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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/04/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17010/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLOFATTO GIUSY presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. COFFANO MARCO, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 11.02.2025 e da parte resistente in data 12.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e ontraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in ALMESE il 22/07/2006. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n.7, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Torino in data 27.06.1999, e a Torino in Persona_1 Per_2 data 02.08.2002, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n .5019/2021 pubblicata. il
16/11/2021 emessa dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 08/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e Parte_1 iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , la quale dichiara di Controparte_1 Parte_1 accettare, a titolo di assegno divorzile una tantum ex art.5 – com.8 – Legge, 01/12/1970 n.898,
l'importo di euro 17.000,00 (diciassettemila/00) tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
IBAN [...], con le seguenti modalità: a) euro 4.000,00 (quattromila/00) già corrisposti in data 28/11/2024 (identificativo bonifico 02INTER20241128HSRT1411031999) dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta con le conclusioni congiunte;
b) euro
13.000,00 (tredicimila/00) entro 20 giorni dal deposito dell'emananda sentenza;
DÀ ATTO che a far data dal mese dicembre 2024 il IG. non ha più versato e non sarà più CP_1 tenuto a versare alla IG.ra , l'assegno di mantenimento previsto in separazione in favore di Pt_1 quest'ultima;
DÀ ATTO che nulla sarà più dovuto dalla IG.ra al IG. anche per i mesi di ottobre Pt_1 CP_1
e novembre 2024, in relazione alla Conciliazione n. cronol. 3446/2023 del 18/07/2023 RG
n.1512/2023 avvenuta innanzi a Codesto Tribunale;
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni di cui sopra siano valide, efficaci e vincolanti a far data dal deposito del presente atto.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17010/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. BELLOFATTO GIUSY presso cui è Parte_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. COFFANO MARCO, presso cui è Controparte_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente in data 11.02.2025 e da parte resistente in data 12.02.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I IGnori e ontraevano matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 in ALMESE il 22/07/2006. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ALMESE (atto n.7, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: , a Torino in data 27.06.1999, e a Torino in Persona_1 Per_2 data 02.08.2002, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n .5019/2021 pubblicata. il
16/11/2021 emessa dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 08/10/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55. Chiedeva inoltre il riconoscimento di un assegno divorzile a proprio favore.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento Controparte_1 del matrimonio.
Prima della celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice Relatore, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai IGnori e Parte_1 iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ALMESE di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il IG. versi alla IG.ra , la quale dichiara di Controparte_1 Parte_1 accettare, a titolo di assegno divorzile una tantum ex art.5 – com.8 – Legge, 01/12/1970 n.898,
l'importo di euro 17.000,00 (diciassettemila/00) tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
IBAN [...], con le seguenti modalità: a) euro 4.000,00 (quattromila/00) già corrisposti in data 28/11/2024 (identificativo bonifico 02INTER20241128HSRT1411031999) dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta con le conclusioni congiunte;
b) euro
13.000,00 (tredicimila/00) entro 20 giorni dal deposito dell'emananda sentenza;
DÀ ATTO che a far data dal mese dicembre 2024 il IG. non ha più versato e non sarà più CP_1 tenuto a versare alla IG.ra , l'assegno di mantenimento previsto in separazione in favore di Pt_1 quest'ultima;
DÀ ATTO che nulla sarà più dovuto dalla IG.ra al IG. anche per i mesi di ottobre Pt_1 CP_1
e novembre 2024, in relazione alla Conciliazione n. cronol. 3446/2023 del 18/07/2023 RG
n.1512/2023 avvenuta innanzi a Codesto Tribunale;
DÀ ATTO che le parti concordano che le condizioni di cui sopra siano valide, efficaci e vincolanti a far data dal deposito del presente atto.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.