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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 13/06/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1259/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1259/2024 in data 27.09.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 28.05.2025. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIGLIOTTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. GIGLIOTTI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FERRARO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. FERRARO ALESSANDRO
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione Giudiziale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 27.09.2024, parte ricorrente ha esposto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio in data 04.09.2022 in Crucoli (KR) con Controparte_1
- che il matrimonio non è stato mai sereno, sin dai primi mesi, poiché la moglie si dimostrava, nel corso del tempo, una persona arrogante e prepotente;
- che la moglie approfittandosi della sua condizione di invalido ipovedente e della sua età, poneva in essere numerose condotte di violenza psicologica, fisica, verbale, somministrandogli altresì tranquillanti a base di benzodiazepine;
- che la è sempre stata attratta dai suoi beni e aveva cercato di farsi intestare delle Controparte_1 proprietà nel Comune di Torretta di Crucoli;
- che la aveva fatto diversi prelievi dal suo conto corrente e successivamente versava Controparte_1
i soldi o sul proprio conto o su quello della figlia;
- che le condotte di soprusi e violenze subite hanno assunto nel corso del tempo i connotati dell'abitualità, fino a quando nella notte del 18 agosto 2024, dopo l'ennesima litigata con la moglie, aveva iniziato ad urlare e piangere disperato ed è stato a quel punto che sono intervenuti i vicini di casa nel cuore della notte. - che attualmente lui e la moglie vivono separati in casa e questo gli provoca un perdurante stato di paura, angoscia e impotenza, in quanto quest'ultima non vuole lasciare la casa.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare anche con sentenza parziale la separazione dalla sig.ra chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e, all'esito del Controparte_1 passaggio in giudizio della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n° 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1).1 Si costituiva n data 19.12.2024, esponendo: Controparte_1
- che la causa della fine dell'armonia familiare era da imputare al ritorno in Calabria della figlia del nel mese di luglio 2024; Pt_1
- che aveva sempre accudito il marito, nonostante talvolta quest'ultimo attuasse condotte aggressive, dovute ai suoi problemi con l'assunzione di alcol;
- che nella notte del 18 agosto 2024 fra i due c'era stata una litigata molto violenta, poiché il marito era in preda ad una forte crisi e la stessa è stata costretta a chiedere l'intervento della figlia del LISTA per aiutarla a calmarlo;
- che attualmente vive nella casa coniugale, ma è stata sfrattata in una minuscola stanzetta dotata di divano letto, senza poter più usufruire della cucina e del bagno.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare anche con sentenza parziale, la separazione personale dal sig. ; assegnazione della casa coniugale;
assegno di mantenimento a carico del Pt_1
di Euro 400,00 mensili;
dichiarare, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza Pt_1 parziale che abbia pronunciato la separazione, la cessazione degli effetti legali del matrimonio.
2) Le parti sono state sentite all'udienza del 22.01.2025 ed all'esito i difensori hanno chiesto un rinvio per tentare un bonario componimento.
All'udienza del 26.02.2025 i difensori, considerato il fallimento del tentativo di bonario componimento della controversia, hanno insistito nelle loro domande riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 10.03.2025 il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Ordina a di cessare immediatamente ogni condotta molesta, lesiva o comunque Controparte_1 vessatoria nei confronti di;
Parte_1
- Ordina a l'immediato allontanamento dalla casa coniugale con divieto di Controparte_1 avvicinamento alla stessa;
- Ordina che al presente provvedimento sia data esecuzione, se necessario, con l'ausilio della Forza
Pubblica, della Stazione dei Carabinieri di Crucoli Torretta;
- Stabilisce in mesi sei la durata del presente ordine di protezione, salvo eventuali proroghe;
- Pone a carico della parte ricorrente l'obbligo di versare a la somma di € 150,00 Controparte_1 mensili per la durata di mesi sei, per un totale di € 900,00”.
