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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/06/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 111/2025, estensore dott. Forcina, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI Parte_1 C.F._1 ANDREA ROMANO e dell'avv. CAPRA ALBERTO PIETRO, elettivamente domiciliata in VIA XXVI APRILE, 2, VIGEVANO, presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, voglia così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere, anche con emissione di provvedimento da emettersi inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 111/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott. Andrea Francesco Forcina, il 26.02.2025, in pari data pubblicata, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1285/2023 per tutte le ragioni esposte in atto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 111/2025 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott. Andrea Francesco Forcina, il 26.02.2025, in pari data pubblicata, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1285/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui letteralmente si riportano e riformulano: In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In ulteriore preliminare: annullare il provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva nei confronti della signora . Parte_1
1 In principalità e nel merito: in ogni caso accogliere il ricorso e disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato per i motivi suesposti. In via istruttoria: sin d'ora opposta l'acquisizione e l'esibizione, comunque qualsiasi utilizzabilità delle dichiarazioni di e di terzi in qualunque modo (verbalizzazioni, dichiarazioni scritte, file audio- Persona_1 video, email...) raccolte nel corso dell'indagine ispettiva;
senza adesione all'inversione dell'onere probatorio si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che sono stato iscritto all'Associazione A.S.D. CDM SPORT e frequentavo i locali a San RT Siccomario (PV) in Via Turati n.22. 2) Vero che mi ero messo a disposizione per contribuire all'andamento dell'Associazione. 3) Vero che ho dato il mio contributo in modo spontaneo, libero e gratuito, per attività ed esigenze di carattere associativo o di interesse generale. 4) Vero che ho dato il mio contributo volontario gratuito anche per pulizie, manutenzione ordinaria dei locali e della palestra, acquisti.) Vero che nei locali dell'Associazione si erano anche verificati dei problemi, come ad esempio, allagamenti in occasione di temporali, invasione di insetti, distacchi di intonaco e dalla pavimentazione. 6) Vero che alle pulizie della palestra provvedevano sia le persone che la gestivano che i volontari che si mettevano a disposizione. 7) Vero che i volontari erano liberi di dare il proprio apporto secondo le proprie disponibilità di tempo e nel rispetto delle attività programmate della palestra. 8) Vero che ho sempre dato il mio apporto senza essere retribuito. 9) Vero che l'Associazione pagava ai volontari solo i rimborsi delle spese e dopo che avevano presentato gli scontrini a una qualunque delle persone che si occupavano della gestione della Palestra. 10) Vero che i rimborsi venivano pagati ai volontari da una o l'altra delle persone che gestivano l'Associazione. 11) Vero che l'Associazione non aveva dipendenti. Si indicano a testi i signori: , , , , , , Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
, , , , , Sin d'ora Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_11 richiesta ammissione, con i sopra indicati testi, alla prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Riservata ogni ulteriore istanza. In ogni caso: con rifusione di compensi e spese di lite, oltre rimb. forf. 15%. CPA ed IVA per legge”. IN OGNI CASO
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi al Tribunale di primo grado per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche con riferimento al procedimento R.G. n. 1285/2023 Tribunale di Pavia, spese generali, I.V.A. e C.P.A. inclusi.”
Per parte appellata: “Voglia ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario e conferma dell'ordinanza 147/2023 del 08/09/2023. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 111/2025 ha respinto l'opposizione proposta avverso Con l'ordinanza ingiunzione n. 147/23 emessa da nei confronti della per aver, quale Pt_1 presidente della ASD CDM Sport, occupato senza preventiva comunicazione di Persona_1 instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2018-31/12/2019, per un totale di 513 giornate lavorative. Il primo giudice ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva dell'opponente, in quanto, pur essendo cessata la associazione il 31/12/2019, all'epoca dei fatti la presidente della ASD era la Pt_1 Quanto agli eccepiti vizi formali del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza opposta, ha ritenuto irrilevante la mancata comparizione all'incontro di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lgs. 124/2004, in quanto alla data della convocazione l'associazione era già estinta e non avrebbe potuto manifestare alcuna volontà conciliativa. Con In relazione alla mancata produzione a delle quietanze relative ai rimborsi ai soci, circostanza posta a fondamento della sanzione amministrativa, ha rilevato che la non ha affatto Pt_1 contestato tale circostanza e le prove orali dedotte non presentano alcun riferimento concreto ai rimborsi richiesti ed ottenuti dalla . Per_1 Parimenti infondata la contestata mancanza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che contiene sia un rinvio per relationem al verbale di accertamento, sia la descrizione delle condotte sanzionate,
2 il periodo di riferimento, le norme violate. Quanto alla contestata valenza probatoria delle dichiarazioni degli informatori sentiti dagli ispettori, che il giudice può valutare liberamente, va evidenziata la coerenza oggettiva delle informazioni raccolte e la mancata contestazione specifica delle circostanze emerse, ossia che la lavoratrice si occupava delle pulizie della palestra, di cui aveva le chiavi, in orario serale. Risulta quindi provato che la ha ricevuto un rimborso spese fisso con regolarità, che in più Per_1 occasioni è stata vista accedere di sera alla palestra utilizzando le chiavi per eseguire le pulizie. Posto che l'opponente non ha minimamente provato le ragioni della frequentazione della palestra, del rimborso spese fisso, appare più probabile che non l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infine, ha ritenuto la sanzione irrogata congrua, tenuto conto del minimo edittale (10.800 euro) e della durata del rapporto irregolare.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1
Con la prima censura, ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'art. 38 c.c. individua come soggetti responsabili delle obbligazioni delle associazioni coloro che in concreto le hanno contratte e nel caso di specie manca la prova che fosse stata ad assumerla e a Pt_1 retribuirla;
non è sufficiente ad integrare presunzione la sola circostanza che fosse il presidente dell'associazione. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della decisione relativo alla irrilevanza della mancata partecipazione al tentativo di conciliazione, posto che l'accertamento è sorto proprio a seguito della mancata conciliazione. Alla non era mai pervenuta alcuna convocazione e ciò l'ha privata della possibilità di Pt_1 esercitare i propri diritti difensivi. Parimenti, non può ritenersi irrilevante la allegata circostanza che la associazione non era tenuta a conservare le quietanze dei soci per i rimborsi ricevuti, sicchè dalla loro mancanza non è possibile dedurre alunchè. Con Risulta documentalmente che la era disponibile a fornire a tutti gli scontrini fiscali che Pt_1 aveva rimborsato ai soci e che l'ispettorato rifiutò la consegna. Con un ulteriore motivo, ha lamentato la manca assunzione della prova per testi, che avrebbe consentito di dimostrare che anche altri soci operavano per conto della associazione e fornivano l'attività di pulizia. Il Tribunale ha invertito l'onere probatorio, ponendolo in capo all'opponente, laddove ha ritenuto che fosse quest'ultima a dover provare la sussistenza di elementi impeditivi di un rapporto di lavoro subordinato. Con In realtà l' non ha affatto dimostrato la subordinazione, e il primo giudice ha erroneamente ritenuto coerenti le deposizioni di persone tutte collegate da rapporti di amicizia con la lavoratrice, neppure sentite in contraddittorio e che hanno riferito per lo più circostante de relato.
Ha resistito l' , difendendo la sentenza. CP_1 In particolare, in relazione alla legittimazione passiva dell'appellante, ha evidenziato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina sanzionatoria della l. 689/81, che individua nel legale rappresentante dell'ente il soggetto obbligato in solido, in combinato disposto con le disposizioni della l. 151/2015, sugli obblighi di comunicazione del datore di lavoro.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
3 Quanto alla contestata carenza di legittimazione passiva in capo alla deve rilevarsi che Pt_1 l'illecito contestato è l'assunzione di un lavoratore senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ed è stato addebitato all'associazione; all'epoca dei fatti contestati è pacifico che il presidente della ASD fosse la sig.ra ed è evidente che solo chi Pt_1 aveva la rappresentanza dell'ente poteva validamente incaricare un lavoratore delle pulizie della palestra.
Risulta, infatti, dallo statuto, che era in capo al Presidente il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e la legale rappresentanza dell'ente (cfr. art. 26 dello statuto, doc. F fasc. appellante).
Resta irrilevante che nel corso del rapporto, peraltro occasionalmente, qualche altro socio possa aver materialmente “rimborsato le spese” alla lavoratrice, poiché il comportamento posto a fondamento dell'addebito è quello tenuto al momento di genesi del rapporto di lavoro, sicchè la circostanza che potesse essere qualche altro socio ad erogare materialmente le somme in corso di rapporto non influisce in alcun modo sulla addebitabilità in capo al presidente della condotta sanzionata. D'altro canto, la nelle proprie difese, non ha neppure indicato che fosse stato uno degli altri Pt_1 associati ad incaricare la di eseguire le pulizie della palestra, a consegnarle le chiavi per Per_1 accedere ai locali.
Parimenti infondata la doglianza relativa alla mancata convocazione per la conciliazione. Seppur sia vero che dai documenti agli atti non vi è prova che alla fosse stata comunicato l'invito a Pt_1 Con partecipare al tentativo di conciliazione, è indubbio che l' , anche in via del tutto autonoma, a prescindere dalla richiesta di conciliazione avanzata dalla lavoratrice, nell'esercizio dei propri poteri ispettivi, poteva compiere gli accertamenti che hanno portato ad avere contezza della condotta illecita.
A ciò si aggiunga che comunque non ha neppure allegato che, se convocata avrebbe Pt_1 conciliato e che neppure ha accettato la proposta conciliativa del Tribunale (pagamento della sanzione minima, paria 7.200 euro).
Né, la mancata convocazione, ha leso il suo diritto di difesa, che ha potuto ampiamente esercitare sia durante l'ispezione che mediante l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Con Anche la questione della mancata produzione a delle ricevute di rimborso ai soci risulta non risulta utile ai fini auspicati dall'appellante, posto che la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non deriva certo dal non aver documentato quanti soldi e a chi sono stati rimborsati. Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è corretto affermare che spetta all'Ente – attore in senso sostanziale nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione – provare il fondamento della propria pretesa, tuttavia il soggetto che promuove l'azione ha comunque un onere minimo di allegazione, dovendo indicare, se non con l'atto introduttivo, quanto meno con la prima difesa utile, quali sono gli elementi posti alla base della pretesa che vengono criticati o che presentano elementi di criticità.
Va anche ricordato che può ritenersi ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)” (Così Cass. ord. n. 36573/2022).
4 La intrinseca verità delle circostanze di fatto dichiarate dalla lavoratrice agli ispettori, quindi, quando contestata dall'ingiunto, resta soggetta all'apprezzamento del giudice chiamato a valutarla tenendo conto dell'intero compendio probatorio agli atti.
A tal proposito, il Collegio rileva che le dichiarazioni rese dalla agli ispettori sono coerenti Per_1 con quelle rilasciate dagli altri informatori che hanno tutti confermato di aver visto la donna effettuare le pulizie della palestra in orario serale o comunque quando la palestra era chiusa, durante tutto il periodo in cui la donna ha abitato nello stesso stabile in cui era ubicata la palestra. Le allegazioni della sul punto, secondo cui tale attività di pulizia veniva svolta in via del Pt_1 tutto saltuaria e su base volontaria quale socia della ASD, non vengono neppure corroborate con l'indicazione del nominativo di almeno uno degli altri soci che – secondo la prospettazione dell'appellante – avrebbero svolto i lavori di pulizia nelle altre giornate. Né, sul punto, poteva darsi ingresso alla richiesta prova orale, considerata la genericità dei relativi capitoli dedotti, privi di precisi riferimenti temporali o dell'indicazione nominativa di coloro che avrebbero eseguito le pulizie della palestra.
La Suprema Corte, a più riprese, ha statuito che “l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale
- che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. n. 1893/2007),
La subordinazione, ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere e ripetitive, quali sono le mansioni di pulizia, può essere presente anche in forme attenuate e può essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi concrete, nella messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del lavoratore con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le indicazioni date all'inizio del rapporto, essendo evidente che in casi del genere – laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo – il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna.
