Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2508/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2508/2022 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento corrispettivo
conferimento rifiuti”, fissato per la trattazione scritta all'udienza del
26.2.2025, ed alla stessa riservato, con assegnazione di termine ex art. 127ter,
comma IV, c.p.c. fino all'11.3.2025, e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro - tempore, Sig. Parte_1 Pt_2
, con sede in Napoli, alla via Circumvallazione Secondigliano n.6, c.f.:
[...]
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Danilo Pecoraro, c.f. P.IVA_1 C.F._1
, ed insieme a lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
[...]
Valerio Recinto in Napoli, alla Via Depretis, 19, giusta mandato a margine
della comparsa di costituzione, con dichiarazione all'Ufficio di Cancelleria
dei seguenti recapiti, oltre al domicilio come sopra indicato ed eletto: Fax
0823/978079; Pec: Avv. Email_1
APPELLANTE
E
RO
, P. IVA con sede legale in
[...] P.IVA_2
Curti (CE), alla Via Fosse Ardeatine n. 1, in persona del Soggetto Liquidatore
pro - tempore, Dott. , c.f. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
nominato con decreto dei Presidenti delle Province di Napoli e , ai CP_1
sensi dell'art. 12 comma 1 della L. n.26 del 26.02.2010 e successive modifiche, rapp.to e difeso, come da comparsa del 17.10.2022, giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'abogado , c.f. Controparte_3
, iscritto come abogado presso l'Ilustre Colegio de CodiceFiscale_3
Abogados de Madrid e come avvocato stabilito presso il foro di Napoli Nord,
il quale esercita la professione forense in Italia ai sensi e per l'effetto del D.lgs.
n. 96/01 di intesa con l'avvocato Gaetano Del Noce, c.f. C.F._4
, del foro di Napoli Nord, giusta dichiarazione apposta su foglio
[...]
separato, nonché, come da comparsa di costituzione in aggiunta del 14.2.2025,
giusta procura in allegato dagli Avv.ti Francesco Goglia, c.f. C.F._5
, Veronica Perrone, c.f. , e Pasquale Galassi,
[...] CodiceFiscale_6
c.f. , con gli stessi elettivamente domiciliati presso la CodiceFiscale_7
sede legale del , ove saranno possibili le comunicazioni e/o CP_1 3
notificazioni al fax 0818298673 ovvero all'indirizzo email certificato:
e Email_2 Email_3
Email_4
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del 30.5.2022, la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore proponeva appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1427/2021 del 29.4.2021 , con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta avverso il decreto
ingiuntivo n. 252/2008, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 676.404,98, oltre interessi e spese, in favore del
[...]
quale RO
corrispettivo per il conferimento di rifiuti urbani effettuato dalla
[...]
. presso l'impianto di discarica di rifiuti solidi urbani gestito dal Pt_1
medesimo. CP_1
La in persona del legale rappresentante pro - Parte_1
tempore, con il citato atto introduttivo, conveniva quindi in giudizio innanzi all'intestata Corte di Appello il RO
, in persona del legale rapp.te pro-tempore,
[...]
chiedendo, in riforma della gravata decisione, accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte di Appello, contrariis reiectis: 4
In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice
adito; dichiarare comunque la cessata materia in virtù della transazione
intervenuta tra le Parti. In subordine, revocare il decreto opposto per difetto
di prova scritta.”
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 17.10.2022 si costituiva l'appellato RO
, in persona del legale rappresentante pro - tempore,
[...]
eccependo l'infondatezza dell'impugnazione, per le ragioni ivi meglio indicate, e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
1. “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello
promosso per mancanza dei requisiti per il superamento del
filtro di ammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che ai sensi
dell'art 348 bis c.p.c. in virtù di tutto quanto eccepito al capo
1) della presente memoria;
2. nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte, in virtù
di tutti i motivi esposti in parte narrativa della presente
memoria, con conseguente conferma della sentenza n.
1427/2021 resa inter partes dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, I Sezione Civile, dott. Emanuele Alcidi, R.G. n.
4838/2014, pubblicata in data 29/04/2021, e successivamente
impugnata;
3. condannare l'appellante alla refusione delle spese e delle
competenze di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese
generali al 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto in favore
del sottoscritto procuratore antistatario.” 5
Con provvedimento del 7.2.2025 veniva quindi disposta la celebrazione dell'udienza del 26.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in tale sede, il giudice, rilevando che le parti non avevano provveduto al deposito di note, assegnava alle stesse termine perentorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter, comma 4, c.p.c., fino all'11.3.2025 per il deposito di note,
riservandosi all'esito ogni altro provvedimento anche eventualmente relativo alla cancellazione dal ruolo e declaratoria di estinzione del presente giudizio.
Nessuna delle parti provvedeva tuttavia al deposito delle già
menzionate note autorizzate nel termine assegnato, dovendosi quindi ritenere le stesse non comparse;
pertanto, il Giudice Designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
***********************
Osserva la Corte che, in limine litis, va disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del presente giudizio.
Ed invero, l'art. 127ter c.p.c. rubricato “Deposito di note scritte in
sostituzione dell'udienza” come introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
e, applicabile ai sensi di quanto dispone l'art. 35 commi 2, 3 e 4 del predetto
D.lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte di Appello e alla Corte di cassazione, prevede specificamente al comma 4 che “Se nessuna delle parti deposita le note nel
termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il
deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le
note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa
sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In considerazione della richiamata disposizione legislativa, va rilevato 6
che dall'esame del fascicolo d'ufficio si evince che entrambe le parti, hanno omesso di depositare note scritte sia per l'udienza prevista per il 26.2.2025 sia entro il nuovo termine perentorio dell'11.3.2025 ad esse assegnato con ordinanza del 26.2.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c.
Va inoltre rilevato che il provvedimento del 7.2.2025 con il quale è
stata disposta la trattazione scritta per l'udienza del 26.2.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stato regolarmente comunicato in pari data alle parti a mezzo posta certificata, ed anche la successiva ordinanza del 26.2.2025 con la quale
è stato assegnato il nuovo termine perentorio dell'11.3.2025 per il deposito di note scritte è stata regolarmente comunicata a mezzo di posta certificata in data.27.2.2025.
Infatti, vero è che alle comunicazioni inviate al difensore dell'appellante, Avv. Armando Danilo Pecoraro, in data 7.2.2025 e 27.2.2025,
all'indirizzo: ha fatto seguito la mancata Email_5
consegna per “indirizzo non valido”, ma l'adempimento deve comunque ritenersi regolarmente effettuato, trattandosi dell'indirizzo PEC indicato dal predetto difensore all'atto dell'introduzione del giudizio, con il quale peraltro lo stesso risulta regolarmente iscritto presso il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.
Va pertanto dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, alla stregua della sopra riportata disciplina normativa.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, del predetto codice, le spese del 7
presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione del 30.5.2022 dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante pro - tempore nei confronti del
[...]
, in persona del RO
legale rappresentante pro - tempore avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere n. 1427/2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo di appello;
2) visto l'articolo 310, ultimo comma, c.p.c., dichiara che le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo