Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1974, n. 629
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20 dicembre 1974
Art. 1. Articolo unico

I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 20 dicembre 1974