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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/11/2024, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1589/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to PERINI ELENA ) C.F._2
ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._3
rappresentata dall'avv.to MIZZAU ELISABETTA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzando le parti a vivere separati, portandosi Controparte_1
reciproco rispetto e con facoltà, per ciascun coniuge, di fissare la residenza ove ognuno lo riterrà più opportuno. 2) I coniugi si obbligano a
1 reciprocamente autorizzare il rilascio dei passaporti per i minori e a dare l'assenso al rilascio/rinnovo della Carta d'Identità,
3) Dare atto che il sig. si è già allontanato con il consenso della Parte_1
moglie, dalla casa familiare sita in Cassacco, Fraz. Raspano, via
Per_ Patriarcato, 17, ove i figli e manterranno la residenza ed Per_2
avranno prevalente collocazione, con conseguente definitiva assegnazione dell'abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa. CP_1
Per_ 4) Disporre che, con riferimento ai minori e , l'esercizio della Per_2
responsabilità genitoriale sia congiunto con onere di cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori ed assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse dei figli ed anche disgiuntamente, di quelle relative all'ordinaria amministrazione.
5) Concedere al padre il diritto di frequentare e vedere i propri figli quando lo vorrà senza limitazione alcuna, assecondando i desideri ed interessi dei minori e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi. In ogni caso il padre avrà diritto a tenere con sé i minori: - durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, due pernotti: dal venerdì sera - prima di cena - e sino alla domenica sera, prima o dopo cena secondo accordo dei genitori, con ritiro ed accompagno dalla e alla casa materna a cura del ricorrente o dei nonni paterni, oltre a una sera, indicativamente dalle 18,30 e sino a dopo cena, durante la settimana di competenza paterna (preferibilmente martedì) nella medesima modalità. Nella settimana di competenza materna le giornate infrasettimanali potranno essere due (preferibilmente martedì e giovedì) sempre nella sera e sino a dopo cena;
nel periodo non scolastico
(da giugno a settembre) i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati potranno comprendere anche il relativo pernotto presso l'abitazione del sig. , così come il fine settimana di competenza Parte_1
paterna potrà comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di tre notti).
6) Il genitore che avrà la cura dei figli nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli
2 impegni sportivi e ludici dei figli coordinandosi con l'altro genitore in caso di impossibilità a gestire i vari spostamenti e con possibilità di contingenti diversi accordi tra i genitori in caso di problematiche varie di salute o impegni di lavoro o altri contrattempi.
7) I figli potranno trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il 15 maggio di ogni anno)
i relativi periodi di spettanza;
i minori potranno trascorrere con il padre metà delle giornate di vacanze natalizie e metà delle giornate di vacanze pasquali ed i genitori si alterneranno per trascorrere con i figli, rispettivamente, Natale o Capodanno, Santo Stefano o l'Epifania, Pasqua o
Pasquetta, i compleanni dei minori ed altre festività, ad anni alterni, alternando anche i ponti durante il periodo scolastico, sempre concordando con congruo anticipo tali giornate e con la possibilità di diverso accordo in caso di eventuali necessità o diversi impegni o programmi. I genitori si impegnano a mantenere per i prossimi tre anni (2024, 2025 e 2026) la tradizione di passare il pranzo di Natale con la nonna materna e quindi con la sig.ra e la cena di Natale con i nonni paterni e quindi con il sig. CP_1
. Parte_1
8) In ragione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento dei minori, il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
- entro il giorno cinque (5) di ogni mese ed in modalità anticipata - un contributo per il mantenimento dei minori nella misura complessiva di €
600,00 al mese (300,00 euro per figlio); la somma dovuta a tal titolo sarà adeguata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., come per legge.
9) Sin da ora i genitori concordano che parteciperanno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli (ad es. spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e/o dentistiche e/o scolastiche e/o extrascolastiche…) nella misura del 50% cadauno ed a tal riguardo ci si richiama espressamente alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa,
Tribunale di Udine - Sez. famiglia e Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia, Sezione Territoriale di Udine, Protocollato al n. 3477/2015 del
3 28.8.2015, con la precisazione che il padre contribuirà anche pagamento del 50% delle spese per il vestiario dei figli per i capi più costosi (scarpe, stivali, giacconi, tute, maglioni, ecc.) ma sino ad un tetto massimo di €
1.000,00 all'anno (500 euro per figlio su base annua). Il padre altresì si obbliga al pagamento per intero delle quote di iscrizione ai corsi sportivi frequentati dai ragazzi. La madre si impegna a sostenere per l'intero le ripetizioni per il figlio minore . Come comunque specificato in sede Per_2
di protocollo di intesa, si conferma che le somme pagate per intero dal singolo genitore a titolo di spesa straordinaria da dividersi al 50 % saranno rifuse (ovviamente nella misura del 50% e di volta in volta), al genitore che ha effettuato l'esborso previa esibizione della documentazione relativa alla spesa, ferma l'alternanza e la compensazione tra le spese di natura straordinaria sostenute e sostenende da ciascuna parte.
10) i benefici e le detrazioni fiscali delle spese straordinarie ai fini Irpef competeranno alle parti al 50%, mentre l'importo di cui all'Assegno
Universale Unico spetterà e sarà percepito integralmente dalla madre,
11) Nulla a titolo di reciproco assegno di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autonomi ed autosufficienti.
12) Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire tutte le questioni economiche e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
13) Spese del procedimento compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui alla Legge Forense”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-
Con ricorso, depositato in data 14/6/2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
14/10/2006 con e che dalla loro unione sono Controparte_1
Per_ nati il 27.2.2011 e il 10.10.2012, ha esposto che con il passare Per_2
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
4 Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto/dovere di visita per il padre. Si è, inoltre, proposto di contribuire nel mantenimento dei figli versando mensilmente un assegno di euro 400,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto un diverso e maggiore contributo del marito nel mantenimento dei figli.
La parte ricorrente ha depositato la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. sostanzialmente aderendo alle conclusioni di parte resistente.
All'udienza del 29.10.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto provvisoriamente come da accordi raggiunti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
2-
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3-
5 Essendo concordi le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, dovrà essere pronunciata sentenza in conformità alle stesse in quanto pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali dei figli minori.
4-
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 14/10/2006, in BUJA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
BUJA dell'anno 2006 al n. 16 parte 2 serie A alle seguenti condizioni:
1) dà atto che i coniugi si obbligano a reciprocamente autorizzare il rilascio dei passaporti per i minori e a dare l'assenso al rilascio/rinnovo della Carta d'Identità,
2) dà atto che il sig. si è già allontanato con il consenso della Parte_1
moglie, dalla casa familiare sita in Cassacco, Fraz. Raspano, via
Per_ Patriarcato, 17, ove i figli e manterranno la residenza ed Per_2
avranno prevalente collocazione, con conseguente definitiva assegnazione dell'abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa. CP_1
Per_ 3) dispone che, con riferimento ai minori e , l'esercizio della Per_2
responsabilità genitoriale sia congiunto con onere di cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori ed assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse dei figli ed anche disgiuntamente, di quelle relative all'ordinaria amministrazione.
4) Dispone che il padre abbia il diritto/dovere di frequentare e vedere i propri figli quando lo vorrà senza limitazione alcuna, assecondando i desideri ed interessi dei minori e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi. In ogni caso il padre avrà diritto a tenere con sé i minori: - durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, due pernotti: dal venerdì sera - prima di cena - e sino alla domenica sera, prima o dopo cena
6 secondo accordo dei genitori, con ritiro ed accompagno dalla e alla casa materna a cura del ricorrente o dei nonni paterni, oltre a una sera, indicativamente dalle 18,30 e sino a dopo cena, durante la settimana di competenza paterna (preferibilmente martedì) nella medesima modalità.
Nella settimana di competenza materna le giornate infrasettimanali potranno essere due (preferibilmente martedì e giovedì) sempre nella sera e sino a dopo cena;
nel periodo non scolastico (da giugno a settembre) i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati potranno comprendere anche il relativo pernotto presso l'abitazione del sig.
[...]
, così come il fine settimana di competenza paterna potrà Pt_1
comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di tre notti).
5) Il genitore che avrà la cura dei figli nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli impegni sportivi e ludici dei figli coordinandosi con l'altro genitore in caso di impossibilità a gestire i vari spostamenti e con possibilità di contingenti diversi accordi tra i genitori in caso di problematiche varie di salute o impegni di lavoro o altri contrattempi.
6) Dispone che i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il 15 maggio di ogni anno) i relativi periodi di spettanza;
i minori potranno trascorrere con il padre metà delle giornate di vacanze natalizie e metà delle giornate di vacanze pasquali ed i genitori si alterneranno per trascorrere con i figli, rispettivamente, Natale o Capodanno, Santo Stefano
o l'Epifania, Pasqua o Pasquetta, i compleanni dei minori ed altre festività, ad anni alterni, alternando anche i ponti durante il periodo scolastico, sempre concordando con congruo anticipo tali giornate e con la possibilità di diverso accordo in caso di eventuali necessità o diversi impegni o programmi. I genitori si impegnano a mantenere per i prossimi tre anni
(2024, 2025 e 2026) la tradizione di passare il pranzo di Natale con la
7 nonna materna e quindi con la sig.ra e la cena di Natale con i CP_1
nonni paterni e quindi con il sig. . Parte_1
7) In ragione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento dei minori, ordina al sig. di versare in favore della sig.ra - Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque (5) di ogni mese ed in modalità anticipata - un contributo per il mantenimento dei minori nella misura complessiva di €
600,00 al mese (300,00 euro per figlio); la somma dovuta a tal titolo sarà adeguata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., come per legge.
8) Dispone che i genitori parteciperanno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli (ad es. spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e/o dentistiche e/o scolastiche e/o extrascolastiche…) nella misura del 50% cadauno ed a tal riguardo gli stessi si richiamano espressamente alle indicazioni di cui al Protocollo
d'Intesa, Tribunale di Udine - Sez. famiglia e Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di Udine, Protocollato al n.
3477/2015 del 28.8.2015, con la precisazione che il padre contribuirà anche pagamento del 50% delle spese per il vestiario dei figli per i capi più costosi (scarpe, stivali, giacconi, tute, maglioni, ecc.) ma sino ad un tetto massimo di € 1.000,00 all'anno (500 euro per figlio su base annua). Il padre altresì si obbliga al pagamento per intero delle quote di iscrizione ai corsi sportivi frequentati dai ragazzi. La madre si impegna a sostenere per l'intero le ripetizioni per il figlio minore . Come comunque Per_2
specificato in sede di protocollo di intesa, si conferma che le somme pagate per intero dal singolo genitore a titolo di spesa straordinaria da dividersi al
50 % saranno rifuse (ovviamente nella misura del 50% e di volta in volta), al genitore che ha effettuato l'esborso previa esibizione della documentazione relativa alla spesa, ferma l'alternanza e la compensazione tra le spese di natura straordinaria sostenute e sostenende da ciascuna parte.
9) i benefici e le detrazioni fiscali delle spese straordinarie ai fini Irpef competeranno alle parti al 50%, mentre l'importo di cui all'Assegno
Universale Unico spetterà e sarà percepito integralmente dalla madre,
8 10) Nulla a titolo di reciproco assegno di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autonomi ed autosufficienti.
11) dà atto che le parti dichiarano di aver già provveduto a definire tutte le questioni economiche e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
12) compensa tra le parti le spese di lite dando atto che vi è rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui alla Legge Forense.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
9
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'avv.to PERINI ELENA ) C.F._2
ricorrente contro
) difesa e Controparte_1 C.F._3
rappresentata dall'avv.to MIZZAU ELISABETTA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
autorizzando le parti a vivere separati, portandosi Controparte_1
reciproco rispetto e con facoltà, per ciascun coniuge, di fissare la residenza ove ognuno lo riterrà più opportuno. 2) I coniugi si obbligano a
1 reciprocamente autorizzare il rilascio dei passaporti per i minori e a dare l'assenso al rilascio/rinnovo della Carta d'Identità,
3) Dare atto che il sig. si è già allontanato con il consenso della Parte_1
moglie, dalla casa familiare sita in Cassacco, Fraz. Raspano, via
Per_ Patriarcato, 17, ove i figli e manterranno la residenza ed Per_2
avranno prevalente collocazione, con conseguente definitiva assegnazione dell'abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa. CP_1
Per_ 4) Disporre che, con riferimento ai minori e , l'esercizio della Per_2
responsabilità genitoriale sia congiunto con onere di cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori ed assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse dei figli ed anche disgiuntamente, di quelle relative all'ordinaria amministrazione.
