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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 11/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE IULIIS Parte_1 C.F._1
ALESSIO, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti n. 67, 64100 Teramo, presso il difensore avv. DE IULIIS ALESSIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del doterrore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in TERAMO, CORSO SAN GIORGIO 14-16, presso il difensore avv. GAMBINO
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2024, proponeva una domanda di accertamento Parte_1 negativo della legittimità dell'indebito previdenziale notificato dall' con lettera del CP_1
14.03.2024, con la quale è stata chiesta la restituzione della somma di €. 1.226,68, a titolo di NASPI
1 percepita in modo indebito dal 06.08.2018 al 02.09.2018 per mancanza dei requisiti di legge, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare l'illegittimità della nota del 14 marzo 2024 avente ad oggetto “sollecito di CP_1
pagamento di somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE della signora
n. 2018/945047” unitamente ad ogni atto consequenziale e/o Parte_1 presupposto;
b) per l'effetto disporre l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento indicato alla lettera che precede, anche per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, con ogni conseguenza di legge;
c) sempre per l'effetto accertare e dichiarare che la signora ha legittimamente Parte_1 fruito dell'indennità di disoccupazione ordinaria (NASpI) per il periodo 6 agosto 2018 sino al 2 settembre 2018 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di alcun credito azionabile dall' nei CP_1 confronti della ricorrente a titolo di recupero dell'indennità di disoccupazione ordinaria fruita dalla ricorrente nel richiamato periodo;
con vittoria di spese, dritti e onorari di lite”.
A sostegno della domanda eccepiva la genericità della motivazione del provvedimento amministrativo notificato in violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 per carenza dei dati informativi necessari per identificare le ragioni giustificative e le cause della richiesta restitutoria che avrebbero reso impossibile prendere una posizione difensiva, con relativa violazione del diritto alla difesa, nonché l'illegittimità del recupero di quanto erogato alla ricorrente a titolo di indennità di NASPI sul presupposto del percepimento dell'indennità di mancato preavviso poiché carente di prova diretta sul punto da parte dell' . CP_1
L' si è costituito in giudizio contestando la domanda siccome destituita di ogni fondamento CP_1
giuridico per chiederne la reiezione per tutte le argomentazioni in fatto e diritto esplicitate nella propria memoria di costituzione.
Istruita con la sola acquisizione documentale, previa discussione orale con deposito preliminare di note conclusive, la causa è decisa alla odierna udienza con lettura del dispositivo e contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
La domanda contenuta in ricorso appare non fondata e l'avviso di addebito va confermato per le ragioni che seguono.
La questione va inquadrata come un'azione di accertamento negativo di indebito previdenziale con ogni conseguenza sull'onere probatorio in capo alle parti.
Sulla eccezione di carenza di sufficiente motivazione nel provvedimento comunicato alla ricorrente e qui contestato valgano le seguenti argomentazioni giuridiche a sostegno della sua infondatezza.
2 L'argomento è oggetto di previsione normativa laddove l'articolo 3 della legge del 7 agosto del
1990, n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo, impone l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. Al comma 1 è previsto che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici e il personale. L'obbligo di motivazione costituisce un diritto alla difesa del destinatario e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, perché il destinatario viene a conoscenza del perché l'amministrazione ha adottato un particolare provvedimento. La motivazione, inoltre, enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'adozione di uno specifico provvedimento. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi costitutivi e permissivi che comportano l'adozione dell'atto, mentre per ragioni giuridiche si intende l'iter logico-giuridico tracciato dall'amministrazione che giustifica l'adozione dell'atto anche sul piano normativo.
Ciò esplicitato in linea di principio generale, è indubbio che esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e di ottimizzazione dei procedimenti di cura dell'interesse pubblico inducano a ritenere apprezzabile lo sforzo di sinteticità nella elaborazione dei provvedimenti, anche dal punto di vista della stesura delle ragioni sottese.
La legge sul procedimento amministrativo istituzionalizza una specifica ipotesi di ricorso alla motivazione “elementare”, ossia consistente in un'unica (e unitaria) ragione di fatto o di diritto”. In particolare, all'art. 2, comma 1, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni “se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”
Tale è il provvedimento redatto in forma “semplificata” dal quale è possibile evincere la ragione semplice e concreta per la quale è stato emesso nei confronti dell'interessato anche se, in pratica, non vi è stata una risposta dell'ente ad una domanda in sede amministrativa.
Invero, applicando tale principio al caso concreto, nelle due comunicazioni pervenute alla ricorrente
è dato evincere l'oggetto della richiesta restitutoria per somme indebitamente percepite a titolo di
NASpI, specificate nell'importo, per la semplice ragione della carenza dei presupposti di legge.
In premessa l' ha chiaramente fatto riferimento ad un maggior pagamento per un periodo CP_1
temporalmente individuato (06.08 – 2.09.2018) sulla Prestazione di disoccupazione Cat. DS 2018
945047, pertanto i due atti consentono al ricorrente di inquadrare i termini della questione per poter espletare una difesa sul merito della causa per come infatti concretamente formalizzata in ricorso.
3 Inoltre, va pure evidenziato in argomento che in materia di contenzioso previdenziale ogni controversia non si concretizza nella mera verifica della regolarità formale del titolo, ma si estende sino ad investire i profili di legittimità e fondatezza della pretesa stessa, comportando per il giudice adito la necessità di compiere un'approfondita valutazione di merito, “interferendo” nel rapporto debitorio/creditorio tra contribuente ed Ente previdenziale.
Non appare neppure perorabile l'assunto della carenza di prova in ordine alla asserita percezione dell'indennità di mancato preavviso per fondare la restituzione dell'indennità a titolo di NASpI.
Anche in ipotesi come quella in cui si verte di accertamento negativo, in base al riparto dell'onere probatorio ex art. 2693 c.c. resta a carico della parte ricorrente dar prova dell'infondatezza della richiesta restitutoria per la carenza dei presupposti di legge. Secondo i principi generali, l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Rappresenta a riguardo ius receptum il principio secondo il quale resta onere del ricorrente provare la sussistenza di un indebito previdenziale in ambito di giudizio di accertamento negativo. Invero la
Suprema Corte ha ritenuto a più riprese e con varie pronunce che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico….” (Cass. sez. lav., 10.06.2019, n. 15550; Cass. n. 26231/2018; Cass. n.
5059/2018, Cass. Sezioni Unite, sent. n 18046 del 04.08.2010).
Ad ogni buon conto l' ha reso prova sul fatto che dall'accordo sindacale del 02.07.2018 la CP_1 ricorrente ha percepito attraverso il cedolino di agosto 2018, l'indennità sostituiva del preavviso di
€. 17.600,00 corrisposta dalla , che comprende e copre il periodo dal 30.07.2018 al CP_2
30.11.2018, determinando quindi una “sovrapposizione” di emolumenti, cioè di quelli percepito a titolo di NASPI e indennità sostitutiva del preavviso.
Tale indennità costituisce reddito imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nella retribuzione pensionabile;
la contribuzione sull'indennità di preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. ( Cass. Sent. n. 12095 del 17/05/2013).
4 Risulta per tabulas che nel CU2019, il datore di lavoro ha esposto, nella sezione “dati CP_2 previdenziali ed assistenziali”, la retribuzione imponibile di €. 51.642,00, e la contribuzione previdenziale di €. 4.950,93 costituente “quota/parte” a carico del lavoratore.
Come giustamente esplicita la parte resistente, l'importo di €. 51.642,00 quale retribuzione contributiva, è costituito dalla somma aritmetica della retribuzione imponibile percepita dal
01.01.2018 al 30.07.2018 pari ad €. 34.042,00, con la indennità sostituiva del preavviso di €.
17.600,00.
Anche dal prospetto E-Mens riassuntivo per l'anno 2018, si evincono i seguenti dati: -a) retribuzione imponibile €. 34.042,00; -b) data cessazione rapporto di lavoro 29.07.2018; -c) preavviso €. 17.600,00. Eguale riscontro si ricava esaminando il prospetto E-Mens per il mese di agosto 2018 trasmesso dal datore di lavoro in data 26.09.2018, è stato esposto il CP_2 valore di €. 17.600,00 nel riquadro riservato all'indennità di preavviso.
Il modello CU2019 rappresenta un atto “fidefaciente” fino a querela di falso, dei dati che vengono riportati sul Modello ai fini tributari;
tale valore probatorio privilegiatosi ricollega alla sua precipua funzione di fornire al Fisco “dati reddituali certi” ai fini del pagamento delle imposte e dei contributi e in assenza di provvedimenti di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate sul Modello
CU2019 ormato dal datore di lavoro i dati in esso esposti sono da ritenersi veritieri, e CP_2 corrispondono a quelli forniti dal datore di lavoro all' con il Modello per il mese CP_1 CP_3
di agosto 2018. (Docc. N.ri da 7 a 10 all. memoria ). CP_1
Come risulta dal Modello CU2019, relativamente all'anno di imposta 2018, la ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Alfagomma Industrial S.p.A. percependo l'importo lordo di €. 9.375,95.
La fattispecie dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in costanza di percezione della
NASpI è regolata dall'articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 che prevede la conservazione del diritto all'indennità di disoccupazione a beneficio del lavoratore che “durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione”., limite fissato a 8.174,00 euro, quindi superiore a quello percepito.
Al cospetto di tale quadro probatorio, l' ha dimostrato che il datore ha erogato l'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso in favore della ricorrente e l'indennità NASPI corrisposta risulta indebitamente erogata perché decaduta dal diritto a percepirla;
legittima risulta la richiesta di ripetizione della somma percepita per il periodo sopra indicato e il ricorso non può che essere disatteso.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo in ragione del basso valore della controversia e dell'assenza di una concreta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.
Marco Di Biase, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali del giudizio in favore della resistente che liquida in complessivi € 800,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Teramo, 11 Giugno 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 11/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE IULIIS Parte_1 C.F._1
ALESSIO, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti n. 67, 64100 Teramo, presso il difensore avv. DE IULIIS ALESSIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del doterrore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO ARMANDO, elettivamente domiciliato in TERAMO, CORSO SAN GIORGIO 14-16, presso il difensore avv. GAMBINO
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.05.2024, proponeva una domanda di accertamento Parte_1 negativo della legittimità dell'indebito previdenziale notificato dall' con lettera del CP_1
14.03.2024, con la quale è stata chiesta la restituzione della somma di €. 1.226,68, a titolo di NASPI
1 percepita in modo indebito dal 06.08.2018 al 02.09.2018 per mancanza dei requisiti di legge, rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare l'illegittimità della nota del 14 marzo 2024 avente ad oggetto “sollecito di CP_1
pagamento di somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE della signora
n. 2018/945047” unitamente ad ogni atto consequenziale e/o Parte_1 presupposto;
b) per l'effetto disporre l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento indicato alla lettera che precede, anche per violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, con ogni conseguenza di legge;
c) sempre per l'effetto accertare e dichiarare che la signora ha legittimamente Parte_1 fruito dell'indennità di disoccupazione ordinaria (NASpI) per il periodo 6 agosto 2018 sino al 2 settembre 2018 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza di alcun credito azionabile dall' nei CP_1 confronti della ricorrente a titolo di recupero dell'indennità di disoccupazione ordinaria fruita dalla ricorrente nel richiamato periodo;
con vittoria di spese, dritti e onorari di lite”.
A sostegno della domanda eccepiva la genericità della motivazione del provvedimento amministrativo notificato in violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990 per carenza dei dati informativi necessari per identificare le ragioni giustificative e le cause della richiesta restitutoria che avrebbero reso impossibile prendere una posizione difensiva, con relativa violazione del diritto alla difesa, nonché l'illegittimità del recupero di quanto erogato alla ricorrente a titolo di indennità di NASPI sul presupposto del percepimento dell'indennità di mancato preavviso poiché carente di prova diretta sul punto da parte dell' . CP_1
L' si è costituito in giudizio contestando la domanda siccome destituita di ogni fondamento CP_1
giuridico per chiederne la reiezione per tutte le argomentazioni in fatto e diritto esplicitate nella propria memoria di costituzione.
Istruita con la sola acquisizione documentale, previa discussione orale con deposito preliminare di note conclusive, la causa è decisa alla odierna udienza con lettura del dispositivo e contestuali motivazioni della sentenza che si deposita.
La domanda contenuta in ricorso appare non fondata e l'avviso di addebito va confermato per le ragioni che seguono.
La questione va inquadrata come un'azione di accertamento negativo di indebito previdenziale con ogni conseguenza sull'onere probatorio in capo alle parti.
Sulla eccezione di carenza di sufficiente motivazione nel provvedimento comunicato alla ricorrente e qui contestato valgano le seguenti argomentazioni giuridiche a sostegno della sua infondatezza.
2 L'argomento è oggetto di previsione normativa laddove l'articolo 3 della legge del 7 agosto del
1990, n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo, impone l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. Al comma 1 è previsto che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici e il personale. L'obbligo di motivazione costituisce un diritto alla difesa del destinatario e rientra nel più ampio principio di partecipazione al procedimento amministrativo, perché il destinatario viene a conoscenza del perché l'amministrazione ha adottato un particolare provvedimento. La motivazione, inoltre, enuncia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'adozione di uno specifico provvedimento. Per presupposti di fatto si intendono gli elementi costitutivi e permissivi che comportano l'adozione dell'atto, mentre per ragioni giuridiche si intende l'iter logico-giuridico tracciato dall'amministrazione che giustifica l'adozione dell'atto anche sul piano normativo.
Ciò esplicitato in linea di principio generale, è indubbio che esigenze di semplificazione dell'azione amministrativa e di ottimizzazione dei procedimenti di cura dell'interesse pubblico inducano a ritenere apprezzabile lo sforzo di sinteticità nella elaborazione dei provvedimenti, anche dal punto di vista della stesura delle ragioni sottese.
La legge sul procedimento amministrativo istituzionalizza una specifica ipotesi di ricorso alla motivazione “elementare”, ossia consistente in un'unica (e unitaria) ragione di fatto o di diritto”. In particolare, all'art. 2, comma 1, si prevede che le Pubbliche Amministrazioni “se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.”
Tale è il provvedimento redatto in forma “semplificata” dal quale è possibile evincere la ragione semplice e concreta per la quale è stato emesso nei confronti dell'interessato anche se, in pratica, non vi è stata una risposta dell'ente ad una domanda in sede amministrativa.
Invero, applicando tale principio al caso concreto, nelle due comunicazioni pervenute alla ricorrente
è dato evincere l'oggetto della richiesta restitutoria per somme indebitamente percepite a titolo di
NASpI, specificate nell'importo, per la semplice ragione della carenza dei presupposti di legge.
In premessa l' ha chiaramente fatto riferimento ad un maggior pagamento per un periodo CP_1
temporalmente individuato (06.08 – 2.09.2018) sulla Prestazione di disoccupazione Cat. DS 2018
945047, pertanto i due atti consentono al ricorrente di inquadrare i termini della questione per poter espletare una difesa sul merito della causa per come infatti concretamente formalizzata in ricorso.
3 Inoltre, va pure evidenziato in argomento che in materia di contenzioso previdenziale ogni controversia non si concretizza nella mera verifica della regolarità formale del titolo, ma si estende sino ad investire i profili di legittimità e fondatezza della pretesa stessa, comportando per il giudice adito la necessità di compiere un'approfondita valutazione di merito, “interferendo” nel rapporto debitorio/creditorio tra contribuente ed Ente previdenziale.
Non appare neppure perorabile l'assunto della carenza di prova in ordine alla asserita percezione dell'indennità di mancato preavviso per fondare la restituzione dell'indennità a titolo di NASpI.
Anche in ipotesi come quella in cui si verte di accertamento negativo, in base al riparto dell'onere probatorio ex art. 2693 c.c. resta a carico della parte ricorrente dar prova dell'infondatezza della richiesta restitutoria per la carenza dei presupposti di legge. Secondo i principi generali, l'onere probatorio gravante su chi intende far valere in giudizio un diritto, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo.
