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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4335 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 42498/2024 R.G. riunito con N. 43945/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/11/2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Pozzoli (c.f. ), del foro di Como, con studio a Seregno (MB), C.F._2 in via Francesco Rismondo 12, pec Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Cinza Bonavita (c.f. ), del Foro di Velletri, con studio in Velletri C.F._4
(RM), via Colombo Romani 3, pec Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._5 residente a [...], cittadina italiana;
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_4 C.F._6
residente a [...], cittadina italiana
FATTO
Con ricorso ex art. 473bis.47 cpc del 28/11/2024, la sig.ra chiedeva al Tribunale Parte_1 di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: “Nel merito: 1) completata l'istruttoria della causa, disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione sita a Senago (MI), in via Verona 2; 2) disporre che il resistente trascorra con entrambe le figlie a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera entro le ore 18,30, con riaccompagnamento presso la casa materna;
nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con e lo stesso potrà tenerle con sé dal giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino al sabato Pt_3 Pt_4 mattina, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 12.30; per i mesi estivi a settimana alterne, durante tutto il mese di agosto;
i genitori trascorreranno reciprocamente con le figlie il giorno del proprio compleanno nonché i giorni della Festa della mamma e la Festa del papà; per le festività, a partire dal prossimo anno le minori trascorreranno ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore
(la mamma l'anno prossimo) e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, parimenti per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 3) fissare, in via definitiva, a carico del resistente un assegno pari ad € 550,00 a titolo di concorso al contributo del mantenimento delle minori, da versare alla ricorrente entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla quota del 50% della retta del nido frequentato da e la partecipazione nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria così come Pt_4 disciplinate “dalle linee guida concernenti le spese dei figli” del Tribunale di Milano. Circa l'Assegno Unico disporre che sia percepito interamente dalla madre. In via istruttoria: Con ogni e più ampia riserva di produrre documenti, indicare testi, articolare capitoli di prova, ed ogni ulteriore deduzione, produzione ed eccezione ove necessario e cognita la difesa avversaria”.
Il procedimento veniva iscritto al n. 42498/2024 R.G. ed assegnato alla Dott.ssa Maria Laura Amato la quale, con decreto del 12/12/2024, fissava l'udienza di prima comparizione delle parti per il giorno
21/05/2025.
Con successivo ricorso ex art. 337 ter c.c. del 04/12/2024, depositato il 09/12/2024, il sig.
[...] chiedeva al Tribunale di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della Parte_2 responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: “1) che le figlie e vengano affidate congiuntamente ai genitori e Parte_3 Parte_4 fissata la loro residenza anagrafica con il padre, nel domicilio di Sutri (VT) Via dei Lucumoni n. 23, in virtù del consenso forzato al trasferimento e delle continue vessazioni della madre e della di lei famiglia che rendono l'ambiente insalubre per le minori o, ove questo non sia ritenuto favorevole al benessere delle minori, fissare la loro residenza ove oggi vivono con la madre in Senago (MI) Via Verona n. 2 con la madre;
2) che il collocamento delle minori con i genitori sia paritario stabilendo quindi che e Parte_3 [...]
