Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/03/2026, n. 109
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Sentenza 17 marzo 2026

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  • Rigettato
    Pensione di inabilità ex art. 2 comma 12 della legge 335/1995

    Il rapporto di lavoro non è cessato per infermità, ma per licenziamento a seguito di procedimento disciplinare. La normativa richiede la cessazione dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

  • Rigettato
    Illegittimità del diniego e della condotta dell'amministrazione

    La domanda è rigettata in quanto la domanda principale di riconoscimento della pensione di inabilità è stata respinta.

  • Rigettato
    Pensione ordinaria di inabilità

    La sentenza n. 45/2018 aveva rimesso gli atti all'amministrazione per la conclusione del procedimento relativo alla pensione di inabilità. L'amministrazione ha rigettato la domanda poiché alla data del 27 maggio 2013 il ricorrente non era più alle dipendenze. Inoltre, il licenziamento è avvenuto per motivi disciplinari e non per infermità.

  • Rigettato
    Irragionevolezza della norma

    La questione di legittimità costituzionale non è stata accolta poiché non sussistono i presupposti di non manifesta infondatezza e rilevanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 17/03/2026, n. 109
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio
    Numero : 109
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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