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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1063/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 12/07/2022 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “
1. previo eventuale rinnovo della Consulenza medico-legale di ufficio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'istante invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al
74%, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 30.03.1971 n. 118 e successive modificazioni a far data dalla revoca (9.11.2020), nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 co. L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, sempre a decorrere dal 9.11.2020 o, in subordine, dalla diversa data che risulterà all'esito accertata;
2. condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra , dell'assegno Parte_1 dovutole quale invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, a decorrere dalla data di revoca (9.11.2020) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, con rimborso forfettario, iva e cna come per legge e con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
29.11.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Leucemia mieloide cronica in terapia con Tasigna, Sindrome depressiva endoreattiva”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina che parte ricorrente sia
“invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale del 74% ai sensi dell'attuale dettato normativo, a far data dalla domanda amministrativa.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento Per_1 in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza dall'epoca indicata dal
CTU, del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente ed in ordine al riconoscimento in capo alla ricorrente di soggetto invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 30.03.1971 3.1
3.1 Le spese legali, in entrambe le fasi, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' nell'importo liquidato in dispositivo, con attribuzione in favore CP_1 dei legali dichiaratisi antistatari.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste a carico dell' , in quanto parte soccombente, e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata il [...] a Parte_1
VALLO DELLA LUCANIA (SA) , si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 74%, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 30.03.1971
n. 118 e successive modificazioni a far data dalla revoca (9.11.2020);
2) Condanna l' alla refusione delle spese legali per entrambe le fasi, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 1.000 per la fase di ATP e
1.200,00 per la presente fase di merito)
3) pone le spese relative alla CTU effettuata nella presente fase di merito a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU effettuata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1063/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to DI SEVO SAVERIO giusta procura in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Susanna Serrelli giusta procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 12/07/2022 dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “
1. previo eventuale rinnovo della Consulenza medico-legale di ufficio, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'istante invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al
74%, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 30.03.1971 n. 118 e successive modificazioni a far data dalla revoca (9.11.2020), nonché soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 co. L. 104/92 con necessità di assistenza permanente, continuativa e globale, sempre a decorrere dal 9.11.2020 o, in subordine, dalla diversa data che risulterà all'esito accertata;
2. condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra , dell'assegno Parte_1 dovutole quale invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, a decorrere dalla data di revoca (9.11.2020) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, con rimborso forfettario, iva e cna come per legge e con attribuzione ai sottoscritti avvocati.”.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
29.11.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Leucemia mieloide cronica in terapia con Tasigna, Sindrome depressiva endoreattiva”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina che parte ricorrente sia
“invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale del 74% ai sensi dell'attuale dettato normativo, a far data dalla domanda amministrativa.”
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento Per_1 in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto.
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza dall'epoca indicata dal
CTU, del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente ed in ordine al riconoscimento in capo alla ricorrente di soggetto invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 30.03.1971 3.1
3.1 Le spese legali, in entrambe le fasi, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' nell'importo liquidato in dispositivo, con attribuzione in favore CP_1 dei legali dichiaratisi antistatari.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste a carico dell' , in quanto parte soccombente, e vanno liquidate come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2
provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che nata il [...] a Parte_1
VALLO DELLA LUCANIA (SA) , si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 74%, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 13 della legge 30.03.1971
n. 118 e successive modificazioni a far data dalla revoca (9.11.2020);
2) Condanna l' alla refusione delle spese legali per entrambe le fasi, che si CP_1 liquidano in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 1.000 per la fase di ATP e
1.200,00 per la presente fase di merito)
3) pone le spese relative alla CTU effettuata nella presente fase di merito a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU effettuata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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