TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3651/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, I Sezione civile – II Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Aldo De Luca Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. nel procedimento iscritto al n. 3651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AT (BN) alla via Garibaldi n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciancio, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Telese Terme (BN) alla via Vallo
Rotondo n. 6/A;
RICORRENTE
E
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
AT (BN) alla via Garibaldi n. 74/A, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Ventorino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla via Torretta n. 18;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
3.04.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, a seguito dell'istanza di trasformazione in separazione consensuale, depositata dal resistente il 04.03.25, le parti hanno trovato accordo in ordine alle modalità di separazione, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
In particolare, le parti si sono accordate nel senso che, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove vuole il proprio domicilio;
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale Per_1
verrà esercitata congiuntamente;
in particolare, le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, salve le decisioni di ordinaria amministrazione circa le quali la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
- la figlia minore coabiterà con la madre, in AT alla via Garibaldi n° 72, nella casa coniugale, di proprietà della famiglia del resistente;
CP_1
- la casa coniugale resta assegnata a in ragione della coabitazione con la figlia Parte_1
minore;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, ogni qual volta la figlia stessa ne farà richiesta, tenuto conto della distanza geografica del luogo di lavoro di Carrese
(Legnano) e dell'età della figlia di 16 anni. Per_1
La minore trascorrerà le festività natalizie 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, ad anni alternati con i genitori;
il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis ad anni alterni: 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con la settimana di ferragosto ad anni alterni tra i genitori;
- corrisponderà un assegno mensile di complessivi € 250,00 per il mantenimento della CP_1
figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente , mediante bonifico Parte_1
bancario al seguente IBAN [...].
L'assegno sarà automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Il contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi CP_1
secondo il protocollo del Tribunale di Benevento e previamente concordate;
- le parti si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto;
- spese integralmente compensate con obbligo per le parti al pagamento delle competenze in favore dei rispettivi difensori, con rinuncia al vincolo di solidarietà.
Considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
Le spese, come da patto tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dispone che la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio a Dugenta (BN) il 27.07.02, sia regolata secondo le modalità concordate tra le parti e recepite in parte motiva;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D) D.P.R.
3-11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile di Dugenta
(BN);
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 3.04.25
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dr.ssa Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE - II COLLEGIO
Il Tribunale, I Sezione civile – II Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Aldo De Luca Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. nel procedimento iscritto al n. 3651 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AT (BN) alla via Garibaldi n. 72, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ciancio, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Telese Terme (BN) alla via Vallo
Rotondo n. 6/A;
RICORRENTE
E
, c.f. , nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
AT (BN) alla via Garibaldi n. 74/A, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Ventorino, giusta procura in atti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Benevento alla via Torretta n. 18;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
3.04.25. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto che, a seguito dell'istanza di trasformazione in separazione consensuale, depositata dal resistente il 04.03.25, le parti hanno trovato accordo in ordine alle modalità di separazione, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
In particolare, le parti si sono accordate nel senso che, a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove vuole il proprio domicilio;
- la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale Per_1
verrà esercitata congiuntamente;
in particolare, le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, salve le decisioni di ordinaria amministrazione circa le quali la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
- la figlia minore coabiterà con la madre, in AT alla via Garibaldi n° 72, nella casa coniugale, di proprietà della famiglia del resistente;
CP_1
- la casa coniugale resta assegnata a in ragione della coabitazione con la figlia Parte_1
minore;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore liberamente, ogni qual volta la figlia stessa ne farà richiesta, tenuto conto della distanza geografica del luogo di lavoro di Carrese
(Legnano) e dell'età della figlia di 16 anni. Per_1
La minore trascorrerà le festività natalizie 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, ad anni alternati con i genitori;
il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis ad anni alterni: 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con la settimana di ferragosto ad anni alterni tra i genitori;
- corrisponderà un assegno mensile di complessivi € 250,00 per il mantenimento della CP_1
figlia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente , mediante bonifico Parte_1
bancario al seguente IBAN [...].
L'assegno sarà automaticamente adeguato, di anno in anno, all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai.
Il contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie per la figlia da individuarsi CP_1
secondo il protocollo del Tribunale di Benevento e previamente concordate;
- le parti si danno reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto;
- spese integralmente compensate con obbligo per le parti al pagamento delle competenze in favore dei rispettivi difensori, con rinuncia al vincolo di solidarietà.
Considerato che le pattuizioni non appaiono contrarie agli interessi della prole e delle parti, né tantomeno a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
Le spese, come da patto tra le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. dispone che la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio a Dugenta (BN) il 27.07.02, sia regolata secondo le modalità concordate tra le parti e recepite in parte motiva;
2. ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D) D.P.R.
3-11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficiale dello stato civile di Dugenta
(BN);
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 3.04.25
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dr.ssa Valeria Protano