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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 481 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, nella qualità di successore a Parte_1
titolo universale nei rapporti di incorporante di Controparte_1
e in persona del Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
procuratore speciale dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Venturiello in virtù di procura speciale su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
1 E
1. Controparte_5
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Sassano in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
2. , in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Tedesco in virtù di procura generale alle liti e determina dirigenziale su fogli separati allegati alla comparsa di costituzione in appello
3. in persola del legale Controparte_7
rapp.te.p.t.
contumace
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1261/2023
pubblicata il 22/03/2023 (Opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30/12/2015 proponeva Controparte_5
opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc, davanti al Tribunale di Salerno
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, notificata in data
25/5/2015 – fascicolo n. 2015/1237 atto n. 10076201500002034000 – con la quale gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € Controparte_4
64.298,54 stante il mancato versamento di importi afferenti a n. 24 cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative.
A sostegno della proposta opposizione il rilevava che 8 di queste cartelle – CP_5
ovvero la n. 10020100053714660 001 del 2007; la n. 10020110050760677 001 del
2009; la n. 10020110058876446 001 del 2008; la n.10020100021980737 000 del 2006;
2 la n. 10l020110029721855 000 del 2009; la n. 10020130009237658 000 del 2011 e la n.
10020120040582723 000 del 2011 - erano state annullate con le sentenze n. 4149/2013,
n. 1228/2013, n. 1635/2013 e n. 1410/15 emesse dal Giudice di Pace di all'esito CP_6
dei rispettivi giudizi di impugnazione e, pertanto, eccepiva l'illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria stante l'inesistenza dei titoli esecutivi;
eccepiva, altresì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 209 del Codice della Strada
e 28 della L. 689/81, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato relativamente ad altre 3 delle 24 cartelle esattoriali - la n. 10020050024085559 000 del
2003, la n. 10020080038266081 000 del 2004 e la n. 10020090008916577 000 del 2004
-; l'omessa notifica delle originarie cartelle;
l'omessa indicazione del bene immobile che sarebbe stato sottoposto ad iscrizione ipotecaria;
l'illegittimità degli interessi semestrali del 10% applicati alle somme dovute e la mancata notifica dei verbali di accertamento posti alla base delle cartelle esattoriali, e, per l'effetto, così concludeva:
“In via cautelare: sussistendo in capo alla parte attrice sia il fumus boni iuris, e cioè la
verosimiglianza della fondatezza della sua pretesa, evidenziandosi l'insussistenza in
capo alla controparte di titoli idonei a suffragare il suo diritto di riscuotere le somme
indicate, che il periculum in mora, ovvero, al fine di evitare eventuali azioni esecutive
(iscrizione ipotecaria, fermi amministrativi ecc.) con eventuale grave pregiudizio per
l'attore, pronunciare provvedimento di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecari e delle cartelle di pagamento
presupposte. Inibire in ogni caso ad l'adozione di misure esecutive Controparte_4
e/o cautelari in relazione alla stessa, con eventuale condanna ex art. 96 cpc nell'ipotesi
contraria. Nel merito: Accogliere la domanda e conseguentemente, accertata la
fondatezza di tutti i motivi sopraesposti, dichiarare la illegittimità, la nullità e di nessun
effetto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e l'inesistenza dell'obbligo
dell'istante di pagare la somma relativa all'atto impugnato;
Accertare e dichiarare la
3 prescrizione dei crediti, indicati nella comunicazione preventiva;
Condannare la
convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario.”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante p.t., che, in via Controparte_4
preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione poiché, avendo l'opponente contestato l'omessa notifica degli atti presupposti alla base delle cartelle esattoriali,
quest'ultimo avrebbe dovuto proporre opposizione ex lege n. 689/81 e non opposizione ex art. 615 cpc;
ancora in via preliminare eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che il avrebbe dovuto citare in giudizio esclusivamente CP_5
le autorità amministrative che avevano emesso i provvedimenti posti alla base delle cartelle esattoriali e non il cessionario della riscossione;
nel merito contestava gli altri motivi di opposizione di cui chiedeva il rigetto e, pertanto, così concludeva: “in via
cautelare:
1. rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076201500002034000; In via
preliminare:
1. accertare e dichiarare la inammissibilità della opposizione dovendo
proporsi opposizione a sanzione amministrativa ex Lege 689/81; 2. accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta e, Controparte_4
per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio. In via gradata:
1. condannare parte
attrice - opponente al pagamento delle spese e competenze legali, oltre I.V.A. e C.A.P.,
così come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario. Nel merito:
1. rigettare la domanda inammissibile, improponibile, improcedibile, oltre che
infondata sia nei presupposti di fato che in diritto;
con vittoria di spese e competenze
legali, oltre I.V.A. e C.P.A., così come per legge, con attribuzione al sottoscritto
difensore antistatario.”
All'udienza di prima comparizione l'opponente depositava istanza di rateizzazione presentata dal altro debitore in solido, Controparte_7
4 relativamente alla cartella n. 10020140013231179 000 per la complessiva somma di €
50.959,39 e, pertanto, chiedeva l'integrazione del contraddittorio sia nei confronti di quest'ultimo che nei confronti della nella qualità di Ente Controparte_6
impositore.
A scioglimento della riserva assunta in data 28/10/2015 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio e rinviava per il prosieguo e la comparizione delle parti all'udienza del 23/3/2016.
Si costituiva, quindi, la che, in via preliminare, eccepiva Controparte_6
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'opposizione e, con specifico riferimento alla cartella n. 10020140013231179 000, evidenziava che: in data
01/03/2006 il settore Ambiente e Territorio della aveva contestato Controparte_6
a , nella qualità di Presidente del Controparte_5 Controparte_7
, ed al medesimo che non erano state regolarmente effettuate le
[...] CP_7
annotazioni sul registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
che in data 17/01/2011 prot. PSA201100011628 era stata emessa ordinanza ingiunzione notificata il 24/01/2011 al ed al obbligato in solido;
che tale CP_5 CP_7
ordinanza non era stata impugnata e/o sospesa e che nemmeno era stato corrisposto l'importo dovuto a titolo di sanzione;
che in data 27/11/2013 la Controparte_6
aveva trasmesso ad il prospetto riepilogativo delle generalità degli obbligati CP_4
per la riscossione delle somme dovute;
che in data 17/02/20214 l'Ente Impositore aveva inviato al Concessionario anche l'elenco ed i frontespizi, debitamente muniti di data,
firma e timbro, dei ruoli 2014/004057 e 2014/002154 e che, pertanto, gli atti riconducibili all'Amministrazione erano da considerarsi validi e tempestivi attesa la data della notifica dell'ordinanza ingiunzione sottesa alla cartella e la data dell'introduzione del giudizio di opposizione.
5 Deduceva, inoltre, in merito alla cartella n.10020100021980737 000 che la stessa era stata elevata con verbale di contestazione n. 000108/A/06, notificato in data 14/11/2006,
per violazione dell'art. 142 c. 8 del CdS e per la quale era stato iscritto a ruolo un importo pari ad € 435,87.
Il rimaneva contumace. Controparte_7
Il Giudice di prime cure, con ordinanza depositata in data 14/12/2016, sospendeva le otto cartelle già annullate dalle sentenze del Giudice di Pace di;
le tre cartelle CP_6
per intervenuta prescrizione del credito (la n. 10020050024085559 000, notificata in data 15/11/2005, n. 10020080038266081 000, notificata in data 07/10/2008, n.
10020090008916577 000, notificata in data 21/04/2009) e, infine, la cartella esattoriale n. 100201400131231179 000 di € 51.671,17 in virtù della presentazione dell'istanza di rateizzazione da parte del debitore in solido, , in Controparte_7
data 28/05/2015.
Dopo diversi rinvii nello stato, all'udienza del 22/03/2023, a seguito di discussione orale delle parti, il Tribunale di Salerno con Sentenza n. 1261/2023, emessa ai sensi
dell'art. 281 sexies, rilevato che, delle n. 24 cartelle esattoriali alla base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, n. 5 cartelle risultavano effettivamente annullate da sentenze del Giudice di Pace di Salerno, ovvero la n. -
37000, la n. -55000, la n. -58000, la n. -23000 e la n. -29000; n. 3 cartelle risultavano prescritte, ovvero la n. -59000, la n. -81000 e la n.- 77000; che era fondata l'eccezione di omessa notifica relativamente a n. 13 delle n. 24 cartelle esattoriali indicate nella comunicazione preventiva, ovvero la n.- 60001, la n.- 81000, la n.- 70000, la n.-
921000, la n.- 07000, la n.- 40000, la n. 77001, la n.- 83000, la n. -58000, la n. -48000,
la n.- 708000, la n. -179000 e la n.- 00001; che, pertanto, defalcando i crediti delle suddette cartelle esattoriali, residuava un importo di € 2.315,26 per il quale CP_4
non poteva legittimamente procedere ad iscrizione ipotecaria, così provvedeva:
[...]
