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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/01/2024, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
Collegio A riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1945/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi proposta
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
LE (NA) alla via Promiscua n.16
E
(C.F: ) nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
LE (NA) alla via Promiscua n.16; entrambi elettivamente domiciliati in LE (NA) alla via S.Tenente Ernesto Cirillo n. 67 presso lo studio dell'Avv. Maria Perna (C.F. che li rappresenta e difende per procure su C.F._3
fogli separati allegati al ricorso (per le comunicazioni: Fax n. 081-3044537; indirizzo di p.e.c.:
) Email_1
Ricorrenti
NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
Conclusioni rese con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione in data
4.10.2023: “Preso atto del parere favorevole del P.M. in data 26.07.2023 e dell'ordinanza dell'On.le
Giudicante del 05.09.2023, si deposita l'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione. Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e dunque confermano la volontà di “non avere interesse alla conciliazione e di ribadire la volontà di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso, ribadite e precisate nell'allegata dichiarazione”, e che qui trascrivono nuovamente…”
Il P.M. in data 15.09.2023 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di omologazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso congiunto depositato in data 29.3.2023, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
a questo tribunale che fosse pronunciata la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario in LE
(NA) il giorno 14.08.2006, (registro atti di matrimonio n. 46 P.II Seria A anno 2006) e che dalla loro unione erano nati due figli, (nata a [...] il [...]) e (nato a Persona_1 Persona_2
Boscotrecase il 13.02.2011, entrambi minorenni;
che era divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza essendo venuta meno l'affectio coniugalis, tanto che i coniugi si erano determinati a procedere alla separazione.
2.- Assegnato alle parti, che ne avevano fatto richiesta, il termine del 28.6.2023 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione, i ricorrenti provvedevano ad integrare il contenuto del ricorso con la dichiarazione di non volersi riconciliare, a modificare la regolamentazione del diritto di visita ai figli minori da parte del padre a seguito di criticità segnalate nel decreto di fissazione di udienza, a depositare documentazione reddituale;
quindi la causa, differita all'udienza al 4.10.2023 per il deposito dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune di celebrazione, con ordinanza in data
10.12.2023, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva rimessa al collegio per la decisione.
3.- Ritiene il tribunale che le condizioni della separazione personale dei coniugi riportate nel ricorso congiunto, come modificate con dichiarazione sottoscritta dai coniugi con firme autenticate allegata alle note di trattazione scritta depositate il 22.6.2023 per l'udienza cartolare del 28.6.2023 ed integralmente riportate in dispositivo, poiché conformi all'interesse dei due figli minori e non contrarie a norme inderogabili, possono essere senz'altro omologate.
In particolare, risultano congrui e conformi al diritto dei minori alla bigenitorialità la previsione dell'affido condiviso dei figli ed i tempi di permanenza dei minori presso il padre (genitore non collocatario) previsti nell'accordo modificato;
allo stesso modo il contributo al mantenimento della prole concordemente posto a carico del medesimo genitore (euro 300 mensili oltre la partecipazione alle spese straordinarie regolate come da Protocollo adottato dal Tribunale in sede), sebbene modesto (anhe a fronte della dichiarata mancanza di lavoro e di reddito della , risulta adeguato rispetto all'attuale CP_1
precaria condizione lavorativa e reddituale dello stesso (dalla documentazione reddituale in atti emerge infatti che il negli ultimi due anni di imposta, 2022 e 2021 - ha percepito redditi da lavoro Pt_1 rispettivamente di euro 1340 e 1551, oltre a misure di sostegno del reddito erogate dall' CP_2 rispettivamente dell'importo di euro 2465 e 2646) .