Rappresenta a riguardo ius receptum il principio secondo il quale resta onere del ricorrente provare la sussistenza di un indebito previdenziale in ambito di giudizio di accertamento negativo. Invero la
Suprema Corte ha ritenuto a più riprese e con varie pronunce che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico….” (Cass. sez. lav., 10.06.2019, n. 15550; Cass. n. 26231/2018; Cass. n.
5059/2018, Cass. Sezioni Unite, sent. n 18046 del 04.08.2010).
Ad ogni buon conto l' ha reso prova sul fatto che dall'accordo sindacale del 02.07.2018 la CP_1 ricorrente ha percepito attraverso il cedolino di agosto 2018, l'indennità sostituiva del preavviso di
€. 17.600,00 corrisposta dalla , che comprende e copre il periodo dal 30.07.2018 al CP_2
30.11.2018, determinando quindi una “sovrapposizione” di emolumenti, cioè di quelli percepito a titolo di NASPI e indennità sostitutiva del preavviso.
Tale indennità costituisce reddito imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nella retribuzione pensionabile;
la contribuzione sull'indennità di preavviso concorre a formare la base imponibile e pensionabile, sicché la liquidazione del trattamento pensionistico goduto tiene conto della somma ricevuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. ( Cass. Sent. n. 12095 del 17/05/2013).
4 Risulta per tabulas che nel CU2019, il datore di lavoro ha esposto, nella sezione “dati CP_2 previdenziali ed assistenziali”, la retribuzione imponibile di €. 51.642,00, e la contribuzione previdenziale di €. 4.950,93 costituente “quota/parte” a carico del lavoratore.
Come giustamente esplicita la parte resistente, l'importo di €. 51.642,00 quale retribuzione contributiva, è costituito dalla somma aritmetica della retribuzione imponibile percepita dal
01.01.2018 al 30.07.2018 pari ad €. 34.042,00, con la indennità sostituiva del preavviso di €.
17.600,00.
Anche dal prospetto E-Mens riassuntivo per l'anno 2018, si evincono i seguenti dati: -a) retribuzione imponibile €. 34.042,00; -b) data cessazione rapporto di lavoro 29.07.2018; -c) preavviso €. 17.600,00. Eguale riscontro si ricava esaminando il prospetto E-Mens per il mese di agosto 2018 trasmesso dal datore di lavoro in data 26.09.2018, è stato esposto il CP_2 valore di €. 17.600,00 nel riquadro riservato all'indennità di preavviso.
Il modello CU2019 rappresenta un atto “fidefaciente” fino a querela di falso, dei dati che vengono riportati sul Modello ai fini tributari;
tale valore probatorio privilegiatosi ricollega alla sua precipua funzione di fornire al Fisco “dati reddituali certi” ai fini del pagamento delle imposte e dei contributi e in assenza di provvedimenti di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate sul Modello
CU2019 ormato dal datore di lavoro i dati in esso esposti sono da ritenersi veritieri, e CP_2 corrispondono a quelli forniti dal datore di lavoro all' con il Modello per il mese CP_1 CP_3
di agosto 2018. (Docc. N.ri da 7 a 10 all. memoria ). CP_1
Come risulta dal Modello CU2019, relativamente all'anno di imposta 2018, la ricorrente ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la Alfagomma Industrial S.p.A. percependo l'importo lordo di €. 9.375,95.
La fattispecie dell'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in costanza di percezione della
NASpI è regolata dall'articolo 9, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 che prevede la conservazione del diritto all'indennità di disoccupazione a beneficio del lavoratore che “durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione”., limite fissato a 8.174,00 euro, quindi superiore a quello percepito.
Al cospetto di tale quadro probatorio, l' ha dimostrato che il datore ha erogato l'indennità CP_1 sostitutiva del preavviso in favore della ricorrente e l'indennità NASPI corrisposta risulta indebitamente erogata perché decaduta dal diritto a percepirla;
legittima risulta la richiesta di ripetizione della somma percepita per il periodo sopra indicato e il ricorso non può che essere disatteso.
5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo in ragione del basso valore della controversia e dell'assenza di una concreta attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.
Marco Di Biase, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali del giudizio in favore della resistente che liquida in complessivi € 800,00, oltre oneri e accessori come per legge.
Teramo, 11 Giugno 2025 IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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