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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.SS MA BA IA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18561/16 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni”
TRA
, nato a [...] il [...] ( C.F. Parte_1 C.F._1
), e , nata a [...] il [...] ( C.F.
[...] Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliati in Catania Via Frate Agnello n. 16 ove C.F._2
è sito lo studio dell'avvocato Salvatore Bonarrigo - C.F. CodiceFiscale_3
- che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
C.F. ) in persona dell'amministratore Unico e CP P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliata in Catania Corso
Italia n. 302 , presso lo studio dell'avv. Fabrizio Filiberto Fiorito ( C.F.
[...]
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._4
CONVENUTO
, in persona Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
E nei confronti di P.I. ) , in persona del legale rappresentante pro- CP_3 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Catania Via Nicola Coviello n. 16 ove è sito lo studio dell'avv. Giovanni Ferraù ( C.F. ) che la CodiceFiscale_5
rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24.10.2016 gli attori come sopra generalizzati hanno convenuto in giudizio il , in persona Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore e la in persona del legale CP
rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito reiette tutte le contrarie istanze eccezioni e difese così statuire: 1) accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà degli attori è stato intereSSto da infiltrazioni di umidità dal mese di gennaio 2015 e sino al mese di luglio 2016; 2) accertare e dichiarare che le cause delle infiltrazioni sono riconducibili nella misura dell'80% a e nella CP
misura del 20% al;
3) accertare e Controparte_2
dichiarare che gli attori a causa del mancato utilizzo del proprio immobile citato in narrativa da gennaio 2015 e sino al mese di luglio 2016 hanno sopportato un danno pari ad € 13.300,00; 4) condannare i convenuti ed il CP
ciascuno secondo il proprio grado di Controparte_2 responsabilità ad erogare a parte attrice la somma di € 13.300,00 e/o quell'altra somma che il Tribunale dovesse ritenere congrua, oltre interessi e rivalutazione .
Con il favore delle spese legali”
Gli odierni attori - adducendo di essere proprietari di appartamento sito nel complesso condominiale di di Catania – rappresentavano di aver Controparte_2
intrapreso, avanti al Tribunale di Catania, ricorso per danno temuto iscritto al n.
4147/15 RG a causa di copiose infiltrazioni di umidità che, sin dal mese di gennaio
2015, provenivano dal terrazzo di pertinenza del sovrastante appartamento di proprietà della e da parti di pertinenza condominiale. CP
Il Tribunale adito, disposta consulenza tecnica d'ufficio, individuava le cause delle infiltrazioni e i conseguenti danni indicando peraltro le percentuali di incidenza facenti capo al convenuto e alla La responsabilità dei CP_2 CP riscontrati danni veniva determinata nella misura dell'80% a carico della CP
e nel rimanente 20% a carico della compagine condominiale.
[...]
In conseguenza di ciò, gli odierni attori intraprendevano il presente procedimento per conseguire il ristoro dei danni subiti per il mancato utilizzo dell'immobile di loro proprietà; danni questi quantificati per il periodo dal mese di gennaio 2015 al luglio 2016 nella complessiva somma di € 13.300,00.
Invero i sig.ri adducevano di aver avviato, nel mese di gennaio Parte_3
2015, trattative per concedere in locazione l'appartamento di loro proprietà per la somma di € 700,00 mensili e di non aver potuto onorare l'impegno a causa delle copiose infiltrazioni riscontrate nell'immobile.
Affermavano altresì che le cause dei danni all'immobile erano state solo parzialmente eliminate nel mese di giugno 2016 a seguito dell'apposizione della guaina impermeabilizzante e che, pertanto, per il periodo da gennaio 2015 a giugno
2016, spettasse loro il ristoro del danno conseguente al mancato utilizzo dell'immobile.
Il , in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_2
pur regolarmente convenuto in giudizio, non provvedeva alla formale costituzione.
Si costituiva invece, in data 07.02.2017, la , in persona CP dell'amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “..che l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni sopra esposte, Voglia:
1. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società con sede legale in Roma, Via CP_3
Emanuele Gianturco scala B, n.4, P. Iva , e per l'effetto disporre lo P.IVA_3
spostamento della prima udienza, ai sensi dell'art. 269 2° comma c.p.c.; 2. Nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie perché infondate ed indimostrate;
3. In via subordinata, ridurre le pretese di parte attrice al nocumento realmente subito e dimostrato;
4. Sempre in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare la CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere integralmente indenne la da qualsiasi importo quest'ultima società sia chiamata a CP
pagare e/o comunque da qualsiasi condanna che la steSS dovesse venire a subire nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi” Con l'atto di costituzione in questione la società chiedeva – in via CP
preliminare – che il Tribunale autorizzasse la chiamata in garanzia di CP_3
società dalla quale la convenuta aveva acquistato, in data 09.01.2014,
l'appartamento – facente parte dell'edificio denominato “Palazzo Pancari”- con terrazza a livello posta al di sopra dell'appartamento di proprietà degli odierni attori.
Di poi, escludeva ogni responsabilità nella determinazione delle infiltrazioni lamentate dagli attori precisando che la – regolarmente informata di CP_3 quanto segnalato dai sig.ri – dopo aver in principio recisamente Parte_3 escluso l'esistenza di infiltrazioni, decideva in seguito di intervenire per eliminare la problematica segnalata.
Sosteneva altresì la società convenuta che, in data 27.05.2015, veniva effettuata comunicazione al difensore degli odierni attori e al legale di CP_3 dell'avvenuta coibentazione della terrazza chiedendo ai sig.ri di Parte_3
consentire l'accesso all'immobile per verificare l'esito delle prove tecnico-idriche di allagamento.
Tuttavia, gli attori nel rispondere a mezzo del proprio difensore, rappresentavano che – in mancanza di accordo – non avrebbero consentito l'accesso all'immobile.
In considerazione della suddetta situazione, la rappresentava che il CP
perdurare delle infiltrazioni non poteva che attribuirsi al comportamento non collaborativo dei sig. che si erano taSStivamente rifiutati di Parte_3
consentire l'accesso all'immobile impedendo così all'impresa esecutrice dei lavori di verificare lo stato dell'immobile e la correttezza ed efficienza dei lavori eseguiti.
Riteneva quindi la società convenuta che gli ulteriori danni fossero stati determinati solo dal comportamento degli odierni attori.
Ciò posto, all'udienza di prima comparizione del 28.02.2017, i procuratori delle parti costituite insistevano nelle rispettive richieste e difese;
la CP
insisteva nella richiesta preliminare di chiamata in garanzia della in CP_3
persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Tribunale, all'esito della detta udienza, autorizzava la chiamata del terzo, nel rispetto dei termini di legge, rinviando all'udienza del 26.09.2017.
Quindi, in data 04.09.2017, si costituiva in giudizio il terzo chiamato CP_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “…chiede che l'On.le Tribunale adito, Voglia
– In via principale rigettare la domanda spiegata dai sig.ri e - Parte_1 Pt_2
in via gradata, e per il caso di fondatezza della domanda attrice, limitare il risarcimento del danno lamentato dalla steSS al solo periodo febbraio 2015 – aprile 2015, o per altro periodo ritenuto di giustizia alla luce della condotta attrice;
- in via ulteriormente gradata, accertare e graduare la percentuale di responsabilità tra i soggetti convenuti e rigettare la domanda di manleva formulata dalla ditta in persona del legale rappresentante pro-tempore nei CP confronti di .Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.” Parte_4
Il terzo chiamato rappresentava che, a seguito di segnalazione di metà CP_3
febbraio 2015, si era attivata per individuare le cause delle lamentate infiltrazioni e aveva poi provveduto alla realizzazione di una serie di interventi volti ad eliminare i danni riscontrati nell'immobile degli odierni attori, e precisamente: impermeabilizzazione dello scarico della vasca idromaSSggio posta sul terrazzo, e ciò in data 24.02.2015; impermeabilizzazione chiusino di scarico delle acque piovane in data 04.03.2015; sigillatura del terrazzino e prove di allagamento in data
11.03.2015.
Dal momento che i superiori interventi non si rivelavano risolutivi, le società - con l'accordo degli odierni attori - in considerazione delle condizioni climatiche, decidevano di rinviare gli ulteriori interventi.
Nel mese di marzo 2015, i sig.ri che fino a quel momento Parte_3
avevano adottato un comportamento collaborativo, chiedevano la restituzione delle chiavi dell'immobile e negavano, non solo ogni forma di collaborazione ma altresì la possibilità alla ditta esecutrice e alle società convenute di effettuare sopralluoghi nell'appartamento in questione.
Addirittura, in data 23.04.2015, gli odierni attori notificavano il ricorso cautelare alle società convenute. Quindi la senza la collaborazione dei sig.ri CP_3
provvedeva al ripristino della pavimentazione della terrazza Parte_3
mediante la posa in opera di lastroni in marmo.
Nonostante ciò, la CTU disposta nel procedimento cautelare poneva in evidenza la persistenza delle cause delle infiltrazioni individuando i lavori da effettuare.
Peraltro, durante la realizzazione dei lavori, si evidenziavano cause diverse produttive di infiltrazioni derivanti dai manufatti realizzati da sul CP
proprio terrazzo ( vasca idromaSSggio con relativa tubazione ed altro ).
Di poi, all'udienza del 26.09.2017, a seguito di richiesta delle parti in causa, il
Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c., rinviando per la prosecuzione all'udienza del 30.01.2018.
Dopo alcuni rinvii per i medesimi incombenti, all'udienza del 16.04.2019, il
Tribunale poneva la causa in riserva ordinanza sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
Con ordinanza del 07.11.2019, il Tribunale ammetteva i mezzi istruttori richiesti dalle parti nei limiti di cui al relativo provvedimento fiSSndo l'udienza del
24.03.2020 per l'interrogatorio formale di e la prova per testi. Parte_1
Una volta assunte le prove ammesse alle udienze del 15.09.2020 e 18.05.2021 la causa veniva rinviata all'udienza del 15.10.2021.
All'esito della detta udienza, tenutasi nelle forme cartolari, il Tribunale disponeva
CTU con lo scopo di “accertare e quantificare, facendo riferimento al valore locativo del bene, i danni derivanti agli attori dal mancato o parziale godimento dell'immobile di loro proprietà sito in , Palazzo Pancari, a causa Controparte_2
delle infiltrazioni di acqua piovana e ciò dal gennaio 2015 alla fine di ottobre
2016”, nominando all'uopo l'Ing. e rinviando per Persona_1
l'acquisizione della consulenza all'udienza del 18.10.2022.
Una volta depositata la consulenza, all'udienza del 27.06.2023, il Tribunale rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni al 05.12.2023.
Di poi, dopo un rinvio per i medesimi adempimenti, all'udienza del 23.04.2024, la causa veniva posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Nelle more, in data 23.07.2024, il OT titolare del procedimento D.SS
[...]
depositava istanza di autorizzazione all'astensione ai sensi dell'art. Persona_2
51 c.p.c. .
Una volta autorizzata dal Presidente del Tribunale l'astensione con provvedimento del 24.07.2024, il Presidente di sezione, con provvedimento del 19.11.2024, assegnava il presente procedimento al concludente OT D.SS MA BA
IA.
Quindi, con provvedimento del 25.11.2024, il Tribunale fiSSva la comparizione delle parti avanti a sé per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del
05.12.2024.
All'esito dell'udienza così fiSSta, la causa veniva posta in decisione.
§§§§§§
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, in persona dell'amministratore pro-tempore che, pur regolarmente
[...]
convenuto, non ha provveduto alla formale costituzione in giudizio.
PaSSndo al merito della fattispecie di cui è causa, occorre precisare che gli odierni attori – con il presente procedimento – hanno chiesto il risarcimento per equivalente dei danni ( indiretti ) scaturenti dalla inutilizzabilità del bene in base alla sua destinazione come conseguenza dei danni materiali provocati dalle infiltrazioni.
Al fine di verificare la fondatezza o meno della suddetta domanda, occorre richiamare quanto correttamente e legittimamente accertato nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4147/15 RG concluso con ordinanza del 17.12.2015, depositata il 21.12.2015.
Con il provvedimento di che trattasi, il Tribunale – a mezzo della CTU disposta in corso di causa – ha accertato quanto segue:
“E' quindi evidente, dalla descrizione dei luoghi, che la terrazza dalla quale si lamentano le infiltrazioni pur avendo la funzione anche di copertura condominiale, ha subito da parte dei proprietari una trasformazione nella sua destinazione tipica, essendo stata destinata a giardino d'inverno con strutture – come la vasca idromaSSggio, normalmente non allocabili sui terrazzi, i quali – anche ove siano di proprietà esclusiva – non ceSSno di rivestire una imprescindibile funzione di copertura dell'intero immobile sottostante.
6.Così descritti i luoghi, va evidenziato che – a seguito del sopralluogo effettuato nell'immobile di parte ricorrente – il CTU ha accertato la sussistenza di fenomeni di degrado nel vano posto al di sotto della terrazza di proprietà e di CP
quello adiacente, come riscontrabile dalla planimetria redatta ed allegata alla relazione al n. 3” La consulenza tecnica versata agli atti del suddetto procedimento evidenziava la sussistenza di danni all'immobile delle odierne parte attrici e, precisamente: diffusi fenomeni infiltrativi nel solaio del vano 1 che hanno determinato il distacco dell'intonaco nonché del controsoffitto in pannelli di cartongesso;
ulteriori danni alle porzioni sommitali, ovest, est e nord del vano 1 nonché alla parete sud del vano
2; macchie di umidità ed efflorescenze che hanno determinato il danneggiamento delle finiture superficiali delle pareti perimetrali, divisorie interne e di confine.
Il consulente rilevava altresì in seno all'elaborato peritale che “Le suddette infiltrazioni, riscontrate oggi ancora in corso, determinano una inabitabilità dei locali di proprietà dei ricorrenti, sia per la precaria situazione igienico-sanitaria sia per il pericolo di crolli di calcinaccio o intonaci dai soffitti esistenti”.
A quanto finora esposto, si aggiungeva il pericolo di danno prossimo e grave determinato dall'allocazione in terrazza di vasca idromaSSggio.
Il Tribunale quindi, concordando sulle conclusioni esposte dal consulente tecnico, concludeva per la sussistenza - per i danni provocati dai fenomeni infiltrativi - della responsabilità dei convenuti da addebitare nella misura dell'80% alla porzione di proprietà di e per il restante 20% a causa di natura condominiale. CP
Al riguardo sottolineava il provvedimento che “..appare utile richiamare
l'orientamento della Suprema Corte in tema di obblighi di custodia del terrazzo di copertura dello stabile condominiale, ancorchè di proprietà esclusiva del singolo condomino, in base al quale l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, a meno che non derivi da fatto imputabile solo a detto condomino, grava su tutti i partecipanti al , con ripartizione delle relative spese in CP_2 base al criterio dettato dall'art. 1126 c.c., con la conseguenza che la responsabilità dei danni derivanti sul o sui terzi per difetto di manutenzione grava sul CP_2
quale custode della cosa ex art. 2051 c.c. ( Cass. Civ. 642/03, Cass. CP_2
15131/01 )”
Le superiori conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato fatte proprie dal
Decidente nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4147/15 RG non possono che costituire il neceSSrio presupposto per l'esame della domanda formulata dagli attori con il presente giudizio. Il fatto che la consulenza svolta nel procedimento iscritto al n. 4147/15 RG abbia accertato l'inagibilità dei locali di proprietà dei ricorrenti, sia per ragioni igienico sanitarie che per il pericolo di caduta di calcinacci e intonaci, costituisce il presupposto neceSSrio per il riconoscimento del risarcimento del danno per mancato utilizzo dell'immobile.
Ne consegue che gli odierni attori hanno diritto al risarcimento del danno da lucro ceSSnte per la mancata fruizione del bene immobile.