6 “dichiara la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. -34000
(fasc. n. 2015/1237), emessa da in data 20.4.2015. Le spese di lite CP_4
seguono la soccombenza, venendo poste interamente a carico di parte soccombente-
– tenendo immune la , cui non appaiono addebitabili CP_4 Controparte_6
profili di illegittimità –, quantificandosi – applicati i parametri medi e riconosciute tutte
le fasi del giudizio, avendo in particolare parte attorea prodotto memorie ex art.183,
co. 6°, cpc – in euro 18.333,90 (oltre oneri accessori come per legge), con imputazione
per l'80% in favore di parte attorea-Barbirotti e per il restante 20% in favore CP_5
della , con attribuzione, per quanto di competenza, in favore del Controparte_6
difensore di parte attorea, dichiaratosi antistatario”.
Con atto di appello notificato il 26/04/2023 l' Parte_1
subentrato quale successore a titolo universale nei rapporti Controparte_8
attivi e passivi facenti capo ad incorporante Controparte_9
, ed in persona del suo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Procuratore Speciale, Dott. , ha impugnato la sentenza innanzi a questa Parte_2
Corte per ottenerne la riforma integrale e, per l'effetto, sentir così provvedere: “In via
pregiudiziale e cautelare: -Sospendere e/o revocare la provvisoria esecuzione della
sentenza impugnata, sussistendo sia il periculum in mora che il fumus boni iuris;
In via
preliminare – in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare il
difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice amministrativo per quel
che concerne la cartella di pagamento n. 100201400132311790000; Nel merito - in
riforma integrale della impugnata sentenza n.1261/2023 emessa nell'ambito del
procedimento avente R.G. n.5281/2015 dal Tribunale di Salerno in persona del Giudice
Dott. Vincenzo Calvagno D'Achille depositata in data 23.03.2023 e notificata in data
27/03/2023, dichiarare la legittimità della comunicazione preventiva di ipotecaria n. consequenziale, con ogni conseguenza di legge, rigettando per l'effetto le eccezioni
dedotte nel giudizio di primo grado dall'odierno appellato per i motivi ampiamente
esposti;- in via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle
motivazioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha
posto a carico del la liquidazione delle spese di lite in Controparte_10
favore dell'odierna appellata, in quanto alcuna responsabilità può essere ascritta
all'Agente della Riscossione come ampiamente illustrato in atti;
- in via ulteriormente
subordinata e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle motivazioni
esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata in ordine all'importo delle spese
liquidate in quanto sproporzionato rispetto a quanto statuito nelle Tabelle aggiornate al
D.M. n.. 147 del 13/08/2022 come ampiamente esposto in atti;
- condannare l'Appellato
al pagamento delle spese e delle competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre
rimborso forfettario spese generali del 15% Cassa forense e IVA come per legge”.
Si è costituito che ha resistito ai motivi di appello ed ha concluso per Controparte_5
il rigetto dello stesso e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado, oltre accessori di legge, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Si è, altresì, costituita la che, anche in questa sede, ha ribadito la Controparte_6
correttezza degli atti e dei provvedimenti ad essa riconducibili ed ha concluso per l'accoglimento del gravame sul rilievo della legittimità e tempestività degli atti di esazione del Concessionario ed, in ogni caso, per la conferma della legittimità degli atti ad essa riconducibili, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il è rimasto contumace. Controparte_7
Il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviato la causa all'udienza del 06/02/2025;
8 con successiva ordinanza del 04/03/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello – Nullità della sentenza – difetto di giurisdizione del
G.O. adito in favore del giudice amministrativo – l' Parte_1
lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo relativamente alla cartella n.
10020140013231179000 avente ad oggetto sanzioni amministrative in materia ambientale (Decreto Ronchi); rileva, a tal proposito, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati sussistendo invece la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà.