trascorrano, a settimane alterne, dal venerdi mattina (con accompagnamento a scuola) Parte_5 ovvero dalle ore 8.00 nei giorni non scolastici, al lunedì mattina (con accompagnamento a scuola) con il padre, dal mercoledì mattina (con accompagnamento a scuola) ovvero alle ore 8.00 nei giorni non scolastici, al sabato alle ore 12.30 con il padre;
- durante le festività Natalizie, ad anni alterni: dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso (nell'anno 2025 la settimana di Natale con la madre e quella di
Capodanno con il padre); - durante le festività Pasquali, ad anni alterni, Pasqua oppure Lunedì dell'Angelo;
- durante le ferie estive (da concordare tra i genitori entro e non oltre il 31/05 di ogni anno): due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante il mese di agosto;
- i genitori trascorrano reciprocamente con le figlie il giorno del proprio compleanno nonché i giorni della Festa della mamma e la Festa del papà; - ai genitori sia concesso di poter passare del tempo (almeno 2 ore, salvo diverso accordo tra le parti) con ciascuna figlia nel giorno del loro compleanno;
3) che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle figlie nei giorni di sua pertinenza e che ciascuno, inoltre, provveda al pagamento delle spese scolastiche, extrascolastiche e ludiche che si renderanno necessarie per le minori, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese sanitarie non coperte dal SSN nella misura del 50%; 4) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e, comunque, a non nascondere all'altro genitore il proprio effettivo domicilio;
5) che i signori e si impegnino Parte_1 Pt_2 reciprocamente a non introdurre nella vita delle figlie terze persone in qualità di compagni dei rispettivi genitori sino al momento in cui i genitori stessi, dopo anni di relazione stabile e duratura, di comune accordo, non lo ritengano opportuno e cioè, sino a quando non ritengano che siffatta circostanza non turbi gli equilibri delle figlie;
6) che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnino, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
In via istruttoria si chiede, ai sensi e per gli effetti di legge: - poter depositare DVD con registrazioni audio
- interrogatorio formale della Signora sulle circostanze di cui in premessa - prova per Parte_1 testi sui capitoli di prova di seguito indicati: 1) “vero che la Signora ha estorto con Parte_1 minacce al Signor il consenso al trasferimento delle bambine a Senago”? 2) “vero che la Signora Pt_2 ha avuto ed ha sempre atteggiamenti aggressivi con il Signor con minacce ed insulti”? Parte_1 Pt_2
3) “vero che la Signora ha spesso insultato e screditato il Signor in presenza delle figlie Parte_1 Pt_2 ed ha avuto atteggiamenti discutibili alla loro presenza nei confronti del padre”? 4) “vero che la famiglia ha più, volte intimorito il Signor ed ha ostacolato i rapporti tra il Signor e le Parte_1 Pt_2 Pt_2 figlie e creando così, insieme alla Signora un ambiente insalubre per le bambine, Pt_3 Pt_4 Parte_1 comunque molto legate al padre”? 5) “vero che nell'anno 2024 è stato contattato in più occasioni dalla signora la quale le chiedeva se avesse visto il Coccagna portare a casa un'altra donna”? 6) “vero Parte_1 che il signor attualmente le chiede un aiuto economico per sostenere tutti i costi a cui fa fronte Pt_2 mensilmente per le figlie in Senago”? 7) “vero che ha visto le bambine soltanto qualche giorno nel mese di agosto da quando si sono trasferite a Senago?”; Si indicano quali testi residente in [...], , residente in [...]
56, residente in [...], residente in [...]alla Persona_1 Persona_2
Via dei Lucumoni n. 25, residente in [...], , Tes_3 Testimone_4 residente in [...]; - l'audizione della minore Persona_3
qualora il giudicante lo ritenga necessario. Con ogni riserva di precisare domande ed ulteriori mezzi
[...] istruttori nelle forme e nei modi di legge.”
Il procedimento veniva iscritto al n. 43945/2024 R.G. ed assegnato alla Dott.ssa Chiara Delmonte
(poi sostituita dalla Dott.ssa Maria Laura Amato), la quale, con decreto del 18/12/2024 fissava l'udienza per la comparizione personale delle parti per il giorno 03/06/2025.
Con istanza del 05/02/2025, depositata nel fascicolo n. 42498/2024 R.G., la difesa della sig.ra chiedeva di disporre la riunione del procedimento n. 43945/2024 R.G. a quello Parte_1
n. 42498/2024 R.G.
Con provvedimento del 05/03/2025 il Giudice Delegato, Dott.ssa Maria Laura Amato, riservata la riunione dei due procedimenti, fissava, per entrambe le cause, l'udienza di prima comparizione ex art. 473bis.21 c.p.c. per il 21/05/2025, ore 10:30, nonché udienza davanti al GOT, Dott.ssa Per_4 per il 28/03/2025, poi differita al 18/04/2025.
