Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1016 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024
TRA (C.F.: ), in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Chieti, Viale Abruzzo n. 134, presso lo studio degli Avv.ti Silvio Di
Domizio e Maria Rita Salute, che lo rappresentano e difendono, come da procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Chieti, Controparte_1 C.F._1 Viale B. Croce n. 7, presso lo studio dell'Avv. Luca Scampoli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: per parte opponente: Dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 339/2024 emesso dal medesimo Tribunale di Chieti in data 09.08.2024, notificato in uno all'atto di precetto in data 06.09.2024, con il quale è stato ingiunto al opponente di pagare senza dilazione allo la Parte_1 Controparte_2 somma complessiva di €.12.650,62, oltre interessi come da domanda e spese e compenso di procedura. Con vittoria di spese e compenso di causa.
Per parte opposta: IN VIA ISTRUTTORIA A) stante la reiterata contestazione dell'effettiva debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto ed in ragione di quanto già evidenziato nella relazione peritale redatta dal rag. si chiede ammettersi CTU tecnica che, previa Per_1 verifica della documentazione condominiale di cui si chiede volersi ordinare il deposito a decorrere, quantomeno, dalla nomina quale amministratore dello accerterà la quantificazione CP_2 delle somme dovute a titolo di onorari non pagati negli anni oltre che l'effettiva sussistenza di un disavanzo nelle casse del opponente da imputarsi quale anticipo amministratore e la Parte_1 riferibilità allo;
B) in ragione di quanto sopra e stante l'affermata approvazione da CP_2 parte del opponente dei bilanci redatti dallo fatto solo oggi conosciuto, Parte_1 CP_2 si chiede di voler ordinare all'odierno debitore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito dei bilanci approvati dall'assemblea condominiale sino al 2021/2022; C) si chiede essere ammessi ad interrogatorio formale sulla persona dell'amministratore p.t. del opponente rag. Parte_1 [...]
sui seguenti capitoli: cap. 1) vero che dalla verifica della documentazione condominiale Parte_2 consegnatami dallo in sede di passaggio di consegne si evidenzia un disavanzo di CP_2 cassa per l'importo di € 9.523,76 già esistenti sul c/c del;
cap. 2) vero che il predetto Parte_1 debito è documentato nella contabilità condominiale;
cap. 3) vero che dalla verifica dei movimenti di c/c e dalle risultanze documentali indicate nei bilanci, non risultano versamenti in favore dello a titolo di onorari e spese di amministrazione per il complessivo importo di € CP_2
3.126,86; cap. 4) vero che il ha provveduto ad approvare i bilanci 2019/2020 Parte_1
– 2020/2021 – 2021/2022; D) si chiede, infine e sempre ove contestata la circostanza, di essere ammessi a prova testimoniale a mezzo del sig. sui seguenti capitoli di Testimone_1 prova: cap. 5) vero che sono stato amministratore del dagli anni '90 e sino al Parte_1
2016 quando ho effettuato il passaggio di consegne in favore del sig. ; cap. 6) Controparte_1 vero che negli anni, stante la difficoltà di reperire fondi, ho anticipato spese in favore del
cap. 8) vero che il sig. , CP_1 stante l'evidenza documentale di tali esborsi, ha provveduto a rimborsarmi tale somma surrogandosi al sottoscritto nel credito nei confronti del e facendosi carico del recupero. Parte_1
Tutto quanto premesso, dedotto ed evidenziato lo , anche in Controparte_2 ragione dell'intervenuta approvazione dei bilanci per i quali non è ancora stato versato il dovuto a titolo di onorari amministratore nonchè in considerazione del fatto che tale approvazione ha , di fatto, ratificato l'operato del precedente amministratore, reitera le conclusioni già rassegnate nella memoria di costituzione e per l'effetto, CONCLUDE voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti, per i motivi dedotti: - in via principale, nel merito, rigettare ogni domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto: A) condannare l'opponente al pagamento della somma di € 3.126,86, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito di questo giudizio a titolo di onorari e spese di amministratore non corrisposte;
B) condannare l'opponente al pagamento della somma di € 9.523,76 a titolo di anticipi effettuati dall'amministratore in favore del - in estremo subordine, nel merito, C) Parte_1 accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'ingiustificato arricchimento del Parte_1 per le motivazioni sopra rassegnate e condannare il opponente al pagamento
[...] Parte_1 della somma di € € 9.523,76 o diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito di questo giudizio a titolo di onorari e spese di amministratore non corrisposte;
- il tutto con interessi moratori ex art. 1282 c.c. dal dovuto al soddisfo;
- in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'odierna opposta delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23.7.2024, lo studio ha chiesto Parte_3 ingiungersi al il pagamento della somma di € 12.650,62 oltre interessi e Parte_1 spese della fase monitoria, dei quali € 3.126,86 a titolo di onorari amministratore non corrisposti ed
€ 9.523,76 a titolo di anticipi effettuati in favore del condominio. Tale debito sarebbe stato riconosciuto dal nuovo amministratore, Rag. , nel verbale Parte_2 di consegna senza riserve del 29.3.2022.
Il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, è stato opposto dal il quale Parte_1 ha eccepito non vi sarebbe stato alcun riconoscimento di debito, tanto che il nuovo amministratore, più volte, ha comunicato al convenuto che il debito non ha riscontri nella contabilità condominiale. Peraltro, l'amministratore non avrebbe il potere di riconoscere un debito del condominio e, così, vincolare i condomini, in assenza di delibera. Ha, infine, contestato la richiesta di € 3.126,86 a titolo di compensi, non avendo il precedente amministratore ancora fornito un rendiconto finanziario.
Si è costituito lo studio il quale ha dedotto di aver trasmesso tutta la Controparte_1 documentazione inerente alla contabilità condominiale, ivi inclusa quella contenente l'offerta economica approvata dall'assemblea relativa ai propri onorari. L'istanza di sospensiva della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo formulata dall'attore opponente è stata accolta con provvedimento del 17.10.2024.
Ciò detto, si osserva quanto segue.
Va, in primis, evidenziato che il verbale di consegna del 29.3.2022 non può valere come ricognizione di debito. Come anche dedotto dal opponente, la giurisprudenza ha evidenziato come Parte_1
l'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando pur sempre all'assemblea di approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo, ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. La sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15702 del 23/07/2020). Si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8498 del 28/05/2012 per la quale il nuovo amministratore di un condominio, se non autorizzato dai partecipanti alla comunione, non ha il potere di approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal precedente amministratore e, pertanto, l'accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condomini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, spettando, invece, all'assemblea dei condomini approvare il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo ovvero valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore. (La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la sottoscrizione del verbale di consegna della documentazione, apposta dal nuovo amministratore quand'era già immesso nell'esercizio delle sue funzioni, non integrasse una ricognizione di debito fatta dal in relazione alle Parte_1 anticipazioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore e risultanti dalla situazione di cassa registrata). Chiarito questo aspetto, occorre soffermarsi sulla pretesa di € 9.523,76 formulata a titolo di restituzione degli anticipi asseritamente effettuati in favore del . Parte_1
Ora, la predetta somma viene richiesta basandosi su una dichiarazione formulata dal precedente amministratore, tale sig. , che il condominio opponente qualifica come Testimone_1 precedente amministratore rispetto all'opposto, peraltro appartenente allo stesso (si CP_2 veda all. 9 di parte opponente).
Nella dichiarazione del sig. viene testualmente affermato che lo stesso è stato Tes_1 amministratore del condominio sino al 2016 e che “avendo continue difficoltà a reperire fondi per il pagamento dei debiti…ha anticipato personalmente ed in contanti negli anni la complessiva somma di € 9.523,76”, restituitegli dal sig. . CP_1
Ebbene, a prescindere dal fatto, pur dirimente, che di tali spese non vi è traccia alcuna, né tantomeno degli asseriti rimborsi effettuati anche essi in contanti, lo stesso bilancio consuntivo redatto dal sig. per il 2016, quindi per l'ultimo anno di gestione, prevede un avanzo di cassa Tes_1 di € 1.511,32. Ad ogni buon conto, anche a voler per assurdo ritenere il debito esistente, la condotta dei due amministratori (sig.ri e ) risulta in palese violazione delle ordinarie regole di Tes_1 CP_1 contabilità, procedendo con pagamenti non tracciati ed in totale assenza di giustificativi di spesa. Ancora ed in particolare, il pagamento di debiti non ratificati dall'assemblea avrebbe (il condizionale è riferito all'esistenza del debito) pregiudicato l'ente nell'opporre eccezioni (ad esempio di prescrizione) risultando l'asserito credito (del quale però non vi è traccia nel bilancio redatto dallo stesso sig. ) maturato dal 1990 in poi (senza alcuna ulteriore specificazione). Tes_1
È evidente, in conclusione, che non vi è alcun diritto che il sig. possa vantare per la CP_1 predetta somma nei confronti dell'opponente, anche a titolo di arricchimento senza causa. Nulla, dunque, avrebbe potuto aggiungere la prova testimoniale del sig. richiesta Tes_1 dall'opposto, né l'interrogatorio formale dell'amministratore che non avrebbe peraltro i poteri per vincolare l'ente. Quanto alla somma pretesa dall'amministratore per il compenso, ascendente ad € 3.126,86, a pag. 3 della prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. ha affermato che “i condomini hanno contestato, anche per il tramite del nuovo amministratore, il diritto alla percezione dei compensi nella misura richiesta non risultando che l'amministratore abbia svolto il proprio mandato con diligenza e CP_1 professionalità”. Effettivamente, già solo la condotta sopra esposta costituisce violazione delle regole del mandato, così come l'omessa redazione dei riepiloghi finanziari e delle note esplicative. Ciò giustifica una riduzione del compenso in € 2.500,00. In conclusione, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna del condominio a corrispondere la sola somma di € 2.500,00 oltre interessi dalla data del deposito del ricorso monitorio. Le spese di lite possono compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 339/2024 emesso dal Tribunale di Chieti in data 09.08.2024;
2) condanna il (C.F.: al pagamento, in favore del sig. Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), della somma di € 2.500,00 oltre Controparte_1 C.F._1 interessi dalla data del deposito del ricorso monitorio;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Chieti,17.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Francesco Turco