Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4936 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 19/06/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2000/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IACOUZZI VALERIO e DARIO CANTARELLI, con elezione di domicilio in CORSO VITTORIO EMANUELE 656, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: spett. + licto orale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26-1-2024, esponeva di aver Parte_1 lavorato dall'1-6-2022, pur essendo stata regolarmente inquadrata solo dal mese di novembre 2022, con contratto part time, alle dipendenze della convenuta in epigrafe, esercente attività commerciale di centro di estetica, quale estetista e, dal 3-11-2022, di responsabile del centro, mansioni ascrivibili, rispettivamente, al II e al I livello del CCNL Acconciatura ed estetica;
che aveva osservato l'orario di lavoro, per sei giorni la settimana, dalle 9,00 alle 16,00, fino a luglio 2022 e dalle 9,00 alle 19,00 fino a novembre 2022 e, quindi da tale data fino alla cessazione del rapporto, dalle 9,00 alle 16,00 dal lunedì al venerdì e dalle 9,00 alle 19,00 il sabato;
che aveva fruito delle ferie in misura inferiore rispetto a quella spettante, avendo lavorato nel mese di agosto 2022 per tre settimane e per due settimane nel mese di agosto 2023; che era stata licenziata verbalmente in data 21-10-2023; che il licenziamento era nullo per mancanza di forma scritta e per insussistenza di giustificato motivo;
che aveva ricevuto una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto anche ex art. 36 Cost.; che nulla aveva ricevuto alla cessazione del rapporto a titolo di tfr e indennità sostitutiva del preavviso;
che nulla le era stato corrisposto a titolo di lavoro straordinario.
Pertanto adiva il giudice del lavoro di Napoli per sentir condannare la convenuta al pagamento di € 36.506,26 per differenze retributive e straordinario, ferie non godute, 13ma mensilità, permessi, tfr, indennità sostitutiva del preavviso nonché per sentir dichiarare la nullità/inefficacia ovvero illegittimità del licenziamento orale
*****
Oggetto del giudizio è l'accertamento della durata del rapporto di lavoro e delle sue modalità di svolgimento, dai quali discende la richiesta di differenze economiche;
in via successiva, l'accertamento della risoluzione del rapporto per intervenuto licenziamento orale. In primis, va, dunque, evidenziato che l'esistenza del rapporto di lavoro risulta documentata con decorrenza dal 3-11-2022 e cessazione il 30-11-2023 (v. modello C2 storico in atti) con contratto di 25 ore settimanali con la qualifica di estetista. Dall'istruttoria svolta è, però, emerso che la ricorrente cominciò a lavorare esattamente nel mese di luglio 2022, in occasione dell'apertura del centro di estetica (v. deposizione della teste . S_
Quanto alle mansioni svolte le testi (v., in particolare la deposizione della teste e hanno dichiarato che la ricorrente si occupava dei trattamenti TE S_ al corpo, come massaggi, scrub e radio frequenza e anche di estetica di base, come epilazione, manicure e pedicure;
ella, inoltre, si occupava, in prevalenza rispetto alle sue colleghe dell'apertura e della chiusura del centro nonché dell'agenda di appuntamenti e dell'incasso dei pagamenti da parte della clientela;
che per tutto il periodo di lavoro era quotidianamente presente in negozio osservando un preciso orario di lavoro. In ordine all'orario svolto, a parte quanto riferito dalla teste la quale S_ come cliente frequentava il centro solo in occasione degli appuntamenti fissati, la teste , a partire da ottobre 2022, da quando, cioè, cominciò anch'ella a TE lavorare nel negozio, ha riferito che la ricorrente cominciava a lavorare alle 9,00 e terminava alle 19,00 per tre giorni la settimana e alle 16,00 per altri tre giorni.
Una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, competeva al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. La convenuta, restando contumace, nessuna prova ha fornito. La ricorrente invoca l'applicazione del contratto collettivo del settore acconciatura ed estetica e su di esso computa le somme per le quali chiedono la condanna. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il
2 trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (v. Cass.
SS.UU., 26.3.97, n. 2665) In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114; Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965). Sono state poi ritenute sintomatiche di una adesione di fatto del datore di lavoro alla contrattazione collettiva di categoria: il riconoscimento di benefici tipici di una determinata disciplina in materia di ferie e di mensilità supplementari (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231); la richiesta di avviamento al lavoro nella parte contenente l'impegno dell'imprenditore di applicare ai lavoratori assunti il trattamento economico- normativo previsto dai vigenti contratti collettivi (Cass. lav., 18.3.93, n. 3218); l'inclusione, nel "disciplinare" relativo alla concessione di un autoservizio di trasporto extraurbano, della clausola di obbligo di osservanza dei contratti collettivi del settore (Cass., 25.11.81, n. 6262); la corresponsione dei minimi retributivi previsti dal CCNL (Pret. Treviso, 6.12.93; Trib. Varese, 10.11.92; contra, Cass. lav.
5.3.2001 n. 3214). Nel caso che ci occupa la prova non è stata in alcun modo fornita. Per calcolare le differenze retributive spettanti, si tiene conto, pertanto, quale parametro di riferimento ai fini di un giudizio di sufficienza e di proporzionalità, della retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva di settore per il 2° livello retributivo, inquadramento applicabile in ragione delle mansioni espletate dalla ricorrente, nel quale sono ricompresi i lavoratori che sono in grado di eseguire tutti i trattamenti dell'estetica e di utilizzare le apparecchiature elettromeccaniche nonché il cassiere e gli impiegati con mansioni amministrative. Per quanto riguarda il compenso per lo straordinario non retribuito i testi hanno in parte confortato le allegazioni attoree a partire da ottobre 2022 (v. deposizione della teste ). TE
Poiché in materia di accertamento del lavoro straordinario, si ammette (Cass. n. 11615/1995) la possibilità di una prova "in termini sufficientemente concreti e realistici" (Cass. n. 3208/1984; n. 2241/1987) e che si avvalga di presunzioni semplici (Cass. n. 3335/1982; n. 3208/1984; n. 2241/1987), ed una adeguata valutazione degli elementi di prova che si risolva in una determinazione «minimale»
3 e concreta delle ore prestate in aggiunta all'orario normale è un tipo di valutazione diversa da quella equitativa e non affetta da illegittimità (Cass. lav., 19-11-1999, n.12884), nella specie può dirsi provato che non sono state retribuite, le ore di lavoro ordinario, per il periodo fino al mese di settembre 2022 e, quindi, ulteriori 5 ore di lavoro straordinario per il periodo successivo. Il diritto alla 13ma mensilità discende dalla legge rientrando nella nozione di retribuzione ex art. 36 cost. In ordine, poi, al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute si ricorda che grava sul lavoratore l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggior facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore;
infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. (Cass. civ., sez. lavoro, 21/08/2003, n.12311; Cass. civ., sez. lavoro, 03/06/2000, n.7445).
Nulla, però, è emerso dall'istruttoria svolta;
nulla è stato allegato in merito allo svolgimento dell'attività lavorativa nelle giornate festive. Nulla spetta, inoltre, a tutolo di permessi trattandosi di istituti di origine contrattuale.
Pertanto, le spettanze dovute per le quali non vi è prova del pagamento, sono determinabili in conformità ai conteggi elaborati dall'istante nelle note depositate in data 29-5-2025, che si condividono in quanto esenti da omissioni o vizi logici e coerenti nell'elaborazione contabile. La convenuta va condannata, pertanto, al pagamento delle somme, come indicate in dispositivo, a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, straordinario e 13ma mensilità Su tali somme competono, altresì, ex art. 429 cod. proc. civ., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo effettivo, come indicato nei predetti conteggi. In ordine alla domanda di impugnativa di licenziamento, sovviene l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione
4 dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.(v. ex multis, Cass. n. 3822 del 08/02/2019). Nella fattispecie in esame sono documentati sia l'esistenza che la cessazione del rapporto. In particolare deve ritenersi provato che la cessazione sia avvenuta su iniziativa datoriale, atteso che il Mod.C2 storico del Centro per l'Impiego (v., in ordine agli obblighi datoriali di comunicazione, dlgs n. 181 del 2000) contiene l'espressa indicazione della cessazione del rapporto alla data del 30-11-2023 per
“LICENZIAMENTO GIUSTA CAUSA”. La circostanza risulta, vieppiù, confermata anche dalla deposizione della teste
, la quale ha riferito che nel mese di ottobre 2023 la convenuta convocò tutte TE le dipendenti, compresa la ricorrente, comunicando loro che, intendendo mutare l'attività, non dovevano più venire al lavoro dal giorno seguente (v. anche screenshot dei messaggi whatsapp in atti). La convenuta, restando contumace, nulla ha provato in ordine alla comunicazione della volontà di recesso e, quindi, alla sussistenza della forma scritta. E' noto che, secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità, qualora l'estinzione del rapporto per licenziamento sia circostanza incontroversa tra le parti - ovvero, come nella specie, circostanza provata- rimanendo dubbie le modalità dello stesso, si verifica un'inversione dell'onere probatorio, sicché è il datore di lavoro a dover dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti formali e di efficacia del recesso, che afferma di avere ritualmente intimato, e, non adempiendovi, il licenziamento rimane illegittimo. Nella fattispecie in esame deve escludersi che alcuna comunicazione di licenziamento sia stata ricevuta dal lavoratore. Neppure si ritiene che, essendo la forma scritta richiesta "ad substantiam", possa avere alcun rilievo un'intimazione o una contestazione espresse in forma diversa nonché la conoscenza che il lavoratore ne abbia altrimenti avuto. L'affermazione è declinazione del principio per il quale il licenziamento è un negozio unilaterale recettizio, sicchè è necessario che l'intento negoziale si traduca in un atto giuridico diretto alla persona nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti (Cass. ex multis Cass. n.8136 del 29/03/2017). Poiché è, altrettanto documentato che la ricorrente è stata assunta nel novembre 2022 (pur avendo già iniziato a lavorare sin dal mese di luglio 2022) trova applicazione l'art. 2 del d.Lgvo n.23 del 2015 che dispone: “1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970 n.300, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
5 addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al comma 3.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Acclarata le cessazione del rapporto su iniziativa del datore di lavoro e l'assenza di forma scritta, il licenziamento va dichiarato inefficace, con condanna della convenuta, avendo la ricorrente contestualmente all'impugnativa del licenziamento, esercitato l'opzione per l'indennizzo economico, al pagamento dell'importo pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, nella misura mensile di € 1380,74. Compete, in via ulteriore il pagamento del tfr nella misura di € 1571,08. In ordine agli accessori sul credito riconosciuto non vi è dubbio sull'applicabilità dell'art. 429 cpc anche al credito derivante dal risarcimento del danno conseguente ad un licenziamento illegittimo (Cass. 12.8.94, n. 7405; Cass.
3.5.90, n. 3686, Cass. 30.1.90, n. 596; Cass. 10.3.87, n. 2515).
Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno per contributi emessi, trattandosi di contributi per i quali non risulta maturato il termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 14.967,63, di cui € 1571,08 a titolo di tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione delle singole componenti del credito al saldo effettivo;
2) dichiara l'inefficacia del licenziamento e, per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità in sostituzione della reintegrazione, pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, nella misura mensile di € 1380,74, oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi
6 legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
3) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 3100,00, comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e Cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari in solido;
Così deciso in data 19/06/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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