Art. 1. Articolo unico
I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.