Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9780/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 9780/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliata in Salerno, alla via R. De Ma dell'avv. Bruno Napoli dal quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iliato in Salerno, al Corso Vittorio studio dell'avv. Immacolata Valiante dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di memoria di costituzione RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
1.Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio civile con agosto 1985 Controparte_1 nel Comune di Salerno e che dall'unione coniugale non erano nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio. In particolare, la ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis e, pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, in particolare senza alcuna statuizione di carattere accessorio attesa l'indipendenza economica di entrambi i coniugi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla Controparte_1 richiesta di separazione e alle ulteriori dom ricorrente. All'udienza del 01.04.2025, il Giudice delegato riservava la causa al Collegio per la decisione in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
2. La domanda di separazione e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso, occorre rilevare che le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione depositato in data 14.03.2025, che qui si intendono integralmente trascritte e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
-disporre che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo ognuno titolare di adeguati redditi;
-assegnare la casa coniugale, sita in Salerno in via Renato De Martino 25, alla signora , proprietaria dell'immobile; Parte_1
-disporr conservi nella casa coniugale per sei mesi i mobili Pt_1
e gli oggetti di propriet nonché i suoi libri e documenti, in modo CP_1 da consentirgli di reperire nel fra appartamento in cui andare a vivere. Deve disporsi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, considerato che la ricorrente ha chiesto, ex art. 473 bis.49 c.p.c., la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con la precisazione che tale ultima domanda è procedibile decorso il termine previsto dalla legge (sei mesi dalla prima udienza di comparizione in ragione dell'accordo raggiunto) e previo passaggio in giudicato della presente sentenza. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione tra i coniugi nata a [...] il Parte_1 24.08.1938, C.F.: e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_1
03.07.1952, C.F. CodiceFiscale_2
- dispone in co ggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al PM per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno (Anno 1985, Atto n.75, Parte I, Uff. 1);
- dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza per lo scioglimento del matrimonio;
- spese al definitivo. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi