Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2025, n. 5178
CASS
Sentenza 27 febbraio 2025

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La notificazione, pur non costituendo un requisito di esistenza o di perfezionamento dell'atto impositivo, tuttavia, la sua ritenuta inesistenza non può essere surrogata dalla conoscenza dell'atto da parte del destinatario, acquisita attraverso un procedimento diverso da una notificazione regolarmente eseguita, con la conseguenza che è solo da quest'ultimo adempimento che decorre il termine di impugnazione dell'atto impositivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non potendosi equiparare la conoscenza occasionale dell'atto a quella legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva valutato la conoscenza occasionale dell'atto di diniego del rimborso, avuta dal contribuente a seguito di istanza di accesso agli atti, come idonea a far decorrere il termine di impugnazione, nonostante la (ritenuta) inesistenza della notificazione dell'atto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2025, n. 5178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5178
Data del deposito : 27 febbraio 2025

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