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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale ), con Parte_1 C.F._1 l'avv. Michele Lo Russo nel cui studio in Roma Piazza dei Re di Roma 3 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. e p. I.v.a. , in proprio e Controparte_1 P.IVA_1 anche per il tramite della mandataria c. f. e Controparte_2 p. I.v.a. ); P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 7.4.2021, proponeva opposizione al decreto Parte_1
pag. 1 di 10 ingiuntivo n.15564-2020, emesso il 8.10.2020 e notificato il 26.2.2021, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
poi denominata la somma di
[...] Controparte_3 euro 7.067,71 oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, di cui alle fatture n. 1538664744 dell'importo di € 6.528,02 emessa il 3.11.2015 e n. 1543788576 dell'importo di €796,35 emessa il 10.12.2015 e azionata per il credito residuo di € 539,59, indicate nei documenti allegati al ricorso, quali l'estratto autentico delle scritture contabili e la lettera raccomandata di costituzione in mora del 25.3.2019, consegnata alla destinataria il successivo giorno 4. Con l'atto di citazione, che si richiama per quanto qui non riportato, la parte opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c.; eccepiva l'estinzione del diritto di credito azionato per il decorso del termine biennale di prescrizione, di cui alle leggi di bilancio per gli anni 2018 e 2020, avuto riguardo, non alle date in cui erano state emesse le fatture, ma alle date in cui andavano annualmente rilevati i dati dei consumi, che, per la fattura emessa il 3.11.2015, riguardavano gli anni 2012, 2013 e 2014; eccepiva il difetto di prova dei fatti costitutivi del credito, assumendo l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali;
esponeva che, per un malfunzionamento, il misuratore dei consumi era stato sostituito nel dicembre 2015 e poi era stata emessa una fattura per l'importo di € 236,94, che era stato compensato. La parte opponente deduceva che il corrispettivo richiesto con il ricorso monitorio era eccessivo rispetto a quanto dovuto per i consueti consumi;
lamentava la mancata emissione di fatture periodiche e chiedeva la liquidazione dell'indennizzo di € 3.000; esponeva che il 3.12.2015 aveva proposto reclamo, con cui aveva segnalato alla società somministrante anche il malfunzionamento del misuratore, che “non consentiva di effettuare l'autolettura a causa della illeggibilità dei numeri (con conseguente impossibilità di ricostruzione degli stessi)”. Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la Parte_1 domanda: “1) In via preliminare accertare e dichiarare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo n.15564/2020 (R.G. 47651/20), reso da codesto Tribunale il 2-8 ottobre 2020 ex art 644 c.p.c. con ogni conseguenza di legge, dichiarando lo stesso inefficace;
2) Sempre preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto creditorio di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
come previsto dalle Delibere ARERA n. 97/2018, n. 264/2018 e n.
[...] 569/2018/R/com ed ai sensi dell'art 2948 c.c.; 3) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15564/2020 (R.G. 47651/20), reso da codesto Tribunale il 2-8 ottobre 2020, respingendo l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
4) In ogni caso non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in virtù del fumus pag. 2 di 10 boni iuris e della fondatezza anche documentale della odierna opposizione. 5) In via riconvenzionale, condannare , in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore di per il mancato rispetto della norme Parte_1 contrattuali dovute alla mancata emissione periodica delle bollette, per le spese sopportate per il procedimento di mediazione pari ad € 54,30 e ad € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale e dunque per l'importo di € 554,30 nonchè per il danno esistenziale patito a causa dei disservizi e delle ingiuste richieste svolte, quantificato in euro 3.000,00 o nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia Con vittoria delle spese, competenze, ed onorari del giudizio.” Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 12.11.2021. Controparte_2 Cont
quale mandataria di si costituiva in giudizio il
[...] Controparte_1 9.11.2021 e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, proponendo la domanda: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Per tutti i motivi dedotti in narrativa, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nel merito in via principale- rigettare l'opposizione per tutti i motivi su esposti in quanto infondata in fatto ed in diritto e, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.15564/2020 (R.G. 47651/20), del Tribunale di Roma, condannando per l'effetto l'opponente al pagamento in favore di (C.F. Controparte_1 e P.Iva ) della somma ingiunta oltre interessi dalle singole P.IVA_1 scadenze delle fatture al saldo oltre alle spese e competenze liquidate in decreto e quelle relative al presente giudizio;
rigettare la domanda proposta in via riconvenzionale circa gli asseriti danni patiti dall'opponente. in via subordinata nell' ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto - rigettare l'opposizione per tutti i motivi su esposti in quanto infondata in fatto ed in diritto e, accertata e dichiarata la fornitura di gas da in favore di (CF Controparte_1 Parte_1
), condannare l'opponente al pagamento in favore di C.F._1 (C.F. e P.Iva della somma che Controparte_1 P.IVA_1 risulterà di giustizia oltre interessi dalle singole scadenze delle fatture al saldo oltre alle spese e competenze relative al presente giudizio o a quella somma che risulterà di giustizia. - rigettare la domanda proposta in via riconvenzionale circa gli asseriti danni patiti dall'opponente. In via istruttoria Si produce, unitamente alla copia fotostatica dell'atto di citazione notificato a e alla copia del fascicolo del Controparte_1 procedimento monitorio, copia dei seguenti documenti: Doc. 1_Estratto Fatture;
Doc. 2 Estratto pagamenti;
Doc. 3 Fatture emesse;
Doc. 4 Dati letture e consumi Distributore. Doc. 5 Diffida legale per insolvenza fatture, con data del 20.02.016–11.04.2017–13.06.2017 Doc. 6 Riscontro a Reclamo del 30.12.2015. Doc. 7 Riscontro a Reclamo del 26.03.2018 Si riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare i mezzi di prova ove il Giudice ritenga opportuno concedere i termini di legge all'uopo previsti.
pag. 3 di 10 Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui la parte opposta esponeva che era stata intestataria del contratto n.
1- Parte_1 14003511911 per la fornitura di energia elettrica, la cui utenza, cessata il 1.7.2017, era stata ubicata in Roma, Via Latina n. 57/I, e associata al punto di prelievo (POD) n. IT002E2567093A e al conto cliente n. 505363282243 e non aveva contestato di avere usufruito della somministrazione de qua;
che dal 8.3.2012 al 27.3.2018, erano state emesse fatture e una nota di variazione, di cui al prospetto riepilogativo riportato in citazione, per il corrispettivo consumi effettuati per il complessivo importo di 35.167 kWh, risultanti dai dati trasmessi dal distributore locale e rilevati mediante letture dei consumi effettivi e la fattura n. 1538664744 era stata emessa a conguaglio dei consumi;
che alla presente fattispecie non si applicava il termine di prescrizione biennale, previsto dall'art. 2948 c.c., modificato dalla legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, commi da 4 a 10, cd. Legge di Bilancio 2018, poiché la scadenza delle fatture azionate non era successiva al 1.3.2018, e il termine di prescrizione quinquennale era stato interrotto con la diffida del 5.4.2019 e notificazione del decreto ingiuntivo del 26.2.2021. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e, all'udienza del 12.3.2024, la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 15564-2020 (n. 47651-2020 R.G.) emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 8.10.2020, per inosservanza del termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; condanna a Parte_1 pagare ad quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
la complessiva somma di € 7.067,61 oltre interessi legali
[...] dall'emissione delle fatture indicate nell'espositiva che precede al saldo, nonché a rifondere alla stessa parte le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.740,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 840 fase di trattazione e istruttoria, 1.200 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il decreto ingiuntivo opposto è inefficace, essendo stato emesso il 8.10.2020 e notificato ad il Parte_1 26.2.2021, quando era decorso il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.: al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di pag. 4 di 10 previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 951 del 16.1.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 624824-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 21050 del 28.9.2006). Va confermata l'ordinanza resa il 3.6.2022, con cui non è stata accolta l'istanza formulata da ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Controparte_2
(circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016) e non è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ.,
