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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 123/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 febbraio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: nessuno;
- per parte opposta: l'avv. Veronica Betti.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 10/01/2025. Chiede la liquidazione delle spese come da nota spese in atti con condanna della parte opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 123/2024 N. 123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 123/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Castrovillari del Foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cantinella di Corigliano Rossano, Via Buonarroti n. 92, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 11/01/2024;
- parte opponente -
e
(P.IVA – C.F. ) rappresentata e E_ P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Veronica Betti e dall'avv. Barbara
Susini, entrambe del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pistoia, Via
Porta Lucchese n. 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/04/2024;
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 981/2023 del 13/11/2023.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in atto di citazione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Conclusioni di parte opposta:
2 R.G. 123/2024 - come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 10/01/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni eccezione e difesa di controparte,
- in via preliminare nel rito dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia, per i motivi meglio esposti in parte narrativa e per l'effetto respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte non potendo trovare applicazione la disciplina del Codice del
Consumo;
- nel merito respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, disattendendo la richiesta avanzata da parte opponente di “revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso” e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 981/23 – RG2513/23, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa con ordinanza n. 3276/2024 del
16.07.2024;
- in ogni caso condannare ex art. 96 comma 3 c.p.c. l'attore opponente data l'infondatezza e la natura meramente dilatoria dell'opposizione a favore della convenuta opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese e competenze legali, come da nota spese che si deposita unitamente alla presente”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della E_
ditta individuale ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_2 Parte_1
29.586,70 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato per la fornitura di prodotti florovivaistici;
dimetteva fatture alle quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso nei confronti di Parte_2
il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura
[...] in € 1.370,00 per compensi professionali, € 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto il sig. ha proposto la presente opposizione Parte_1
premettendo che la propria ditta individuale ha cessato di operare sul mercato a far data dal 2009, sostituita dalla società avente ragione sociale e partita iva diverse da quelle della Controparte_3
precedente ditta individuale. Ciò premesso, parte opponente ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia;
difatti, ricoprendo il sig. la qualità di Pt_1 consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs 206/2005, la controversia avrebbe dovuto essere radicata di fronte al Tribunale del luogo di residenza dell'opponente – ovvero, il Tribunale di Castrovillari – e ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 66 bis d.lgs 206/2005. Nel merito, parte opponente ha 3 R.G. 123/2024 contestato la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo lo stesso basato unicamente su fatture e, pertanto, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/04/2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato. In E_
particolare, con riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, parte opposta ha contestato la qualità di consumatore del sig. , posto che il rapporto commerciale sarebbe Pt_1
intercorso tra due soggetti aventi profilo imprenditoriale, ossia la e la _1 _1
ditta società regolarmente iscritta presso la Camera di Parte_2
Commercio di Cosenza e tutt'ora attiva. Parte opposta ha rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 20
c.p.c.-, il luogo in cui è sorta l'obbligazione così come il luogo in cui la stessa doveva eseguirsi deve essere individuato in Pistoia;
difatti, non solo la merce ordinata è stata ritirata in loco da parte opponente (una prima volta personalmente e la successiva a mezzo vettore), ma anche la modalità di pagamento di cui alle fatture individua nel domicilio del creditore il luogo presso cui effettuare il saldo. Nel merito, parte opposta ha rilevato come non vi sia alcuna contestazione circa le fatture azionate in via monitoria, il loro ammontare o la qualità della merce consegnata. Con riferimento, poi, all'operatività della ditta dell'opponente, parte opposta ha precisato, innanzitutto, che la
[...]
ha intrattenuto rapporti commerciali sia con la ditta individuale ingiunta _1 _1
( sia con la diversa società effettuando Parte_2 Controparte_3
forniture diverse, autonome e indipendenti tra loro;
inoltre, ha evidenziato come la società ingiunta negli anni 2012-2013-204 (quindi, successivamente alla Parte_2
asserita cessazione), abbia continuato ad avere rapporti commerciali con la E_
, come si evincerebbe dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le due società. Alla luce di
[...] quanto sopra esposto, quindi, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del sig. anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.-. Pt_1
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, secondo la quale il foro territorialmente competente per la controversia de quo avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale del luogo di residenza del sig. Parte_2
4 R.G. 123/2024 rivestendo lo stesso la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs 206/2005 (Codice del
Consumo).
L'eccezione è infondata.
La controversia de quo difatti vede coinvolte due realtà imprenditoriali, la E_
, in qualità di fornitore, e la ditta individuale in qualità di
[...] Controparte_2 Parte_1
acquirente.
Ciò risulta, in primo luogo, da entrambe le fatture azionate in via monitoria, nelle quali il cliente di fatturazione è chiaramente individuato nella “Vivai Europiante di Falco Saverio Carmine”, avente c.f. e p.iva (cfr. fatture allegate al fascicolo monitorio di parte C.F._1 P.IVA_3 opposta), impresa tutt'ora attiva ed esercente “attività artigiana di manutenzione verde – attrezzatura con posa in opera di piante e giardinaggio” (cfr. visura ordinaria dell'impresa sub doc.
5 di parte opposta), quindi perfettamente coerente con la merce oggetto di fornitura.
E' evidente, pertanto, come il sig. quale titolare della suddetta impresa, Parte_2 abbia intrattenuto rapporti con la società opposta nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, dovendosi, dunque, escludere in capo allo stesso la qualifica di consumatore;
ne consegue, allora, l'inapplicabilità al caso di specie del foro esclusivo previsto all'art. 66 bis d.lgs
206/2005 (Codice del Consumo) e il conseguente radicamento della competenza del Tribunale adito.
Nel merito
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava
5 R.G. 123/2024 sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta, attrice sostanziale, ha dedotto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la e di averle fornito, nel tempo, ingenti Parte_2 quantitativi di piante;
nell'ambito di suddetto rapporto, due forniture – quella di cui alla fattura
B/21/13 del 31/01/2013 e quella di cui alla fattura B/107/14 del 31/03/2014 - non sarebbero state saldate da parte dell'opponente.
Ebbene, la sussistenza del rapporto commerciale tra le due imprese risulta dalla corrispondenza prodotta da parte opposta, non disconosciuta da parte opponente;
trattasi, in particolare, di comunicazione e-mail del 14/05/2012 con la quale la stessa chiedeva alla società Parte_2 [...]
la fornitura di prodotti vivaistici (cfr. doc. 7 di parte opposta), di ulteriore E_
comunicazione e-mail del 30/07/2013 inviata dalla società opposta e contenente l'estratto conto relativo al periodo 2012-2013 concernente sia che Controparte_3 Parte_2
- odierna opponente – (cfr. doc. 8 di parte opposta) e, infine, di preventivo inviato da
[...] [...]
in data 10/03/2014 (cfr. doc. 9 di parte opposta); in particolare, le piante E_
elencate nel suddetto preventivo sono le medesime (per specie, quantità e prezzo) di quelle successivamente menzionate nel documento di trasporto A/193 del 25/03/2014 (cfr. fattura
B/107/14 e relativo ddt allegati al fascicolo monitorio).
Quanto alla contestazione di parte opponente, secondo la quale la stessa avrebbe cessato la propria ditta individuale nel lontano 2009, la stessa risulta documentalmente smentita dalla produzione della visura ordinaria aggiornata al 13/04/2024, dalla quale emerge che la Parte_2
è impresa tutt'ora in attività (cfr. doc. 5 di parte opposta).
[...]
Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante su parte opposta, avendo la stessa dimostrato la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa e allegato l'inadempimento di parte opponente, lo stesso non può dirsi per quest'ultima, la quale si è limitata a contestare l'idoneità delle fatture azionate a dimostrare la sussistenza del credito per cui è causa, senza tuttavia addurre alcuna contestazione specifica né in punto di an né in punto di quantum debeatur e omettendo, altresì, il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-.
In conclusione, quindi, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 981/2023 del 13/11/2023.
Sulle spese di lite e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono interamente poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 29.586,70), di poco
6 R.G. 123/2024 superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché dell'esigua attività svolta, stante il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-,
l'istruzione documentale della causa e la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge. Si ricordi, a tale riguardo, come il rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in grado di appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11792/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 981/2023 del 13/11/2023 nei confronti di;
Parte_2
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, € 1.222,42 per anticipazioni (specificate nella nota spese in atti), oltre il
15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte opponente.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 04 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
7 R.G. 123/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 febbraio 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa Elena Piccinni, sono comparsi:
- per parte opponente: nessuno;
- per parte opposta: l'avv. Veronica Betti.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opposta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 10/01/2025. Chiede la liquidazione delle spese come da nota spese in atti con condanna della parte opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La parte si richiama alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 123/2024 N. 123/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa Elena Piccinni ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 123/2024 R.G.A.C. vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Carlo Castrovillari del Foro di Castrovillari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cantinella di Corigliano Rossano, Via Buonarroti n. 92, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 11/01/2024;
- parte opponente -
e
(P.IVA – C.F. ) rappresentata e E_ P.IVA_1 P.IVA_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra di loro, dall'avv. Veronica Betti e dall'avv. Barbara
Susini, entrambe del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Pistoia, Via
Porta Lucchese n. 6, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/04/2024;
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 981/2023 del 13/11/2023.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in atto di citazione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare, accertare e dichiarare, in accoglimento dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso;
2) condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
Conclusioni di parte opposta:
2 R.G. 123/2024 - come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 10/01/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, disattesa ogni eccezione e difesa di controparte,
- in via preliminare nel rito dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Pistoia, per i motivi meglio esposti in parte narrativa e per l'effetto respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte non potendo trovare applicazione la disciplina del Codice del
Consumo;
- nel merito respingere l'opposizione proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, disattendendo la richiesta avanzata da parte opponente di “revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa di cui al ricorso che l'ha provocato, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso” e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 981/23 – RG2513/23, dichiarato provvisoriamente esecutivo in corso di causa con ordinanza n. 3276/2024 del
16.07.2024;
- in ogni caso condannare ex art. 96 comma 3 c.p.c. l'attore opponente data l'infondatezza e la natura meramente dilatoria dell'opposizione a favore della convenuta opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata;
- con vittoria di spese e competenze legali, come da nota spese che si deposita unitamente alla presente”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della E_
ditta individuale ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_2 Parte_1
29.586,70 oltre interessi e spese di procedura, quale credito maturato per la fornitura di prodotti florovivaistici;
dimetteva fatture alle quali faceva richiamo.
In accoglimento del predetto ricorso veniva emesso nei confronti di Parte_2
il decreto ingiuntivo in questa sede impugnato, con liquidazione di spese della procedura
[...] in € 1.370,00 per compensi professionali, € 286,00 per spese, oltre accessori di legge.
Contro questo decreto il sig. ha proposto la presente opposizione Parte_1
premettendo che la propria ditta individuale ha cessato di operare sul mercato a far data dal 2009, sostituita dalla società avente ragione sociale e partita iva diverse da quelle della Controparte_3
precedente ditta individuale. Ciò premesso, parte opponente ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pistoia;
difatti, ricoprendo il sig. la qualità di Pt_1 consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs 206/2005, la controversia avrebbe dovuto essere radicata di fronte al Tribunale del luogo di residenza dell'opponente – ovvero, il Tribunale di Castrovillari – e ciò in ossequio a quanto previsto dall'art. 66 bis d.lgs 206/2005. Nel merito, parte opponente ha 3 R.G. 123/2024 contestato la sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo lo stesso basato unicamente su fatture e, pertanto, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24/04/2024 si è costituita in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato. In E_
particolare, con riferimento alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale, parte opposta ha contestato la qualità di consumatore del sig. , posto che il rapporto commerciale sarebbe Pt_1
intercorso tra due soggetti aventi profilo imprenditoriale, ossia la e la _1 _1
ditta società regolarmente iscritta presso la Camera di Parte_2
Commercio di Cosenza e tutt'ora attiva. Parte opposta ha rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 20
c.p.c.-, il luogo in cui è sorta l'obbligazione così come il luogo in cui la stessa doveva eseguirsi deve essere individuato in Pistoia;
difatti, non solo la merce ordinata è stata ritirata in loco da parte opponente (una prima volta personalmente e la successiva a mezzo vettore), ma anche la modalità di pagamento di cui alle fatture individua nel domicilio del creditore il luogo presso cui effettuare il saldo. Nel merito, parte opposta ha rilevato come non vi sia alcuna contestazione circa le fatture azionate in via monitoria, il loro ammontare o la qualità della merce consegnata. Con riferimento, poi, all'operatività della ditta dell'opponente, parte opposta ha precisato, innanzitutto, che la
[...]
ha intrattenuto rapporti commerciali sia con la ditta individuale ingiunta _1 _1
( sia con la diversa società effettuando Parte_2 Controparte_3
forniture diverse, autonome e indipendenti tra loro;
inoltre, ha evidenziato come la società ingiunta negli anni 2012-2013-204 (quindi, successivamente alla Parte_2
asserita cessazione), abbia continuato ad avere rapporti commerciali con la E_
, come si evincerebbe dalla corrispondenza e-mail intercorsa tra le due società. Alla luce di
[...] quanto sopra esposto, quindi, parte opposta ha insistito per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del sig. anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.-. Pt_1
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
In rito
Occorre preliminarmente vagliare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, secondo la quale il foro territorialmente competente per la controversia de quo avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale del luogo di residenza del sig. Parte_2
4 R.G. 123/2024 rivestendo lo stesso la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs 206/2005 (Codice del
Consumo).
L'eccezione è infondata.
