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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 7204 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente;
tra
( ), elettivamente domiciliato in Casoria, Parte_1 C.F._1 alla via Principe di Piemonte n.11, presso lo studio dell'avv. Rosa Di Caprio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
E
( ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Curti, alla via B. Rosato n.52, presso lo studio dell'avv. Francesco Russo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato propone opposizione Parte_1 al precetto notificato ad istanza di ed intimante il pagamento CP_2 della complessiva somma di €2054,00. Tanto in forza del provvedimento ordinanza presidenziale del 30.06.2023 con cui sono stati dati i provvedimenti temporanei relativamente alla domanda separazione giudiziale ed in seguito alla riunione dei rispettivi giudizi.
A carico del è stato previsto l'obbligo di corresponsione della somma di Pt_1
€800 in favore della e della somma di € 300,00 per ciascuno dei figli CP_1 minori, oltre all'obbligo di rilascio della casa familiare.
L'opponente ha dedotto innanzitutto la non debenza delle somme in quanto due dei tre figli coabitano con il padre ed inoltre la controparte sarebbe debitrice nei confronti della complessiva somma di €49476,78 in forza di accordi intervenuti in data 31.05.2022. deduce altresì di aver proposto reclamo avverso l'ordinanza presidenziale sia innanzi alla Corte di Appello ex art.708 cpc sia innanzi al giudice della cognizione ex art.709 co 4 cpc al fine di chiedere la modifica di tali statuizioni.
Nel costituirsi, l'opposta, ha chiesto il rigetto dell'opposizione ed inoltre ha proposto anch'essa domande riconvenzionali e precisamente: “condannare l'attore al trasferimento in favore della della carica di Parte_1 Controparte_1
Amministratore Unico e legale rappresentante della società
[...] con riserva all'esito di chiedere in separata sede il conto Controparte_3 della gestione della detta società per il periodo in cui il ha ricoperto tale Pt_1 carica;
condannare l'attore a rendere il conto della gestione della Parte_1
Ditta Individuale M.N. Automobili alla data di cancellazione della stessa, tenuto conto che la detta impresa aveva alla data un patrimonio di autovetture del valore di non meno € 100.000,00, somma per il pagamento della quale si formula espressa domanda nei confronti dell'opponente sempre in via Parte_1 riconvenzionale , con riserva di ogni altra azione in separata sede;
condannare a manlevare la da ogni esposizione debitoria nei Parte_1 Controparte_1 confronti degli istituti di credito, in particolar modo Credit Agricole, connessi all'attività di rivendita autovetture di fatto dallo stesso gestita, allo stato ammontante ad € 80.000,00, o in subordine la condanna sempre del Parte_1 alla corresponsione delle dette somme alla . accertare e Controparte_1 dichiarare che la somma di € 42.669,72 è stata versata dal ad estinzione Pt_1 dei debiti contratti dalle attività commerciali dallo stesso gestite in maniera esclusiva. condannare alla corresponsione in favore della Parte_1 [...] della somma di € 22.220,00 , così come sopra quantificata e CP_1 specificata, a titolo di quota parte del 50% dei canoni di locazione dallo stesso incamerati in riferimento agli immobili sopra descritti, con riserva di agire in separata sede per la corresponsione degli importi dovuti dalla costituzione del diritto di usufrutto in favore della fino alla stipula dei contratti di CP_1 locazione sopra indicati e con riserva sempre di agire in separata sede sia nei confronti del che dei conduttori per i canoni maturati a decorrere dal Parte_1
1 gennaio 2024. accertare e dichiarare che per le somme eventualmente versate dal a titolo di pagamento delle imposte relative ai suindicati immobili Parte_1 non sussiste il diritto di rivalsa nei confronti della;
in Controparte_1 subordine condannare lo stesso al pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di imposte al ed al Controparte_4 Controparte_5 condannare il a consentire l'utilizzazione della detta casa vacanze Parte_1 sita in Scalea anche alla , stabilendo all'uopo un regolamento Controparte_1 per la sua fruizione. condannare al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 3.161,89 a titolo di quota parte del 50% Controparte_1 delle spese straordinarie mediche e scolastiche versate dalla Controparte_1 per la figlia minore e per il figlio accertare e dichiarare che Per_1 Per_2 non risulta dovuta dalla al Mario la somma di € Controparte_1 Pt_1
2.959,51 per carenza dei presupposti di legge;
condannare il al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 20 maggio 2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione. 3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre
1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le plurime censure sollevate nel libello introduttivo, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del pignorante a procedere in executivis, per ciò che attiene al versamento delle somme
4. L'opposizione è da rigettare per le motivazioni di seguito illustrate.
In via preliminare occorre considerare che l'ordinanza presidenziale è un provvedimento interinale ed anticipatorio non idoneo al giudicato ed esecutivo, a cognizione sommaria e caratterizzato da ampio margine di discrezionalità. La natura anticipatoria dei provvedimenti presidenziali ne implica la caducazione per effetto della sentenza che pronuncia sulla separazione la quale è immediatamente esecutiva.
Prima della sentenza l'ordinanza presidenziale è modificabile dal giudice istruttore ex art.709 co 4 cpc o può essere entro dieci giorni oggetto di reclamo.
Nel caso che oggi ci occupa il reclamo innanzi alla Corte di Appello è stato dichiarato inammissibile in quanto contemporaneamente è stata proposta con ricorso la modifica dell'ordinanza presidenziale ex art.709 cpc di cui tuttavia non
è stato allegato l'esito. L'opposta nella comparsa di costituzione si limita ad affermare che nessuna modifica è intervenuta.
Allo stato pertanto l'ordinanza presidenziale resta titolo esecutivo. Dunque il precetto su di essa fondato è valido ed efficace. L'opponente non dà prova di aver corrisposto le somme di cui all'intimato precetto, deducendo un controcredito in compensazione. Tuttavia tale controcredito che si fonda su un accordo intervenuto tra il e la in data 31.05.2022 dunque antecedente Pt_1 CP_1 la separazione non risulta provato. Infatti nell'atto introduttivo si chiede al
Giudice di accertare l'effettiva sussistenza di una posizione debitoria.
Giova ricordare che in sede di compensazione giudiziale il debito deve essere certo non liquido ma di facile e pronta liquidazione (cfr art.1243cc).
Ugualmente non risultano provate le pretese poste a base delle domande riconvenzionali prospettate dalla opposta né alla carenza di prova in contrasto con i principi che ne regolano l'onere, può supplirsi con una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio articolata nella comparsa di costituzione.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna della parte attrice e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca le stesse vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice Dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna