lotto di terreno sul quale, pur in assenza di qualsivoglia autorizzazione, egli si sarebbe occupato di realizzare un edificio formato da sei unità immobiliari, salvo poi richiedere la concessione edilizia in sanatoria. Inoltre, l'attore ha esposto di aver subito un procedimento penale per la violazione delle norme sulla edificazione edilizia durante la realizzazione delle unità immobiliari oggetto di causa.
L'attore ha altresì dichiarato che i lavori sono stati realizzati con maestranze e professionalità
di fiducia e con denaro anticipato dallo stesso.
Realizzate in parte le unità immobiliari, in data 20.04.2006 e con atto rogato da Notaio Dott.
(Repertorio n. 34499, Raccolta n. 18325) i precedenti proprietari del terreno, coniugi PE
, trasferivano la proprietà del lotto di terreno solo alla convenuta Persona_4 CP_2
pagina 3 di 11 Ciò avveniva, secondo quanto dedotto dall'odierno attore, “per ragioni di opportunità e convenienza”
non meglio specificate in atti.
L'attore ha esposto infine che, ottenuto anche il possesso giuridico del bene, sempre di concerto con le sorelle, si convenne l'ultimazione DE lavori (ivi ricompresi i lavori di rifacimento facciata e fognature) a sue cura e spese, rendendo i beni concretamente utilizzabili. Tuttavia, ultimati i lavori nel 2014, ha lamentato che le sorelle, contravvenendo agli accordi, lo hanno Parte_1
privato della disponibilità degli immobili in questione.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite le convenute e CP_1 CP_2
eccependo, preliminarmente, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di
[...]
conciliazione, nonché, nel merito, la mancanza di elementi probatori a supporto della domanda di accertamento della proprietà e conseguente rivendica della stessa in violazione DE principi relativi all'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.
Le convenute hanno inoltre contestato la domanda di restituzione delle somme pagate per la realizzazione delle sei unità immobiliari in quanto infondata nel merito per carenza di adeguati elementi di prova, oltre che ampiamente prescritta.
A tal fine, entrambe le convenute hanno fornito una ricostruzione DE fatti differente da quella prospettata dall'attore. Precisamente queste ultime, pur non negando che i lavori di edificazione siano stati eseguiti anche con la partecipazione dell'attore, hanno contestato che i costi per la realizzazione delle sei unità immobiliari siano stati sostenuti interamente dalla parte attrice, precisando altresì che le spese sono state affrontate da (DR DE FR . Le convenute hanno Persona_5 Pt_1
contestato di aver concesso al fratello la disponibilità degli immobili per cui è Parte_1
pagina 4 di 11 causa, precisando che lo stesso disponeva degli immobili solamente come ospite nei periodi in cui la
DR rientrava in Sicilia per villeggiatura.
Ciò premesso, deve subito rilevarsi che ogni questione relativa alla procedibilità è stata superata, perché, alla prima udienza, è stato assegnato alle parti il termine per consentire alle stesse di espletare la procedura di mediazione, che tuttavia si è conclusa con esito negativo.
Nel merito, così brevemente ricostruiti i fatti, le domande proposte da parte attrice sono infondate e pertanto vanno rigettate.
Onde definire il “thema decidendum” della presente controversia, appare utile precisare che la fattispecie processuale in esame va qualificata come azione di accertamento della proprietà e rivendica della stessa.
In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà,
quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione.
Più precisamente, la finalità dell'azione di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, invece l'azione di rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24050 del 3 agosto 2022).
L'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo,
richiede ai fini dell'accoglimento la c.d. "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25052 del 10 ottobre 2018).
pagina 5 di 11 La rigorosità dell'onere probatorio richiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivendica esige che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione "possideo quia possideo", senza onere di prova.
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 14734 del 7 giugno 2018).
Relativamente alla domanda subordinata di restituzione delle somme pagate per la realizzazione delle sei unità immobiliari, la presente fattispecie va qualificata come azione di restituzione di somme ex art. 2033 c.c., diretta quindi ad ottenere la ripetizione di un indebito oggettivo;
ovvero, in subordine, come azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
Deve considerarsi come ripetizione d'indebito qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria,
che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7897
del 4 aprile 2014). L'azione di indebito oggettivo ha carattere restitutorio, cosicché la ripetibilità è
condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole previste dagli artt. 2033 e ss. cod. civ. (e cioè quando abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata), operando altrimenti, ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento senza causa prevista dall'art. 2041 cod. civ., che assolve alla funzione, in base ad una valutazione obbiettiva, di reintegrazione dell'equilibrio economico. (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6747 del 21 marzo
2014).
Orbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti (atto pubblico di compravendita rogato da Notaio in data 20.04.2006) emerge in primo luogo che proprietaria del lotto di PE
pagina 6 di 11 terreno è la convenuta in quanto le parti hanno senza dubbio inteso trasferire il bene CP_2
in parola soltanto alla suddetta convenuta.
A fronte di tale evidenza, la documentazione prodotta dall'attore (scrittura privata di conferimento incarico di direzione DE lavori a tecnico di fiducia, Geom. - scrittura CP_3
privata che descrive le attività ed i relativi costi – bozza di accordo tra le parti priva di sottoscrizione)
non è idonea a provare alcun diritto di proprietà in capo allo stesso, poiché, come già detto,
presupposto per l'azione di rivendica è la rigorosa ricostruzione di tutti i passaggi di acquisto del bene fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Al contempo circostanze quali la gestione del bene o gli esborsi sostenuti per l'acquisto o la manutenzione dello stesso non sono rilevanti ai fini dell'acquisto della proprietà.
Segnatamente, secondo la ricostruzione DE fatti, peraltro non contestata da parte attrice, in data
23.08.1977 la convenuta stipulava un preliminare di vendita avente ad oggetto CP_1
l'acquisto del lotto di terreno, indicato in premessa, appartenente ai coniugi e Controparte_4
per la complessiva somma di lire 10.000.000. Al momento della sottoscrizione del Parte_2
contratto preliminare, le parti concordavano il trasferimento del possesso materiale del lotto di terreno in questione a fronte del pagamento di un acconto pari alla somma di lire 3.000.000; contestualmente le parti si impegnavano a versare la somma restante di lire 7.000.000 entro il mese di giugno 1979,
data prevista orientativamente per la stipula dell'atto di vendita.
Realizzati in parte gli immobili, in data 15.04.1987 le sorelle e CP_1 Per_1
depositano la relativa istanza di sanatoria per la concessione del titolo abitativo. Per_2
Successivamente, in data 20.04.2006 con atto rogato dal Notaio Dott. (Repertorio n. PE
pagina 7 di 11 34499, Raccolta n. 18325) i coniugi (precedenti proprietari del terreno) trasferivano Persona_4
la proprietà del lotto di terreno alla convenuta CP_2
Ciò posto, preso atto che tra le parti in causa sono oggetto di contestazione sia le tempistiche relative ai lavori di ultimazione degli immobili sia le modalità di pagamento di tali ultimi lavori,
siffatte circostanze appaiono comunque irrilevanti ai fini della decisione sulla proprietà del bene.
Parimenti, il fatto che sulla base di un presunto accordo anche economico Parte_1
intercorso negli anni tra le parti in causa, possa essere stato incaricato dalla convenuta CP_1
e dalla attuale proprietaria, di realizzare a proprie cure e spese, l'intero compendio CP_2
immobiliare è irrilevante ai fini dell'accertamento della proprietà, oltre che ai fini della rivendica della stessa.
In conclusione, si ritiene che parte attrice, con specifico riferimento alla c.d. “probatio
diabolica” richiesta per l'azione di rivendica di un bene, non abbia assolto l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. La documentazione prodotta (scrittura privata di conferimento incarico di direzione
DE lavori a tecnico di fiducia - scrittura privata che descrive le attività ed i relativi costi – bozza di accordo tra le parti priva di sottoscrizione), pur consentendo di ricostruire in via sommaria la vicenda,
non assume tuttavia rilevanza ai fini dell'accertamento della proprietà e della rivendica della stessa.
Di contro la convenuta ha provato di essere proprietaria del lotto di terreno in CP_2
questione.
Per le medesime ragioni non può trovare accoglimento la domanda subordinata di accertamento e conseguente rivendica della sola proprietà facente capo all'unità immobiliare identificata al sub. 6,
avendo anche in tal caso parte attrice allegato circostanze già in astratto inidonee all'acquisto della proprietà.
pagina 8 di 11 Procedendo nell'esame delle ulteriori richieste formulate da parte attrice, anche la domanda di restituzione delle somme di denaro spese per la realizzazione delle sei unità immobiliari, ammontante nella complessiva cifra di euro 216.000,00, si appalesa infondata, in quanto priva di adeguati elementi probatori e pertanto non può essere accolta.
Ed infatti la scrittura privata sottoscritta dal geometra , tecnico che ha seguito i CP_3
lavori di edificazione, sebbene descriva la tipologia DE lavori ed i costi, non dimostra l'effettivo esborso delle somme da parte di Parte_1
Per altro verso la "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell' ”accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme anticipate per conto di terzi è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30944 del 29
novembre 2018).
Ebbene, nella vicenda in esame non vi è agli atti documentazione idonea a dimostrare, in primo luogo, il pagamento da parte dell'attore, salva successiva dimostrazione del diritto alla restituzione (si pensi ad esempio alle fatture emesse da imprese che eseguirono i lavori, alle relative quietanze, oppure alla documentazione bancaria che attesti l'effettivo pagamento delle somme richieste). Né può
sottacersi che, superato eventualmente tale difetto di allegazione e prova, la generica richiesta di restituzione delle somme, a fronte dell'avversa eccezione, risulterebbe comunque in gran parte pagina 9 di 11 prescritta, considerato che le somme in tesi pagate dall'attore sono cronologicamente collocabili in un ampio arco temporale che va dagli anni 80 del secolo scorso fino al 2014, anno in cui l'attore lamenta di essere stato spossessato della disponibilità degli immobili in questione.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte e DE principi di diritto enunciati, tutte le domande della parte attrice sono infondate e non possono essere accolte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate nei limiti dell'importo indicato nella nota spesa depositata da parte convenuta e datata 26.05.2025.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 10274/2022 R.G.,
- rigetta la domanda di accertamento di proprietà e conseguente rivendica del lotto di terreno sito in Catania, Località San Francesco La Rena, Villaggio Ippocampo di Mare, Via
Fiordaliso (oggi n. 40), individuato al N.C.T. del predetto Comune al foglio 56, particella
133 e dell'intero compendio immobiliare ivi realizzato, identificato al N.C.E.U. del Comune
di Catania al Foglio 56, particella 2306, subalterni da 1 a 6;
- rigetta la domanda di accertamento della proprietà e conseguente rivendica relativa alla sola unità immobiliare identificata al sub 6;
- rigetta la domanda di restituzione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intero compendio immobiliare ammontanti nella complessiva somma di euro 216.000,00;
- condanna la parte attrice, al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1
delle convenute e che liquida in complessivi euro CP_1 CP_2
3.809,00 oltre i.v.a. e c.p.a. dovute per legge, come da nota spese in atti.
pagina 10 di 11 Così deciso in Catania, il 24 agosto 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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