Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 947/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente dr. Michele MAGLIULO Consigliere rel. dr. Monica CACACE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli, XI
Sezione Civile, pubblicata in data 24 gennaio 2019 nel procedimento recante R.G. n. 4205/2017, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in
[...] P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa dagli Avv.ti
Giuseppe Carlà e Ida Rampino.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Gaetani.
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la conveniva in CP_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, esponendo che: Parte_1
- “in data 23.12.2016 l'istante ha acquistato dall' con atto Parte_1
pubblico stipulato per notar dr. nella sede di Persona_1 Parte_1
Napoli via nuova Poggioreale angolo via S. Lazzaro (Torre , Parte_1
repertorio n. 11053 – raccolta n. 5986, come allegato, l'immobile costituente appartamento per civile abitazione di cui al documento in atti
e dichiarato dall'alienante siccome occupato da tale in Persona_2
forza di contratto di locazione sottoscritto in data 19 luglio 2006”;
- “il venditore non ha provveduto, nella detta circostanza, alla consegna del predetto contratto di locazione, adempimento che il venditore ha sostenuto che sarebbe stato eseguito successivamente…tale obbligazione insorge comunque dal dettato di cui all'art. 1477 c.c.”;
- “nessun effetto hanno sortito anche le pec rimesse all' di Parte_1 sollecito di rimessa del predetto documento…in data 26.12.2016 e la successiva in data 15.01.2017”;
- “pur nell'assenza del possesso del contratto di locazione e di ogni documento in ordine al rapporto intrattenuto dall'alienante con
l'occupante dell'immobile, l'istante ha comunque inviato due lettere al presunto conduttore dell'immobile ”; Persona_2
- “l'istanza non ha riscosso il corrispettivo delle mensilità di gennaio
2017 e di febbraio 2017 dalla occupante dell'immobile”;
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva: “a) dichiarare l'inadempienza contrattuale della convenuta nel mancato rilascio del contratto di locazione in conformità di quanto da lei dedotto e delle obbligazioni nascenti dalla compravendita dell'immobile per cui è causa;
b) ordinare la consegna del precitato contratto e o di ogni documento inerente il
Pagina 2 predetto rapporto nel quale la comparente è subentrata per successione
a titolo particolare alla data del 23.12.2016; c) condannare l' Parte_1 al pagamento della quota di pertinenza dell'istante del corrispettivo dovuto per il godimento dell'immobile per il periodo dal 23.12.2016 al
31.12.2016 ed al risarcimento dei danni in tal guisa cagionati per il periodo successivo, danni da liquidarsi in via generica demandando a separata sede per la loro quantificazione e consistenti nel mancato recupero del canone di locazione o dell'indennità di occupazione dell'immobile (in funzione dell'effettivo stato del rapporto) oltre quelli che potrebbero derivare dal mancato pagamento degli oneri condominiali e ciò per tutto il tempo di protrazione della attuale situazione di fatto in atto oltre che quelli conseguenti al mancato esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dal subentro dell'istante nel predetto rapporto oltre interessi legali ed accessori;
d) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio ”.
I.2. Con decreto del 20.2.2017 il Giudice di primo grado fissava l'udienza del 21.9.2017 per la comparizione delle parti assegnando termine alla convenuta per la costituzione in giudizio e per la notifica alla medesima, a cura dell'istante, del ricorso e del decreto.
I.3. Si costituiva in giudizio, alla suddetta udienza, Parte_1
deducendo che il contratto di locazione de quo era stato inviato al notaio rogante l'atto di compravendita e che la vendita dell'immobile era stata comunicata sia all'amministratore condominiale, con comunicazione inviata a mezzo e-mail del 23.12.2016, che alla conduttrice, con raccomandata a.r. del 6.12.2017. Inoltre, deduceva che il contratto era stato inviato all'istante a mezzo raccomandata a.r. del 23.3.2017, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di consegna del contratto, rigettarsi le altre domande in quanto infondate e compensarsi le spese.
Pagina 3 I.4. Con ordinanza, pubblicata in data 24 gennaio 2019, il
Tribunale di Napoli - XI Sezione civile, così provvedeva:
“dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di consegna;
rigetta la domanda risarcitoria;
condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 147,50 per spese ed € 3.200 per compenso oltre s.g., IVA e CPA.”.
II.1. Avverso detta sentenza - con citazione notificata il 22 febbraio 2019 - proponeva appello, lamentandosi dell'ingiusta Parte_1 condanna a fronte all'integrale pagamento delle spese di lite del procedimento di primo grado, e chiedeva che: “l'ordinanza sia modificata nella sola parte in cui viene posto a suo carico l'integrale pagamento delle spese di lite. Conseguentemente chiede che, in considerazione del leale comportamento tenuto da parte resistente che ha determinato l'immediata cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda principale di consegna del contratto di locazione, e tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, sia disposta la compensazione totale, o, in via subordinata, almeno parziale, delle ingenti spese di giudizio poste a carico dell'Ente Pubblico”.
L'appellante rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
- “a) considerato che, in riferimento alla domanda principale formulata dalla per la consegna del contratto di locazione, è cessata la CP_1
materia del contendere, e che la domanda di condanna generica al risarcimento di inesistenti danni è stata ritenuta infondata dal Tribunale
e per questa rigettata;
tenuto conto del diverso comportamento pre- processuale e processuale osservato dalle parti;
compensare integralmente le spese del primo grado di giudizio;
b) in via subordinata, per gli stessi motivi compensare almeno parzialmente le predette spese del primo grado di giudizio;
c) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
d) ovvero, con compensazione delle spese e compensi
Pagina 4 del presente grado nell'ipotesi di non accoglimento del presente appello
e della richiesta parziale riforma dell'ordinanza impugnata”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta all'appello, depositata in data 8 aprile 2019, si costituiva in giudizio la CP_1 quale deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza dell'interposto gravame precisando che: “Nella fattispecie concreta la lite è insorta per effetto del comportamento inadempiente dell'appellante nella tenuta della sua ingiustificata condotta di mancato rilascio del contratto di locazione e ciò ha determinato la sua soccombenza e per l'effetto la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio. Se l'appellante avesse assolto alla sua obbligazione il giudizio non si sarebbe mai verificato per cui non v'è dubbio che alla medesima devono essere poste le spese di lite per il principio della causalità. In conclusione, è agevole rilevare
l'inammissibilità ed infondatezza del motivo di gravame stante il carattere non censurabile della mancata compensazione delle spese del giudizio e comunque la sua infondatezza. Va in ogni caso rilevato che il giudicante ha considerato che il sopravvenuto adempimento di controparte nel rilascio del contratto di locazione ha reso superfluo
l'indagine in ordine al carattere risarcitorio della sua condotta”.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 13 dicembre 2024, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
L'unica censura sollevata dall'appellante ha ad oggetto “l'ingiusta condanna alle spese dell' a fronte del diverso comportamento Pt_1 processuale delle parti”.
Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda oggetto della controversia in esame.
Pagina 5 In data 23 dicembre 2016, la società mediante atto pubblico CP_1
stipulato per il notaio Dr. acquistava da un Persona_1 Parte_1
immobile adibito ad appartamento per civile abitazione, già locato a terzi.
Al momento della stipula dell'atto, il contratto di locazione relativo all'immobile non veniva consegnato all'acquirente. Conseguentemente, avanzava richiesta di consegna del suddetto contratto in data CP_1
26 dicembre 2016 e nuovamente il 15 gennaio 2017, senza avere esito positivo.
