Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/03/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere IU Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 visto l’atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza tenuta in data 17/11/2025 con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. Magnani Gianluca per il ricorrente, l’Avv.
RE Botta per l’Inps e Dott. Miarelli Francesco per il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 79712 del registro di Segreteria, promosso dal Sig. XX, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani del foro di Velletri (MGNGLC72E13H5011 Fax. n.
06/88932890 P.E.C.: gianluca.magnani@oav.legalmail.it), e con quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo, 45 presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: [...]);
CONTRO
Il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente dal dott. Francesco Miarelli (c.f.:
[...]), dott.ssa Maria Fontana (c.f.:
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
[...]) e dott. Renato Patanè (c.f.:
[...]);
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -
INPS, – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Flavia Incletolli, con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.
FATTO
1. Con ricorso in epigrafe, il ricorrente -ex Operatore Amministrativo presso il MEF, Dipartimento dell’Amministrazione Generale – Direzione dei Servizi del Personale, licenziato con determina n.
omissis in data omissis - ha chiesto:
“1. stante la permanente inidoneità al servizio già accertata dalla CMV a decorrere dal settembre 2003, e sussistendone i requisiti contributivi e di legge, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al collocamento a riposo per l’accesso alla pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della legge 335/1995 a decorrere da pari data o, in subordine, dalla data del suo licenziamento avvenuto in data 17.10.2010;
2. per l’effetto, accertare e dichiarare In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 l’illegittimità del diniego scritto e della complessiva condotta posta in essere dall’amministrazione convenuta rispetto alla domanda dell’istante ed ordinare al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per rendere effettivo il pensionamento del Sig. XX ad opera dell’INPS, con tutti gli arretrati pensionistici sin qui maturati e non prescritti; in subordine:
a) stante la permanente inidoneità al servizio già accertata dalla CMV a decorrere dal settembre 2003 e, sussistendone i requisiti contributivi, riconoscere all’odierno ricorrente il diritto al collocamento a riposo da parte del MEF per l’accesso alla pensione ordinaria di inabilità a decorrere da pari data o, in subordine, dalla data del suo licenziamento avvenuto in data 17.10.2010 con ogni conseguenza e beneficio di legge;
b) per l’effetto, accertare e dichiarare l’illegittimità del diniego scritto e della complessiva condotta posta in essere dall’amministrazione convenuta rispetto alla domanda dell’istante ed ordinare al MINISTERO In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. di assolvere a tutti gli adempimenti necessari per rendere effettivo il pensionamento del SIG. XX ad opera dell’INPS, con tutti gli arretrati pensionistici sin qui maturati e non prescritti;
3) dettare forme e modi per una corretta e celere esecuzione dell’emananda sentenza;
con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Parte attrice ha dedotto:
• l’inesistenza di un giudicato già formatosi in forza della sentenza n. 45/18 della Corte dei conti, sulla questione oggetto del ricorso;
• che laddove si ritenesse che la norma impedisce il riconoscimento della pensione a chi è cessato per altre cause, si chiede di sollevare per irragionevolezza della norma, lesione del diritto alla salute, dignità, uguaglianza e buon andamento amministrativo.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando alcuna domanda è staIn caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ta formulata nei confronti dell’Ente previdenziale.
Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, in quanto il beneficio richiesto è previsto solo per i casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio, e per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
3.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:
• l’inammissibilità del ricorso (ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.), per le domande sulle quali si è già formato un giudicato. In particolare, per quanto concerne la domanda relativa alla pensione ordinaria di inabilità, avanzata in via subordinata, si evidenzia come la sentenza n. 45/2018, solo in ordine alla stessa, rimetteva “gli atti alla Amministrazione di appartenenza ai fini della conclusione del procedimento relativo all’accertamento del diritto alla pensione di inabilità eventualmente spettante” e che l’Amministrazione ha già concluso tale procedimento, con la nota prot. n. omissis in data omissis, con In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 la quale l’Amministrazione rigettava la domanda “in quanto alla data del 27 maggio 2013 il succitato Colanera non era più alle dipendenze di questa Amministrazione”.
Si rileva che, nel ricorso in esame, controparte non avanza alcuna eccezione specifica rispetto alle ragioni sottostanti al diniego.
Ha concluso in conformità con richiesta di vittoria di spese di lite.
4. A conclusione dell’udienza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO:
1.Preliminarmente va estromesso dal presenta giudizio l’Inps in quanto carente di legittimazione passiva.
2.Nel merito il ricorso è infondato.
Giova richiamare il dato normativo rappresentato dall’art. 2, comma 12, della legge 335/1995, secondo cui “12. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligato-ria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo…”.
Al riguardo per analoga fattispecie il giudice di secondo grado, ha evidenziato che “Dal tenore della norma si desume che per la sua applicabilità è necessario che il soggetto interessato cessi dal servizio “per infermità non dipendente da causa di servizio” con “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, circostanza non ricorrente nel caso in esame in quanto, come detto, l’attuale appellato è cessato dal servizio per altra causa, ovvero per risoluzione consensuale, senza che su tale aspetto possa incidere il successivo riconoscimento della Commissione Medica della assoluta impossibilità di svolgere qualunque attività di lavoro, benché il trattamento di inabilità fosse stato richiesto al datore di lavoro in data 22 dicembre 2016, pochi giorni prima della cessazione In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 avvenuta il 31 dicembre 2016.” (Cfr. Sez. I Giurisdiz. Centr., 5 giugno 2024, n.138).
Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che il rapporto di lavoro non è cessato per l’infermità del ricorrente, bensì per provvedimento unilaterale di licenziamento a seguito di procedimento disciplinare.
3.Va, infine disattesa la domanda posta in via subordinata di formulare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 12, della legge 335/1995, non reputandosi sussistenti i presupposti della non manifesta infondatezza e rilevanza della questione sollevata.
Ne consegue la reiezione del ricorso.
4. La natura della presente controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Co-dice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei di-ritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tu-tela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE
IU DI BE
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 RO VINICOLA CORTE DEI CONTI 17.03.2026 12:36:59 GMT+01:00