TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/08/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3637/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: dott. Elena Scotti PRESIDENTE dott. Maria Amoruso GIUDICE dott. Veronica Zanin GIUDICE rel. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3637/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], CF: , residente Parte_1 C.F._1 in Borgomanero (NO), Via Ceredo n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Cornacchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Novara n. 66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nata a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Cornacchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Novara n. 66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore avrà residenza presso la madre, presso la quale avrà prevalente collocazione.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Uno dei due immobili indipendenti siti in Borgomanero (NO), Via Ceredo n.21 e precisamente quello attualmente abitato dai coniugi insieme al figlio , verrà venduto nel mese di gennaio Per_1
2025, mentre resterà libero quello adiacente ed indipendente che viene fin da subito assegnato alla sig.ra che vi abiterà con il figlio, nel caso in cui non decida di trasferirsi altrove. CP_1
5. A tal fine il sig. esprime consenso all'eventuale trasferimento della residenza del figlio Parte_1 presso l'abitazione della madre purché nella provincia di Novara.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: durante la settimana lunedì e mercoledì con pernottamento, gli altri giorni il Sig. si recherà Parte_1 a casa della sig.ra intorno alle ore 7 del mattino per prendere il figlio ed accompagnarlo a CP_1 scuola;
da sabato mattina a lunedì mattina con pernottamento a fine settimana alterni, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
7. Il minore trascorrerà, durante le vacanze natalizie, quattro giorni con il padre, compreso il giorno di Natale ad anni alterni. Negli anni in cui il figlio trascorrerà il Natale con il padre, potrà trascorrere la Vigilia con la madre e viceversa;
negli anni in cui il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, potrà trascorrere la Pasquetta con la madre e viceversa.
8. Il minore trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo da concordarsi anticipatamente, in ragione degli impegni lavorativi dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno con preferenza per la sig.ra in quanto lavoratrice dipendente. CP_1
9. Ulteriori giorni festivi ed eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza.
10. L'indicata regolamentazione dei periodi di visita padre/figlio potrà subire delle variazioni previo accordi tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici e ricreativi del minore.
11. Al fine di contribuire al mantenimento del figlio , il sig. si impegna a versare Per_1 Parte_1 alla sig.ra la somma mensile di Euro 400,00, da versarsi in via anticipata entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, da versarsi entro trenta giorni dalla richiesta, tra cui spese mediche non mutuabili o specialistiche, scolastiche, sportive e/o ludiche, preventivamente concordate e successivamente documentate. Salvo diverso accordo tra le parti si applicherà quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino.
12. L'importo mensile dell'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra . CP_1
13. Le parti, che si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio relativamente al minore, allegano il piano genitoriale (doc.07).” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 13/9/2022 in Parte_1 CP_1 Borgomanero. Dall'unione coniugale è nato (il 27/09/2018). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgomanero (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2022) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31/7/2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori: dott. Elena Scotti PRESIDENTE dott. Maria Amoruso GIUDICE dott. Veronica Zanin GIUDICE rel. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 3637/2024 promossa da:
nato a [...] il [...], CF: , residente Parte_1 C.F._1 in Borgomanero (NO), Via Ceredo n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Cornacchia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Novara n. 66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
, nata a [...] il [...], CF: CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Cornacchia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Borgomanero (NO), Via Novara n. 66, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di Per_1 ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
il minore avrà residenza presso la madre, presso la quale avrà prevalente collocazione.
3. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Uno dei due immobili indipendenti siti in Borgomanero (NO), Via Ceredo n.21 e precisamente quello attualmente abitato dai coniugi insieme al figlio , verrà venduto nel mese di gennaio Per_1
2025, mentre resterà libero quello adiacente ed indipendente che viene fin da subito assegnato alla sig.ra che vi abiterà con il figlio, nel caso in cui non decida di trasferirsi altrove. CP_1
5. A tal fine il sig. esprime consenso all'eventuale trasferimento della residenza del figlio Parte_1 presso l'abitazione della madre purché nella provincia di Novara.
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicate: durante la settimana lunedì e mercoledì con pernottamento, gli altri giorni il Sig. si recherà Parte_1 a casa della sig.ra intorno alle ore 7 del mattino per prendere il figlio ed accompagnarlo a CP_1 scuola;
da sabato mattina a lunedì mattina con pernottamento a fine settimana alterni, con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina.
7. Il minore trascorrerà, durante le vacanze natalizie, quattro giorni con il padre, compreso il giorno di Natale ad anni alterni. Negli anni in cui il figlio trascorrerà il Natale con il padre, potrà trascorrere la Vigilia con la madre e viceversa;
negli anni in cui il minore trascorrerà la Pasqua con il padre, potrà trascorrere la Pasquetta con la madre e viceversa.
8. Il minore trascorrerà le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore nel periodo da concordarsi anticipatamente, in ragione degli impegni lavorativi dei genitori, entro il 31 maggio di ogni anno con preferenza per la sig.ra in quanto lavoratrice dipendente. CP_1
9. Ulteriori giorni festivi ed eventuali ponti verranno equamente divisi tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza.
10. L'indicata regolamentazione dei periodi di visita padre/figlio potrà subire delle variazioni previo accordi tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative degli stessi e degli impegni scolastici e ricreativi del minore.
11. Al fine di contribuire al mantenimento del figlio , il sig. si impegna a versare Per_1 Parte_1 alla sig.ra la somma mensile di Euro 400,00, da versarsi in via anticipata entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie, da versarsi entro trenta giorni dalla richiesta, tra cui spese mediche non mutuabili o specialistiche, scolastiche, sportive e/o ludiche, preventivamente concordate e successivamente documentate. Salvo diverso accordo tra le parti si applicherà quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Torino.
12. L'importo mensile dell'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra . CP_1
13. Le parti, che si danno il reciproco assenso al rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio relativamente al minore, allegano il piano genitoriale (doc.07).” Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.” MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 13/9/2022 in Parte_1 CP_1 Borgomanero. Dall'unione coniugale è nato (il 27/09/2018). Per_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., rispetto alla quale il P.M. non ha sollevato rilievi, merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 02/04/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le parti hanno concordemente allegato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Vi è accordo economico. Ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto dai coniugi, rispetto al quale il P.M. non ha sollevato rilievi, possa essere interamente recepito dalla presente decisione, non apparendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente agli interessi della prole. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Borgomanero (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2022) di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 31/7/2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Elena Scotti IL GIUDICE REL. ED EST. dott.ssa Veronica Zanin