All'udienza del 18/04/2025, avanti al GOT, le parti hanno congiuntamente chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) il padre terrà le figlie minori a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina riaccompagnando all'asilo e al nido;
qualora le scuole dovessero essere chiuse Pt_3 Pt_4 il padre recupererà le bambine alle ore 9.30 dalla madre riaccompagnandole il lunedì mattina o a scuola o a casa della madre;
nella settimana in cui il padre non trascorrerà il fine settimana con e , lo stesso potrà tenerle con sé dal giovedì pomeriggio, dall'uscita da scuola, sino al Pt_3 Pt_4 sabato mattina, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore 12.30, se le scuole dovessero essere chiuse il padre le recupererà dalla madre il giovedì mattina alle ore 9.30; qualora la madre volesse trascorrere un fine settimana completo dal venerdì sera alla domenica si impegna a comunicare tale intento al padre con un preavviso di almeno due settimane e in tal caso il padre terrà le bambine dal mercoledì sino al venerdì sera riaccompagnandole dalle madre alle ore 18.30; il padre potrà portare le figlie nel proprio contesto abitativo a Sutri ogni due mesi prelevando le minori nella giornata del giovedì sino alla domenica sera sino a quando le bambine non inizieranno la scuola primaria;
quando le bambine inizieranno la scuola primaria sarà cura dei genitori accordarsi sul weekend nel quale il padre andrà a Sutri con le bambine utilizzando in questo caso i ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno. I ponti che si avvicenderanno nel corso dell'anno saranno suddivisi al 50% tra i genitori, il ponte del 25 aprile spetterà al padre, quello del primo maggio alla madre e così ad andare avanti. Per i mesi estivi dal 13 luglio 2025 al 20 luglio 2025 staranno con il padre;
dal 21 luglio al 28 luglio staranno con la madre;
dal 28 luglio inizieranno le settimane alternate di vacanza dei genitori con le minori, precisamente dal 28 luglio al 4 agosto con il padre;
dal 4 agosto sino all'11 agosto con la madre;
dall'11 agosto sino al 18 agosto con il padre e dal 18 agosto al 25 agosto con la madre;
dal 25 agosto le minori rientreranno a Senago il padre ricomincerà con le modalità di frequentazioni ordinarie. Per le festività natalizie le minori trascorreranno ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, per l'anno 2025 il primo periodo spetterà alla madre;
l'alternanza parimenti per i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Pasqua 2026 spetterà al padre ed il Lunedì dell'Angelo alla madre;
per il mese di aprile 2025 il padre terrà le bambine dalla mattina del 24 aprile 2025 sino al 28 aprile 2025 sera, in tale periodo il padre si recherà a Sutri in treno, la madre accompagnerà le bambine in stazione a Milano nella mattinata del 24 aprile 2025; il 28 aprile 2025 il padre rientrerà in macchina avendo cura di partire nella mattina entro le ore 10. Il compleanno delle bambine ad anni alterni valutando il pranzo e/o la merenda. I genitori trascorreranno reciprocamente con le figlie il giorno del proprio compleanno nonché i giorni della Festa della mamma e la Festa del papà; I genitori potranno effettuare una videochiamata nelle giornate in cui non terranno le minori. Si potranno altresì sentire tra di loro in caso di problematiche di salute significative delle minori. In caso di malattia delle minori i genitori sentiranno il pediatra al fine di concordare la possibilità di farle uscire. Qualora dovessero saltare i giorni di spettanza paterna con le minori per ragioni di salute delle medesime i genitori si impegneranno ad individuare ulteriori giorni nei quali il padre potrà tenere le bambine entro un mese. Il tutto salvo diverso e miglior accordo;
3) il padre verserà alla madre a titolo di mantenimento delle figlie minori e Pt_3 Pt_4
l'importo mensile di euro 350,00 da corrispondersi entro il giorno 18 di ogni mese a partire dal mese di maggio 2025, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge. L'assegno unico ed universale per le figlie verrà percepito integralmente dalla madre: le spese straordinarie come indicate nelle
Linee Guida del Tribunale di Milano saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4) il signor si impegna a farsi carico integralmente del finanziamento per Pt_2
l'autovettura Audi A4; 5) i genitori si impegnano ad introdurre gradualmente nella vita delle figlie terze persone con le quali intrattengono una relazione affettiva;
6) la signora si impegna a comunicare il nuovo numero dell'utenza telefonica che Parte_1 reperirà;
7) i genitori si impegnano a mantenere una modalità comunicativa costruttiva ed a mantenere un comportamento di rispetto e collaborazione nell'interesse delle figlie;
8) Spese legali compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno rinunciato al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art. 473bis.12, terzo comma c.p.c., nonchè all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con provvedimento del 22/04/2025 il Giudice Delegato, Dott.ssa Maria Laura Amato, ha disposto la riunione del procedimento n. 43945/24 R.G. al procedimento n. 42498/2024 R.G., revocando per entrambi i procedimenti l'udienza di prima comparizione ex art. 473bis.21 c.p.c. del 21/05/2025, ore
10:30. Con il medesimo provvedimento ha disposto di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., assegnando termine alle parti sino al 14/05/2025, ore 12:00, per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato