Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/1965, n. 253
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Sentenza 16 febbraio 1965

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Per superficie coperta dell'immobile locato, ai fini della esclusione della proroga legale del contratto di locazione, a norma dello art. 2 della legge 21 dicembre 1960 n. 1521, ove sia superiore ai mq. 200, deve intendersi quella su cui e posto l'immobile, cioe l'area coperta dalla costruzione, in quanto compresa entro l'ambito del perimetro esterno di essa, inclusa l'area occupata dai muri perimetrali ed interni (divisori) e non direttamente utilizzata come superficie abitabile. Dal computo di tale superficie vanno, tuttavia, esclusi i balconi, le terrazze, le soffitte, le cantine e le scale. ( Cfr. 1694/64, 430/64, 2706/63, 2695/63, 1534/63).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/02/1965, n. 253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 253
    Data del deposito : 16 febbraio 1965

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