pag. 5 di 10 sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019). Nel merito, si rileva che ha prodotto la suindicata documentazione allegata Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta. L'incontroversa e documentata sussistenza del suindicato rapporto di somministrazione di energia elettrica va considerata unitamente al difetto di allegazione e prova della natura, entità e durata dell'asserito malfunzionamento del misuratore dei consumi e va considerato il principio secondo cui: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 297 del 9.1.2020, C.E.D., Corte di Cassazione, Rv. 656455-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 28984 del 18.10.2023). Per conseguenza, è inefficace la contestazione relativa al malfunzionamento del misuratore dei consumi, la cui natura è stata indicata limitatamente alla percezione dell'entità dei consumi da parte dell'utente, non in relazione al difettoso meccanismo dell'inerente rilevazione. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass., sentenza n. 13651 del 13.6.2006, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998; Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass., Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011) e che: “Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica,
pag. 6 di 10 la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 8213 del 4.4.2013, ivi, Rv. 62578-01). E' stato anche affermato il principio secondo cui: “In tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'"accipiens" e ripetutamente consentiti - dagli organi sociali, in caso di persona giuridica - sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'"accipiens" di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa;
è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 26052 del 30.10.2008, ivi, Rv. 605311-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 24639 del 3.12.2010). La parte opponente non ha prodotto documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di tali forniture a seguito del conguaglio effettuato per il periodo dal 1.8.2013 al 19.12.2014 di cui alla fattura emessa il 3.11.2015 e di cui alla fattura in acconto emessa il 10.12.2015, entrambe riportanti i dettagli dei consumi rilevati dal distributore e di corrispettivi e oneri accessori. La documentazione prodotta da consiste Parte_1 nelle fatture commerciali azionate in sede monitoria, nella fattura n. 1607458985 emessa il 29.1.2016 senza alcun addebito e relativa al periodo 11.12.2015 – 29.1.2016 e nella fattura n. 1445068817 emessa il 19.12.2014 per € 49,51, relativa al periodo 8.11.2014-19.12.2014, con l'istanza di mediazione proposta il 14.1.2016 e il verbale attestante l'esito negativo, nonché un reclamo proposto a a contestazione di una fattura;
la CP_1 stessa parte non ha prodotto nessun documento nei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. La costituzione in mora per il pagamento delle due suindicate fatture è stata effettuata dalla società somministrante nei confronti di con la lettera raccomandata datata Parte_1 25.3.2019, ricevuta il 5.4.2019, come risulta dalla missiva e dall'avviso di ricevimento postale compresi nel fascicolo monitorio di parte, prodotto nel presente giudizio, e l'ulteriore richiesta di pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica è stata effettuata il 7.4.2021, con la pag. 7 di 10 notificazione del decreto ingiuntivo opposto, sicché non è decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto azionato previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., né è applicabile il termine biennale di prescrizione, non essendo stato azionato un credito in base a fatture con termine di scadenza successivo al 1.3.2018 (art. 1, comma 10°, L. 205/2017). L'indennizzo per il tardivo rilevamento dei consumi non è dovuto all'utente, in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi di questa parte della domanda. Per conseguenza, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e Parte_1 va condannata a pagare alla controparte la complessiva somma di €
[...] 7.067,61 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. dall'emissione delle suindicate fatture al saldo. Le spese relative al presente giudizio sono poste a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 147/2022, e in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con l'istruttoria documentale della causa.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 13824/2024 del 10/09/2024, pubblicata il 10/09/2024, accogliere i motivi del presente appello e quindi: 1) In via preliminare attesa l'accertata inefficacia del decreto ingiuntivo n.15564/2020 (R.G. 47651/20), reso dal Tribunale di Roma il 2-8 ottobre 2020, accogliere l'opposizione svolta in primo grado statuendo l'infondatezza e non procedibilità della domanda di
[...] ora nei confronti di CP_1 Parte_2 Parte_1
2) Sempre preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta
[...] prescrizione del diritto creditorio di Parte_3
benefit - nei confronti di come previsto
[...] Parte_1 dalle Delibere ARERA n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018/R/com ed ai sensi dell'art 2948 c.c.; 3) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15564/2020 (R.G. 47651/20), reso da codesto Tribunale il 2-8 ottobre 2020, nonchè respingere l'avversa domanda di
[...] nei confronti di Parte_4 Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
4) Per l'effetto ordinare la restituzione delle somme già corrisposte da Parte_1 ad pari a Parte_4 complessive € 13.231,17 (di cui € 7.774,05 per la sorte ed interessi ed € 5.457,11 per spese di lite) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) In via strettamente subordinata, nella malaugurata ipotesi di rigetto del gravame, disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio stante la posizione di svantaggio del consumatore;
6) In via riconvenzionale, condannare Parte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento
[...] dei danni patrimoniali e non in favore di per il mancato Parte_1
pag. 8 di 10 rispetto della norme contrattuali dovute alla mancata emissione periodica delle bollette, per le spese sopportate per il procedimento di mediazione pari ad € 54,30, ed € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale e dunque per l'importo di € 554,30 nonchè per il danno esistenziale patito a causa dei disservizi e delle ingiuste richieste svolte, quantificato in euro 3.000,00 o nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 12/9/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
in proprio e anche per il tramite della mandataria
[...] [...] non costituitasi pure regolarmente citata. CP_2
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pag. 9 di 10 Così deciso in Roma il 19/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa all'udienza del giorno 19/9/2025 e vertente
TRA
(codice fiscale ), con Parte_1 C.F._1 l'avv. Michele Lo Russo nel cui studio in Roma Piazza dei Re di Roma 3 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. e p. I.v.a. , in proprio e Controparte_1 P.IVA_1 anche per il tramite della mandataria c. f. e Controparte_2 p. I.v.a. ); P.IVA_2
PARTE APPELLATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 7.4.2021, proponeva opposizione al decreto Parte_1
pag. 1 di 10 ingiuntivo n.15564-2020, emesso il 8.10.2020 e notificato il 26.2.2021, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
poi denominata la somma di
[...] Controparte_3 euro 7.067,71 oltre interessi e spese processuali, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica, di cui alle fatture n. 1538664744 dell'importo di € 6.528,02 emessa il 3.11.2015 e n. 1543788576 dell'importo di €796,35 emessa il 10.12.2015 e azionata per il credito residuo di € 539,59, indicate nei documenti allegati al ricorso, quali l'estratto autentico delle scritture contabili e la lettera raccomandata di costituzione in mora del 25.3.2019, consegnata alla destinataria il successivo giorno 4. Con l'atto di citazione, che si richiama per quanto qui non riportato, la parte opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c.; eccepiva l'estinzione del diritto di credito azionato per il decorso del termine biennale di prescrizione, di cui alle leggi di bilancio per gli anni 2018 e 2020, avuto riguardo, non alle date in cui erano state emesse le fatture, ma alle date in cui andavano annualmente rilevati i dati dei consumi, che, per la fattura emessa il 3.11.2015, riguardavano gli anni 2012, 2013 e 2014; eccepiva il difetto di prova dei fatti costitutivi del credito, assumendo l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali;
esponeva che, per un malfunzionamento, il misuratore dei consumi era stato sostituito nel dicembre 2015 e poi era stata emessa una fattura per l'importo di € 236,94, che era stato compensato. La parte opponente deduceva che il corrispettivo richiesto con il ricorso monitorio era eccessivo rispetto a quanto dovuto per i consueti consumi;
lamentava la mancata emissione di fatture periodiche e chiedeva la liquidazione dell'indennizzo di € 3.000; esponeva che il 3.12.2015 aveva proposto reclamo, con cui aveva segnalato alla società somministrante anche il malfunzionamento del misuratore, che “non consentiva di effettuare l'autolettura a causa della illeggibilità dei numeri (con conseguente impossibilità di ricostruzione degli stessi)”. Ciò premesso, proponeva al Tribunale di Roma la Parte_1 domanda: “1) In via preliminare accertare e dichiarare la tardività della notifica del decreto ingiuntivo n.15564/2020 (R.G. 47651/20), reso da codesto Tribunale il 2-8 ottobre 2020 ex art 644 c.p.c. con ogni conseguenza di legge, dichiarando lo stesso inefficace;
2) Sempre preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto creditorio di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
come previsto dalle Delibere ARERA n. 97/2018, n. 264/2018 e n.
[...] 569/2018/R/com ed ai sensi dell'art 2948 c.c.; 3) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15564/2020 (R.G. 47651/20), reso da codesto Tribunale il 2-8 ottobre 2020, respingendo l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
4) In ogni caso non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in virtù del fumus pag. 2 di 10 boni iuris e della fondatezza anche documentale della odierna opposizione. 5) In via riconvenzionale, condannare , in persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore di per il mancato rispetto della norme Parte_1 contrattuali dovute alla mancata emissione periodica delle bollette, per le spese sopportate per il procedimento di mediazione pari ad € 54,30 e ad € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale e dunque per l'importo di € 554,30 nonchè per il danno esistenziale patito a causa dei disservizi e delle ingiuste richieste svolte, quantificato in euro 3.000,00 o nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia Con vittoria delle spese, competenze, ed onorari del giudizio.” Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 12.11.2021. Controparte_2 Cont
quale mandataria di si costituiva in giudizio il
[...] Controparte_1 9.11.2021 e contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, proponendo la domanda: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Per tutti i motivi dedotti in narrativa, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nel merito in via principale- rigettare l'opposizione per tutti i motivi su esposti in quanto infondata in fatto ed in diritto e, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.15564/2020 (R.G. 47651/20), del Tribunale di Roma, condannando per l'effetto l'opponente al pagamento in favore di (C.F. Controparte_1 e P.Iva ) della somma ingiunta oltre interessi dalle singole P.IVA_1 scadenze delle fatture al saldo oltre alle spese e competenze liquidate in decreto e quelle relative al presente giudizio;
rigettare la domanda proposta in via riconvenzionale circa gli asseriti danni patiti dall'opponente. in via subordinata nell' ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto - rigettare l'opposizione per tutti i motivi su esposti in quanto infondata in fatto ed in diritto e, accertata e dichiarata la fornitura di gas da in favore di (CF Controparte_1 Parte_1
), condannare l'opponente al pagamento in favore di C.F._1 (C.F. e P.Iva della somma che Controparte_1 P.IVA_1 risulterà di giustizia oltre interessi dalle singole scadenze delle fatture al saldo oltre alle spese e competenze relative al presente giudizio o a quella somma che risulterà di giustizia. - rigettare la domanda proposta in via riconvenzionale circa gli asseriti danni patiti dall'opponente. In via istruttoria Si produce, unitamente alla copia fotostatica dell'atto di citazione notificato a e alla copia del fascicolo del Controparte_1 procedimento monitorio, copia dei seguenti documenti: Doc. 1_Estratto Fatture;
Doc. 2 Estratto pagamenti;
Doc. 3 Fatture emesse;
Doc. 4 Dati letture e consumi Distributore. Doc. 5 Diffida legale per insolvenza fatture, con data del 20.02.016–11.04.2017–13.06.2017 Doc. 6 Riscontro a Reclamo del 30.12.2015. Doc. 7 Riscontro a Reclamo del 26.03.2018 Si riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare i mezzi di prova ove il Giudice ritenga opportuno concedere i termini di legge all'uopo previsti.
pag. 3 di 10 Con vittoria di spese, diritti e onorari.” Per quanto qui non riportato, si richiama il contenuto della comparsa di risposta, con cui la parte opposta esponeva che era stata intestataria del contratto n.
