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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 03/12/2024, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1339/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1339/2022
Tra
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 3 dicembre 2024 ad ore 10:55, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice opponente, , l'avv. Marica Martoni. Parte_1
Per la convenuta opposta, l'avv. Marco Stefano Rosati, in sostituzione e per Controparte_1 delega orale dell'avv. Marco Pesenti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, riportandosi alle proprie note conclusive. L'avv. Marica Martoni chiede la liquidazione dei propri compensi essendo la propria cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Marica Martoni
Attrice Opponente
contro
(già , p.iva con sede legale in Venezia Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Mestre, Via Terraglio n. 63, con il patrocinio degli avv.ti Emanuele Pucci e Antonello Senes.
Convenuta Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo".
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste pagina 2 di 5 nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 347/2022, emesso in data 16/06/2022 (RG n. 945/2022) dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, per la somma di € 25.085,29 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, decreto ingiuntivo di cui ha chiesto, in via preliminare, la revoca o l'annullamento, per prescrizione del credito ingiunto;
in via principale, la revoca o l'annullamento per carenza di legittimazione della convenuta opposta, stante la mancata e completa notifica delle cessioni di credito ed assenza di prova che il credito preteso sia confluito nelle cessioni;
in via subordinata, la rideterminazione del credito nella misura ritenuta di giustizia;
vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi di opposizione, l'attrice opponente ha asserito, salvo altro, la carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta, in assenza di prova che il credito sia ricompreso nelle cessioni, nonché la prescrizione del credito ingiunto;
Costituitasi la convenuta opposta, (già , ha chiesto, in via Controparte_1 CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c. nonché la concessione dei termini per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
in via principale di merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata di merito, la condanna dell'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 25.085,29 oltre interessi convenzionali di mora o nella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, vinte le spese.
A sostegno della propria difesa, la società convenuta opposta ha affermato, salvo altro, la propria legittimazione attiva, la sussistenza del credito ingiunto tra quelli ceduti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
E' stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, sull'apparente fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La convenuta opposta è stata onerata dell'avvio del procedimento di mediazione, trattandosi di causa avente ad oggetto materia per cui il d.lvo n.28/2010 ne prevede l'obbligatorietà, tuttavia con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie come in atti, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata poi assegnata al giudice scrivente e fissata all'odierna udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, invero, riconosciuto anche dalla Corte di pagina 3 di 5 legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014, sicché la presente causa viene decisa nel merito, sulle risultanze documentali e della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
La presente causa ha ad oggetto il credito avente la propria fonte nel contratto, stipulato il 07/10/2005 tra l'odierna opponente e la Santander Consumer Bank Spa, avente ad oggetto un finanziamento da rimborsarsi con gli interessi ed accessori.
Si rinvengono al processo salvi altri i seguenti atti e/o documenti.
a) Proposta di su carta intestata “Credi Famiglia di BA FI per l'importo di Parte_1
€ 27.474,00, somma di cui l'odierna opponente, nella proposta in parola, si definisce debitrice. Tale proposta è stata accettata da BA IF, cessionaria della Santander, con nota del 14/04/2014 (in atti).
b) Risoluzione del suddetto accordo datata 04/04/2017 ricevuta dalla il 06/04/2017 (in Pt_1 atti), contenente la decadenza dal beneficio del termine, l'invito a pagare la somma di € 26.574,81 ed in mancanza, l'avvertimento del recupero coattivo.
La suddetta proposta di su carta intestata “Credi Famiglia di BA FI ove è Parte_1 testualmente scritto: “Cedente Santander Consumer Finanza” e quale “Importo totale concordato € 27.474,00” somma di cui l'odierna opponente si definisce debitrice, accettata dalla cessionaria BA IF con nota del 14/04/2014, costituisce senz'altro ricognizione di debito, da parte dell'odierna opponente, nei confronti della medesima cessionaria BA IF (gruppo di appartenenza della ingiungente ed odierna opposta, , proposta accettata dalla creditrice in data Controparte_1
14/04/2014, data da cui decorre il decennale termine prescrizionale.
Il suddetto accordo è, dunque, intercorso tra le odierne parti, per un importo addirittura eccedente la somma ingiunta, a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, la successiva risoluzione per inadempimento della come da nota datata 04/04/2017 (in atti), portante la risoluzione Pt_1 dell'accordo in virtù della clausola risolutiva espressa, la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta di pagamento della somma di € 26.574,81 oltre spese ed interessi, con avvertimento, in caso contrario, del recupero coattivo del credito.
Sono così assorbiti tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo in parola e, segnatamente: l'asserita carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta, l'asserita assenza di prova che il credito in parola sia stato inglobato nelle cessioni, l'asserita relativa omessa notifica, l'asserita prescrizione del credito, gli asseriti interessi ultralegali.
Inoltre e segnatamente, non può ritenersi prescritto il credito ingiunto in quanto trattasi nella specie di obbligazione contrattuale, con ricognizione del debito in data 14/04/2014, per cui l'opposta ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo in data 14/06/2022, non necessitando, pertanto, verificare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Alla luce delle suesposte ragioni, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.
1339/2022 R.G. vertente tra le parti emarginate, cosi provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 5 b) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese legali, in favore della convenuta opposta, che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre cassa avvocati ed iva, come per legge.
Cosi deciso in Ascoli Piceno, il 03/12/2024
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
Trasmissione ore 15:07
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1339/2022
Tra
Parte_1
/
Parte_2
Oggi 3 dicembre 2024 ad ore 10:55, innanzi al dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per l'attrice opponente, , l'avv. Marica Martoni. Parte_1
Per la convenuta opposta, l'avv. Marco Stefano Rosati, in sostituzione e per Controparte_1 delega orale dell'avv. Marco Pesenti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, riportandosi alle proprie note conclusive. L'avv. Marica Martoni chiede la liquidazione dei propri compensi essendo la propria cliente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Stefania Iannetti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1339 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
residente in [...], con il patrocinio dell'avv. C.F._1
Marica Martoni
Attrice Opponente
contro
(già , p.iva con sede legale in Venezia Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Mestre, Via Terraglio n. 63, con il patrocinio degli avv.ti Emanuele Pucci e Antonello Senes.
Convenuta Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti.
Come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge 18/06/2009 n. 69("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo".
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste pagina 2 di 5 nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi."
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 347/2022, emesso in data 16/06/2022 (RG n. 945/2022) dall'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, per la somma di € 25.085,29 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, decreto ingiuntivo di cui ha chiesto, in via preliminare, la revoca o l'annullamento, per prescrizione del credito ingiunto;
in via principale, la revoca o l'annullamento per carenza di legittimazione della convenuta opposta, stante la mancata e completa notifica delle cessioni di credito ed assenza di prova che il credito preteso sia confluito nelle cessioni;
in via subordinata, la rideterminazione del credito nella misura ritenuta di giustizia;
vinte le spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A motivi di opposizione, l'attrice opponente ha asserito, salvo altro, la carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta, in assenza di prova che il credito sia ricompreso nelle cessioni, nonché la prescrizione del credito ingiunto;
Costituitasi la convenuta opposta, (già , ha chiesto, in via Controparte_1 CP_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c. nonché la concessione dei termini per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
in via principale di merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in via subordinata di merito, la condanna dell'attrice opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della somma di € 25.085,29 oltre interessi convenzionali di mora o nella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio, vinte le spese.
A sostegno della propria difesa, la società convenuta opposta ha affermato, salvo altro, la propria legittimazione attiva, la sussistenza del credito ingiunto tra quelli ceduti, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
E' stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, sull'apparente fondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La convenuta opposta è stata onerata dell'avvio del procedimento di mediazione, trattandosi di causa avente ad oggetto materia per cui il d.lvo n.28/2010 ne prevede l'obbligatorietà, tuttavia con esito negativo.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie come in atti, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata poi assegnata al giudice scrivente e fissata all'odierna udienza per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014).
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, invero, riconosciuto anche dalla Corte di pagina 3 di 5 legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014, sicché la presente causa viene decisa nel merito, sulle risultanze documentali e della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
La presente causa ha ad oggetto il credito avente la propria fonte nel contratto, stipulato il 07/10/2005 tra l'odierna opponente e la Santander Consumer Bank Spa, avente ad oggetto un finanziamento da rimborsarsi con gli interessi ed accessori.
Si rinvengono al processo salvi altri i seguenti atti e/o documenti.
a) Proposta di su carta intestata “Credi Famiglia di BA FI per l'importo di Parte_1
€ 27.474,00, somma di cui l'odierna opponente, nella proposta in parola, si definisce debitrice. Tale proposta è stata accettata da BA IF, cessionaria della Santander, con nota del 14/04/2014 (in atti).
b) Risoluzione del suddetto accordo datata 04/04/2017 ricevuta dalla il 06/04/2017 (in Pt_1 atti), contenente la decadenza dal beneficio del termine, l'invito a pagare la somma di € 26.574,81 ed in mancanza, l'avvertimento del recupero coattivo.
La suddetta proposta di su carta intestata “Credi Famiglia di BA FI ove è Parte_1 testualmente scritto: “Cedente Santander Consumer Finanza” e quale “Importo totale concordato € 27.474,00” somma di cui l'odierna opponente si definisce debitrice, accettata dalla cessionaria BA IF con nota del 14/04/2014, costituisce senz'altro ricognizione di debito, da parte dell'odierna opponente, nei confronti della medesima cessionaria BA IF (gruppo di appartenenza della ingiungente ed odierna opposta, , proposta accettata dalla creditrice in data Controparte_1
14/04/2014, data da cui decorre il decennale termine prescrizionale.
Il suddetto accordo è, dunque, intercorso tra le odierne parti, per un importo addirittura eccedente la somma ingiunta, a nulla rilevando, ai fini che ci occupano, la successiva risoluzione per inadempimento della come da nota datata 04/04/2017 (in atti), portante la risoluzione Pt_1 dell'accordo in virtù della clausola risolutiva espressa, la decadenza dal beneficio del termine e la richiesta di pagamento della somma di € 26.574,81 oltre spese ed interessi, con avvertimento, in caso contrario, del recupero coattivo del credito.
Sono così assorbiti tutti i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo in parola e, segnatamente: l'asserita carenza di legittimazione sostanziale dell'opposta, l'asserita assenza di prova che il credito in parola sia stato inglobato nelle cessioni, l'asserita relativa omessa notifica, l'asserita prescrizione del credito, gli asseriti interessi ultralegali.
Inoltre e segnatamente, non può ritenersi prescritto il credito ingiunto in quanto trattasi nella specie di obbligazione contrattuale, con ricognizione del debito in data 14/04/2014, per cui l'opposta ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo in data 14/06/2022, non necessitando, pertanto, verificare la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Alla luce delle suesposte ragioni, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al nr.
1339/2022 R.G. vertente tra le parti emarginate, cosi provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 5 b) condanna l'attrice opponente al pagamento delle spese legali, in favore della convenuta opposta, che liquida in complessivi € 3.300,00 oltre cassa avvocati ed iva, come per legge.
Cosi deciso in Ascoli Piceno, il 03/12/2024
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
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