Il diritto di proprietà, invero, ha un contenuto patrimoniale valutabile non soltanto nel suo valore di scambio, ma anche nel suo valore d'uso o di godimento, la cui menomazione non può non assurgere a fattore di danno patrimoniale sia nel caso in cui l'evento dannoso trovi ragion d'essere in un inadempimento contrattuale sia quando esso si colleghi, come nella fattispecie di cui trattasi, ad una forma di responsabilità extracontrattuale.
In particolare, deve ritenersi che il danno sia “in re ipsa”, senza che occorra fornirne prova, essendo configurabile esso nella perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e nella impossibilità di conseguire l'utilità normalmente ricavabile da esso. ( In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. II n. 1294/03 )
Nella fattispecie di che trattasi, la prova del danno – pur non neceSSria – è stata comunque fornita dagli odierni attori.
Invero, il teste – insegnante della figlia dei sig. - Testimone_1 Parte_1
– escusso all'udienza del 18.05.2021 ha dichiarato quanto segue: “…alla fine Pt_2
del 2014 chiesi agli attori informazioni perché la mia associazione di eventi voleva prendere in affitto un appartamento all'interno del palazzo Pancari;
cosa che poi non è avvenuta”.
Il teste – ad ulteriore domanda – precisava che avrebbe voluto condurre in locazione l'immobile di proprietà degli attori ma nel gennaio 2015 il sig. gli riferì Parte_1 che l'appartamento era intereSSto da infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante.
Il sig. precisava inoltre di aver visitato personalmente nel febbraio Tes_1
2015 l'appartamento degli attori che “..era pieno di muffa, di umidità e vi erano anche degli squarci nel tetto: non era in condizioni tali da affittarlo”. Pertanto, nel caso che ci occupa, vi è prova dell'impossibilità da parte degli attori non solo di utilizzare direttamente l'immobile ma, altresì, di poterlo concedere in locazione a terzi e ciò nel periodo intercorrente tra il mese di febbraio 2015 e luglio
2016.
La liquidazione del danno di che trattasi non può che essere equitativa e l'ammontare del risarcimento può essere correttamente determinato con riferimento al cosiddetto “danno figurativo” e quindi al valore locativo del bene.
Considerando i parametri indicati dalla banca dati dell'Osservatorio delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia del Territorio per la città di Catania con riferimento a immobili con le stesse caratteristiche di quello di cui è causa e che insistono nella medesima zona, il nominato CTU ha stimato il valore locativo mensile in € 700,00.
La valutazione del canone locativo a cui è pervenuto il consulente si ritiene sia perfettamente condivisibile atteso che, oltre ad essere adeguatamente motivata, risulta congrua e rispondente alla situazione dei luoghi tenendo conto le caratteristiche (in ordine alla zona, alla posizione, alla tipologia ecc.) e la destinazione dell'immobile.
Il suddetto importo mensile ( € 700,00 mensili ) va riconosciuto a far data dal mese di febbraio 2015 ( la compravendita dell'immobile è avvenuta con atto pubblico condizionato rogato in data 08.10.2024 e successivo atto ricognitivo del
29.01.2025, pertanto il possesso può considerarsi solo dal mese di febbraio 2015 )
e sino al mese di luglio 2016 ovvero per 18 mesi e quindi per un ammontare di complessivi € 12.600,00.
Ne consegue che e il , sulla CP Controparte_2 base delle percentuali di cui all'ordinanza conclusiva del proc. n. 4147/15 RG e precisamente 80% la prima e 20% il secondo, vanno quindi condannati al risarcimento del danno per mancato godimento del bene in favore degli attori che si liquida nella complessiva somma di € 12.600,00 ( € 700,00 per n. 18 mesi ).
La suddetta somma, in quanto credito di valore, va rivalutata secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dal 01.02.2025 e sino al paSSggio in giudicato della presente sentenza. Trattandosi di credito di valore, sulle dette somme, devalutate dal 01.02.2015 , devono, altresì, essere corrisposti gli interessi legali che vanno calcolati sulle somme annualmente rivalutate secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a decorrere dalla suddetta data ( ovvero dal
01.02.2015 ) sino al paSSggio in giudicato.