La controversia de quo difatti vede coinvolte due realtà imprenditoriali, la E_
, in qualità di fornitore, e la ditta individuale in qualità di
[...] Controparte_2 Parte_1
acquirente.
Ciò risulta, in primo luogo, da entrambe le fatture azionate in via monitoria, nelle quali il cliente di fatturazione è chiaramente individuato nella “Vivai Europiante di Falco Saverio Carmine”, avente c.f. e p.iva (cfr. fatture allegate al fascicolo monitorio di parte C.F._1 P.IVA_3 opposta), impresa tutt'ora attiva ed esercente “attività artigiana di manutenzione verde – attrezzatura con posa in opera di piante e giardinaggio” (cfr. visura ordinaria dell'impresa sub doc.
5 di parte opposta), quindi perfettamente coerente con la merce oggetto di fornitura.
E' evidente, pertanto, come il sig. quale titolare della suddetta impresa, Parte_2 abbia intrattenuto rapporti con la società opposta nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, dovendosi, dunque, escludere in capo allo stesso la qualifica di consumatore;
ne consegue, allora, l'inapplicabilità al caso di specie del foro esclusivo previsto all'art. 66 bis d.lgs
206/2005 (Codice del Consumo) e il conseguente radicamento della competenza del Tribunale adito.
Nel merito
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava
5 R.G. 123/2024 sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
Orbene, nel caso di specie, parte opposta, attrice sostanziale, ha dedotto di aver intrattenuto rapporti commerciali con la e di averle fornito, nel tempo, ingenti Parte_2 quantitativi di piante;
nell'ambito di suddetto rapporto, due forniture – quella di cui alla fattura
B/21/13 del 31/01/2013 e quella di cui alla fattura B/107/14 del 31/03/2014 - non sarebbero state saldate da parte dell'opponente.
Ebbene, la sussistenza del rapporto commerciale tra le due imprese risulta dalla corrispondenza prodotta da parte opposta, non disconosciuta da parte opponente;
trattasi, in particolare, di comunicazione e-mail del 14/05/2012 con la quale la stessa chiedeva alla società Parte_2 [...]
la fornitura di prodotti vivaistici (cfr. doc. 7 di parte opposta), di ulteriore E_
comunicazione e-mail del 30/07/2013 inviata dalla società opposta e contenente l'estratto conto relativo al periodo 2012-2013 concernente sia che Controparte_3 Parte_2
- odierna opponente – (cfr. doc. 8 di parte opposta) e, infine, di preventivo inviato da
[...] [...]
in data 10/03/2014 (cfr. doc. 9 di parte opposta); in particolare, le piante E_
elencate nel suddetto preventivo sono le medesime (per specie, quantità e prezzo) di quelle successivamente menzionate nel documento di trasporto A/193 del 25/03/2014 (cfr. fattura
B/107/14 e relativo ddt allegati al fascicolo monitorio).
Quanto alla contestazione di parte opponente, secondo la quale la stessa avrebbe cessato la propria ditta individuale nel lontano 2009, la stessa risulta documentalmente smentita dalla produzione della visura ordinaria aggiornata al 13/04/2024, dalla quale emerge che la Parte_2
è impresa tutt'ora in attività (cfr. doc. 5 di parte opposta).
[...]
Assolto, quindi, l'onere probatorio gravante su parte opposta, avendo la stessa dimostrato la sussistenza del rapporto negoziale tra le parti in causa e allegato l'inadempimento di parte opponente, lo stesso non può dirsi per quest'ultima, la quale si è limitata a contestare l'idoneità delle fatture azionate a dimostrare la sussistenza del credito per cui è causa, senza tuttavia addurre alcuna contestazione specifica né in punto di an né in punto di quantum debeatur e omettendo, altresì, il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-.
In conclusione, quindi, l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 981/2023 del 13/11/2023.
Sulle spese di lite e condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono interamente poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 e poi dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (€ 29.586,70), di poco
6 R.G. 123/2024 superiore al limite inferiore dello scaglione di riferimento (da € 26.001,00 ad € 52.000,00), nonché dell'esigua attività svolta, stante il mancato deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-,
l'istruzione documentale della causa e la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Va rigettata, infine, la domanda di condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge. Si ricordi, a tale riguardo, come il rigetto della domanda meramente accessoria ex art. 96 c.p.c. a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in grado di appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 11792/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta
l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pistoia n. 981/2023 del 13/11/2023 nei confronti di;
Parte_2
condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta liquidate in € 3.809,00 per compensi professionali, € 1.222,42 per anticipazioni (specificate nella nota spese in atti), oltre il
15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte opponente.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 04 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Piccinni
7 R.G. 123/2024