Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/1975, n. 1186
CASS
Sentenza 2 aprile 1975

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La domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di inammissibilita, con la comparsa di risposta, ai sensi dell'art 167 cod proc civ, che ne preclude la proponibilita nell'ulteriore corso del giudizio, senza eccettuare il caso che l'interesse a proporla sia sorto posteriormente alla detta comparsa.*

La domanda riconvenzionale, quando non ecceda la Competenza del giudice cui spetta decidere sulla domanda principale, puo essere proposta anche fuori delle ipotesi previste dall'art 36 cod proc civ, sol che vi sia un vincolo di collegamento tra la domanda principale e quella riconvenzionale, tale da rendere opportuno lo svolgimento di un simultaneus processus. ( V 2541/73, mass n 365995; 1935/73, mass n 365028).*

L'opposizione dell'intimato, ex art 665 cod proc civ, determina la conclusione del procedimento per convalida, a carattere sommario, e l'instaurazione di un nuovo ed autonomo processo, con rito e cognizione ordinari, in cui non si discute piu di accoglimento o di rigetto della domanda di convalida, e che si conclude con la pronuncia di una normale sentenza di condanna del conduttore al rilascio dell'immobile locato, se la domanda del locatore viene accolta, ovvero di accertamento negativo del diritto al rilascio, se la stessa domanda e invece respinta. In tale nuovo processo, altresi, le parti possono esercitare tutte le facolta connesse alle rispettive posizioni e, particolarmente, il locatore puo proporre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, e puo anche avanzare domande nuove, mentre il conduttore puo dedurre nuove eccezioni e puo pure spiegare domande riconvenzionali.*

Il giudizio sulla Rilevanza dei mezzi di prova e riservato al giudice del merito, che non e tenuto a disporre quelli richiesti dalle parti, allorche ritenga che gli elementi probatori acquisiti al processo siano sufficienti per la decisione della controversia. Tale giudizio e insindacabile in Sede di legittimita se sorretto da congrua e corretta motivazione, la quale puo essere anche implicita e risultare dal complesso del ragionamento svolto dallo stesso giudice del merito. ( V 1665/73, mass n 364559; 1141/73, mass n 363643).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/1975, n. 1186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1186
    Data del deposito : 2 aprile 1975

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