Evidenzia, pertanto, che in mancanza di giudicato il difetto di giurisdizione è rilevabile,
anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo e, quindi, anche dal giudice d'ufficio;
con il secondo motivo di gravame – Nullità della sentenza- validità della
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e regolarità dell'intero processo di
riscossione – l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha erroneamente ritenuto fondata l'eccezione di omessa notifica di n. 13 cartelle esattoriali sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, all'uopo rilevando di aver compiutamente espletato la propria attività di riscossione con la notifica all'opponente di ogni atto dovuto, così come risultante dai documenti prodotti nel primo grado di giudizio.
9 A supporto del motivo di gravame e al fine di comprovare la regolarità dell'intero processo di riscossione, l'appellante produce, ritenendoli documenti indispensabili ai sensi dell'art. 345, co.3, cpc : avviso di ricevimento del 26.11.2012 relativo alla cartella n. 10020100021980737000; avviso di ricevimento dell' 11.12.2012 relativo alla cartella n. 10020120040582723000; avviso di ricevimento del 17.11.2014 relativo alla cartella n. 1002014000501433000, già depositato in primo grado e per il quale allega avviso deposito atti nella e prospetto riepilogativo raccomandate;
avviso di CP_11
ricevimento del 21.06.2014, relativo alla cartella n. 10020130022161729000 in uno al prospetto riepilogativo raccomandate e raccomandata per compiuta giacenza;
avviso di ricevimento del 17.10.2014 relativo alla cartella n. 100201400016470718000 in uno a prospetto riepilogativo raccomandate;
avviso di ricevimento del 15.11.2014 relativo alla cartella n. 10020140013231179000 in uno a prospetto riepilogativo raccomandate;
avviso di ricevimento del 17.10.2014 relativo alla cartella n. 10020140016478200001 in uno a prospetto riepilogativo raccomandate;
con il terzo motivo – Error in “iudicando” – legittimità della comunicazione
preventiva di iscrizione ipotecaria – l' impugna la Controparte_12
dichiarazione di nullità della comunicazione preventiva ritenendo che essa fosse stata emessa sull'erroneo presupposto che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima alla luce dell'importo residuo a seguito della defalcazione dei crediti esattoriali contenuti nelle cartelle annullate, prescritte e di cui non era stata fornita la prova della notifica. Sul
punto deduce che il Giudice di prime, nel calcolare il suddetto importo residuo, aveva omesso del tutto di considerare la cartella n. 10020140013231179000 ritualmente notificata e mai impugnata, avente ad oggetto sanzioni amministrative in materia ambientale (Decreto Ronchi), dell'importo di € 51.671,17, oggetto di rateazione;
con il quarto ed ultimo motivo di gravame – Violazione dell'art. 91 comma 1 C.P.C. –
Errata quantificazione delle spese di lite – l'appellante impugna la sentenza
10 relativamente alla statuizione sulle spese di lite ritenendo l'importo liquidato dal
Tribunale sproporzionato rispetto a quanto previsto nelle Tabelle aggiornate al D.M. n.
147 del 13/08/2022 essendo la controversia rientrante nello scaglione di valore da €
52.001,00 ad € 260.000,00.
2. L'appello va accolto per quanto di ragione.
3. Il primo motivo è infondato.
Ed infatti, nel costituirsi nel primo grado di giudizio l' non ha sollevato CP_13
l'eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento alla ordinanza-ingiunzione e successiva cartella di pagamento emessa nei confronti del quale condebitore CP_5
solidale del , ma ha sollevato eccezione di carenza di Controparte_7
P legittimazione passiva per essere l'ente creditore emittente dell'ingiunzione CP_6
. Integrato il contraddittorio, la , unica interessata a sollevare
[...] CP_6
l'eccezione pregiudiziale, si è costituita e difesa nel merito.
Ne consegue che l' non può eccepire il difetto di giurisdizione né Parte_1
dedurre come motivo di gravame l'omessa pronuncia del Tribunale sulla carenza di giurisdizione.
Va altresì osservato che, a seguito della riforma introdotta con dlgvo n. 149/2022 ( cfr.
art. 37 cpc), il giudice di appello non può più rilevare d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione nei confronti della Pubblica Amministrazione ovvero di Giudici speciali.
4. Anche il secondo motivo va rigettato.
Ed infatti, l' appellante, per dimostrare la notifica delle cartelle che il primo Pt_1
Giudice aveva ritenuto non notificate, ha prodotto la relativa documentazione in violazione della norma contenuta nell'art. 345 cpc, che al co.3 consente la produzione in appello di documenti nuovi soltanto laddove la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile, così implicitamente
11 escludendo il potere discrezionale del giudice di ammetterli anche quando essi fossero
'indispensabili' ai fini della decisione.
L'esclusione di siffatto potere, disposta dal DL n. 83/2012 convertito in L. n. 134/2012,
è applicabile alla controversia che ci occupa, in quanto introdotta nel 2016.
Le pronunce di legittimità (Cass. SU n. 10790/2017, Cass. 2020/8441, Cass.
2020/20870, Cass. 2021 n. 16560 ), richiamate in atto di appello a sostegno della tesi della ammissibilità della produzione dei documenti nuovi, non possono ritenersi utili ai fini dell'accoglimento del motivo di impugnazione qui proposto giacché si riferiscono tutte a vicende alle quali era applicabile la disciplina antecedente alla riforma del 2012.
5. Il terzo motivo va accolto.
Risulta ritualmente documentato che l'ordinanza-ingiunzione per le violazioni della normativa in materia ambientale emessa dalla nei confronti del Controparte_6
quale condebitore solidale, fu a lui notificata il 24/01/2011 ma non fu CP_5
impugnata con l'opposizione prevista dalla L. n. 689/1981 né fu pagata, sicché, a seguito di trasmissione degli elenchi da parte della , il Concessionario per la CP_6
riscossione provvide ad emettere la cartella esattoriale n. 10020140013231179000 per l'importo di € 50.959,39.
Alla prima udienza di trattazione della causa dinanzi al Tribunale il aveva CP_5
dedotto e documentato che con istanza in data 28/05/2015 iscritta al protocollo al n.
3284, il aveva richiesto la rateizzazione Controparte_14
della somma in 120 rate mensili;
alla successiva udienza del 23/03/2016 l'opponente,
richiamando la rateizzazione del debito, aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione relativa alla cartella;
con ordinanza 10/12/2016 il Got aveva, tra l'altro, disposto la sospensione della cartella.
Ritiene la Corte che la condotta processuale del che chiedeva di approfittare CP_5
dell'iniziativa del condebitore solidale, possa essere valutata come rinuncia
12 all'eccezione di omessa notifica per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'effetto favorevole che la rateizzazione avrebbe comportato anche per il condebitore.
L'importo della cartella emessa sulla base del credito della non Controparte_6
poteva pertanto essere detratto dalla somma complessiva indicata nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che, dovendosi sommare all'importo di € 2.315,26, il cui pagamento è
stato ritenuto validamente intimato dal giudice di primo grado, l'importo di € 50.959,39
di cui alla cartella relativa al credito della , si perviene ad € 53.274,65, che è CP_6
un importo superiore al minimo di € 20.000,00 previsto dalla legge per l'iscrizione ipotecaria.
L ha pertanto validamente inviato la comunicazione preventiva Controparte_15
di iscrizione ipotecaria ai fini del recupero della somma complessiva, che va rideterminata in € 53.74,65.
6. Il quarto motivo resta assorbito.
7. La sentenza impugnata va pertanto riformata e, per l'effetto, la domanda diretta
ad ottenere la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione
ipotecaria, avanzata da con la proposta opposizione, va rigettata. Controparte_5
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa - che è compreso nello scaglione da €
52.001,00 a 260.000,00 -, negli importi medi e per le fasi trattate. Il rigetto di due motivi di appello e la rideterminazione delle somme di cui alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria giustifica la riduzione delle spese nella misura del
50%.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 26/04/2023 dall'
[...]
, nella qualità di successore a titolo universale nei rapporti Controparte_12
di , nei confronti di , della Controparte_1 Controparte_5
e del Controparte_6 Controparte_14
2, avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1261/2023, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza,
rigetta l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Controparte_5
favore dell' e della , per il primo grado, in Parte_1 Controparte_6
€ 7.051,50 e, per l'appello, in € 4.995,50 ciascuno, oltre rimborso forfettario del
15% per spese generali, iva e cap;
3) NULLA per le spese nei confronti del . CP_7
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 aprile 2025.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10076201500002034000 ( fasc 2015/1237) e di ogni atto presupposto, connesso e/o
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