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul ricorso per separazione personale dei coniugi proposto in data 29.3.2023, con domanda congiunta, da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
CO (NA) il 17.03.1976 e , nata a [...] il [...] di cui al ricorso Controparte_1
congiunto depositato in data 29.3.2023 come modificato con dichiarazione scritta e sottoscritta dai coniugi con firme autenticate ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 28.6.2023
4.10.2023 di seguito trascritte:
a) la SI.ra continuerà a vivere con i figli nell'immobile di famiglia sito in LE Controparte_1
alla via Promiscua n.16;
b) il SI. , provvederà a trasferire la propria residenza presso la casa del fratello sita in Parte_1
Poggiomarino alla via Guadagno n.16, entro e non oltre una settimana dal provvedimento presidenziale;
c) in base alla legge n. 54 dell'8 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo
Per 2006, i figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_2
d) per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
Per e) i figli e , potranno trascorrere con il padre la giornata del martedì e del giovedì dalle 18.00 Per_2
alle 21.30, compatibilmente con i loro impegni scolastici, ed i fine settimana alternati dalle ore 15.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica;
f) per le festività natalizie, i minori trascorreranno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con il padre,
e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre e ciò in maniera alternata per gli anni successivi, e così per le festività Pasquali, i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua ovvero quello di Lunedì in
Albis, alternando negli anni a seguire tali giorni;
Per g) riguardo le festività e ricorrenze annuali e “ponti infrannuali”, i figli ed trascorreranno Per_2
con i genitori suddetti periodi in modo alternato;
h) per le vacanze estive, i genitori concorderanno, di comune accordo e di anno in anno ed entro la fine di maggio, il periodo che i figli dovranno trascorrere con ciascun genitore, ed in ogni caso il padre potrà tenerli con sé per un periodo di almeno quindici giorni;
i) il SI. , data la momentanea occupazione non stabile verserà alla sig.ra tramite bonifico Pt_1 CP_1
bancario utilizzando le coordinate fornite dalla stessa sig.ra entro il 15 di ogni mese, Controparte_1 Per la somma di euro 300,00 (euro trecento) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e
(euro centocinquanta a figlio) e tale somma dovrà essere aggiornata annualmente in base alle Per_2
Org_ variazioni degli indici l) il SI. , sin da adesso presta il proprio consenso a che, la SI.ra richieda a proprio nome Pt_1 CP_1
l'intera somma derivante dalla richiesta per l'assegno unico e universale per i figli a carico e/o qualsiasi altro sussidio spettante agli stessi, impegnandosi laddove fosse necessario a rilasciare consenso scritto e rinunciando contestualmente a richiederlo lui stesso anche solo in percentuale;
m) le spese ludiche, di istruzione e sanitarie ordinarie e straordinarie per i figli minori saranno ripartite al 50% tra il SI. e la SI.ra Pt_1 CP_1
n) in particolare, per stabilire quando le spese straordinarie, debitamente documentate, debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non esserlo, si riporta di seguito quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Torre Annunziata:
SPESE SCOLASTICHE E FORMATIVE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE:
• • acquisto di libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti;
• • corredo scolastico di inizio anno, anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportive rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
• • dotazione informatica (pc/tab1et) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES);
• • assicurazione scolastica;
• • fondo cassa richiesto per la scuola;
• • spese per mezzi di trasporto pubblico extraurbano (bus e treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• • tasse universitarie per Università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo;
SPESE SCOLASTICHE E FORMATIVE CON PREVENTIVA CONCERTAZIONE:
• • retta e spese dl iscrizione a scuole paritarie o a Università private o fuori corso;
• • corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, corsi di specializzazione;
• • lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua ed informatica;
• • gite scolastiche superiori ad un giorno, prescuola e doposcuola se non presenti ne1l'organizzazione familiare;
• • spese di alloggio fuori sede nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
• • attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerosi (es. computer);
• • corsi di recupero e lezioni private;
• • master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• • alloggio presso la sede universitaria fuori sede. SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) E CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
• • tempo prolungato
SPESE EXTRASCOLASTICHE (DA DOCUMENTARE) CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
• • centro ricreativo estivo (oratorio, gruppo ricreativo estivo ovvero “grest”, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario.
SPESE RICREATIVE SPORTIVE ED EDUCATIVE SENZA PRENTIVA CONCERTAZIONE:
• eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura;
• patente di guida.
SPESE RICREATIVE SPORTIVE ED EDUCATIVE CON PREVENTIVO ACCORDO:
• iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura;
• corso sportivo annuale per attività non agonistica;
• corsi educativi o attività artistiche, quali danza, pittura, musica, con relativo acquisto di quanto necessario per l'attività in sé e per la partecipazione a saggi, gare tornei ecc.;
• • corsi di informatica o lingue acquisto del relativo corredo per svolgere l'attività;
• • gare sportive, corsi ludici/ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente del
• figlio;
• • scuola guida;
• • acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione e riparazione dei medesimi;
• • spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli (ad es.: Prima Comunione.
Diciottesimo compleanno, Laurea ecc.);
• • spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole (se acquistato o ricevuto successivamente alla separazione;
• • spese per baby sitter o custodia della prole o e non già previste nell'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattie della prole.
SPESE MEDICHE E SANITARIE SENZA PREVENTIVA CONCERTAZIONE:
• • analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN;
• • acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante;
• • visite ed interventi oculistici e dentistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, occhiali e protesi su prescrizione medica;
• • lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte dallo specialista;
• • altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
• • trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Organizzazione_2
[...]
• • farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista non coperti dal;
Organizzazione_2
• • esami strumentali prescritti dal medico/pediatra di base o dallo specialista non coperti dal SSN;
• • cure mediche urgenti non dilazionabili.
SPESE MEDICHE E SANITARIE CON PREVENTIVA CONCERTAZIONE:
• • visite ed interventi medici e dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dei c.d. medicinali da banco;
• • cure termali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
• • trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Servizio Organizzazione_2
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
• • farmaci fitoterapici o omeopatici.
o) sin d'ora i coniugi si danno reciproca autorizzazione a cambiare residenza anche in altra regione qualora ciò fosse necessario per motivi lavorativi, previa comunicazione scritta;
p) i coniugi sin da adesso prestano il proprio reciproco consenso alla richiesta di rilascio di documenti validi per l'espatrio senza ulteriore ratifica o conferma.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all' Ufficiale dello stato Civile del Comune di LE (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. n. 46 P.II Seria A del registro atti di matrimonio anno 2006).
C) Nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.12.2023.
Il presidente estensore dott.ssa Marianna Lopiano