Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4993/2017 R.G.
Oggetto: Altri contratti atipici
VERTENTE
TRA
), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Matranga per mandato a margine dell'atto di citazione;
- OPPONENTE
E
), nella sua qualità di mandataria con Controparte_1 P.IVA_1 rappresentanza di Banco di Napoli S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv.
Walter U. Liaci, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 05/05/2017 gli attori proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 655/2017 del 27/02/2017, con il quale il
Tribunale di Lecce ha ingiunto alla Parte_2
il pagamento della somma di € 60.173,77, oltre
[...] interessi convenzionali come da domanda e spese, in favore di Banco di
Napoli S.p.A. e per essa al suo procuratore di cui € Controparte_1
1
, in qualità di fideiussori, nei limiti della somma di € 53.000,00, di
[...] pagare in solido tra loro il medesimo importo ingiunto.
Gli opponenti contestavano, in particolare, l'esistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento in capo alla non sussistendo alcun valido Parte_1 rapporto negoziale con la dubitando dell'esistenza del Controparte_1 contratto di c/c presuntivamente stipulato in data 04/01/2011; inoltre, nelle successive memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. sostenevano che il debito preteso dalla coinvolgesse anche fideiussore Controparte_1 Parte_4 sino all'importo di € 53.000,00, la quale, nella sua qualità di debitore solidale, aveva regolarizzato la posizione debitoria propria oltre che della e di . Chiedevano, quindi, Parte_1 Parte_3 preliminarmente la concessione della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto e, nel merito, l'annullamento in toto del decreto ingiuntivo o, in subordine, la riduzione della somma ingiunta, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
non in proprio ma nella sua espressa qualità di Controparte_1 mandataria con rappresentanza di Banco di Napoli S.p.A., si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda proposta dal sig. garante, in quanto Parte_3 sottoscrittore di un contratto di fideiussione con clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, autonomo ed indipendente rispetto all'obbligazione di garanzia principale;
insistendo nel rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto impugnato poiché carente dei presupposti di legge;
chiedendo, infine, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento del 20/09/2017, veniva rigettata la richiesta di sospensione, con assegnazione alle parti del termine per l'avvio della
2 procedura di mediazione;
la causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del
16/05/2018 per il prosieguo. A detta udienza venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con provvedimento del 12/12/2018 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta depositate e all'udienza cartolare del 18/9/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, va affrontata la questione relativa al mandato di rappresentanza tra il Banco di Napoli S.p.A. e la essendo Controparte_1 stata contestata l'esistenza di qualsiasi rapporto giuridico tra gli opponenti e la mandataria.
Risulta depositata agli atti la procura speciale del 02/02/2015 redatta dal
Notaio Dott. , con la quale il legale rappresentante del Persona_1
Banco di Napoli S.p.A. nomina e costituisce quale procuratore della mandante la società affinché la medesima “a mezzo dei propri Controparte_1 organi e/o rappresentanti centrali e periferici, che all'uopo siano muniti di apposita procura rilasciata dalla stessa rappresenti la Controparte_1 mandante nel generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse a crediti, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo”. All'uopo si conferivano “alla Mandataria tutti i poteri anche di rappresentanza sostanziale e facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata”.
Nella specificazione, seppur esemplificativa, dei poteri di rappresentanza, alla lettera m) viene indicato anche il potere “di decidere in autonomia se agire o resistere in giudizio” ed è, altresì, precisato che “Alla mandataria vengono conferiti tutti i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale della Mandante con il correlativo potere di stare in giudizio ai sensi dell'art. 77 Codice di Procedura Civile”. Secondo il principio costantemente affermato dalla Corte di Cassazione, “il potere di rappresentanza processuale, con la facoltà di nomina dei difensori e di conferimento della procura alla lite, può
3 essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della legitimatio ad processum del rappresentante” (Cass., sez. un., 16 novembre 2009, n. 24179; più di recente, es. sez. 6^-5, ord. 20 febbraio
2013, n. 4248).
Nel caso di specie si tratta indubbiamente di un potere di rappresentanza sostanziale e non solo processuale, atteso che il contenuto degli atti conferiti con la suindicata procura speciale palesa il conferimento di una procura attributiva anche del potere di decidere, a nome del Banco di Napoli S.p.A., le modalità con cui definire i rapporti controversi, implicando tipiche caratteristiche sostanziali. Alla luce di tale ampio spettro di poteri rappresentativi sostanziali e non solo processuali va ritenuto legittimo ex art. 77 c.p.c. il conferimento alla dei poteri di Controparte_1 rappresentanza in sede processuale, espressamente menzionati “nel generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse a crediti, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo e passivo”.
Va, invece, accolta l'eccezione della rispetto Controparte_1 all'opposizione proposta dal fideiussore.
Va evidenziato, infatti, che ha sottoscritto un Parte_3 contratto di fideiussione in cui si prevede espressamente che “Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di rimborso delle somme comunque erogate”; le ulteriori clausole sottoscritte, quali quelle di “deroga all'art. 1957
c.c.” o “a semplice richiesta scritta”, indicano l'impossibilità per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto principale e confermano la natura di contratto autonomo di garanzia indipendente dall'obbligazione principale.
Al riguardo la Corte di Cassazione afferma: “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa
4 prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Cass. 30181/2018). Il garante autonomo, dunque, non può sollevare eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, ma unicamente eccezioni che attengano alla validità del contratto di garanzia, eccezioni che, nel caso di specie, non sono state proposte da e la cui opposizione nel presente Parte_3 giudizio va dichiarata inammissibile.
Per quanto riguarda il merito della controversia, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va, innanzitutto, esaminato il rapporto negoziale posto alla base della pretesa creditoria vantata nei confronti della società opponente, costituito dal contratto di c/c n. 1000/00000588 con successive aperture di linee di credito di anticipi su fatture con cessione del credito e della fideiussione sottoscritta il
07/02/2011 da in favore della Parte_3 [...] fino alla concorrenza di € 30.000,00, aumentata Parte_5 fino ad € 53.000,00 con successivo contratto del 26/08/2004, contenente l'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta”.
Sul punto parte opponente si è limitata genericamente a contestare l'esistenza del rapporto giuridico sul quale si fonda la pretesa creditoria, deducendo che la somma oggetto del decreto ingiuntivo sia frutto in un “presunto contratto di conto corrente, stipulato in data 04/01/2011” e di successive ulteriori aperture di credito, la cui “semplice allegazione prodotta non è di per se stessa sufficiente ad obbligare gli odierni opponenti al pagamento di quanto richiesto”.
Occorre ricordare che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trovano applicazione le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di
5 convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Con riguardo, invece, al diritto azionato con decreto ingiuntivo n. 655/2017, la documentazione prodotta in giudizio dalla è senz'altro Controparte_1 idonea a provare il credito originariamente vantato dal Banco di Napoli
S.p.A., mentre le argomentazioni dell'opponente non hanno trovato riscontro processuale e risultano smentite dal materiale probatorio in atti. Infatti, la contestazione circa la presunta insussistenza di un contratto di c/c e delle linee di credito concesse è infondata alla luce della documentazione contrattuale a firma della (poi divenuta Parte_6
, oggi in liquidazione) prodotta Parte_2 agli atti e non espressamente disconosciuta.
È principio pacifico in giurisprudenza che il disconoscimento – sia dell'autenticità di una scrittura che della sottoscrizione – deve avvenire in modo formale e specifico, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo univoco il documento che si intende contestare e, in special modo, i suoi elementi. In assenza di una contestazione chiara ed univoca, il contratto di c/c con le successive aperture di credito regolarmente sottoscritte, così come gli estratti conto prodotti dalla per conto del Banco di Controparte_1
Napoli S.p.A. - certificati come conformi ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs.
3851/1993 - aventi saldo negativo, hanno una presunzione di veridicità non superabile in assenza di specifiche contestazioni da parte del cliente, che, nel caso di specie, si è limitato ad un generico diniego della propria posizione debitoria.
Accertata, per tabulas, la fondatezza del credito azionato, va per ultimo analizzata la dichiarazione di parte opponente di avvenuta estinzione del debito per effetto del pagamento eseguito dall'altra garante,
[...]
avendo sottoscritto una fideiussione omnibus, mediante Pt_4 pagamento a saldo e stralcio di € 25.000,00. Tale assunto parte dalla erronea considerazione dell'esistenza di un vincolo di solidarietà tra il garante ed il debitore, tale per cui l'adempimento di uno ha effetto liberatorio sull'altro.
6 Al riguardo va ricordato che la giurisprudenza ha chiarito che " non sussiste vincolo di solidarietà tra l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale, e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale, essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni (Cass. n.8874/2021; Cass. n. 32420/2019; Cass. n.
30509/2019).
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che “mentre il fideiussore è un
'vicario' del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. SS UU n. 3947/10).
Ciò comporta che la funzione della sua obbligazione sia quella indennitaria e risarcitoria, poiché rivolta a tenere indenne il creditore del danno subito, e che il suo adempimento non libera in ogni caso il debitore principale dall'obbligo di pagamento, nei cui confronti può tuttavia agire in rivalsa al fine di recuperare le somme versate al beneficiario.
Nel caso di specie, che il contratto stipulato da con il Banco Parte_4 di Napoli S.p.A. fosse un contratto autonomo di garanzia lo si ricava non solo dalle clausole sostanzialmente identiche a quelle innanzi richiamate per
[...]
, ma anche dalla lettera di accettazione del 02/08/2017 Parte_3 prodotta da nella quale viene specificato che la somma Controparte_1
7 offerta a saldo e stralcio di € 25.000,00 debba intendersi a definizione della sola esposizione della in forza della fideiussione 1^ istanza Parte_4 omnibus rilasciata in favore della ditta debitrice.
Pertanto, non essendo stato provato alcun pagamento ad estinzione del debito principale maturato dalla ditta opponente – il cui onere probatorio incombeva su quest'ultima - deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto
Tutto quanto innanzi esposto, la valutazione della soccombenza, quanto alle spese di lite – liquidate in dispositivo ex d.m. 55/2014 in ragione del valore e della complessità della causa - deve essere rapportata all'esito finale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel giudizio n. 4993/2017, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal sig. Parte_3
;
[...]
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per Parte_1
l'effetto,
- condanna gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 8.500,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cap come per legge.
Lecce, 12/06/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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