Ordinanza collegiale 1 ottobre 2025
Inammissibile
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2026REG.PROV.COLL.
N. 06666/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6666 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114;
contro
Comune di Rende, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocato Gaetano Callipo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Area Brutia Volley Team S.S.D., A.S.D. Cosenza Volley Club, A.S.D. Pallavolo Milani, A.S.D. Micromega Basket Cosenza, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1064/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rende;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. NC RD;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli Avvocati Caputo e Callipo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- ha impugnato la deliberazione n. -OMISSIS- del 2023, con cui la Commissione straordinaria del Comune di Rende, ai sensi dell’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, all’esito dei risultati dell’attività ispettiva, ha proceduto alla rescissione del pregresso affidamento in concessione (contratto stipulato in data 11 ottobre 2021), a proprio favore, della gestione del palazzo dello sport, sito in Rende, ottenuto all’esito di una procedura di evidenza pubblica.
2.Il ricorso è stato rigettato.
Il T.a.r., dopo aver escluso la riconducibilità del provvedimento impugnato all’autotutela di cui alla legge n. 241 del 1990, evidenziando i caratteri extra ordinem del potere esercitato, nel presupposto dello scioglimento del Consiglio comunale di Rende per infiltrazioni di criminalità organizzata, ha confermato, alla luce degli elementi probatori acquisiti, il comportamento di favore del Comune nei confronti dell’aggiudicatario, anche nella fase successiva di esecuzione del contratto, e, dunque, la legittimità del provvedimento, quale “strumento” coerente con la finalità di bonifica connessa allo scioglimento del Consiglio comunale.
In particolare, nell’analitico e diffuso contesto motivazionale, si legge: “ un elemento di peculiare rilievo nella congerie delle valutazioni che hanno determinato lo scioglimento è costituito proprio dalla vicenda dell’affidamento della gestione del Palazzetto dello Sport che, secondo quanto rilevato in sede di indagini penali, rientrava nel contesto generale degli accordi preelettorali involgenti il sostegno della criminalità organizzata ad esponenti dell’attuale amministrazione e che, all’esito delle verifiche poste in essere sul versante amministrativo, è risultata essere appannaggio dell’associazione odierna ricorrente il cui legale rappresentante ha rapporti parentali con soggetti ritenuti esponenti anche apicali della criminalità organizzata interessati da detta operazione giudiziaria; il tutto mentre, sul parallelo versante procedimentale, è stata riscontrata la sussistenza di irregolarità procedurali, anche attinenti l’ammissione alla procedura della stessa ricorrente, che – per numero e pregnanza – risultavano coerenti con l’ipotesi della deviazione del percorso amministrativo ad un esito coerente con quanto riscontrato sul versante procedimental-penale ”. In particolare, il procedimento amministrativo che ha condotto all’affidamento in concessione del palazzo dello sport all’odierna appellante è stato caratterizzato da molteplici irregolarità, evidenziate nella sentenza impugnata e desumibili dalla relazione ministeriale e da quella prefettizia del 26 aprile 2023, tra cui: erronea stima del valore della concessione; sottostima del canone concessorio; omessa richiesta dell’informazione antimafia; mancata previsione di adeguati requisiti id idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecniche professionali; mancata acquisizione della certificazione relativa agli obblighi impositivi, del d.u.r.c. e del certificato dei carichi pendenti. Nella sentenza si è pure precisato che è irrilevante l’incensuratezza di -OMISSIS-, non essendogli stata mossa alcuna contestazione personale, ma che il suo legame di parentela con persone con funzioni apicali nella criminalità organizzata conferma le valutazioni della Commissione in ordine alla sussistenza di un quadro di grave compromissione dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa ed all’esigenza di un immediato intervento.
3.Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) l’error in iudicando, consistente nell’aver attributo rilevanza, in contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., al solo rapporto di parentela del legale rappresentante della concessionaria con i membri dell’associazione criminale, in assenza di qualsiasi prova di una frequentazione o, comunque, di una cointeressenza o di benefici collegati a tale rapporto; 2) l’error in iudicando, consistente nella rilevanza attribuita a vicende esecutive del contratto (peraltro, smentite o ridimensionate dalla documentazione prodotta), che non assurgono a presupposto del provvedimento di cui all’art. 145 del d.lgs. n. 267 del 2000 ed avrebbero potuto, al più, giustificare l’applicazione di penali.
4. Si è costituito il Comune di Rende, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, oltre che per difetto di interesse, in considerazione della omessa riproposizione delle censure di primo grado e della mancata impugnazione di alcuni capi della sentenza, ormai passati in giudicato. Ha, comunque, concluso anche per l’infondatezza nel merito dell’appello.
5. La trattazione della causa è stata rinviata in attesa della decisione dei ricorsi proposti dinanzi al T.A.R. per il Lazio r.g. n. 16403 e 16516 del 2023, aventi ad oggetto il d.P.R. del 28.06.2023, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Rende – provvedimento presupposto di quello impugnato in questa sede. I ricorsi riuniti sono stati rigettati con sentenza n. 4128 del 25 febbraio 2025, avverso cui è stato proposto appello respinto con sentenza di questo Consiglio n. 9964 del 16 dicembre 2025.
6.All’udienza pubblica del 19 febbraio 2026, previo deposito di ulteriore memoria del Comune, la causa è passata in decisione
DIRITTO
7. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento, in quanto si confrontano solo con alcuni isolati passaggi motivazionali, senza tenere conto delle complessive argomentazioni e dell’intero percorso logico della sentenza impugnata, in cui sono stati individuati una serie di specifici elementi, ulteriori rispetto al mero rapporto di parentela tra il legale rappresentante dell’aggiudicataria e alcuni personaggi con funzioni apicali nella criminalità organizzata locale, idonei a provare il collegamento tra l’aggiudicazione in esame e l’associazione criminale.
Tali elementi consistono nelle molteplici irregolarità, che hanno caratterizzato la vicenda sia nella fase genetica della gara (ad esempio, mancata esclusione dell’aggiudicataria, nonostante l’incompletezza della documentazione prodotta e l’assenza di alcuni requisiti), sia successivamente nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale (in particolare assenza di reazione ai numerosi inadempimenti rispetto agli obblighi assunti, che non sono affatto smentiti dalla documentazione prodotta dall’appellante, consistente in mere autodichiarazioni) e che sono state ritenute sintomatiche di un atteggiamento di favore nei confronti dell’aggiudicataria. In proposito deve sottolinearsi che l’analisi della fase esecutiva del contratto è avvenuta solo a fini probatori, desumendosi il collegamento della società con l’associazione criminale proprio dalla gestione eccessivamente benevola, da parte del Comune, del rapporto.
L’appello è, dunque, inammissibile, come eccepito dall’Amministrazione resistente, in quanto i due motivi formulati hanno ad oggetto solo alcune frammentate argomentazioni, senza confrontarsi con l’intero percorso motivazionale della sentenza. In proposito, deve ribadirsi che il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, per cui non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la sua nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo (Cass.civ., 6 aprile 2025, n. 9059) o più semplicemente la sua genericità – per a-specificità – e la sua conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che prescrive la proposizione di specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.
8. Alla luce di quanto precede, l’appello deve essere dunque dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’appellante alla refusione, a favore dell’Amministrazione resistente costituita, delle spese di lite del grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VA ER, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
NC RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC RD | VA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.