-In ordine alla domanda di manleva formulata da nei confronti di CP
. CP_3
La convenuta con la comparsa di costituzione ha chiesto autorizzarsi CP la chiamata in causa di ( società da cui ha acquistato l'immobile che CP_3 trovasi al di sopra dell'appartamento degli attori ) e ciò al fine di essere tenuta indenne dagli esborsi dovuti agli odierni attori per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato utilizzo dell'immobile di che trattasi.
Al fine di esaminare la suddetta richiesta, occorre richiamare gli esiti della CTU disposta nell'ambito del giudizio svoltosi avanti al Tribunale di Catania e iscritto al n. 4147/15 RG.
Gli esiti della svolta CTU hanno evidenziato che la trasformazione, da parte di della terrazza di proprietà esclusiva in una struttura paragonabile ad CP
una sala da bagno con vasca idromaSSggio e relative tubazioni, non può definirsi come destinazione tipica e normale rispetto ai luoghi (terrazza di proprietà esclusiva che funge anche da copertura condominiale) e alla sua destinazione.
La suddetta specifica destinazione interrompe il nesso causale e costituisce fatto proprio del proprietario dotato di efficacia causale esclusiva.
La superiore situazione è addebitabile a sia per quanto attiene alla CP
trasformazione del terrazzo sia per non aver eseguito i lavori in modo da evitare danni agli odierni attori.
In considerazione di quanto finora esposto, la non può andare del tutto CP indenne dagli esborsi dovuti agli attori per i danni subiti dall'appartamento di loro proprietà e ciò in ragione delle profonde trasformazioni apportate alla terrazza in proprietà esclusiva.
Ne consegue che la responsabilità per i danni determinata, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 4147/15 RG, nella misura dell'80% a carico di CP và ripartita tra quest'ultima e la nella misura di metà ciascuna,
[...] CP_3
ovvero nella misura del 40% ciascuna.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese della CTU – così come liquidate con separato decreto in atti – vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, in base alle rispettive percentuali di responsabilità.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 18561/16 R.G.:
-Accertato che l'immobile di proprietà dei sig.ri è stato Parte_3
intereSSto da infiltrazioni di umidità nel periodo compreso tra il mese di febbraio
2015 e quello di luglio 2016 per cause riconducibili a responsabilità della CP
in persona del legale rappresentante pro-tempore e del
[...] [...]
, in persona dell'amministratore pro-tempore, per l'effetto Controparte_2
-Condanna il in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore nonché la in persona dell'amministratore CP
pro-tempore, sulla base delle percentuali di cui in parte motiva ( 20% CP_2
e ), al pagamento, in favore degli attori in solido, a titolo di Controparte_4 risarcimento del danno per l'inutilizzabilità del bene , della complessiva somma di
€ 12.600,00, oltre rivalutazione monetaria e agli interessi legali con le modalità e con le decorrenze indicate in motivazione;
-Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_3
tenere indenne la in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP
degli esborsi ( per risarcimento danni, accessori e spese processuali ) che quest'ultima dovrà sostenere per risarcire gli attori per il mancato utilizzo dell'immobile di che trattasi, e ciò nella percentuale del 40% per le ragioni di cui in parte motiva;
-Dichiara che gli attori sono tenuti a contribuire alla spesa di cui sopra limitatamente alla somma posta a carico del , pro quota, Controparte_2
secondo le tabelle millesimali;
-Condanna il in persona Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore, e in persona del legale CP
rappresentante pro-tempore, sulla base delle percentuali di cui in parte motiva ( 20% a carico del Condominio e 80% a carico di ) – in solido fra loro – a CP
rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano in complessive € 3.817,90 (di cui € 264,00 per contributo unificato ed € 3.553,90 per compensi) oltre rimborso spese generali, Iva al 22% e C.p.a. al 4% come per legge;
-Pone definitivamente a carico dei suddetti convenuti, in solido fra loro e sulla base delle percentuali di cui in parte motiva, le spese di CTU così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Augusta 31.12.2024
IL G.O.T.
D.SS MA BA IA
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011