1- Parte_1 14003511911 per la fornitura di energia elettrica, la cui utenza, cessata il 1.7.2017, era stata ubicata in Roma, Via Latina n. 57/I, e associata al punto di prelievo (POD) n. IT002E2567093A e al conto cliente n. 505363282243 e non aveva contestato di avere usufruito della somministrazione de qua;
che dal 8.3.2012 al 27.3.2018, erano state emesse fatture e una nota di variazione, di cui al prospetto riepilogativo riportato in citazione, per il corrispettivo consumi effettuati per il complessivo importo di 35.167 kWh, risultanti dai dati trasmessi dal distributore locale e rilevati mediante letture dei consumi effettivi e la fattura n. 1538664744 era stata emessa a conguaglio dei consumi;
che alla presente fattispecie non si applicava il termine di prescrizione biennale, previsto dall'art. 2948 c.c., modificato dalla legge 27.12.2017 n. 205, art. 1, commi da 4 a 10, cd. Legge di Bilancio 2018, poiché la scadenza delle fatture azionate non era successiva al 1.3.2018, e il termine di prescrizione quinquennale era stato interrotto con la diffida del 5.4.2019 e notificazione del decreto ingiuntivo del 26.2.2021. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e, all'udienza del 12.3.2024, la causa passava in decisione, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi ottanta giorni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così deciso: “dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 15564-2020 (n. 47651-2020 R.G.) emesso dal Giudice del Tribunale di Roma il 8.10.2020, per inosservanza del termine previsto dall'art. 644 c.p.c.; condanna a Parte_1 pagare ad quale mandataria di Controparte_2 Controparte_1
la complessiva somma di € 7.067,61 oltre interessi legali
[...] dall'emissione delle fatture indicate nell'espositiva che precede al saldo, nonché a rifondere alla stessa parte le spese del presente giudizio, che liquida in € 3.740,00 (920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 840 fase di trattazione e istruttoria, 1.200 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Il decreto ingiuntivo opposto è inefficace, essendo stato emesso il 8.10.2020 e notificato ad il Parte_1 26.2.2021, quando era decorso il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.: al riguardo, si richiama il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di pag. 4 di 10 previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 951 del 16.1.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 624824-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 21050 del 28.9.2006). Va confermata l'ordinanza resa il 3.6.2022, con cui non è stata accolta l'istanza formulata da ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Controparte_2
(circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016) e non è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, che non è un mezzo istruttorio in senso proprio. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un. Civ.,
pag. 5 di 10 sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019). Nel merito, si rileva che ha prodotto la suindicata documentazione allegata Controparte_2 alla comparsa di costituzione e risposta. L'incontroversa e documentata sussistenza del suindicato rapporto di somministrazione di energia elettrica va considerata unitamente al difetto di allegazione e prova della natura, entità e durata dell'asserito malfunzionamento del misuratore dei consumi e va considerato il principio secondo cui: “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 297 del 9.1.2020, C.E.D., Corte di Cassazione, Rv. 656455-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 28984 del 18.10.2023). Per conseguenza, è inefficace la contestazione relativa al malfunzionamento del misuratore dei consumi, la cui natura è stata indicata limitatamente alla percezione dell'entità dei consumi da parte dell'utente, non in relazione al difettoso meccanismo dell'inerente rilevazione. Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.” (Cass., sentenza n. 13651 del 13.6.2006, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 590631; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 6502 del 3.7.1998; Cass., Sez. 2, sentenza n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, sentenza n. 46 del 4.1.2002; Cass., Sez. 3, sentenza n. 13651 del 13.6.2006; Cass., Sez. 2, sentenza n. 15832 del 19.7.2011) e che: “Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica,
pag. 6 di 10 la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso, e ciò sia per il sistema delle preclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine di circoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, che deve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost.” (Cass., Sez. III civ., sentenza n. 8213 del 4.4.2013, ivi, Rv. 62578-01). E' stato anche affermato il principio secondo cui: “In tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'"accipiens" e ripetutamente consentiti - dagli organi sociali, in caso di persona giuridica - sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'"accipiens" di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa;
è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 26052 del 30.10.2008, ivi, Rv. 605311-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 24639 del 3.12.2010). La parte opponente non ha prodotto documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di tali forniture a seguito del conguaglio effettuato per il periodo dal 1.8.2013 al 19.12.2014 di cui alla fattura emessa il 3.11.2015 e di cui alla fattura in acconto emessa il 10.12.2015, entrambe riportanti i dettagli dei consumi rilevati dal distributore e di corrispettivi e oneri accessori. La documentazione prodotta da consiste Parte_1 nelle fatture commerciali azionate in sede monitoria, nella fattura n. 1607458985 emessa il 29.1.2016 senza alcun addebito e relativa al periodo 11.12.2015 – 29.1.2016 e nella fattura n. 1445068817 emessa il 19.12.2014 per € 49,51, relativa al periodo 8.11.2014-19.12.2014, con l'istanza di mediazione proposta il 14.1.2016 e il verbale attestante l'esito negativo, nonché un reclamo proposto a a contestazione di una fattura;
la CP_1 stessa parte non ha prodotto nessun documento nei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. La costituzione in mora per il pagamento delle due suindicate fatture è stata effettuata dalla società somministrante nei confronti di con la lettera raccomandata datata Parte_1 25.3.2019, ricevuta il 5.4.2019, come risulta dalla missiva e dall'avviso di ricevimento postale compresi nel fascicolo monitorio di parte, prodotto nel presente giudizio, e l'ulteriore richiesta di pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica è stata effettuata il 7.4.2021, con la pag. 7 di 10 notificazione del decreto ingiuntivo opposto, sicché non è decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto azionato previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., né è applicabile il termine biennale di prescrizione, non essendo stato azionato un credito in base a fatture con termine di scadenza successivo al 1.3.2018 (art. 1, comma 10°, L. 205/2017). L'indennizzo per il tardivo rilevamento dei consumi non è dovuto all'utente, in difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi di questa parte della domanda. Per conseguenza, va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e Parte_1 va condannata a pagare alla controparte la complessiva somma di €
[...] 7.067,61 oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. dall'emissione delle suindicate fatture al saldo. Le spese relative al presente giudizio sono poste a carico della parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 147/2022, e in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con l'istruttoria documentale della causa.”
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Corte di Appello adita, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 13824/2024 del 10/09/2024, pubblicata il 10/09/2024, accogliere i motivi del presente appello e quindi: 1) In via preliminare attesa l'accertata inefficacia del decreto ingiuntivo n.15564/2020 (R.G. 47651/20), reso dal Tribunale di Roma il 2-8 ottobre 2020, accogliere l'opposizione svolta in primo grado statuendo l'infondatezza e non procedibilità della domanda di
[...] ora nei confronti di CP_1 Parte_2 Parte_1
2) Sempre preliminarmente, accertare e dichiarare la intervenuta
[...] prescrizione del diritto creditorio di Parte_3
benefit - nei confronti di come previsto
[...] Parte_1 dalle Delibere ARERA n. 97/2018, n. 264/2018 e n. 569/2018/R/com ed ai sensi dell'art 2948 c.c.; 3) Nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 15564/2020 (R.G. 47651/20), reso da codesto Tribunale il 2-8 ottobre 2020, nonchè respingere l'avversa domanda di
[...] nei confronti di Parte_4 Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
4) Per l'effetto ordinare la restituzione delle somme già corrisposte da Parte_1 ad pari a Parte_4 complessive € 13.231,17 (di cui € 7.774,05 per la sorte ed interessi ed € 5.457,11 per spese di lite) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) In via strettamente subordinata, nella malaugurata ipotesi di rigetto del gravame, disporre la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio stante la posizione di svantaggio del consumatore;
6) In via riconvenzionale, condannare Parte_4
in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento
[...] dei danni patrimoniali e non in favore di per il mancato Parte_1
pag. 8 di 10 rispetto della norme contrattuali dovute alla mancata emissione periodica delle bollette, per le spese sopportate per il procedimento di mediazione pari ad € 54,30, ed € 500,00 per l'assistenza stragiudiziale e dunque per l'importo di € 554,30 nonchè per il danno esistenziale patito a causa dei disservizi e delle ingiuste richieste svolte, quantificato in euro 3.000,00 o nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta equa e di giustizia - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
La parte appellante non è comparsa alla prima udienza del 12/9/2025 né a quella odierna, cui la causa è stata rinviata, previo rituale avviso al difensore;
in tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione senza termini, ai sensi dell'art. 348 c.p.c..
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
in proprio e anche per il tramite della mandataria
[...] [...] non costituitasi pure regolarmente citata. CP_2
La mancata comparizione dell'appellante determina, in relazione al disposto dell'art. 348 c.p.c., secondo comma, c.p.c., la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, mentre le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
La improcedibilità dell'appello comporta, quale ulteriore conseguenza, il raddoppio del contributo unificato, come previsto dal testo novellato dell'art. 13 d.p.r. n. 115/02; l'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore il 1°/1/2013, stabilisce l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato, allorchè l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o sia dichiarata inammissibile o improcedibile;
il successivo comma 18 prevede che le disposizioni relative al contributo si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, come quello di specie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1412 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, così provvede:
– dichiara improcedibile l'appello;
– spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pag. 9 di 10 Così deciso in Roma il 19/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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