Per quanto riguarda il criterio della continuità della prestazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria la predeterminazione di un orario di lavoro nè occorre che l'opera sia prestata senza interruzione, essendo, invece, sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di effettuare le prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, mentre le modalità di esplicazione possono manifestarsi in modo diverso e variabile in relazione alle mansioni ed alle esigenze del servizio. Si aggiunge, poi, l'inserimento della prestazione nell'organizzazione dell'attività datoriale, considerato che le pulizie venivano svolte in tarda serata, quando i locali ove la ASD svolgeva la propria attività erano ormai chiusi al pubblico. Per quanto concerne l'erogazione del compenso, la non ha contestato specificatamente la Pt_1 dazione di una somma mensile di 360 euro, limitandosi a giustificarla come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali per le pulizie. Ora, da un lato l'importo mensile appare di consistenza tale da risultare incongruo rispetto all'acquisto di detergenti per la pulizia degli ambienti, che hanno in genere un costo unitario piuttosto contenuto. Dall'altro lato, viene a dimostrarsi che la lavoratrice non disponeva di una propria organizzazione di
5 mezzi per l'espletamento dell'attività, ma utilizzava quelli messi a disposizione dalla ASD, che ne sosteneva i relativi costi. Infine, va considerata anche la durata effettiva del rapporto, iniziato anni prima rispetto al periodo oggetto di sanzione e continuato invariato nel tempo come ricostruito dagli ispettori nel Verbale unico di accertamento (cfr. doc. 3 fasc. appellato, pag. 4) sulla base delle dichiarazioni degli informatori e parzialmente confermato dalla stessa che ha riferito che fin dal 2013 la sig.ra si era Pt_1 Per_1 occupata di eseguire le pulizie (seppur su base volontaria, quale socia, secondo la prospettazione dell'appellante).
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che l' , a ciò onerato, abbia provato CP_1 la sussistenza del vincolo della subordinazione, sicchè la sentenza impugnata, seppur integrata nella motivazione, merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 111/2025 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 111/2025, estensore dott. Forcina, discussa all'udienza collegiale del 29/05/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI Parte_1 C.F._1 ANDREA ROMANO e dell'avv. CAPRA ALBERTO PIETRO, elettivamente domiciliata in VIA XXVI APRILE, 2, VIGEVANO, presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA 1 20122 MILANO presso il difensore APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, Sezione Lavoro, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della impugnata sentenza di primo grado, voglia così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere, anche con emissione di provvedimento da emettersi inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 111/2025, emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott. Andrea Francesco Forcina, il 26.02.2025, in pari data pubblicata, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1285/2023 per tutte le ragioni esposte in atto. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 111/2025 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, Dott. Andrea Francesco Forcina, il 26.02.2025, in pari data pubblicata, nell'ambito del giudizio R.G. n. 1285/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui letteralmente si riportano e riformulano: In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In ulteriore preliminare: annullare il provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva nei confronti della signora . Parte_1
1 In principalità e nel merito: in ogni caso accogliere il ricorso e disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato per i motivi suesposti. In via istruttoria: sin d'ora opposta l'acquisizione e l'esibizione, comunque qualsiasi utilizzabilità delle dichiarazioni di e di terzi in qualunque modo (verbalizzazioni, dichiarazioni scritte, file audio- Persona_1 video, email...) raccolte nel corso dell'indagine ispettiva;
senza adesione all'inversione dell'onere probatorio si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che sono stato iscritto all'Associazione A.S.D. CDM SPORT e frequentavo i locali a San RT Siccomario (PV) in Via Turati n.22. 2) Vero che mi ero messo a disposizione per contribuire all'andamento dell'Associazione. 3) Vero che ho dato il mio contributo in modo spontaneo, libero e gratuito, per attività ed esigenze di carattere associativo o di interesse generale. 4) Vero che ho dato il mio contributo volontario gratuito anche per pulizie, manutenzione ordinaria dei locali e della palestra, acquisti.) Vero che nei locali dell'Associazione si erano anche verificati dei problemi, come ad esempio, allagamenti in occasione di temporali, invasione di insetti, distacchi di intonaco e dalla pavimentazione. 6) Vero che alle pulizie della palestra provvedevano sia le persone che la gestivano che i volontari che si mettevano a disposizione. 7) Vero che i volontari erano liberi di dare il proprio apporto secondo le proprie disponibilità di tempo e nel rispetto delle attività programmate della palestra. 8) Vero che ho sempre dato il mio apporto senza essere retribuito. 9) Vero che l'Associazione pagava ai volontari solo i rimborsi delle spese e dopo che avevano presentato gli scontrini a una qualunque delle persone che si occupavano della gestione della Palestra. 10) Vero che i rimborsi venivano pagati ai volontari da una o l'altra delle persone che gestivano l'Associazione. 11) Vero che l'Associazione non aveva dipendenti. Si indicano a testi i signori: , , , , , , Controparte_2 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
, , , , , Sin d'ora Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_11 richiesta ammissione, con i sopra indicati testi, alla prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Riservata ogni ulteriore istanza. In ogni caso: con rifusione di compensi e spese di lite, oltre rimb. forf. 15%. CPA ed IVA per legge”. IN OGNI CASO
- disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata innanzi al Tribunale di primo grado per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche con riferimento al procedimento R.G. n. 1285/2023 Tribunale di Pavia, spese generali, I.V.A. e C.P.A. inclusi.”
Per parte appellata: “Voglia ecc.ma Corte d'Appello adita confermare la sentenza di primo grado con conseguente rigetto dell'appello avversario e conferma dell'ordinanza 147/2023 del 08/09/2023. Con condanna al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 111/2025 ha respinto l'opposizione proposta avverso Con l'ordinanza ingiunzione n. 147/23 emessa da nei confronti della per aver, quale Pt_1 presidente della ASD CDM Sport, occupato senza preventiva comunicazione di Persona_1 instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo 1/1/2018-31/12/2019, per un totale di 513 giornate lavorative. Il primo giudice ha ritenuto sussistere la legittimazione passiva dell'opponente, in quanto, pur essendo cessata la associazione il 31/12/2019, all'epoca dei fatti la presidente della ASD era la Pt_1 Quanto agli eccepiti vizi formali del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza opposta, ha ritenuto irrilevante la mancata comparizione all'incontro di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lgs. 124/2004, in quanto alla data della convocazione l'associazione era già estinta e non avrebbe potuto manifestare alcuna volontà conciliativa. Con In relazione alla mancata produzione a delle quietanze relative ai rimborsi ai soci, circostanza posta a fondamento della sanzione amministrativa, ha rilevato che la non ha affatto Pt_1 contestato tale circostanza e le prove orali dedotte non presentano alcun riferimento concreto ai rimborsi richiesti ed ottenuti dalla . Per_1 Parimenti infondata la contestata mancanza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, che contiene sia un rinvio per relationem al verbale di accertamento, sia la descrizione delle condotte sanzionate,
2 il periodo di riferimento, le norme violate. Quanto alla contestata valenza probatoria delle dichiarazioni degli informatori sentiti dagli ispettori, che il giudice può valutare liberamente, va evidenziata la coerenza oggettiva delle informazioni raccolte e la mancata contestazione specifica delle circostanze emerse, ossia che la lavoratrice si occupava delle pulizie della palestra, di cui aveva le chiavi, in orario serale. Risulta quindi provato che la ha ricevuto un rimborso spese fisso con regolarità, che in più Per_1 occasioni è stata vista accedere di sera alla palestra utilizzando le chiavi per eseguire le pulizie. Posto che l'opponente non ha minimamente provato le ragioni della frequentazione della palestra, del rimborso spese fisso, appare più probabile che non l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Infine, ha ritenuto la sanzione irrogata congrua, tenuto conto del minimo edittale (10.800 euro) e della durata del rapporto irregolare.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1
Con la prima censura, ha ribadito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'art. 38 c.c. individua come soggetti responsabili delle obbligazioni delle associazioni coloro che in concreto le hanno contratte e nel caso di specie manca la prova che fosse stata ad assumerla e a Pt_1 retribuirla;
non è sufficiente ad integrare presunzione la sola circostanza che fosse il presidente dell'associazione. Con il secondo motivo, ha impugnato il capo della decisione relativo alla irrilevanza della mancata partecipazione al tentativo di conciliazione, posto che l'accertamento è sorto proprio a seguito della mancata conciliazione. Alla non era mai pervenuta alcuna convocazione e ciò l'ha privata della possibilità di Pt_1 esercitare i propri diritti difensivi. Parimenti, non può ritenersi irrilevante la allegata circostanza che la associazione non era tenuta a conservare le quietanze dei soci per i rimborsi ricevuti, sicchè dalla loro mancanza non è possibile dedurre alunchè. Con Risulta documentalmente che la era disponibile a fornire a tutti gli scontrini fiscali che Pt_1 aveva rimborsato ai soci e che l'ispettorato rifiutò la consegna. Con un ulteriore motivo, ha lamentato la manca assunzione della prova per testi, che avrebbe consentito di dimostrare che anche altri soci operavano per conto della associazione e fornivano l'attività di pulizia. Il Tribunale ha invertito l'onere probatorio, ponendolo in capo all'opponente, laddove ha ritenuto che fosse quest'ultima a dover provare la sussistenza di elementi impeditivi di un rapporto di lavoro subordinato. Con In realtà l' non ha affatto dimostrato la subordinazione, e il primo giudice ha erroneamente ritenuto coerenti le deposizioni di persone tutte collegate da rapporti di amicizia con la lavoratrice, neppure sentite in contraddittorio e che hanno riferito per lo più circostante de relato.
Ha resistito l' , difendendo la sentenza. CP_1 In particolare, in relazione alla legittimazione passiva dell'appellante, ha evidenziato che nel caso di specie trova applicazione la disciplina sanzionatoria della l. 689/81, che individua nel legale rappresentante dell'ente il soggetto obbligato in solido, in combinato disposto con le disposizioni della l. 151/2015, sugli obblighi di comunicazione del datore di lavoro.
All'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
3 Quanto alla contestata carenza di legittimazione passiva in capo alla deve rilevarsi che Pt_1 l'illecito contestato è l'assunzione di un lavoratore senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ed è stato addebitato all'associazione; all'epoca dei fatti contestati è pacifico che il presidente della ASD fosse la sig.ra ed è evidente che solo chi Pt_1 aveva la rappresentanza dell'ente poteva validamente incaricare un lavoratore delle pulizie della palestra.
Risulta, infatti, dallo statuto, che era in capo al Presidente il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e la legale rappresentanza dell'ente (cfr. art. 26 dello statuto, doc. F fasc. appellante).
Resta irrilevante che nel corso del rapporto, peraltro occasionalmente, qualche altro socio possa aver materialmente “rimborsato le spese” alla lavoratrice, poiché il comportamento posto a fondamento dell'addebito è quello tenuto al momento di genesi del rapporto di lavoro, sicchè la circostanza che potesse essere qualche altro socio ad erogare materialmente le somme in corso di rapporto non influisce in alcun modo sulla addebitabilità in capo al presidente della condotta sanzionata. D'altro canto, la nelle proprie difese, non ha neppure indicato che fosse stato uno degli altri Pt_1 associati ad incaricare la di eseguire le pulizie della palestra, a consegnarle le chiavi per Per_1 accedere ai locali.
Parimenti infondata la doglianza relativa alla mancata convocazione per la conciliazione. Seppur sia vero che dai documenti agli atti non vi è prova che alla fosse stata comunicato l'invito a Pt_1 Con partecipare al tentativo di conciliazione, è indubbio che l' , anche in via del tutto autonoma, a prescindere dalla richiesta di conciliazione avanzata dalla lavoratrice, nell'esercizio dei propri poteri ispettivi, poteva compiere gli accertamenti che hanno portato ad avere contezza della condotta illecita.
A ciò si aggiunga che comunque non ha neppure allegato che, se convocata avrebbe Pt_1 conciliato e che neppure ha accettato la proposta conciliativa del Tribunale (pagamento della sanzione minima, paria 7.200 euro).
Né, la mancata convocazione, ha leso il suo diritto di difesa, che ha potuto ampiamente esercitare sia durante l'ispezione che mediante l'opposizione all'ordinanza ingiunzione.
Con Anche la questione della mancata produzione a delle ricevute di rimborso ai soci risulta non risulta utile ai fini auspicati dall'appellante, posto che la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non deriva certo dal non aver documentato quanti soldi e a chi sono stati rimborsati. Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è corretto affermare che spetta all'Ente – attore in senso sostanziale nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione – provare il fondamento della propria pretesa, tuttavia il soggetto che promuove l'azione ha comunque un onere minimo di allegazione, dovendo indicare, se non con l'atto introduttivo, quanto meno con la prima difesa utile, quali sono gli elementi posti alla base della pretesa che vengono criticati o che presentano elementi di criticità.
Va anche ricordato che può ritenersi ormai consolidato l'orientamento di legittimità secondo cui “i verbali di accertamento degli organi ispettivi, fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche' alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante ne' ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verita' si siano convinti in virtu' di presunzioni o di personali considerazioni logiche (ex multis, Cass. n. 23800 del 2014); pur tuttavia, detti verbali, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che puo' disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilita' o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 4006 del 2022)” (Così Cass. ord. n. 36573/2022).
4 La intrinseca verità delle circostanze di fatto dichiarate dalla lavoratrice agli ispettori, quindi, quando contestata dall'ingiunto, resta soggetta all'apprezzamento del giudice chiamato a valutarla tenendo conto dell'intero compendio probatorio agli atti.
A tal proposito, il Collegio rileva che le dichiarazioni rese dalla agli ispettori sono coerenti Per_1 con quelle rilasciate dagli altri informatori che hanno tutti confermato di aver visto la donna effettuare le pulizie della palestra in orario serale o comunque quando la palestra era chiusa, durante tutto il periodo in cui la donna ha abitato nello stesso stabile in cui era ubicata la palestra. Le allegazioni della sul punto, secondo cui tale attività di pulizia veniva svolta in via del Pt_1 tutto saltuaria e su base volontaria quale socia della ASD, non vengono neppure corroborate con l'indicazione del nominativo di almeno uno degli altri soci che – secondo la prospettazione dell'appellante – avrebbero svolto i lavori di pulizia nelle altre giornate. Né, sul punto, poteva darsi ingresso alla richiesta prova orale, considerata la genericità dei relativi capitoli dedotti, privi di precisi riferimenti temporali o dell'indicazione nominativa di coloro che avrebbero eseguito le pulizie della palestra.
La Suprema Corte, a più riprese, ha statuito che “l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale
- che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione” (Cass. n. 1893/2007),
La subordinazione, ove si tratti di prestazioni semplici, dello stesso genere e ripetitive, quali sono le mansioni di pulizia, può essere presente anche in forme attenuate e può essere ravvisata, in tali specifiche ipotesi concrete, nella messa a disposizione del datore di lavoro delle energie lavorative del lavoratore con continuità, fedeltà e diligenza, secondo le indicazioni date all'inizio del rapporto, essendo evidente che in casi del genere – laddove nel momento genetico del rapporto di lavoro siano state dalle parti puntualmente predeterminate le modalità di una prestazione destinata a ripetersi nel tempo – il potere direttivo del datore di lavoro potrà anche non assumere una concreta rilevanza esterna.
Per quanto riguarda il criterio della continuità della prestazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non è necessaria la predeterminazione di un orario di lavoro nè occorre che l'opera sia prestata senza interruzione, essendo, invece, sufficiente la persistenza nel tempo dell'obbligo giuridico di effettuare le prestazioni e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, mentre le modalità di esplicazione possono manifestarsi in modo diverso e variabile in relazione alle mansioni ed alle esigenze del servizio. Si aggiunge, poi, l'inserimento della prestazione nell'organizzazione dell'attività datoriale, considerato che le pulizie venivano svolte in tarda serata, quando i locali ove la ASD svolgeva la propria attività erano ormai chiusi al pubblico. Per quanto concerne l'erogazione del compenso, la non ha contestato specificatamente la Pt_1 dazione di una somma mensile di 360 euro, limitandosi a giustificarla come rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali per le pulizie. Ora, da un lato l'importo mensile appare di consistenza tale da risultare incongruo rispetto all'acquisto di detergenti per la pulizia degli ambienti, che hanno in genere un costo unitario piuttosto contenuto. Dall'altro lato, viene a dimostrarsi che la lavoratrice non disponeva di una propria organizzazione di
5 mezzi per l'espletamento dell'attività, ma utilizzava quelli messi a disposizione dalla ASD, che ne sosteneva i relativi costi. Infine, va considerata anche la durata effettiva del rapporto, iniziato anni prima rispetto al periodo oggetto di sanzione e continuato invariato nel tempo come ricostruito dagli ispettori nel Verbale unico di accertamento (cfr. doc. 3 fasc. appellato, pag. 4) sulla base delle dichiarazioni degli informatori e parzialmente confermato dalla stessa che ha riferito che fin dal 2013 la sig.ra si era Pt_1 Per_1 occupata di eseguire le pulizie (seppur su base volontaria, quale socia, secondo la prospettazione dell'appellante).
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che l' , a ciò onerato, abbia provato CP_1 la sussistenza del vincolo della subordinazione, sicchè la sentenza impugnata, seppur integrata nella motivazione, merita integrale conferma.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 111/2025 del Tribunale di Pavia.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/05/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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