Persistendo l'inadempimento, in data 8 febbraio 2017 CP_1 depositava ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. con il quale chiedeva:
- la consegna del contratto di locazione;
- la condanna dell' al pagamento della quota di pertinenza Parte_1 dell'istante del corrispettivo dovuto per il godimento dell'immobile per il periodo compreso tra il 23 dicembre 2016 e il 31 dicembre
2016;
- il risarcimento dei danni derivanti dall'omessa consegna del contratto di locazione per il periodo successivo, da liquidarsi in via generica e da quantificarsi in separata sede. Tali danni consistono nel mancato recupero del canone di locazione, nonché in eventuali ulteriori danni derivanti dal mancato pagamento degli oneri condominiali da parte del conduttore.
Nelle more del procedimento, il 23 marzo 2017, inviava a Parte_1
mezzo raccomandata il contratto di locazione alla CP_1
Pertanto, correttamente il Giudice di primo grado ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto nel corso del giudizio, ha Parte_1 adempiuto all'obbligo di consegnare la documentazione inerente all'immobile mediante la consegna del relativo contratto di locazione.
Inoltre, nella sentenza oggetto di gravame, in merito alla domanda risarcitoria viene evidenziato che pur essendo inadempiente, Parte_1
non avendo consegnato il contratto di locazione al momento della vendita dell'immobile a tuttavia, aveva tempestivamente comunicato CP_1
Pagina 6 all'amministratore condominiale ed alla conduttrice l'avvenuto trasferimento dell'immobile, di guisa che “la mancata corresponsione dei canoni di locazione e degli oneri condominiali non può esserle imputata”. Pertanto, il Tribunale ha rigettato le ulteriori richieste avanzate da e tale capo della sentenza non è stato poi oggetto CP_1 di impugnazione incidentale da parte di quest'ultima società.
Risulta, dunque, condivisibile quanto lamentato dall'appellante in merito all'”ingiusta condanna alle spese”, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare l'art. 92 secondo comma c.p.c., il quale disciplina il principio di soccombenza reciproca. Anche di recente la
Corte di Cassazione ha affermato che “L'accoglimento in misura ridotta di una domanda formulata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, poiché quest'ultima si verifica solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. Pertanto, tale circostanza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali della parte vittoriosa in favore di quella soccombente, ma può giustificare al massimo una compensazione, totale o parziale, delle spese stesse” (così
Cassazione civile sez. III - 18/12/2024, n. 33147).
In particolare, nel caso in esame, l'integrale compensazione delle spese di primo grado appare giustificata dal fatto che da un lato l' è Parte_1
stato inadempiente all'obbligo di consegnare il contratto di locazione anche se vi ha provveduto in corso di causa (peraltro, pochi mesi dopo l'istanza di controparte), dall'altro tutte le pretese risarcitorie avanzate dalla sono state integralmente rigettate. Non emerge, quindi, CP_1 una chiara prevalenza di una parte sull'altra, bensì un sostanziale equilibrio che giustifica una reciproca soccombenza pressoché piena.
In definitiva, va accolto l'appello e deve disporsi, in riforma della sentenza oggetto di gravame, la compensazione integrale delle spese del primo grado di giudizio.
Pagina 7 In considerazione dell'accoglimento della domanda principale formulata con l'atto di appello, le spese processuali di questa fase sostenute dall'appellante devono seguire la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell'appellato ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Va, al riguardo, ricordato che, ove – come nel caso in esame - il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (v.
Cassazione civile sez. III, 23/11/2017, n.27871).
Avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura delle questioni controverse, possono applicarsi i valori intermedi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, determinato in base all'importo delle spese liquidate in primo grado (da € 1.101 a € 5.200), per ciascuna fase del giudizio effettivamente tenutasi, quindi con esclusione della fase istruttoria (€ 400 fase di studio, € 400 fase introduttiva e € 650 fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ai Parte_1 sensi dell'art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 24 gennaio 2019 nel procedimento recante R.G. n. 4205/2017, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata (che conferma per il resto), dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
3) condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 Parte_1 del giudizio di appello, che liquida in € 385,00 per esborsi e € 1.450,00
Pagina 8 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al 15% sui compensi,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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