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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/10/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 102/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mersedes Giuseppin attori contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], CP_1 C.F._3
(p. iva ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Gorizia, Corso Giuseppe Verdi 30 convenuti contumaci
e
(P. Iva ) con Sede in Roma viale Cesare Pavese 385, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Zannier
convenuta in punto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale – incidente stradale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per gli attori:
“contrariis reiectis
In via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale CP_1 dd. 11.11.2016 e per l'effetto condannare i convenuti in solido quali litisconsorti necessari al risarcimento del danno
pagina 1 di 8 quantificato a favore di nell'importo pari ad Euro 38.448,25 e a favore di nell'importo Parte_1 Parte_2 di Euro 7.415,00, già detratte le somme ricevute quale acconto sul maggior dovuto, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia maggiorata degli interessi legali dalla data dei fatti al saldo effetti. - Spese processuali rifuse, accessori compresi.”.
Per la convenuta:
“per quanto riguarda la domanda proposta da dato atto dell'avvenuto versamento a favore dello stesso da Parte_1 parte della prima dell'inizio della presente vertenza della somma di € 14.000,00, nonché dato Controparte_3 atto che la con la Pec di data 04.04.2024, depositata in atti, ritenuto sussistere un concorso di Controparte_3 colpa del nella misura del 30% ed un danno complessivo conseguente all'incidente in oggetto di € Parte_1
39.332,00, ha dichiarato la sua decisione di corrispondere allo stesso, con le modalità che verranno indicate, la ulteriore somma di € 14.759,06, comprensiva degli interessi maturati quantificati secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte, oltre ad € 5.313,23 per le spese legali a favore del difensore dell'attore avv. Giuseppin Mersedes, voglia respingere ogni ulteriore pretesa risarcitoria, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite per l'attività di difesa svolta dalla Assicurazione convenuta limitatamente alla fase decisionale e per quanto riguarda la domanda proposta da dato atto Parte_2 dell'avvenuto versamento a suo favore da parte della prima dell'inizio della vertenza della Controparte_3 somma di € 3.000,00, voglia respingere ogni ulteriore pretesa con compensazione integrale delle spese di lite.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 24.95.2023, voglia ammettere per quanto di ragione i capitoli di prova di cui alla Memoria n.2 ex art 183 c.6 cpc della convenuta Assicurazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio i convenuti al fine di ottenere la loro condanna al pagamento in solido del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della collisione avvenuta la sera del 11.11.2016 sulla Strada Provinciale 8 (Sagrado-Gorizia) tra il furgone guidato da di proprietà di e CP_1 Controparte_2 assicurato per la RCA con e l'autovettura condotta da Controparte_3 Parte_1 di proprietà di (rispettivamente figlio e padre). Parte_2
In particolare, dopo aver tratteggiato la dinamica dei fatti (il conducente dell'automobile perdeva il controllo e andava a impattare contro il guard-rail, arrestandosi nella corsia opposta rispetto a quella della propria direzione di marcia, dopo qualche istante dalla direzione opposta alla propria sopraggiungeva il furgone guidato da che colpiva l'automobile che, a sua volta, investiva che, CP_1 Parte_1 ferito, veniva quindi trasportato all'ospedale), il conducente chiedeva il risarcimento dei Parte_1 danni non patrimoniali (nella specie di danno biologico unitamente al danno morale, con applicazione della personalizzazione) e patrimoniali (spese mediche sostenute, valore del cellulare e del vestiario) subiti mentre il padre, proprietario dell'automobile, chiedeva il risarcimento dei danni Parte_2
pagina 2 di 8 patrimoniali (valore dell'automobile poi rottamata ed estensione della garanzia) nonché non patrimoniali
(per aver prestato assistenza al figlio, da liquidarsi equitativamente).
e (in qualità di successore nei rapporti giuridici facenti capo a CP_1 Controparte_2 [...]
cancellata dal registro delle imprese già in data 31.12.2013) non si Controparte_2 costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Si costituiva invece contestando l'integrale addebito di responsabilità a Controparte_3 carico del conducente del furgone, ritenendo invece che vi fosse un concorso di colpa di Parte_1 nella causazione dell'incidente, quantificato nel 30%, vista la perdita di controllo dell'automobile. La compagnia assicurativa contestava altresì l'applicazione della personalizzazione, non sussistendone i presupposti, nonché la sussistenza del danno patrimoniale relativo al telefono cellulare e al vestiario. Con riferimento alla posizione del padre, proprietario dell'auto, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno relativa all'automobile in quanto decorso il termine biennale ex art. 2947 co. 2 c.c. senza che vi fossero atti interruttivi e con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale contestava la fondatezza della domanda in quanto prestare assistenza al figlio non poteva considerarsi danno non patrimoniale risarcibile.
Le parti davano atto che, prima del giudizio, l'assicurazione aveva corrisposto ad la Parte_1 somma di 14.000 € e a la somma di 3.000 € che gli attori avevano trattenuto a titolo di Parte_2 acconto.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita oralmente e veniva disposta c.t.u. medico-legale.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c..
Con riferimento alla dinamica dell'incidente e ai profili di responsabilità, si osserva quanto segue.
Come noto, nel caso di scontro tra veicoli l'art. 2054 c.c. prevede, al secondo comma, l'applicazione del principio della presunzione di pari corresponsabilità tra i conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti. Tale disposizione si applica anche all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, uno dei due veicoli sia fermo e non in movimento.
La stessa disposizione prevede che si possa andare esenti dalla responsabilità risarcitoria se si prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In base alle allegazioni delle parti, alle informazioni tratte dai documenti depositati e agli esiti dell'istruttoria orale è accertata una corresponsabilità delle parti nella causazione dell'evento, con un addebito di responsabilità pari al 90% in capo a e pari al 10% in capo ad CP_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Invero, è pacifico tra le parti che si trovasse in uno stato di grave alterazione alcolica (tasso CP_1 di etanolo parti a 1,42 g/l alle ore 22.37 – circa due ore dopo l'incidente – e dunque pari a quasi il triplo del massimo consentito).
È stata invece oggetto di contestazione la condotta di e, in parte, quella di Parte_1 CP_1
Si precisa che nessun ruolo può essere attribuito alla condotta precedente che ha portato alla perdita di controllo dell'auto in quanto è di tutta evidenza che a seguito dell'arresto della stessa si è interrotto il decorso causale degli eventi che avevano portato allo slittamento dell'auto, con decorso di una nuova e autonoma serie causale di eventi.
L'istruttoria orale, unitamente alla documentazione in atti (si vedano i verbali della Polizia di Stato –
Sezione Polizia Stradale depositati da entrambe le parti e le SIT del 30.11.2016), ha permesso di accertare che una volta sceso dall'auto, non ha nell'immediatezza posto in essere tutti quegli Parte_1 accorgimenti che avrebbero ragionevolmente permesso di rendere maggiormente visibile l'automobile ferma nella carreggiata, il che avrebbe sicuramente aumentato le probabilità che i veicoli che giungevano dalla direzione opposta alla propria si avvedessero dell'ostacolo costituito dall'auto ferma.
L'attore ha sostenuto di aver azionato le c.d. “quattro frecce” e di aver lasciato le portiere dell'auto aperte in modo tale che anche le luci interne rimanessero accese. I testi sentiti in udienza (ossia gli automobilisti che stavano transitando nel luogo dell'incidente dopo l'arresto dell'auto di e prima Parte_1 dell'impatto col furgone) non hanno tuttavia confermato tali circostanze. Stesse considerazioni valgono per il segnale di pericolo (c.d. triangolo): nessuno dei testi ha riferito di ricordare che vi fosse o che T_ lo avesse in mano e fosse in procinto di posizionarlo.
[...]
Risulta invece che indossasse il giubbotto catarifrangente (la teste lo conferma Parte_1 Tes_1 mentre l'altro teste nega di ricordarlo anche se sembrerebbe che in sede di assunzione di SIT avesse detto l'opposto) e, tuttavia, tale accortezza non sembra aver una certa rilevanza dal momento che T_
al momento dell'impatto, si trovava dietro la propria auto e non davanti (altrimenti il furgone di
[...] avrebbe colpito lui e non l'auto, che a sua volta l'ha colpito), cosicché questi non era CP_1 comunque visibile a coloro che arrivavano dalla direzione da cui è arrivato CP_1
Non solo, sia l'attore sia i testi hanno riferito che era al telefono (presumibilmente per Parte_1 allertare i soccorsi) e che più auto erano transitate dal luogo dell'incidente prima che avvenisse l'impatto con il furgone.
Tutto ciò porta a dedurre che nell'immediatezza del fatto (ossia appena dopo l'arresto Parte_1 della propria auto sulla corsia di marcia opposta) non ha messo in atto tutte quelle accortezze che avrebbero permesso una maggior visibilità dell'ostacolo creato dalla propria automobile. Da ciò consegue che deve essere riconosciuta in capo ad una seppur minima corresponsabilità nella Parte_1
pagina 4 di 8 causazione dell'incidente in quanto risulta che non ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare che si verificasse.
Corresponsabilità che, tuttavia, deve essere certamente contenuta (e che in termini percentuali può essere individuata nel 10%), tenuto conto dell'elevato tasso alcolemico riscontrato in e dal fatto che CP_1 almeno un automobilista aveva avuto l'accortezza di segnalargli il pericolo (si fa riferimento all'utilizzo degli abbaglianti da parte di , sentito come teste). Tali circostanze, pacifiche, rendono Testimone_2 assolutamente preponderante la responsabilità di alla luce del fatto che l'alterazione dovuta CP_1 all'assunzione di alcol è notoriamente causa di rallentamenti nelle reazioni e comporta una minore lucidità, condizione che ha certamente impedito al conducente del furgone di avvedersi per tempo dell'ostacolo e adottare le manovre di emergenza opportune.
Di un tanto dovrà pertanto tenersi conto ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.
La c.t.u. ha permesso di accertare il danno biologico subito da (frattura scomposta del Parte_1 femore sinistro, trauma cranico, contusioni multiple, lesioni per le quali sono stati necessari due interventi chirurgici) che è stato così quantificato: una riduzione permanente della integrità psicofisica (danno biologico) dell'ordine del 10%; temporanea compromissione dello stato di salute in ambito biologico un periodo a totale dal 11.11.2016 al 18.11.2016 e dal 24.3.2017 al 25.3.2017, seguito da 30 gg al 75%, 60 gg al
50% e ulteriori sei mesi al 25%; grado di sofferenza alto per i periodi di ospedalizzazione, medio per i periodi di inabilità temporanea al 75% e 50%, basso per il periodo al 25%.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (21 anni in quanto incidente occorso in data
11.11.2016, quando il danneggiato non aveva ancora compiuto 22 anni, essendo nato il [...]) e delle tabelle di Milano, si deve quindi riconoscere:
- € 2.612,40 punto del danno biologico per invalidità permanente, che sale a € 3.291,62 con incremento per sofferenza soggettiva per un totale complessivo di € 29.625,00;
- per l'invalidità temporanea, a fronte del grado di sofferenza alto nel periodo al 100%, si deve riconoscere un punto di 150 € (sui 115 € medi e i 173 € massimi) mentre per gli altri giorni di invalidità temporanea può essere riconosciuto un punto di 115 € per un totale di:
10 giorni al 100%: 1.500 €;
30 giorni al 75%: 2.587,5 €;
60 giorni al 50%: 3.450 €;
180 giorni al 25%: 5.175 € per un totale di 42.337,5 € a titolo di danno non patrimoniale.
L'attore ha altresì chiesto che venisse applicato un aumento per personalizzazione.
pagina 5 di 8 Tuttavia, le circostanze dedotte dall'attore (non aver potuto frequentare l'università per un mese) non appaiono rientrare tra quelle circostanze eccezionali e specifiche idonee ad aumentare il valore standard del risarcimento del danno c.d. dinamico-relazionale, trattandosi di conseguenze ordinarie rispetto a quel particolare tipo di lesione per un ragazzo dell'età del danneggiato.
Si veda, tra le altre, Cassazione civile, sez. III, 18/05/2022, n. 15924, che si riporta di seguito: “non può non convenirsi che un problema di "personalizzazione" del danno si pone solo ove si muova da un importo standard del danno
(quale quello determinato secondo il sistema tabellare per il danno biologico, quale danno dinamico-relazionale). Solo in tal caso, in presenza come detto di situazioni particolari ed eccezionali, che non possano presumersi già considerate nell'importo standard, si pone il problema di un aumento personalizzante dell'importo risarcitorio che possa consentire una adeguata compensazione del danno nella sua effettiva consistenza fenomenologica, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento
(art. 1223 c.c.).”.
In punto di personalizzazione del danno, alla luce di quanto sopra riportato, si può affermare che il fatto che a seguito dell'incidente l'attore ha non abbia potuto frequentare l'università per un mese, rappresenta l'ordinario pregiudizio derivante da una lesione del tipo di quella subita dall'attore, con conseguente inapplicabilità di un aumento del valore standard del danno biologico. Ciò senza contare che l'attore non ha nemmeno offerto elementi di prova.
Con riguardo al danno patrimoniale, la c.t.u. ha ritenuto congrue e giustificate spese mediche per un ammontare complessivo di 1.387,4 €.
A fronte del riconoscimento di una corresponsabilità in capo ad pari al 10%, i suddetti Parte_1 importi devono essere ridotti della stessa percentuale, riconoscendo quindi un danno non patrimoniale di
38.103,75 € e un danno patrimoniale di 1.248,66 €.
Nulla può essere riconosciuto per il telefono cellulare e il vestiario in quanto l'attore non ha fornito la benché minima prova sul punto.
Con riferimento alle spese del c.t.p., queste non possono essere riconosciute in quanto allegate e provate solo in comparsa conclusionale e pertanto in un momento ben successivo alla precisazione delle conclusioni e soprattutto quando la causa era già stata trattenuta in decisione. Il processo, infatti, si snoda in diverse fasi, l'ultima delle quali esita nel trattenimento della causa in decisione, con la conseguenza che la sentenza avrà necessariamente come riferimento i fatti come cristallizzatisi nel momento subito antecedente a tale ultimo frangente.
Il suddetto importo (38.103,75 € con esclusione dei 1.248,66 € di rimborso spese mediche e di perizia medico-legale ante causa, trattandosi di debiti sorti già liquidi), rappresentanti un debito di valore, devono essere tuttavia rideterminati con devalutazione e successiva rivalutazione e applicazione di interessi legali
(alla luce di Cassazione civile, Sez. Un., 17/02/95, n. 1712), dalla data del sinistro sino alla sentenza.
pagina 6 di 8 Prima però deve tenersi conto anche dell'acconto versato (14.000 €, in quanto non può in questa sede tenersi conto dell'importo ulteriore versato successivamente e del quale le parti hanno dato atto solo con le comparse conclusionali e di replica – in sede di precisazione delle conclusioni infatti tali importi erano stati fatti oggetto di offerta e non di effettiva corresponsione –, per le stesse ragioni su esposte circa le spese del c.t.p.) e pertanto in ossequio a Cassazione civile n. 6607/2023 si procede prima a rendere omogenee le somme (quella da risarcire e l'acconto), rivalutandole entrambe alla data odierna, con i seguenti risultati
(con rivalutazione dalla data della corresponsione 8.5.2019 ad oggi per gli acconti e dalla data dell'incidente ad oggi per il risarcimento): il risarcimento del danno ammonta a 45.724,50 € mentre l'acconto ammonta a
16.352,00 €.
La somma residua ammonta quindi a 29.372,5 €.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi (al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici Istat), calcolati sulla somma (già rivalutata) che man mano residua rispetto al pagamento dell'acconto: si hanno così 207,94 € fino al 8.5.2019 (calcolo eseguito su 45.724,50 €) e 2.557,28
€ sulla residua somma sino ad oggi (ossia 29.372,5 €), per un totale di 2.765,22 € per interessi compensativi.
Alla luce dei suddetti calcoli residua quindi un diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 33.386,38 € (che, si ribadisce, non tiene conto delle somme ulteriori corrisposte dall'assicurazione ad successivamente al trattenimento della causa in decisione). Parte_1
Nonostante la compagnia assicurativa contesti la debenza dei compensi per l'assistenza in sede stragiudiziale, si rileva che gli attori nulla hanno chiesto in merito né nell'atto introduttivo né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Con riferimento al risarcimento del danno richiesto da si osserva quanto segue. Parte_2
È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riferimento al danno patrimoniale relativo all'auto (e alla non meglio precisata estensione di garanzia).
Infatti, nel caso di specie il risarcimento del danno si prescrive in due anni come previsto dall'art. 2947 co.
2 c.c..
Gli unici atti interruttivi sono rappresentati dal riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.) di cui all'offerta risarcitoria del 14.12.2016 (doc. n. 4 parte attrice) e il successivo invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita del 12.2.2020 (doc. n. 2 parte attrice). Dal 14.12.2016 al 12.2.2020 sono tuttavia trascorsi più di due anni con conseguente estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale.
Si ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'art. 2947 co. 3 c.c. in quanto, seppure la condotta di possa configurarsi quale delitto previsto e punito dall'art. 590 bis c.p., è anche CP_1 vero che il danno all'automobile non può considerarsi conseguenza specifica del fatto di reato “lesioni pagina 7 di 8 colpose da incidente stradale” quanto piuttosto conseguenza dell'illecito civile ex art. 2054 c.c.. Tale conclusione appare l'unica possibile a fronte della ricostruzione dei principi vigenti in materia, efficacemente fornita da Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26958 del 2018. ha altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per aver Parte_2 dovuto prestare assistenza al figlio, liquidato equitativamente in 2.500 €. La domanda è palesemente infondata. Non vi è infatti alcun danno ingiusto, quanto piuttosto l'adempimento degli ordinari doveri di cura e assistenza che caratterizzano il rapporto genitore-figlio.
Tenuto conto del quasi totale accoglimento della domanda di e del rigetto della domanda Parte_1 di si ritiene opportuno operare una compensazione del 25% delle spese di lite mentre il Parte_2 restante 75% deve essere posto a carico dei convenuti, importo che viene liquidato come in dispositivo, ai valori medi dello scaglione di riferimento da 26.000 € a 52.000 €.
Spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità di in relazione CP_1 all'incidente subito da come meglio descritto in parte motiva;
Parte_1
2. definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo Parte_1 di 33.386,38 € in favore di oltre agli interessi al tasso legale dalla presente Parte_1 sentenza al saldo;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore ; Parte_2
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori del 75% delle spese del presente giudizio liquidate in 5.712 € per competenze professionali e 388,50 per spese, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
5. compensa il restante 25% delle spese di lite;
6. spese di CTU a definitivo carico dei convenuti;
7. sentenza provvisoriamente esecutiva.
Gorizia, li 29 ottobre 2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Giudice unico, Dott.ssa Martina Ponzin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi residenti a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mersedes Giuseppin attori contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], CP_1 C.F._3
(p. iva ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Gorizia, Corso Giuseppe Verdi 30 convenuti contumaci
e
(P. Iva ) con Sede in Roma viale Cesare Pavese 385, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Zannier
convenuta in punto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale – incidente stradale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per gli attori:
“contrariis reiectis
In via principale: - Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro stradale CP_1 dd. 11.11.2016 e per l'effetto condannare i convenuti in solido quali litisconsorti necessari al risarcimento del danno
pagina 1 di 8 quantificato a favore di nell'importo pari ad Euro 38.448,25 e a favore di nell'importo Parte_1 Parte_2 di Euro 7.415,00, già detratte le somme ricevute quale acconto sul maggior dovuto, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia maggiorata degli interessi legali dalla data dei fatti al saldo effetti. - Spese processuali rifuse, accessori compresi.”.
Per la convenuta:
“per quanto riguarda la domanda proposta da dato atto dell'avvenuto versamento a favore dello stesso da Parte_1 parte della prima dell'inizio della presente vertenza della somma di € 14.000,00, nonché dato Controparte_3 atto che la con la Pec di data 04.04.2024, depositata in atti, ritenuto sussistere un concorso di Controparte_3 colpa del nella misura del 30% ed un danno complessivo conseguente all'incidente in oggetto di € Parte_1
39.332,00, ha dichiarato la sua decisione di corrispondere allo stesso, con le modalità che verranno indicate, la ulteriore somma di € 14.759,06, comprensiva degli interessi maturati quantificati secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte, oltre ad € 5.313,23 per le spese legali a favore del difensore dell'attore avv. Giuseppin Mersedes, voglia respingere ogni ulteriore pretesa risarcitoria, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite per l'attività di difesa svolta dalla Assicurazione convenuta limitatamente alla fase decisionale e per quanto riguarda la domanda proposta da dato atto Parte_2 dell'avvenuto versamento a suo favore da parte della prima dell'inizio della vertenza della Controparte_3 somma di € 3.000,00, voglia respingere ogni ulteriore pretesa con compensazione integrale delle spese di lite.
In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza del 24.95.2023, voglia ammettere per quanto di ragione i capitoli di prova di cui alla Memoria n.2 ex art 183 c.6 cpc della convenuta Assicurazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio i convenuti al fine di ottenere la loro condanna al pagamento in solido del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della collisione avvenuta la sera del 11.11.2016 sulla Strada Provinciale 8 (Sagrado-Gorizia) tra il furgone guidato da di proprietà di e CP_1 Controparte_2 assicurato per la RCA con e l'autovettura condotta da Controparte_3 Parte_1 di proprietà di (rispettivamente figlio e padre). Parte_2
In particolare, dopo aver tratteggiato la dinamica dei fatti (il conducente dell'automobile perdeva il controllo e andava a impattare contro il guard-rail, arrestandosi nella corsia opposta rispetto a quella della propria direzione di marcia, dopo qualche istante dalla direzione opposta alla propria sopraggiungeva il furgone guidato da che colpiva l'automobile che, a sua volta, investiva che, CP_1 Parte_1 ferito, veniva quindi trasportato all'ospedale), il conducente chiedeva il risarcimento dei Parte_1 danni non patrimoniali (nella specie di danno biologico unitamente al danno morale, con applicazione della personalizzazione) e patrimoniali (spese mediche sostenute, valore del cellulare e del vestiario) subiti mentre il padre, proprietario dell'automobile, chiedeva il risarcimento dei danni Parte_2
pagina 2 di 8 patrimoniali (valore dell'automobile poi rottamata ed estensione della garanzia) nonché non patrimoniali
(per aver prestato assistenza al figlio, da liquidarsi equitativamente).
e (in qualità di successore nei rapporti giuridici facenti capo a CP_1 Controparte_2 [...]
cancellata dal registro delle imprese già in data 31.12.2013) non si Controparte_2 costituivano e venivano dichiarati contumaci.
Si costituiva invece contestando l'integrale addebito di responsabilità a Controparte_3 carico del conducente del furgone, ritenendo invece che vi fosse un concorso di colpa di Parte_1 nella causazione dell'incidente, quantificato nel 30%, vista la perdita di controllo dell'automobile. La compagnia assicurativa contestava altresì l'applicazione della personalizzazione, non sussistendone i presupposti, nonché la sussistenza del danno patrimoniale relativo al telefono cellulare e al vestiario. Con riferimento alla posizione del padre, proprietario dell'auto, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno relativa all'automobile in quanto decorso il termine biennale ex art. 2947 co. 2 c.c. senza che vi fossero atti interruttivi e con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale contestava la fondatezza della domanda in quanto prestare assistenza al figlio non poteva considerarsi danno non patrimoniale risarcibile.
Le parti davano atto che, prima del giudizio, l'assicurazione aveva corrisposto ad la Parte_1 somma di 14.000 € e a la somma di 3.000 € che gli attori avevano trattenuto a titolo di Parte_2 acconto.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita oralmente e veniva disposta c.t.u. medico-legale.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate, previa concessione dei termini per il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c..
Con riferimento alla dinamica dell'incidente e ai profili di responsabilità, si osserva quanto segue.
Come noto, nel caso di scontro tra veicoli l'art. 2054 c.c. prevede, al secondo comma, l'applicazione del principio della presunzione di pari corresponsabilità tra i conducenti/proprietari dei veicoli coinvolti. Tale disposizione si applica anche all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, uno dei due veicoli sia fermo e non in movimento.
La stessa disposizione prevede che si possa andare esenti dalla responsabilità risarcitoria se si prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In base alle allegazioni delle parti, alle informazioni tratte dai documenti depositati e agli esiti dell'istruttoria orale è accertata una corresponsabilità delle parti nella causazione dell'evento, con un addebito di responsabilità pari al 90% in capo a e pari al 10% in capo ad CP_1 Parte_1
pagina 3 di 8 Invero, è pacifico tra le parti che si trovasse in uno stato di grave alterazione alcolica (tasso CP_1 di etanolo parti a 1,42 g/l alle ore 22.37 – circa due ore dopo l'incidente – e dunque pari a quasi il triplo del massimo consentito).
È stata invece oggetto di contestazione la condotta di e, in parte, quella di Parte_1 CP_1
Si precisa che nessun ruolo può essere attribuito alla condotta precedente che ha portato alla perdita di controllo dell'auto in quanto è di tutta evidenza che a seguito dell'arresto della stessa si è interrotto il decorso causale degli eventi che avevano portato allo slittamento dell'auto, con decorso di una nuova e autonoma serie causale di eventi.
L'istruttoria orale, unitamente alla documentazione in atti (si vedano i verbali della Polizia di Stato –
Sezione Polizia Stradale depositati da entrambe le parti e le SIT del 30.11.2016), ha permesso di accertare che una volta sceso dall'auto, non ha nell'immediatezza posto in essere tutti quegli Parte_1 accorgimenti che avrebbero ragionevolmente permesso di rendere maggiormente visibile l'automobile ferma nella carreggiata, il che avrebbe sicuramente aumentato le probabilità che i veicoli che giungevano dalla direzione opposta alla propria si avvedessero dell'ostacolo costituito dall'auto ferma.
L'attore ha sostenuto di aver azionato le c.d. “quattro frecce” e di aver lasciato le portiere dell'auto aperte in modo tale che anche le luci interne rimanessero accese. I testi sentiti in udienza (ossia gli automobilisti che stavano transitando nel luogo dell'incidente dopo l'arresto dell'auto di e prima Parte_1 dell'impatto col furgone) non hanno tuttavia confermato tali circostanze. Stesse considerazioni valgono per il segnale di pericolo (c.d. triangolo): nessuno dei testi ha riferito di ricordare che vi fosse o che T_ lo avesse in mano e fosse in procinto di posizionarlo.
[...]
Risulta invece che indossasse il giubbotto catarifrangente (la teste lo conferma Parte_1 Tes_1 mentre l'altro teste nega di ricordarlo anche se sembrerebbe che in sede di assunzione di SIT avesse detto l'opposto) e, tuttavia, tale accortezza non sembra aver una certa rilevanza dal momento che T_
al momento dell'impatto, si trovava dietro la propria auto e non davanti (altrimenti il furgone di
[...] avrebbe colpito lui e non l'auto, che a sua volta l'ha colpito), cosicché questi non era CP_1 comunque visibile a coloro che arrivavano dalla direzione da cui è arrivato CP_1
Non solo, sia l'attore sia i testi hanno riferito che era al telefono (presumibilmente per Parte_1 allertare i soccorsi) e che più auto erano transitate dal luogo dell'incidente prima che avvenisse l'impatto con il furgone.
Tutto ciò porta a dedurre che nell'immediatezza del fatto (ossia appena dopo l'arresto Parte_1 della propria auto sulla corsia di marcia opposta) non ha messo in atto tutte quelle accortezze che avrebbero permesso una maggior visibilità dell'ostacolo creato dalla propria automobile. Da ciò consegue che deve essere riconosciuta in capo ad una seppur minima corresponsabilità nella Parte_1
pagina 4 di 8 causazione dell'incidente in quanto risulta che non ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare che si verificasse.
Corresponsabilità che, tuttavia, deve essere certamente contenuta (e che in termini percentuali può essere individuata nel 10%), tenuto conto dell'elevato tasso alcolemico riscontrato in e dal fatto che CP_1 almeno un automobilista aveva avuto l'accortezza di segnalargli il pericolo (si fa riferimento all'utilizzo degli abbaglianti da parte di , sentito come teste). Tali circostanze, pacifiche, rendono Testimone_2 assolutamente preponderante la responsabilità di alla luce del fatto che l'alterazione dovuta CP_1 all'assunzione di alcol è notoriamente causa di rallentamenti nelle reazioni e comporta una minore lucidità, condizione che ha certamente impedito al conducente del furgone di avvedersi per tempo dell'ostacolo e adottare le manovre di emergenza opportune.
Di un tanto dovrà pertanto tenersi conto ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.
La c.t.u. ha permesso di accertare il danno biologico subito da (frattura scomposta del Parte_1 femore sinistro, trauma cranico, contusioni multiple, lesioni per le quali sono stati necessari due interventi chirurgici) che è stato così quantificato: una riduzione permanente della integrità psicofisica (danno biologico) dell'ordine del 10%; temporanea compromissione dello stato di salute in ambito biologico un periodo a totale dal 11.11.2016 al 18.11.2016 e dal 24.3.2017 al 25.3.2017, seguito da 30 gg al 75%, 60 gg al
50% e ulteriori sei mesi al 25%; grado di sofferenza alto per i periodi di ospedalizzazione, medio per i periodi di inabilità temporanea al 75% e 50%, basso per il periodo al 25%.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (21 anni in quanto incidente occorso in data
11.11.2016, quando il danneggiato non aveva ancora compiuto 22 anni, essendo nato il [...]) e delle tabelle di Milano, si deve quindi riconoscere:
- € 2.612,40 punto del danno biologico per invalidità permanente, che sale a € 3.291,62 con incremento per sofferenza soggettiva per un totale complessivo di € 29.625,00;
- per l'invalidità temporanea, a fronte del grado di sofferenza alto nel periodo al 100%, si deve riconoscere un punto di 150 € (sui 115 € medi e i 173 € massimi) mentre per gli altri giorni di invalidità temporanea può essere riconosciuto un punto di 115 € per un totale di:
10 giorni al 100%: 1.500 €;
30 giorni al 75%: 2.587,5 €;
60 giorni al 50%: 3.450 €;
180 giorni al 25%: 5.175 € per un totale di 42.337,5 € a titolo di danno non patrimoniale.
L'attore ha altresì chiesto che venisse applicato un aumento per personalizzazione.
pagina 5 di 8 Tuttavia, le circostanze dedotte dall'attore (non aver potuto frequentare l'università per un mese) non appaiono rientrare tra quelle circostanze eccezionali e specifiche idonee ad aumentare il valore standard del risarcimento del danno c.d. dinamico-relazionale, trattandosi di conseguenze ordinarie rispetto a quel particolare tipo di lesione per un ragazzo dell'età del danneggiato.
Si veda, tra le altre, Cassazione civile, sez. III, 18/05/2022, n. 15924, che si riporta di seguito: “non può non convenirsi che un problema di "personalizzazione" del danno si pone solo ove si muova da un importo standard del danno
(quale quello determinato secondo il sistema tabellare per il danno biologico, quale danno dinamico-relazionale). Solo in tal caso, in presenza come detto di situazioni particolari ed eccezionali, che non possano presumersi già considerate nell'importo standard, si pone il problema di un aumento personalizzante dell'importo risarcitorio che possa consentire una adeguata compensazione del danno nella sua effettiva consistenza fenomenologica, nel rispetto del principio di integralità del risarcimento
(art. 1223 c.c.).”.
In punto di personalizzazione del danno, alla luce di quanto sopra riportato, si può affermare che il fatto che a seguito dell'incidente l'attore ha non abbia potuto frequentare l'università per un mese, rappresenta l'ordinario pregiudizio derivante da una lesione del tipo di quella subita dall'attore, con conseguente inapplicabilità di un aumento del valore standard del danno biologico. Ciò senza contare che l'attore non ha nemmeno offerto elementi di prova.
Con riguardo al danno patrimoniale, la c.t.u. ha ritenuto congrue e giustificate spese mediche per un ammontare complessivo di 1.387,4 €.
A fronte del riconoscimento di una corresponsabilità in capo ad pari al 10%, i suddetti Parte_1 importi devono essere ridotti della stessa percentuale, riconoscendo quindi un danno non patrimoniale di
38.103,75 € e un danno patrimoniale di 1.248,66 €.
Nulla può essere riconosciuto per il telefono cellulare e il vestiario in quanto l'attore non ha fornito la benché minima prova sul punto.
Con riferimento alle spese del c.t.p., queste non possono essere riconosciute in quanto allegate e provate solo in comparsa conclusionale e pertanto in un momento ben successivo alla precisazione delle conclusioni e soprattutto quando la causa era già stata trattenuta in decisione. Il processo, infatti, si snoda in diverse fasi, l'ultima delle quali esita nel trattenimento della causa in decisione, con la conseguenza che la sentenza avrà necessariamente come riferimento i fatti come cristallizzatisi nel momento subito antecedente a tale ultimo frangente.
Il suddetto importo (38.103,75 € con esclusione dei 1.248,66 € di rimborso spese mediche e di perizia medico-legale ante causa, trattandosi di debiti sorti già liquidi), rappresentanti un debito di valore, devono essere tuttavia rideterminati con devalutazione e successiva rivalutazione e applicazione di interessi legali
(alla luce di Cassazione civile, Sez. Un., 17/02/95, n. 1712), dalla data del sinistro sino alla sentenza.
pagina 6 di 8 Prima però deve tenersi conto anche dell'acconto versato (14.000 €, in quanto non può in questa sede tenersi conto dell'importo ulteriore versato successivamente e del quale le parti hanno dato atto solo con le comparse conclusionali e di replica – in sede di precisazione delle conclusioni infatti tali importi erano stati fatti oggetto di offerta e non di effettiva corresponsione –, per le stesse ragioni su esposte circa le spese del c.t.p.) e pertanto in ossequio a Cassazione civile n. 6607/2023 si procede prima a rendere omogenee le somme (quella da risarcire e l'acconto), rivalutandole entrambe alla data odierna, con i seguenti risultati
(con rivalutazione dalla data della corresponsione 8.5.2019 ad oggi per gli acconti e dalla data dell'incidente ad oggi per il risarcimento): il risarcimento del danno ammonta a 45.724,50 € mentre l'acconto ammonta a
16.352,00 €.
La somma residua ammonta quindi a 29.372,5 €.
A tale somma devono essere aggiunti gli interessi compensativi (al tasso legale sul capitale rivalutato anno per anno in base agli indici Istat), calcolati sulla somma (già rivalutata) che man mano residua rispetto al pagamento dell'acconto: si hanno così 207,94 € fino al 8.5.2019 (calcolo eseguito su 45.724,50 €) e 2.557,28
€ sulla residua somma sino ad oggi (ossia 29.372,5 €), per un totale di 2.765,22 € per interessi compensativi.
Alla luce dei suddetti calcoli residua quindi un diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari a 33.386,38 € (che, si ribadisce, non tiene conto delle somme ulteriori corrisposte dall'assicurazione ad successivamente al trattenimento della causa in decisione). Parte_1
Nonostante la compagnia assicurativa contesti la debenza dei compensi per l'assistenza in sede stragiudiziale, si rileva che gli attori nulla hanno chiesto in merito né nell'atto introduttivo né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Con riferimento al risarcimento del danno richiesto da si osserva quanto segue. Parte_2
È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riferimento al danno patrimoniale relativo all'auto (e alla non meglio precisata estensione di garanzia).
Infatti, nel caso di specie il risarcimento del danno si prescrive in due anni come previsto dall'art. 2947 co.
2 c.c..
Gli unici atti interruttivi sono rappresentati dal riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.) di cui all'offerta risarcitoria del 14.12.2016 (doc. n. 4 parte attrice) e il successivo invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita del 12.2.2020 (doc. n. 2 parte attrice). Dal 14.12.2016 al 12.2.2020 sono tuttavia trascorsi più di due anni con conseguente estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale.
Si ritiene che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'art. 2947 co. 3 c.c. in quanto, seppure la condotta di possa configurarsi quale delitto previsto e punito dall'art. 590 bis c.p., è anche CP_1 vero che il danno all'automobile non può considerarsi conseguenza specifica del fatto di reato “lesioni pagina 7 di 8 colpose da incidente stradale” quanto piuttosto conseguenza dell'illecito civile ex art. 2054 c.c.. Tale conclusione appare l'unica possibile a fronte della ricostruzione dei principi vigenti in materia, efficacemente fornita da Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26958 del 2018. ha altresì chiesto la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per aver Parte_2 dovuto prestare assistenza al figlio, liquidato equitativamente in 2.500 €. La domanda è palesemente infondata. Non vi è infatti alcun danno ingiusto, quanto piuttosto l'adempimento degli ordinari doveri di cura e assistenza che caratterizzano il rapporto genitore-figlio.
Tenuto conto del quasi totale accoglimento della domanda di e del rigetto della domanda Parte_1 di si ritiene opportuno operare una compensazione del 25% delle spese di lite mentre il Parte_2 restante 75% deve essere posto a carico dei convenuti, importo che viene liquidato come in dispositivo, ai valori medi dello scaglione di riferimento da 26.000 € a 52.000 €.
Spese di CTU a definitivo carico delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea, accerta la responsabilità di in relazione CP_1 all'incidente subito da come meglio descritto in parte motiva;
Parte_1
2. definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'importo complessivo Parte_1 di 33.386,38 € in favore di oltre agli interessi al tasso legale dalla presente Parte_1 sentenza al saldo;
3. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore ; Parte_2
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori del 75% delle spese del presente giudizio liquidate in 5.712 € per competenze professionali e 388,50 per spese, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e c.p.a. se dovuti per legge;
5. compensa il restante 25% delle spese di lite;
6. spese di CTU a definitivo carico dei convenuti;
7. sentenza provvisoriamente esecutiva.
Gorizia, li 29 ottobre 2024
Il Giudice Unico
Dott.ssa Martina Ponzin
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