TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/04/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 558/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 558/2024
TRA
- Parte_1 Parte_2
Parti ricorrenti
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 04/04/2025 ore 9:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Luca Marchese;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Marchese rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 7.8.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità
e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Marchese discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.05.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 4 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 558/ 2024 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Luca Parte_1 Parte_2
Marchese;
Parti ricorrenti contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente P_
(e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche
2 statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui gli attuali ricorrenti , per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 2500,00, e per Parte_2 gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 1500,00 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015. Con vittoria di spese, onorari ed ogni altra conseguente pronuncia di legge da distrarsi direttamente a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti promuovono la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.500,00) per la docente e dal 2020/2021 al 2023/2024 (per un totale di €. 1.500,00) per il docente Pt_1 Pt_2
Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. ricevute di consegna ed accettazione PEC in atti), CP_1 non si è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni dei ricorrenti, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
4 8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che i ricorrenti hanno svolto, quali docenti, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni dei docenti a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dai ricorrenti attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto
(fino al 30 giugno dell'anno seguente) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali o comunque superiore al 50% dell'orario lavorativo completo per la docenza prestata dal ricorrente nell'annualità 2023/2024. Pt_2
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
5 12. Resta invece da chiarire, se anche per la docenza prestata dal ricorrente nell'A.S. Pt_2
2020/2021 si possa concludere in tal senso. In effetti, i contratti di lavoro prodotti identificano la supplenza svolta presso l'istituto scolastico “Dagomari” per un arco temporale caratterizzato da alcune soluzioni di continuità. In particolare, la supplenza si snoda, concretamente attraverso più segmenti orizzontali: dal 13.10.2020 al 28.1.2020; dal 29.10.2020 al 31.10.2020; dall'1.11.2020 al
4.11.2020; dal 5.11.2020 al 19.12.2020; dal 20.12.2020 al 23.12.2020; dal 7.1.2021 al 9.1.2021, dal
10.1.2021 al 30.1.2021; dal 31.1.2021 al 3.2.2021; dal 4.2.2021 al 27.2.2021; dal 28.2.2021 al 27.3.2021; dal 28.3.2021 al 31.3.2021; dal 7.4.2021 al 27.4.2021; dal 28.4.2021 al 10.6.2021; l'11.6.2021 e, infine, il 15.6.2021.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza del docente nell'A.S. Pt_2
2020/2021, occorre osservare che, salvo il primo mese, il ricorrente ha svolto la funzione didattica per quasi tutto l'anno scolastico, con soluzioni di continuità costituite esclusivamente dalle ferie natalizie e pasquali (o di qualche weekend), nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, il docente risulta essere stato assunto in sostituzione di personale assente, ovvero la docente con conseguente piena sovrapponibilità di un Persona_1
6 servizio annuale di fatto prestato analogamente alla docente di ruolo che il ricorrente è andato a sostituire.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui i ricorrenti risultano CP_1 assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30/06/2025 (cfr. contratti di lavoro prodotti in vista dell'odierna udienza di discussione).
14. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro
500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
7
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro
500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della CP_1 parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, da CP_1 liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
8
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 558/2024
TRA
- Parte_1 Parte_2
Parti ricorrenti
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 04/04/2025 ore 9:30, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Luca Marchese;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Marchese rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 7.8.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità
e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Marchese discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Il giudice, autorizzato il procuratore ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 13.05.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 4 aprile 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 558/ 2024 r.g. promossa da:
e con il patrocinio dell'Avv. Luca Parte_1 Parte_2
Marchese;
Parti ricorrenti contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente P_
(e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche
2 statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui gli attuali ricorrenti , per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 2500,00, e per Parte_2 gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di € 1500,00 nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015. Con vittoria di spese, onorari ed ogni altra conseguente pronuncia di legge da distrarsi direttamente a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I ricorrenti promuovono la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 (per un totale di €. 2.500,00) per la docente e dal 2020/2021 al 2023/2024 (per un totale di €. 1.500,00) per il docente Pt_1 Pt_2
Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. ricevute di consegna ed accettazione PEC in atti), CP_1 non si è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni dei ricorrenti, tenuto conto dei principi stabiliti nella nota sentenza n. 29961/2023, i cui principi generali sono stati confermati anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione con intervento del marzo 2024.
5. L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016, che nell'identificare i beneficiari della carta nei docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e prova inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” esclude i docenti a tempo determinato.
6. Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto il sistema contrastante con il principio di discriminazione e con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell'
“esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
7. Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
La Corte, in particolare, ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, ricordando che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Dunque, ad avviso della Corte, va escluso che rilevi la
“mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
4 8. Infine, sul punto è intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la sentenza sopra richiamata, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n. 29961/2023: “1) La Carta
Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali CP_1 il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
9. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che i ricorrenti hanno svolto, quali docenti, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo e non emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni dei docenti a quelle svolte dai dipendenti a tempo indeterminato.
10. Le supplenze effettuate dai ricorrenti attengono all'espletamento di servizi su organico di fatto
(fino al 30 giugno dell'anno seguente) ovvero di diritto (fino al 31 agosto dell'anno successivo) con orario di lavoro completo di 18 ore settimanali o comunque superiore al 50% dell'orario lavorativo completo per la docenza prestata dal ricorrente nell'annualità 2023/2024. Pt_2
11. Quanto all'orizzonte temporale delle supplenze sopra indicate, non possono che condividersi le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di supplenza annuale su cd. organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente. Le considerazioni valgono, a maggior ragione, per le supplenze su organico di diritto, volto quindi alla copertura di un posto vacante e disponibile.
5 12. Resta invece da chiarire, se anche per la docenza prestata dal ricorrente nell'A.S. Pt_2
2020/2021 si possa concludere in tal senso. In effetti, i contratti di lavoro prodotti identificano la supplenza svolta presso l'istituto scolastico “Dagomari” per un arco temporale caratterizzato da alcune soluzioni di continuità. In particolare, la supplenza si snoda, concretamente attraverso più segmenti orizzontali: dal 13.10.2020 al 28.1.2020; dal 29.10.2020 al 31.10.2020; dall'1.11.2020 al
4.11.2020; dal 5.11.2020 al 19.12.2020; dal 20.12.2020 al 23.12.2020; dal 7.1.2021 al 9.1.2021, dal
10.1.2021 al 30.1.2021; dal 31.1.2021 al 3.2.2021; dal 4.2.2021 al 27.2.2021; dal 28.2.2021 al 27.3.2021; dal 28.3.2021 al 31.3.2021; dal 7.4.2021 al 27.4.2021; dal 28.4.2021 al 10.6.2021; l'11.6.2021 e, infine, il 15.6.2021.
La questione giuridica suddetta è stato oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. alla
Corte di Cassazione, da parte del Tribunale di Novara. Il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale, tuttavia specificando alcuni aspetti da prendere in considerazione. In particolare, si afferma nell'ordinanza pubblicata in data 19 marzo 2024 che: “in caso di contratti brevi invece andrà valutata la situazione di eventuale disparità: “ove è necessario ricercare parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento, evidenziando al riguardo che non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
In caso di supplenze temporanee, dunque, il beneficio può essere riconosciuto in proporzione al periodo lavorativo svolto, allorché si rilevi la piena comparabilità ai docenti a tempo indeterminato
“dei docenti a tempo determinato che lavorino sul medesimo piano didattico-temporale”, escluse, quindi, le supplenze brevi e saltuarie che non abbiano consentito né la programmazione di un'effettiva formazione, né un apporto didattico rilevante.
Venendo alla valutazione dell'orizzonte temporale della supplenza del docente nell'A.S. Pt_2
2020/2021, occorre osservare che, salvo il primo mese, il ricorrente ha svolto la funzione didattica per quasi tutto l'anno scolastico, con soluzioni di continuità costituite esclusivamente dalle ferie natalizie e pasquali (o di qualche weekend), nello stesso istituto scolastico, garantendo quindi la continuità didattica e svolgendo un servizio comparabile a quello dei colleghi a tempo indeterminato.
Del resto, che il servizio si sia prolungato in termini di didattica annuale è confermato dal fatto che, dalla lettura dei contratti depositati, il docente risulta essere stato assunto in sostituzione di personale assente, ovvero la docente con conseguente piena sovrapponibilità di un Persona_1
6 servizio annuale di fatto prestato analogamente alla docente di ruolo che il ricorrente è andato a sostituire.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che il bonus deve essere riconosciuto anche con riferimento a tale annualità.
13. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, attesa, al momento della domanda,
l'attualità del rapporto di lavoro in essere con il convenuto presso cui i ricorrenti risultano CP_1 assunti in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato con cessazione il 30/06/2025 (cfr. contratti di lavoro prodotti in vista dell'odierna udienza di discussione).
14. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro
500,00 annui e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
15. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
7
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli Parte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro
500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della CP_1 parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €. 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni Parte_2 scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro CP_1 equipollente) per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, da CP_1 liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario, che liquida per l'intero in €. 1030,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 4.4.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
8