Articolo 5 della Legge 26 gennaio 1942, n. 39
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 febbraio 1942
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Versione
27 maggio 1948
Art. 5.

La promozione al grado di maggiore generale ispettore viene conferita a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento che sara' nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, e composta dal capo della Polizia, dal prefetto in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.
((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 524 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione di avanzamento prevista dall' art. 5 della legge 26 gennaio 1942, n. 39 , e' presieduta dal Ministro per l'interno o, in sua vece, dal Sottosegretario di Stato ed e' composta dal capo della Polizia, dal vice capo della Polizia e dal direttore capo della Divisione forze armate di polizia".
Entrata in vigore il 27 maggio 1948