5) Concedere al padre il diritto di frequentare e vedere i propri figli quando lo vorrà senza limitazione alcuna, assecondando i desideri ed interessi dei minori e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi. In ogni caso il padre avrà diritto a tenere con sé i minori: - durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, due pernotti: dal venerdì sera - prima di cena - e sino alla domenica sera, prima o dopo cena secondo accordo dei genitori, con ritiro ed accompagno dalla e alla casa materna a cura del ricorrente o dei nonni paterni, oltre a una sera, indicativamente dalle 18,30 e sino a dopo cena, durante la settimana di competenza paterna (preferibilmente martedì) nella medesima modalità. Nella settimana di competenza materna le giornate infrasettimanali potranno essere due (preferibilmente martedì e giovedì) sempre nella sera e sino a dopo cena;
nel periodo non scolastico
(da giugno a settembre) i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati potranno comprendere anche il relativo pernotto presso l'abitazione del sig. , così come il fine settimana di competenza Parte_1
paterna potrà comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di tre notti).
6) Il genitore che avrà la cura dei figli nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli
2 impegni sportivi e ludici dei figli coordinandosi con l'altro genitore in caso di impossibilità a gestire i vari spostamenti e con possibilità di contingenti diversi accordi tra i genitori in caso di problematiche varie di salute o impegni di lavoro o altri contrattempi.
7) I figli potranno trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il 15 maggio di ogni anno)
i relativi periodi di spettanza;
i minori potranno trascorrere con il padre metà delle giornate di vacanze natalizie e metà delle giornate di vacanze pasquali ed i genitori si alterneranno per trascorrere con i figli, rispettivamente, Natale o Capodanno, Santo Stefano o l'Epifania, Pasqua o
Pasquetta, i compleanni dei minori ed altre festività, ad anni alterni, alternando anche i ponti durante il periodo scolastico, sempre concordando con congruo anticipo tali giornate e con la possibilità di diverso accordo in caso di eventuali necessità o diversi impegni o programmi. I genitori si impegnano a mantenere per i prossimi tre anni (2024, 2025 e 2026) la tradizione di passare il pranzo di Natale con la nonna materna e quindi con la sig.ra e la cena di Natale con i nonni paterni e quindi con il sig. CP_1
. Parte_1
8) In ragione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento dei minori, il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
- entro il giorno cinque (5) di ogni mese ed in modalità anticipata - un contributo per il mantenimento dei minori nella misura complessiva di €
600,00 al mese (300,00 euro per figlio); la somma dovuta a tal titolo sarà adeguata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., come per legge.
9) Sin da ora i genitori concordano che parteciperanno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli (ad es. spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e/o dentistiche e/o scolastiche e/o extrascolastiche…) nella misura del 50% cadauno ed a tal riguardo ci si richiama espressamente alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa,
Tribunale di Udine - Sez. famiglia e Osservatorio Nazionale sul Diritto di
Famiglia, Sezione Territoriale di Udine, Protocollato al n. 3477/2015 del
3 28.8.2015, con la precisazione che il padre contribuirà anche pagamento del 50% delle spese per il vestiario dei figli per i capi più costosi (scarpe, stivali, giacconi, tute, maglioni, ecc.) ma sino ad un tetto massimo di €
1.000,00 all'anno (500 euro per figlio su base annua). Il padre altresì si obbliga al pagamento per intero delle quote di iscrizione ai corsi sportivi frequentati dai ragazzi. La madre si impegna a sostenere per l'intero le ripetizioni per il figlio minore . Come comunque specificato in sede Per_2
di protocollo di intesa, si conferma che le somme pagate per intero dal singolo genitore a titolo di spesa straordinaria da dividersi al 50 % saranno rifuse (ovviamente nella misura del 50% e di volta in volta), al genitore che ha effettuato l'esborso previa esibizione della documentazione relativa alla spesa, ferma l'alternanza e la compensazione tra le spese di natura straordinaria sostenute e sostenende da ciascuna parte.
10) i benefici e le detrazioni fiscali delle spese straordinarie ai fini Irpef competeranno alle parti al 50%, mentre l'importo di cui all'Assegno
Universale Unico spetterà e sarà percepito integralmente dalla madre,
11) Nulla a titolo di reciproco assegno di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autonomi ed autosufficienti.
12) Le parti dichiarano di aver già provveduto a definire tutte le questioni economiche e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
13) Spese del procedimento compensate tra le parti con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui alla Legge Forense”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-
Con ricorso, depositato in data 14/6/2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il Parte_1
14/10/2006 con e che dalla loro unione sono Controparte_1
Per_ nati il 27.2.2011 e il 10.10.2012, ha esposto che con il passare Per_2
del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
4 Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli con loro collocamento prevalente presso la madre e ampio diritto/dovere di visita per il padre. Si è, inoltre, proposto di contribuire nel mantenimento dei figli versando mensilmente un assegno di euro 400,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita la moglie, che si è dichiarata remissiva alla pronuncia di separazione, ma ha chiesto un diverso e maggiore contributo del marito nel mantenimento dei figli.
La parte ricorrente ha depositato la prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. sostanzialmente aderendo alle conclusioni di parte resistente.
All'udienza del 29.10.2024, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dato atto dell'intervenuto accordo e hanno discusso la causa ex art. 473-bis.22 c.p.c. rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe.
Il giudice istruttore ha, quindi, autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha disposto provvisoriamente come da accordi raggiunti, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
2-
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dal ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
La resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
3-
5 Essendo concordi le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, dovrà essere pronunciata sentenza in conformità alle stesse in quanto pienamente confacenti ai superiori interessi morali e materiali dei figli minori.
4-
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] Controparte_1
nata a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 14/10/2006, in BUJA e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
BUJA dell'anno 2006 al n. 16 parte 2 serie A alle seguenti condizioni:
1) dà atto che i coniugi si obbligano a reciprocamente autorizzare il rilascio dei passaporti per i minori e a dare l'assenso al rilascio/rinnovo della Carta d'Identità,
2) dà atto che il sig. si è già allontanato con il consenso della Parte_1
moglie, dalla casa familiare sita in Cassacco, Fraz. Raspano, via
Per_ Patriarcato, 17, ove i figli e manterranno la residenza ed Per_2
avranno prevalente collocazione, con conseguente definitiva assegnazione dell'abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra alla stessa. CP_1
Per_ 3) dispone che, con riferimento ai minori e , l'esercizio della Per_2
responsabilità genitoriale sia congiunto con onere di cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi i genitori ed assunzione, di comune accordo, delle decisioni di maggior interesse dei figli ed anche disgiuntamente, di quelle relative all'ordinaria amministrazione.
4) Dispone che il padre abbia il diritto/dovere di frequentare e vedere i propri figli quando lo vorrà senza limitazione alcuna, assecondando i desideri ed interessi dei minori e rispettando i loro doveri scolastici e sportivi. In ogni caso il padre avrà diritto a tenere con sé i minori: - durante il periodo scolastico, a fine settimana alternati, due pernotti: dal venerdì sera - prima di cena - e sino alla domenica sera, prima o dopo cena
6 secondo accordo dei genitori, con ritiro ed accompagno dalla e alla casa materna a cura del ricorrente o dei nonni paterni, oltre a una sera, indicativamente dalle 18,30 e sino a dopo cena, durante la settimana di competenza paterna (preferibilmente martedì) nella medesima modalità.
Nella settimana di competenza materna le giornate infrasettimanali potranno essere due (preferibilmente martedì e giovedì) sempre nella sera e sino a dopo cena;
nel periodo non scolastico (da giugno a settembre) i giorni infrasettimanali di competenza paterna sopra indicati potranno comprendere anche il relativo pernotto presso l'abitazione del sig.
[...]
, così come il fine settimana di competenza paterna potrà Pt_1
comprendere anche il pernotto della domenica (e così da venerdì pomeriggio/sera sino a lunedì mattina o nel pomeriggio per un totale di tre notti).
5) Il genitore che avrà la cura dei figli nelle singole giornate come individuate, si occuperà anche delle attività relative alla scuola, agli impegni sportivi e ludici dei figli coordinandosi con l'altro genitore in caso di impossibilità a gestire i vari spostamenti e con possibilità di contingenti diversi accordi tra i genitori in caso di problematiche varie di salute o impegni di lavoro o altri contrattempi.
6) Dispone che i figli potranno trascorrere con il padre un periodo di due/tre settimane - anche non consecutive - di vacanza durante i mesi estivi ed i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente (entro il 15 maggio di ogni anno) i relativi periodi di spettanza;
i minori potranno trascorrere con il padre metà delle giornate di vacanze natalizie e metà delle giornate di vacanze pasquali ed i genitori si alterneranno per trascorrere con i figli, rispettivamente, Natale o Capodanno, Santo Stefano
o l'Epifania, Pasqua o Pasquetta, i compleanni dei minori ed altre festività, ad anni alterni, alternando anche i ponti durante il periodo scolastico, sempre concordando con congruo anticipo tali giornate e con la possibilità di diverso accordo in caso di eventuali necessità o diversi impegni o programmi. I genitori si impegnano a mantenere per i prossimi tre anni
(2024, 2025 e 2026) la tradizione di passare il pranzo di Natale con la
7 nonna materna e quindi con la sig.ra e la cena di Natale con i CP_1
nonni paterni e quindi con il sig. . Parte_1
7) In ragione delle rispettive condizioni economiche e del collocamento dei minori, ordina al sig. di versare in favore della sig.ra - Parte_1 CP_1
entro il giorno cinque (5) di ogni mese ed in modalità anticipata - un contributo per il mantenimento dei minori nella misura complessiva di €
600,00 al mese (300,00 euro per figlio); la somma dovuta a tal titolo sarà adeguata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., come per legge.
8) Dispone che i genitori parteciperanno alle spese di natura straordinaria che si renderanno necessarie per i figli (ad es. spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e/o dentistiche e/o scolastiche e/o extrascolastiche…) nella misura del 50% cadauno ed a tal riguardo gli stessi si richiamano espressamente alle indicazioni di cui al Protocollo
d'Intesa, Tribunale di Udine - Sez. famiglia e Osservatorio Nazionale sul
Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di Udine, Protocollato al n.
3477/2015 del 28.8.2015, con la precisazione che il padre contribuirà anche pagamento del 50% delle spese per il vestiario dei figli per i capi più costosi (scarpe, stivali, giacconi, tute, maglioni, ecc.) ma sino ad un tetto massimo di € 1.000,00 all'anno (500 euro per figlio su base annua). Il padre altresì si obbliga al pagamento per intero delle quote di iscrizione ai corsi sportivi frequentati dai ragazzi. La madre si impegna a sostenere per l'intero le ripetizioni per il figlio minore . Come comunque Per_2
specificato in sede di protocollo di intesa, si conferma che le somme pagate per intero dal singolo genitore a titolo di spesa straordinaria da dividersi al
50 % saranno rifuse (ovviamente nella misura del 50% e di volta in volta), al genitore che ha effettuato l'esborso previa esibizione della documentazione relativa alla spesa, ferma l'alternanza e la compensazione tra le spese di natura straordinaria sostenute e sostenende da ciascuna parte.
9) i benefici e le detrazioni fiscali delle spese straordinarie ai fini Irpef competeranno alle parti al 50%, mentre l'importo di cui all'Assegno
Universale Unico spetterà e sarà percepito integralmente dalla madre,
8 10) Nulla a titolo di reciproco assegno di mantenimento tra i coniugi essendo gli stessi autonomi ed autosufficienti.
11) dà atto che le parti dichiarano di aver già provveduto a definire tutte le questioni economiche e di non aver pertanto più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro.
12) compensa tra le parti le spese di lite dando atto che vi è rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale di cui alla Legge Forense.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2024.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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