TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 192/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Roberto Casale giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 15/02/2017, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “annullare integralmente l'avviso di addebito n. 400 2016 00089199 76 000, impugnato per i profili di illegittimità richiamati e, in sintesi, per l'infondatezza della pretesa contributiva impugnata, in quanto avanzata dall in aperto CP_1
contrasto con la disciplina vigente in materia”; 2) “accertare e dichiarare
l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell , secondo quanto dimostrato nei motivi CP_1
di impugnazione”; c) “accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell' ordinare la cancellazione del ricorrente dalla Gestione CP_1 Pt_2
separata dell con effetto retroattivo dalla data di iscrizione d'ufficio”. 4) CP_1
“empre nel merito, in via meramente subordinata, dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 400
2016 00089199 76 000 per intervenuta prescrizione”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito.
Corretta è l'individuazione, ormai pacifica in giurisprudenza, del computo quinquennale del termine prescrizionale dei contributi. Eppure, in mancanza di prova della comunicazione del reddito professionale all' , la CP_1
conoscibilità per la stessa del mancato pagamento (in caso di mancata iscrizione alla gestione separata) la prescrizione non decorre dalla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto pagare detto contributo, ma piuttosto dalla data della dichiarazione dei redditi, ovvero la data di effettiva conoscibilità da parte dell' della presenza di crediti professionali non dichiarati. Nel caso di CP_1
specie, non risulta depositata dichiarazione dei redditi e relativa data d'invio.
Pertanto, su base meramente presuntiva, dovrà considerarsi quale data di presentazione il 30/09/2014.
Fatta questa precisazione, la prescrizione risulta essere stata interrotta dalla comunicazione dell prodotta da parte ricorrente, datata 01/07/2014 (data CP_1
Pag. 2 di 4 che il difensore prospetta come data di ricezione della stessa comunicazione).
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata.
2.3 Il ricorrente inoltre non ha dato prova dell'iscrizione ad INARCASSA. Ai sensi dello statuto della previdenziale, infatti, all'art. 7, comma 5, si Pt_3
legge: “Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. La mera iscrizione all'albo, pertanto, non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla che anzi viene esclusa da statuto Pt_3
stesso nel caso (come quello di specie) di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
E' il caso di rammentare che il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n.
30344/2017; 3240/2010) cui aderisce il giudicante.
L'iscrizione ad altra forma di previdenza non esclude, quindi, il pagamento di contributi ad NA (quali il contributo integrativo). La circostanza, del pagamento del contributo integrativo non prova l'iscrizione alla stessa Pt_3
Pag. 3 di 4 (che abbiamo visto, neppure consentita nel caso di specie).
Ugualmente è irrilevante l'iscrizione all'albo professionale, che è circostanza autonoma e slegata dall'iscrizione all'ente previdenziale.
Pertanto, risulta infondata la domanda della ricorrente e legittima l'iscrizione alla gestione separata per i redditi professionali derivanti dall'attività autonoma.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1
nei confronti dell , liquidate in complessivi € 1.400,00= per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 192/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Roberto Casale giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Christian Lo Scalzo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 15/02/2017, adiva al presente Parte_1
Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “annullare integralmente l'avviso di addebito n. 400 2016 00089199 76 000, impugnato per i profili di illegittimità richiamati e, in sintesi, per l'infondatezza della pretesa contributiva impugnata, in quanto avanzata dall in aperto CP_1
contrasto con la disciplina vigente in materia”; 2) “accertare e dichiarare
l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell , secondo quanto dimostrato nei motivi CP_1
di impugnazione”; c) “accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'obbligo di iscrizione presso la Gestione separata dell' ordinare la cancellazione del ricorrente dalla Gestione CP_1 Pt_2
separata dell con effetto retroattivo dalla data di iscrizione d'ufficio”. 4) CP_1
“empre nel merito, in via meramente subordinata, dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta nell'impugnato avviso di addebito n. 400
2016 00089199 76 000 per intervenuta prescrizione”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse
[...]
dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si ritiene infondata l'eccezione relativa alla prescrizione del credito.
Corretta è l'individuazione, ormai pacifica in giurisprudenza, del computo quinquennale del termine prescrizionale dei contributi. Eppure, in mancanza di prova della comunicazione del reddito professionale all' , la CP_1
conoscibilità per la stessa del mancato pagamento (in caso di mancata iscrizione alla gestione separata) la prescrizione non decorre dalla data in cui il ricorrente avrebbe dovuto pagare detto contributo, ma piuttosto dalla data della dichiarazione dei redditi, ovvero la data di effettiva conoscibilità da parte dell' della presenza di crediti professionali non dichiarati. Nel caso di CP_1
specie, non risulta depositata dichiarazione dei redditi e relativa data d'invio.
Pertanto, su base meramente presuntiva, dovrà considerarsi quale data di presentazione il 30/09/2014.
Fatta questa precisazione, la prescrizione risulta essere stata interrotta dalla comunicazione dell prodotta da parte ricorrente, datata 01/07/2014 (data CP_1
Pag. 2 di 4 che il difensore prospetta come data di ricezione della stessa comunicazione).
L'eccezione di prescrizione risulta, pertanto, infondata.
2.3 Il ricorrente inoltre non ha dato prova dell'iscrizione ad INARCASSA. Ai sensi dello statuto della previdenziale, infatti, all'art. 7, comma 5, si Pt_3
legge: “Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. La mera iscrizione all'albo, pertanto, non comporta necessariamente l'obbligatorietà dell'iscrizione alla che anzi viene esclusa da statuto Pt_3
stesso nel caso (come quello di specie) di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
E' il caso di rammentare che il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n.
30344/2017; 3240/2010) cui aderisce il giudicante.
L'iscrizione ad altra forma di previdenza non esclude, quindi, il pagamento di contributi ad NA (quali il contributo integrativo). La circostanza, del pagamento del contributo integrativo non prova l'iscrizione alla stessa Pt_3
Pag. 3 di 4 (che abbiamo visto, neppure consentita nel caso di specie).
Ugualmente è irrilevante l'iscrizione all'albo professionale, che è circostanza autonoma e slegata dall'iscrizione all'ente previdenziale.
Pertanto, risulta infondata la domanda della ricorrente e legittima l'iscrizione alla gestione separata per i redditi professionali derivanti dall'attività autonoma.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di Pt_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1
nei confronti dell , liquidate in complessivi € 1.400,00= per CP_1
compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4