Con la medesima ordinanza il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di separazione con sentenza parziale, all'udienza del 28.05.2025. All'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 28.05.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
***** Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
In merito alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, il Giudice riserva la decisione con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1259/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2022 in Crucoli (KR), con atto
[...] iscritto atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, al n. 3, Parte 1, anno 2022;
2) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Sofia Nobile de Santis;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crucoli (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1259/2024 in data 27.09.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 28.05.2025. promossa da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. GIGLIOTTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore Avv. GIGLIOTTI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. FERRARO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliata presso il difensore Avv. FERRARO ALESSANDRO
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione Giudiziale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato in data 27.09.2024, parte ricorrente ha esposto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio in data 04.09.2022 in Crucoli (KR) con Controparte_1
- che il matrimonio non è stato mai sereno, sin dai primi mesi, poiché la moglie si dimostrava, nel corso del tempo, una persona arrogante e prepotente;
- che la moglie approfittandosi della sua condizione di invalido ipovedente e della sua età, poneva in essere numerose condotte di violenza psicologica, fisica, verbale, somministrandogli altresì tranquillanti a base di benzodiazepine;
- che la è sempre stata attratta dai suoi beni e aveva cercato di farsi intestare delle Controparte_1 proprietà nel Comune di Torretta di Crucoli;
- che la aveva fatto diversi prelievi dal suo conto corrente e successivamente versava Controparte_1
i soldi o sul proprio conto o su quello della figlia;
- che le condotte di soprusi e violenze subite hanno assunto nel corso del tempo i connotati dell'abitualità, fino a quando nella notte del 18 agosto 2024, dopo l'ennesima litigata con la moglie, aveva iniziato ad urlare e piangere disperato ed è stato a quel punto che sono intervenuti i vicini di casa nel cuore della notte. - che attualmente lui e la moglie vivono separati in casa e questo gli provoca un perdurante stato di paura, angoscia e impotenza, in quanto quest'ultima non vuole lasciare la casa.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare anche con sentenza parziale la separazione dalla sig.ra chiedeva l'assegnazione della casa coniugale e, all'esito del Controparte_1 passaggio in giudizio della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n° 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1).1 Si costituiva n data 19.12.2024, esponendo: Controparte_1
- che la causa della fine dell'armonia familiare era da imputare al ritorno in Calabria della figlia del nel mese di luglio 2024; Pt_1
- che aveva sempre accudito il marito, nonostante talvolta quest'ultimo attuasse condotte aggressive, dovute ai suoi problemi con l'assunzione di alcol;
- che nella notte del 18 agosto 2024 fra i due c'era stata una litigata molto violenta, poiché il marito era in preda ad una forte crisi e la stessa è stata costretta a chiedere l'intervento della figlia del LISTA per aiutarla a calmarlo;
- che attualmente vive nella casa coniugale, ma è stata sfrattata in una minuscola stanzetta dotata di divano letto, senza poter più usufruire della cucina e del bagno.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare anche con sentenza parziale, la separazione personale dal sig. ; assegnazione della casa coniugale;
assegno di mantenimento a carico del Pt_1
di Euro 400,00 mensili;
dichiarare, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza Pt_1 parziale che abbia pronunciato la separazione, la cessazione degli effetti legali del matrimonio.
2) Le parti sono state sentite all'udienza del 22.01.2025 ed all'esito i difensori hanno chiesto un rinvio per tentare un bonario componimento.
All'udienza del 26.02.2025 i difensori, considerato il fallimento del tentativo di bonario componimento della controversia, hanno insistito nelle loro domande riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 10.03.2025 il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Ordina a di cessare immediatamente ogni condotta molesta, lesiva o comunque Controparte_1 vessatoria nei confronti di;
Parte_1
- Ordina a l'immediato allontanamento dalla casa coniugale con divieto di Controparte_1 avvicinamento alla stessa;
- Ordina che al presente provvedimento sia data esecuzione, se necessario, con l'ausilio della Forza
Pubblica, della Stazione dei Carabinieri di Crucoli Torretta;
- Stabilisce in mesi sei la durata del presente ordine di protezione, salvo eventuali proroghe;
- Pone a carico della parte ricorrente l'obbligo di versare a la somma di € 150,00 Controparte_1 mensili per la durata di mesi sei, per un totale di € 900,00”.
Con la medesima ordinanza il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di separazione con sentenza parziale, all'udienza del 28.05.2025. All'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Con ordinanza del 28.05.2025 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia sullo status, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
***** Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
In merito alla richiesta di ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, il Giudice riserva la decisione con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, per la prosecuzione del giudizio.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1259/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 04.09.2022 in Crucoli (KR), con atto
[...] iscritto atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, al n. 3, Parte 1, anno 2022;
2) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice delegato dott.ssa Sofia Nobile de Santis;
3) Spese di lite al definitivo;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Crucoli (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli