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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 594/2023 R. G. tra ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Chiara
Salvatici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Camollia n. 65, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Bossi n. 6, Milano
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Usai ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Venezia n. 8, Firenze
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
MBOUP MASSABA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
– condannare la ex art. 2052 c.c., ovvero, in Controparte_1 subordine, ex art. 2043 c.c., disgiuntamente o in solido con il CP_2
, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, come meglio
[...] indicato in parte motiva, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di €
51.136,68 (cinquantunomilacentotrentasei/68) ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia e ragione, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (08.08.2018) al saldo effettivo;
– condannare il , ex art. 2051 ovvero, in Controparte_2 subordine, ex art. 2043, disgiuntamente o in solido con la CP
, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, come meglio
[...] indicato in parte motiva, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di €
51.136,68 (cinquantunomilacentotrentasei/68), ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia e ragione, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (08.08.2018) al saldo effettivo Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”:
REGIONE “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni CP avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare.
1. In rito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di titolarità sostanziale e/o di legittimazione passiva della in relazione alle domande di cui agli CP artt. 2052 e/o 2051 c.c., per le causali esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare inammissibili tali domande.
2
2. Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, le domande svolte dal Sig. nei confronti della , in quanto infondate in fatto e in diritto, Pt_1 CP oltre che non provate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
3. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. nei confronti della , Pt_1 CP ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, per tutti i motivi di cui in atti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e/o dell'art. 2054
c.c., e nei limiti della responsabilità attribuibile alla , previa CP ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i convenuti, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e Controparte_2 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto e Controparte_2 comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la e il Controparte_1 Controparte_2 domandando la condanna del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito dell'incidente occorsogli in data 8 agosto 2018, alle ore 15:45 circa in Sovicille (SI) quando, percorrendo con la sua moto la Via Grossetana, direzione
3 Sant'Andrea - San Rocco a Pilli, nelle vicinanze di Loc. Loccaia, un capriolo aveva attraversato con un balzo la carreggiata - da sinistra verso destra - così repentinamente che non aveva potuto evitare l'impatto.
A fondamento delle domande ha invocato la responsabilità della ex art. 2052 c.c. quale ente territoriale deputato, Controparte_1 in materia di fauna selvatica, a svolgere non solo funzioni normative, ma anche amministrative;
ha richiamato la L. 27 dicembre 1977
n.968, con cui la fauna selvatica appartenente a determinate specie protette è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e la
Legge Regionale Toscana del 12 gennaio 1994 n. 3 di “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche richiamando, in particolare, l'art. 2 Legge Regionale Toscana n.
22/2015 secondo cui “sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: ... b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne”.
Quanto al , ne ha evocato la responsabilità Controparte_2 ex art. 2051 c.c. in qualità di ente competente del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro nonché, ex art. 2043 c.c., non avendo apposto la cartellonistica sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 37, 39 del Codice della Strada e degli artt. 84 e 95 del
Regolamento di Attuazione del C.d.S..
Si è costituita la eccependo l'assenza di prova Controparte_1 di quanto dedotto dall'attore sull'an del sinistro, evidenziando che i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale allegato in atti non avevano assistito al fatto e, dunque, il relativo verbale non prova nulla in merito all'accadimento del fatto storico come narrato dal danneggiato.
4 Ha contestato l'applicabilità alla presente fattispecie della responsabilità ex art. 2052 c.c. invocando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ed ha, in ogni caso, invocato il caso fortuito dovuto al comportamento dell'animale e/o alla condotta del danneggiato, tenuto conto che egli abita nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il sinistro ed è notoria la presenza di fauna selvatica.
Ha contestato l'applicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. essendo il l'ente Controparte_2 proprietario della strada e l'assenza di responsabilità ex art. 2043
c.c..
Ha, infine, contestato altresì il quantum della domanda risarcitoria, sia relativamente al danno non patrimoniale che patrimoniale, rispetto al quale ha eccepito l'insufficienza di un mero preventivo di spesa per la riparazione del mezzo.
Si è costituito il eccependo la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la sola e nel merito l'assenza di ogni sua responsabilità; Controparte_1 ha, anch'ella contestato il quantum della domanda.
Istruita mediante assunzione di prove orali, CTU dinamica e medico legale, le parti all'udienza del 26.9.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La responsabilità della Controparte_1
È innanzitutto opportuno ricordare che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha di recente modificato il proprio orientamento in materia di responsabilità da fauna selvatica stabilendo che i relativi danni sono risarcibili dalla p.a. a norma dell'art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157/1992
5 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
È stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto CP titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa CP nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023,
n. 3745; Cass., 20/04/2020, n. 7969, seguita da Cass., 22/06/2020,
n. 12113).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno. Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, comma 1c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale
6 selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (v. Cass., 27/04/2023, n.
11107, Cass., 12/03/2024 , n. 6539).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che
“Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e 2054
c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato” (v. Cass., 23/05/2022, n. 16550; Cass., 07/03/2016, n.
4373).
Pertanto il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico - appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato - e dimostrare: la dinamica del sinistro;
il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
se, oltre che danneggiato, anche conducente del veicolo, oltre a quanto esposto sopra, dovrà allegare e dimostrare: l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno
7 concorrente) del danno. Per contro, l'ente deve dare la prova liberatoria dell'art. 2052 c.c., dimostrando il caso fortuito.
Nella presente fattispecie non si ritiene che il complesso probatorio acquisito abbia dimostrato che l'attore abbia tenuto una condotta tale da aver adottato ogni opportuna cautela per evitare il sinistro e che lo stesso possa essere dipeso unicamente dalla condotta imprevedibile dell'animale selvatico.
In ordine alla dinamica del sinistro, si può ritenere provato che il sinistro sia avvenuto a causa dell'impatto della moto con il capriolo che ha attraversato la carreggiata.
In tal senso depone la documentazione fotografica in atti dalla quale risulta la presenza dell'animale morto sulla carreggiata, presenza confermata anche dagli agenti accertatori che hanno redatto il verbale allegato in atti ed hanno reso testimonianza, precisando che la moto nello stato rappresentato nella foto
(appoggiata sul cavalletto) è stata messa da loro per non intralciare ulteriormente la circolazione.
Il CTU Ing. chiamato ad accertare la compatibilità dei Per_1 danni riportati dal motoveicolo di proprietà dell'attore con il sinistro, la quantificazione dei danni e la congruità con il preventivo depositato in atti, ha rilevato: “Ciò detto, non è materialmente provato che il motociclista abbia effettivamente urtato l'animale, giacché per farlo sarebbe stato necessario poter esaminare direttamente il mezzo alla ricerca di tracce dirette del contatto con
l'ungulato, quali ad esempio del pelo, o tracce ematiche.
Deve tuttavia rilevarsi che una delle foto del motociclo, segnatamente quella ritraente la ruota anteriore con vista frontale, riprodotta a pagina seguente, può indicare una collisione frontale. In essa infatti il parafango anteriore presenta rottura e tracce evidenti di sfregamento con l'asfalto sul lato sinistro (dove la moto è caduta)
e altre tracce di sfregamento, di tipo diverso nella parte frontale, che non possono essere dovute a contatto con l'asfalto sia per
8 morfologia, sia perché è zona di impossibile contatto col suolo. Le prime hanno andamento obliquo perfettamente correlabile con la postura assunta dal motociclo nella caduta in corsa, e sono assai più marcate;
le seconde sono più lievi ed hanno andamento parallelo all'asse longitudinale del mezzo. Per esperienza dello scrivente, queste ultime possono essere correlabili ad investimento di fauna selvatica (specialmente a parti più dure come il cranio o le zampe) sia per il loro andamento che per la loro connotazione morfologica”
(pag. 5 CTU).
Il danneggiato conducente, tuttavia, non ha provato di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, né che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Infatti, quanto riportato dal CTU Ing. in proposito non è Per_1 sufficiente a ritenere provata l'adozione della opportuna cautela da parte dell'attore.
Invero il CTU ha scritto: “è ben possibile che l'animale raffigurato dai Carabinieri, sbucando dalla boscaglia raffigurata sulla destra dell'immagine (quindi, da sinistra rispetto al senso di marcia del motociclista) abbia rappresentato un pericolo improvviso non concedendo al conducente il tempo necessario per un'efficace manovra di salvataggio. La larghezza della carreggiata, di poco più di 6 metri nella zona, può infatti essere coperta in un paio di balzi da un animale selvatico che sbuchi in corsa dal piano rilevato sulla sinistra, comportando tempi molto brevi, comparabili col tempo medio di percezione e reazione al pericolo di 1 secondo di un comune conducente”.
Dette deduzioni, tuttavia, in assenza di ulteriori e specifici riscontri in ordine alle concrete cautele adottate dal danneggiato non
9 appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Peraltro, a prescindere dalla concreta apposizione della cartellonistica stradale nel tratto di strada in questione, si deve rilevare che il sinistro è avvenuto “in itinere” tanto che l'attore ha percepito risarcimento Questo significa che egli ben CP_3 conosceva lo stato dei luoghi, caratterizzati da fitta vegetazione come riscontrabile dalla documentazione in atti, circostanza che avrebbe ulteriormente dovuto indurre il sig. a prestare Pt_1 particolare cautela nel percorrere il tratto di strada in questione.
2. La responsabilità del Controparte_2
Deve essere, innanzitutto, precisato che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c..
La questione relativa alla responsabilità del proprietario e/gestore delle strade per i sinistri verificatisi a causa di animali selvatici è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte che dopo aver riaffermato che, secondo un consolidato orientamento, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi
(Cass.19/05/2011, n. 11016; Cass.25/07/2008, n.20427), ha richiamato i seguenti principi generali che regolano la materia.
In particolare, è stato precisato che:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonchè l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del
“potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa;
10 - non ha senso parlare di “colpa nella custodia” quanto piuttosto di “rischio di custodia” atteso che la responsabilità non si fonda sull'accertamento di una condotta colposa del custode - tanto che il custode negligente risponde dei danni a terzi allo stesso modo del custode perito e prudente – bensì sul rapporto tra il bene e colui che ne ha di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità
(Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016);
- l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa (Cass.
28/03/2001, n.4480; Cass. 29/11/2006, n. 25243; Cass.
29/03/2007, n.7763; Cass. 19/05/2011, n.11016);
- l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n.
11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che,
a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 05/02/2013, n. 2660 Cass. 19/05/2011, n.
110168). Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale
(Cass. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 13/07/2011, n. 15389;
Cass. 07/07/2010, n,16029; Cass. 08/05/2008, n.11227).
L'accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l'accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio
11 stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell'estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonchè delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n.15383; Cass.
12/07/2006, n.15779; Cass. 22/04/2010 n.9546).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali e dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., va affermata la responsabilità del nella Controparte_2 determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Occorre precisare che la legittimazione passiva della ex CP art. 2052 c.c. quale soggetto pubblico al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non esclude nè si pone in contrasto con la eventuale concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario del tratto stradale in cui si verifica il sinistro – pur cagionato dalla presenza di un animale selvatico su strada - attesa la diversità dei presupposti applicativi e delle finalità delle due norme, nonché dei soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza degli utenti della strada (Corte di Appello Roma sez. II, 04/10/2023, n.
6314).
Infatti, mentre nelle citate pronunce la responsabilità della trova il suo fondamento nella sancita applicabilità dell'art. CP
2052 c.c. anche agli enti pubblici, e in particolare alla in CP quanto soggetto proprietario dell'animale selvatico, e si fonda, in definitiva, sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito;
12 nella fattispecie in esame, la domanda risarcitoria è stata proposta anche nei confronti del in qualità di custode non Controparte_2 dell'animale selvatico, bensì del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro.
È evidente, pertanto, la diversità della natura della responsabilità dell'ente regionale, individuato dalle ultime pronunce quale legittimato passivo esclusivo dell'azione risarcitoria intentata dall'utente danneggiato che faccia valere il difetto di controllo o di gestione sulla fauna selvatica da parte degli enti cui spettano o sono delegate le relative funzioni e competenze normative e amministrative, da quella, fatta valere in questa sede, che attiene al distinto rapporto di custodia e gestione dell'ente proprietario della strada pubblica.
In sintesi, l'esclusività della legittimazione passiva della CP pare essere stata affermata dalla S.C. solo in relazione all'azione risarcitoria proposta ex art. 2052 c.c. e non anche rispetto all'azione ex art. 2051 c.c., sicchè non può escludersi l'applicabilità della suddetta norma alla fattispecie in esame.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che non è contesta la proprietà della strada oggetto del sinistro in capo al Comune di
. CP_2
Chiarita l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. e il riparto degli oneri probatori tra le parti, ritiene questa giudice che parte attrice abbia assolto al proprio onere dimostrando sia il rapporto di custodia, sia l'insorgenza di una fonte di pericolo, ossia la presenza improvvisa di un capriolo sulla carreggiata della strada appartenente al sia il danno subito a causa della collisione con l'animale CP_2 improvvisamente balzato sulla moto (e, dunque, il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso).
Come sopra detto, infatti, è risultato provato per tabulas e dall'espletata istruttoria orale, che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione, l'attore mentre percorreva la Via
13 Grossetana, direzione Sant'Andrea - San Rocco a Pilli, nelle vicinanze di Loc. Loccaia, impattava con un capriolo che aveva attraversato con un balzo la carreggiata - da sinistra verso destra - così repentinamente che non aveva potuto evitare l'impatto.
Di contro il , pur deducendo di aver posto in Controparte_2 essere tutte le misure esigibili per un efficiente controllo del tratto di strada in oggetto, non ha provato che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito, nel senso chiarito dai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, sul contenuto di tale prova liberatoria, l'orientamento prevalente della Suprema Corte è nel senso di ritenere che il caso fortuito sia rappresentato da un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista o imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile con l'ordinaria diligenza o dalla condotta del danneggiato, improntata all'omissione delle normali cautele (Cass.
Civ. 3.4.2009, n. 8157; Cass. Civ. 20.11.2009, n. 24529; Cass. Civ.
19.11.2009, n. 24419 e Cass. Civ. 25.7.2008, n. 20427) e, nel caso di incidente verificatosi per la presenza di animali sulla sede stradale, la dimostrazione che l'immissione degli stessi sia riconducibile ad ipotesi che non consentono di intervenire tempestivamente, adottando le necessarie cautele (Cass. Civ.
2.2.2007, n. 2308 e Cass. Civ. 29.3.2007, n. 7763). Costituisce dunque fortuito non già la mera presenza sul tratto stradale di ostacoli, bensì la circostanza che un siffatto improvviso evento sia del tutto imprevedibile ed inevitabile, valutazione questa che richiede in primo luogo di risalire alle ragioni di tale presenza perturbatrice della circolazione stradale. Per invocare il fortuito è, pertanto, necessario provare che la presenza ciò nonostante di fattori perturbatori sia dipesa appunto da ragioni del tutto eccezionali e del tutto imponderabili - quali ad esempio, nel caso di animali.
14 Nella presente fattispecie, peraltro, non è contestato che nel tratto di strada in questione non fosse nemmeno stata apposta idonea segnaletica stradale. Si veda sul punto la dichiarazione del teste responsabile dell'ufficio tecnico del Testimone_1 [...]
che Parte_2 all'udienza del 12.12.2023, in merito alla presenza di cartelli stradali di pericolo attraversamento animali sul tratto di strada ha dichiarato: “dai controlli che ho fatto a quella data non sono stato in grado di attestare se i cartelli c'erano o non c'erano.
ADR Giudice: ribadisco, non so dire se i cartelli c'erano o non
c'erano a quella data.
ADR Avv. Salvatici: se ci fossero stati eventuali cartelli o ordinanze penso che le avrei trovate, io comunque seguo solo la parte dell'installazione o della rimozione della segnaletica su indirizzo della polizia municipale e dell'amministrazione comunale …
Attualmente non ci sono i cartelli di segnaletica e per quello che mi ricordo non mi sembra che siano stati rimossi dal 2018”.
Anche il Vice Brigadiere ha dichiarato: “mi Persona_2 sembra che lì ci siano, in direzione Siena sulla parte destra, siamo nel Comune di Siena, non di , comunque non ne sono certo, CP_2 anche tenuto conto che è passato diverso tempo”.
Giova altresì precisare che la documentazione fotografica allegata dalla non è pertinente rispetto ai luoghi di Controparte_1 causa, essendo il cartello di cui al doc. 2 riferibile ad altra località, segnatamente via Loccaia e non Loc. Loccaia, luogo del sinistro (v. docc. da 17 a 21 allegati alla seconda memoria istruttoria parte attrice).
La possibilità dell'attraversamento stradale da parte di animali selvatici in un tratto di strada come quello in esame che, per stessa ammissione del è ricco di vegetazione, deve considerarsi CP_2 una circostanza tutt'altro che imprevedibile e l'attraversamento di un capriolo, in assenza di dimostrazione del caso fortuito, non prova
15 altro che l'inidoneità delle misure apprestate a tutelare l'utenza in transito, o meglio, la totale assenza di misure considerato, altresì, che la qualora la causa dell'insorgenza del fattore di pericolo rimanga ignota, la responsabilità grava sul custode.
Nel caso di specie, dunque, la prova liberatoria non è stata fornita, in quanto il non ha dimostrato che l'immissione CP_2 dell'animale fosse da ricondursi ad un'evenienza improvvisa, secondo la tipologia e le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità, impossibile da prevenire tempestivamente poichè dovuta a un evento estemporaneo e improvviso e fuori dal controllo e dal potere di intervento del custode;
fattore che avrebbe dovuto puntualmente individuare.
Deve essere, pertanto, affermata la responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso. CP_2
3. Sul quantum
3.1. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale è stata disposta CTU medico legale le cui conclusioni vengono recepite dalla giudicante, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici.
Il Dott. ha accertato quanto segue: “Sulla base della Pt_3 obiettività esperita in corso di CTU , dall'analisi dei documenti agli atti il CTU ritiene che il quadro menomativo in essere attualmente
,sia in indiscusso nesso causale con le lesioni riportate nelle circostanze per cui è causa , sia stabile e non suscettibile di ulteriori miglioramenti o abbia necessità di altri interventi, costituito da diffuse cicatrici deturpanti (ipocromiche e cheloidee) a livello degli avambracci, gamba destra, ginocchio sinistro e piede sinistro, queste ultime fortemente iperestesiche e dolenti, determinanti una evidente ipotrofia da non uso dell'arto inferiore sinistro e deficit dei movimenti del piede sinistro e del ginocchio sinistro.
Il CTU, reputa, secondo i comuni barème, che il danno biologico permanente in essere derivato dalle sole lesioni incidentali del giorno
16 8 Agosto 2018 e dalla loro evoluzione temporale sia oggi equamente valutabile nella misura del 10-11 % (dieci-undici).
La inabilità temporanea può stabilirsi in gg. 277 (certificati
di cui 30 a totale, 60 a parziale al 75%, 55 al 50% e 132 al CP_3
25%. Non risultano spese documentate in atti”.
Ai fini della quantificazione del danno la giudicante ritiene di dover far applicazione delle Tabelle di Milano;
pertanto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (30 anni), l'attore ha diritto al risarcimento di € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale;
€ 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
€ 3.162,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; €
3.795,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%; €
22.336,00 a titolo di danno biologico, per un totale di € 37.918,50 oltre rivalutazione monetaria.
Da tale somma deve essere detratto quanto già corrisposto dall' a titolo di risarcimento del danno in itinere, pari ad € CP_3
13.475,07; di conseguenza il è tenuto a risarcire Controparte_2 all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di €
24.443,43 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Non merita, invece, accoglimento, la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale formulata dall'attore.
In proposito si richiama il granitico indirizzo giurisprudenziale in materia, per il quale di personalizzazione può parlarsi solo qualora nella specificità del caso concreto si rinvenga la verificazione di pregiudizi ulteriori, peculiari della vicenda sub iudice, rispetto a quelli ordinariamente ricollegabili ad un danno del tipo di quello accertato e liquidato e non ricompresi nella percentuale di danno biologico sub specie di invalidità permanente e di inabilità temporanea riconosciuta (cfr. Cass. n. 25164/2020 per cui gli elementi rilevanti ai fini della c.d. personalizzazione del danno
“devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché
17 non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019)”).
3.2. In ordine al danno patrimoniale, dalla CTU effettuata sul mezzo è risultato quanto segue: “Le immagini versate in atti da parte attrice evidenziano le conseguenze di una scivolata sul fianco sinistro, manifestando segni di abrasione su molteplici componenti di tale lato quali contrappeso di estremità del manubrio, manopola, leva frizione, indicatori di direzione, parafango anteriore, cupolino, specchietto retrovisore, pedana passeggero.
Nel preventivo è elencata pure la necessità di un non meglio precisato intervento di addrizzatura del telaio nella parte posteriore
e successiva verniciatura, che lo scrivente ritiene incompatibile con una semplice scivolata in mancanza di un urto di tale zona contro un ostacolo fisso che possa avere comportato delle deformazioni. In ogni caso, le immagini disponibili non documentano alcun danno di tale portata.
Si ritiene anche non necessaria la sostituzione del manubrio, che evidenzia solamente abrasione nel contrappeso di estremità già compreso fra i pezzi da sostituire. E' anzi da indicare al riguardo
l'assenza del contrappeso sul lato opposto, certo non dovuta all'accaduto giacché la scivolata ha interessato il solo lato sinistro del mezzo, quanto piuttosto allo scadente stato di manutenzione del mezzo medesimo. Appare anche non necessaria la sostituzione della pedana posteriore ma solo del rivestimento in gomma.
Quindi in sostanza rispetto alle voci indicate nel preventivo in atti, si ritengono non pertinenti il manubrio, l'addrizzatura e
18 verniciatura del telaio e la pedana posteriore;
per le rimanenti gli importi dei ricambi si possono ritenere coerenti col listino Suzuki dell'epoca, per complessivi € 405,87. Per la sostituzione delle varie componenti possono concedersi ore 2 di mano d'opera al costo medio del periodo di 50€/ora per totali € 100,00, per un importo complessivo di € 505,87”.
Si ritiene, pertanto, potersi liquidare a titolo di danno patrimoniale la somma di € 505,87 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 per lo scaglione di riferimento (€ 51.136,68 nei confronti della da parte dell'attore ed € 24.949,30 nei confronti Controparte_1 dell'attore da parte del ) con applicazione dei Controparte_2 parametri medi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice nei confronti della e a carico Controparte_1 del nei confronti di parte attrice. Controparte_2
Le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico solidale di parte attrice e di parte convenuta essendo il primo risultato Controparte_2 soccombente nei confronti della ed il secondo nei Controparte_1 confronti dell'attore.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
19 - rigetta le domande avanzate da nei confronti Parte_1 della;
CP
- condanna il al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale in favore di che liquida in € 24.443,43, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
- condanna il al risarcimento del danno Controparte_2 patrimoniale in favore di che liquida in € 505,87 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna il alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per Parte_1 compensi professionali, € 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e del . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Siena, il 15/01/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 594/2023 R. G. tra ( , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso giusta procura allegata all'atto di citazione dall'Avv. Chiara
Salvatici ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via
Camollia n. 65, Siena
PARTE ATTRICE
nei confronti di
), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Matteo Cerretti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via dei Bossi n. 6, Milano
PARTE CONVENUTA
e nei confronti di
), rappresentato e difeso Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Francesco Usai ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Venezia n. 8, Firenze
PARTE CONVENUTA
1 OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI:
MBOUP MASSABA: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Siena, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
– condannare la ex art. 2052 c.c., ovvero, in Controparte_1 subordine, ex art. 2043 c.c., disgiuntamente o in solido con il CP_2
, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, come meglio
[...] indicato in parte motiva, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di €
51.136,68 (cinquantunomilacentotrentasei/68) ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia e ragione, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (08.08.2018) al saldo effettivo;
– condannare il , ex art. 2051 ovvero, in Controparte_2 subordine, ex art. 2043, disgiuntamente o in solido con la CP
, ciascuno per il proprio titolo di responsabilità, come meglio
[...] indicato in parte motiva, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore in conseguenza del sinistro de quo, mediante il pagamento della somma di €
51.136,68 (cinquantunomilacentotrentasei/68), ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nella misura ritenuta di giustizia e ragione, il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (08.08.2018) al saldo effettivo Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa e sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”:
REGIONE “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni CP avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare.
1. In rito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di titolarità sostanziale e/o di legittimazione passiva della in relazione alle domande di cui agli CP artt. 2052 e/o 2051 c.c., per le causali esposte in atti e, per l'effetto, dichiarare inammissibili tali domande.
2
2. Nel merito, in via principale: rigettare, per tutti i motivi esposti in atti, le domande svolte dal Sig. nei confronti della , in quanto infondate in fatto e in diritto, Pt_1 CP oltre che non provate, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
3. Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal Sig. nei confronti della , Pt_1 CP ridurre il risarcimento eventualmente dovuto, per tutti i motivi di cui in atti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. e/o dell'art. 2054
c.c., e nei limiti della responsabilità attribuibile alla , previa CP ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i convenuti, in proporzione della rispettiva colpa e delle entità delle conseguenze che ne sono derivate.
In ogni caso: con vittoria di compensi professionali, spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e Controparte_2 disattesa ogni diversa domanda, eccezione e conclusione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_2
- nel merito, rigettare integralmente la domanda attorea nei confronti del in quanto infondata in fatto e in diritto e Controparte_2 comunque non provata per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio la e il Controparte_1 Controparte_2 domandando la condanna del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a seguito dell'incidente occorsogli in data 8 agosto 2018, alle ore 15:45 circa in Sovicille (SI) quando, percorrendo con la sua moto la Via Grossetana, direzione
3 Sant'Andrea - San Rocco a Pilli, nelle vicinanze di Loc. Loccaia, un capriolo aveva attraversato con un balzo la carreggiata - da sinistra verso destra - così repentinamente che non aveva potuto evitare l'impatto.
A fondamento delle domande ha invocato la responsabilità della ex art. 2052 c.c. quale ente territoriale deputato, Controparte_1 in materia di fauna selvatica, a svolgere non solo funzioni normative, ma anche amministrative;
ha richiamato la L. 27 dicembre 1977
n.968, con cui la fauna selvatica appartenente a determinate specie protette è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato e la
Legge Regionale Toscana del 12 gennaio 1994 n. 3 di “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche richiamando, in particolare, l'art. 2 Legge Regionale Toscana n.
22/2015 secondo cui “sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A: ... b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne”.
Quanto al , ne ha evocato la responsabilità Controparte_2 ex art. 2051 c.c. in qualità di ente competente del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro nonché, ex art. 2043 c.c., non avendo apposto la cartellonistica sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 37, 39 del Codice della Strada e degli artt. 84 e 95 del
Regolamento di Attuazione del C.d.S..
Si è costituita la eccependo l'assenza di prova Controparte_1 di quanto dedotto dall'attore sull'an del sinistro, evidenziando che i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale allegato in atti non avevano assistito al fatto e, dunque, il relativo verbale non prova nulla in merito all'accadimento del fatto storico come narrato dal danneggiato.
4 Ha contestato l'applicabilità alla presente fattispecie della responsabilità ex art. 2052 c.c. invocando l'applicazione dell'art. 2043 c.c. ed ha, in ogni caso, invocato il caso fortuito dovuto al comportamento dell'animale e/o alla condotta del danneggiato, tenuto conto che egli abita nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il sinistro ed è notoria la presenza di fauna selvatica.
Ha contestato l'applicabilità nei suoi confronti della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. essendo il l'ente Controparte_2 proprietario della strada e l'assenza di responsabilità ex art. 2043
c.c..
Ha, infine, contestato altresì il quantum della domanda risarcitoria, sia relativamente al danno non patrimoniale che patrimoniale, rispetto al quale ha eccepito l'insufficienza di un mero preventivo di spesa per la riparazione del mezzo.
Si è costituito il eccependo la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la sola e nel merito l'assenza di ogni sua responsabilità; Controparte_1 ha, anch'ella contestato il quantum della domanda.
Istruita mediante assunzione di prove orali, CTU dinamica e medico legale, le parti all'udienza del 26.9.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La responsabilità della Controparte_1
È innanzitutto opportuno ricordare che la giurisprudenza della
Corte di Cassazione ha di recente modificato il proprio orientamento in materia di responsabilità da fauna selvatica stabilendo che i relativi danni sono risarcibili dalla p.a. a norma dell'art. 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157/1992
5 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
È stato quindi affermato che nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla , in quanto CP titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
La può rivalersi (anche mediante chiamata in causa CP nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno (Cass. 30/10/2023, n. 30072; Cass. 08/02/2023,
n. 3745; Cass., 20/04/2020, n. 7969, seguita da Cass., 22/06/2020,
n. 12113).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., è necessario provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno. Non è dunque sufficiente, per il danneggiato, dimostrare la presenza dell'animale sulla carreggiata e l'impatto tra quest'ultimo e il veicolo, essendo egli tenuto - anche ai fini di assolvere all'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054, comma 1c.c. - ad allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che il contegno dell'animale
6 selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che quel contegno possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno (v. Cass., 27/04/2023, n.
11107, Cass., 12/03/2024 , n. 6539).
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che
“Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2052 e 2054
c.c., comporta la pari efficacia di entrambe le presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato” (v. Cass., 23/05/2022, n. 16550; Cass., 07/03/2016, n.
4373).
Pertanto il danneggiato dovrà allegare che il danno è stato causato dall'animale selvatico - appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato - e dimostrare: la dinamica del sinistro;
il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito;
l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157/1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
se, oltre che danneggiato, anche conducente del veicolo, oltre a quanto esposto sopra, dovrà allegare e dimostrare: l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida;
che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno
7 concorrente) del danno. Per contro, l'ente deve dare la prova liberatoria dell'art. 2052 c.c., dimostrando il caso fortuito.
Nella presente fattispecie non si ritiene che il complesso probatorio acquisito abbia dimostrato che l'attore abbia tenuto una condotta tale da aver adottato ogni opportuna cautela per evitare il sinistro e che lo stesso possa essere dipeso unicamente dalla condotta imprevedibile dell'animale selvatico.
In ordine alla dinamica del sinistro, si può ritenere provato che il sinistro sia avvenuto a causa dell'impatto della moto con il capriolo che ha attraversato la carreggiata.
In tal senso depone la documentazione fotografica in atti dalla quale risulta la presenza dell'animale morto sulla carreggiata, presenza confermata anche dagli agenti accertatori che hanno redatto il verbale allegato in atti ed hanno reso testimonianza, precisando che la moto nello stato rappresentato nella foto
(appoggiata sul cavalletto) è stata messa da loro per non intralciare ulteriormente la circolazione.
Il CTU Ing. chiamato ad accertare la compatibilità dei Per_1 danni riportati dal motoveicolo di proprietà dell'attore con il sinistro, la quantificazione dei danni e la congruità con il preventivo depositato in atti, ha rilevato: “Ciò detto, non è materialmente provato che il motociclista abbia effettivamente urtato l'animale, giacché per farlo sarebbe stato necessario poter esaminare direttamente il mezzo alla ricerca di tracce dirette del contatto con
l'ungulato, quali ad esempio del pelo, o tracce ematiche.
Deve tuttavia rilevarsi che una delle foto del motociclo, segnatamente quella ritraente la ruota anteriore con vista frontale, riprodotta a pagina seguente, può indicare una collisione frontale. In essa infatti il parafango anteriore presenta rottura e tracce evidenti di sfregamento con l'asfalto sul lato sinistro (dove la moto è caduta)
e altre tracce di sfregamento, di tipo diverso nella parte frontale, che non possono essere dovute a contatto con l'asfalto sia per
8 morfologia, sia perché è zona di impossibile contatto col suolo. Le prime hanno andamento obliquo perfettamente correlabile con la postura assunta dal motociclo nella caduta in corsa, e sono assai più marcate;
le seconde sono più lievi ed hanno andamento parallelo all'asse longitudinale del mezzo. Per esperienza dello scrivente, queste ultime possono essere correlabili ad investimento di fauna selvatica (specialmente a parti più dure come il cranio o le zampe) sia per il loro andamento che per la loro connotazione morfologica”
(pag. 5 CTU).
Il danneggiato conducente, tuttavia, non ha provato di aver adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, né che il contegno dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto.
Infatti, quanto riportato dal CTU Ing. in proposito non è Per_1 sufficiente a ritenere provata l'adozione della opportuna cautela da parte dell'attore.
Invero il CTU ha scritto: “è ben possibile che l'animale raffigurato dai Carabinieri, sbucando dalla boscaglia raffigurata sulla destra dell'immagine (quindi, da sinistra rispetto al senso di marcia del motociclista) abbia rappresentato un pericolo improvviso non concedendo al conducente il tempo necessario per un'efficace manovra di salvataggio. La larghezza della carreggiata, di poco più di 6 metri nella zona, può infatti essere coperta in un paio di balzi da un animale selvatico che sbuchi in corsa dal piano rilevato sulla sinistra, comportando tempi molto brevi, comparabili col tempo medio di percezione e reazione al pericolo di 1 secondo di un comune conducente”.
Dette deduzioni, tuttavia, in assenza di ulteriori e specifici riscontri in ordine alle concrete cautele adottate dal danneggiato non
9 appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
Peraltro, a prescindere dalla concreta apposizione della cartellonistica stradale nel tratto di strada in questione, si deve rilevare che il sinistro è avvenuto “in itinere” tanto che l'attore ha percepito risarcimento Questo significa che egli ben CP_3 conosceva lo stato dei luoghi, caratterizzati da fitta vegetazione come riscontrabile dalla documentazione in atti, circostanza che avrebbe ulteriormente dovuto indurre il sig. a prestare Pt_1 particolare cautela nel percorrere il tratto di strada in questione.
2. La responsabilità del Controparte_2
Deve essere, innanzitutto, precisato che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c..
La questione relativa alla responsabilità del proprietario e/gestore delle strade per i sinistri verificatisi a causa di animali selvatici è stata di recente affrontata dalla Suprema Corte che dopo aver riaffermato che, secondo un consolidato orientamento, la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi
(Cass.19/05/2011, n. 11016; Cass.25/07/2008, n.20427), ha richiamato i seguenti principi generali che regolano la materia.
In particolare, è stato precisato che:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone unicamente l'esistenza del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la cosa nonchè l'esistenza della relazione custodiale tra quest'ultima e il responsabile, al quale la responsabilità viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del
“potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa;
10 - non ha senso parlare di “colpa nella custodia” quanto piuttosto di “rischio di custodia” atteso che la responsabilità non si fonda sull'accertamento di una condotta colposa del custode - tanto che il custode negligente risponde dei danni a terzi allo stesso modo del custode perito e prudente – bensì sul rapporto tra il bene e colui che ne ha di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilità
(Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016);
- l'accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso prescinde dall'accertamento dell'intrinseca pericolosità della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l'esplicazione della sua concreta potenzialità dannosa (Cass.
28/03/2001, n.4480; Cass. 29/11/2006, n. 25243; Cass.
29/03/2007, n.7763; Cass. 19/05/2011, n.11016);
- l'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n.
11227). Precisamente, atteso che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che,
a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la dimostrazione che il danneggiato è chiamato a fornire concerne il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (Cass. 05/02/2013, n. 2660 Cass. 19/05/2011, n.
110168). Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell'esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale
(Cass. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 13/07/2011, n. 15389;
Cass. 07/07/2010, n,16029; Cass. 08/05/2008, n.11227).
L'accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l'accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio
11 stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettività, va effettuato tenendo conto dell'estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonchè delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n.15383; Cass.
12/07/2006, n.15779; Cass. 22/04/2010 n.9546).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali e dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c., va affermata la responsabilità del nella Controparte_2 determinazione dell'evento dannoso per cui è causa.
Occorre precisare che la legittimazione passiva della ex CP art. 2052 c.c. quale soggetto pubblico al quale spetta in materia la funzione normativa, nonché le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, (e che dunque rappresenta l'ente che "si serve", in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, non esclude nè si pone in contrasto con la eventuale concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario del tratto stradale in cui si verifica il sinistro – pur cagionato dalla presenza di un animale selvatico su strada - attesa la diversità dei presupposti applicativi e delle finalità delle due norme, nonché dei soggetti coinvolti nella tutela della sicurezza degli utenti della strada (Corte di Appello Roma sez. II, 04/10/2023, n.
6314).
Infatti, mentre nelle citate pronunce la responsabilità della trova il suo fondamento nella sancita applicabilità dell'art. CP
2052 c.c. anche agli enti pubblici, e in particolare alla in CP quanto soggetto proprietario dell'animale selvatico, e si fonda, in definitiva, sul criterio oggettivo di allocazione della responsabilità per cui dei danni causati dall'animale deve rispondere il soggetto che dall'animale trae un beneficio, con l'unica salvezza del caso fortuito;
12 nella fattispecie in esame, la domanda risarcitoria è stata proposta anche nei confronti del in qualità di custode non Controparte_2 dell'animale selvatico, bensì del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro.
È evidente, pertanto, la diversità della natura della responsabilità dell'ente regionale, individuato dalle ultime pronunce quale legittimato passivo esclusivo dell'azione risarcitoria intentata dall'utente danneggiato che faccia valere il difetto di controllo o di gestione sulla fauna selvatica da parte degli enti cui spettano o sono delegate le relative funzioni e competenze normative e amministrative, da quella, fatta valere in questa sede, che attiene al distinto rapporto di custodia e gestione dell'ente proprietario della strada pubblica.
In sintesi, l'esclusività della legittimazione passiva della CP pare essere stata affermata dalla S.C. solo in relazione all'azione risarcitoria proposta ex art. 2052 c.c. e non anche rispetto all'azione ex art. 2051 c.c., sicchè non può escludersi l'applicabilità della suddetta norma alla fattispecie in esame.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che non è contesta la proprietà della strada oggetto del sinistro in capo al Comune di
. CP_2
Chiarita l'applicabilità del disposto dell'art. 2051 c.c. e il riparto degli oneri probatori tra le parti, ritiene questa giudice che parte attrice abbia assolto al proprio onere dimostrando sia il rapporto di custodia, sia l'insorgenza di una fonte di pericolo, ossia la presenza improvvisa di un capriolo sulla carreggiata della strada appartenente al sia il danno subito a causa della collisione con l'animale CP_2 improvvisamente balzato sulla moto (e, dunque, il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso).
Come sopra detto, infatti, è risultato provato per tabulas e dall'espletata istruttoria orale, che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in atto di citazione, l'attore mentre percorreva la Via
13 Grossetana, direzione Sant'Andrea - San Rocco a Pilli, nelle vicinanze di Loc. Loccaia, impattava con un capriolo che aveva attraversato con un balzo la carreggiata - da sinistra verso destra - così repentinamente che non aveva potuto evitare l'impatto.
Di contro il , pur deducendo di aver posto in Controparte_2 essere tutte le misure esigibili per un efficiente controllo del tratto di strada in oggetto, non ha provato che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito, nel senso chiarito dai recenti arresti della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, sul contenuto di tale prova liberatoria, l'orientamento prevalente della Suprema Corte è nel senso di ritenere che il caso fortuito sia rappresentato da un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista o imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile con l'ordinaria diligenza o dalla condotta del danneggiato, improntata all'omissione delle normali cautele (Cass.
Civ. 3.4.2009, n. 8157; Cass. Civ. 20.11.2009, n. 24529; Cass. Civ.
19.11.2009, n. 24419 e Cass. Civ. 25.7.2008, n. 20427) e, nel caso di incidente verificatosi per la presenza di animali sulla sede stradale, la dimostrazione che l'immissione degli stessi sia riconducibile ad ipotesi che non consentono di intervenire tempestivamente, adottando le necessarie cautele (Cass. Civ.
2.2.2007, n. 2308 e Cass. Civ. 29.3.2007, n. 7763). Costituisce dunque fortuito non già la mera presenza sul tratto stradale di ostacoli, bensì la circostanza che un siffatto improvviso evento sia del tutto imprevedibile ed inevitabile, valutazione questa che richiede in primo luogo di risalire alle ragioni di tale presenza perturbatrice della circolazione stradale. Per invocare il fortuito è, pertanto, necessario provare che la presenza ciò nonostante di fattori perturbatori sia dipesa appunto da ragioni del tutto eccezionali e del tutto imponderabili - quali ad esempio, nel caso di animali.
14 Nella presente fattispecie, peraltro, non è contestato che nel tratto di strada in questione non fosse nemmeno stata apposta idonea segnaletica stradale. Si veda sul punto la dichiarazione del teste responsabile dell'ufficio tecnico del Testimone_1 [...]
che Parte_2 all'udienza del 12.12.2023, in merito alla presenza di cartelli stradali di pericolo attraversamento animali sul tratto di strada ha dichiarato: “dai controlli che ho fatto a quella data non sono stato in grado di attestare se i cartelli c'erano o non c'erano.
ADR Giudice: ribadisco, non so dire se i cartelli c'erano o non
c'erano a quella data.
ADR Avv. Salvatici: se ci fossero stati eventuali cartelli o ordinanze penso che le avrei trovate, io comunque seguo solo la parte dell'installazione o della rimozione della segnaletica su indirizzo della polizia municipale e dell'amministrazione comunale …
Attualmente non ci sono i cartelli di segnaletica e per quello che mi ricordo non mi sembra che siano stati rimossi dal 2018”.
Anche il Vice Brigadiere ha dichiarato: “mi Persona_2 sembra che lì ci siano, in direzione Siena sulla parte destra, siamo nel Comune di Siena, non di , comunque non ne sono certo, CP_2 anche tenuto conto che è passato diverso tempo”.
Giova altresì precisare che la documentazione fotografica allegata dalla non è pertinente rispetto ai luoghi di Controparte_1 causa, essendo il cartello di cui al doc. 2 riferibile ad altra località, segnatamente via Loccaia e non Loc. Loccaia, luogo del sinistro (v. docc. da 17 a 21 allegati alla seconda memoria istruttoria parte attrice).
La possibilità dell'attraversamento stradale da parte di animali selvatici in un tratto di strada come quello in esame che, per stessa ammissione del è ricco di vegetazione, deve considerarsi CP_2 una circostanza tutt'altro che imprevedibile e l'attraversamento di un capriolo, in assenza di dimostrazione del caso fortuito, non prova
15 altro che l'inidoneità delle misure apprestate a tutelare l'utenza in transito, o meglio, la totale assenza di misure considerato, altresì, che la qualora la causa dell'insorgenza del fattore di pericolo rimanga ignota, la responsabilità grava sul custode.
Nel caso di specie, dunque, la prova liberatoria non è stata fornita, in quanto il non ha dimostrato che l'immissione CP_2 dell'animale fosse da ricondursi ad un'evenienza improvvisa, secondo la tipologia e le caratteristiche indicate dalla giurisprudenza di legittimità, impossibile da prevenire tempestivamente poichè dovuta a un evento estemporaneo e improvviso e fuori dal controllo e dal potere di intervento del custode;
fattore che avrebbe dovuto puntualmente individuare.
Deve essere, pertanto, affermata la responsabilità del
[...]
ex art. 2051 c.c. nella causazione dell'evento dannoso. CP_2
3. Sul quantum
3.1. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale è stata disposta CTU medico legale le cui conclusioni vengono recepite dalla giudicante, essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici.
Il Dott. ha accertato quanto segue: “Sulla base della Pt_3 obiettività esperita in corso di CTU , dall'analisi dei documenti agli atti il CTU ritiene che il quadro menomativo in essere attualmente
,sia in indiscusso nesso causale con le lesioni riportate nelle circostanze per cui è causa , sia stabile e non suscettibile di ulteriori miglioramenti o abbia necessità di altri interventi, costituito da diffuse cicatrici deturpanti (ipocromiche e cheloidee) a livello degli avambracci, gamba destra, ginocchio sinistro e piede sinistro, queste ultime fortemente iperestesiche e dolenti, determinanti una evidente ipotrofia da non uso dell'arto inferiore sinistro e deficit dei movimenti del piede sinistro e del ginocchio sinistro.
Il CTU, reputa, secondo i comuni barème, che il danno biologico permanente in essere derivato dalle sole lesioni incidentali del giorno
16 8 Agosto 2018 e dalla loro evoluzione temporale sia oggi equamente valutabile nella misura del 10-11 % (dieci-undici).
La inabilità temporanea può stabilirsi in gg. 277 (certificati
di cui 30 a totale, 60 a parziale al 75%, 55 al 50% e 132 al CP_3
25%. Non risultano spese documentate in atti”.
Ai fini della quantificazione del danno la giudicante ritiene di dover far applicazione delle Tabelle di Milano;
pertanto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (30 anni), l'attore ha diritto al risarcimento di € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea totale;
€ 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
€ 3.162,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%; €
3.795,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%; €
22.336,00 a titolo di danno biologico, per un totale di € 37.918,50 oltre rivalutazione monetaria.
Da tale somma deve essere detratto quanto già corrisposto dall' a titolo di risarcimento del danno in itinere, pari ad € CP_3
13.475,07; di conseguenza il è tenuto a risarcire Controparte_2 all'attore, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di €
24.443,43 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
Non merita, invece, accoglimento, la domanda di personalizzazione del danno non patrimoniale formulata dall'attore.
In proposito si richiama il granitico indirizzo giurisprudenziale in materia, per il quale di personalizzazione può parlarsi solo qualora nella specificità del caso concreto si rinvenga la verificazione di pregiudizi ulteriori, peculiari della vicenda sub iudice, rispetto a quelli ordinariamente ricollegabili ad un danno del tipo di quello accertato e liquidato e non ricompresi nella percentuale di danno biologico sub specie di invalidità permanente e di inabilità temporanea riconosciuta (cfr. Cass. n. 25164/2020 per cui gli elementi rilevanti ai fini della c.d. personalizzazione del danno
“devono consistere, secondo il più recente insegnamento di questo giudice di legittimità, in circostanze eccezionali e specifiche, sicché
17 non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018,
Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo, Cass.
28988/2019)”).
3.2. In ordine al danno patrimoniale, dalla CTU effettuata sul mezzo è risultato quanto segue: “Le immagini versate in atti da parte attrice evidenziano le conseguenze di una scivolata sul fianco sinistro, manifestando segni di abrasione su molteplici componenti di tale lato quali contrappeso di estremità del manubrio, manopola, leva frizione, indicatori di direzione, parafango anteriore, cupolino, specchietto retrovisore, pedana passeggero.
Nel preventivo è elencata pure la necessità di un non meglio precisato intervento di addrizzatura del telaio nella parte posteriore
e successiva verniciatura, che lo scrivente ritiene incompatibile con una semplice scivolata in mancanza di un urto di tale zona contro un ostacolo fisso che possa avere comportato delle deformazioni. In ogni caso, le immagini disponibili non documentano alcun danno di tale portata.
Si ritiene anche non necessaria la sostituzione del manubrio, che evidenzia solamente abrasione nel contrappeso di estremità già compreso fra i pezzi da sostituire. E' anzi da indicare al riguardo
l'assenza del contrappeso sul lato opposto, certo non dovuta all'accaduto giacché la scivolata ha interessato il solo lato sinistro del mezzo, quanto piuttosto allo scadente stato di manutenzione del mezzo medesimo. Appare anche non necessaria la sostituzione della pedana posteriore ma solo del rivestimento in gomma.
Quindi in sostanza rispetto alle voci indicate nel preventivo in atti, si ritengono non pertinenti il manubrio, l'addrizzatura e
18 verniciatura del telaio e la pedana posteriore;
per le rimanenti gli importi dei ricambi si possono ritenere coerenti col listino Suzuki dell'epoca, per complessivi € 405,87. Per la sostituzione delle varie componenti possono concedersi ore 2 di mano d'opera al costo medio del periodo di 50€/ora per totali € 100,00, per un importo complessivo di € 505,87”.
Si ritiene, pertanto, potersi liquidare a titolo di danno patrimoniale la somma di € 505,87 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo il DM 55/14 per lo scaglione di riferimento (€ 51.136,68 nei confronti della da parte dell'attore ed € 24.949,30 nei confronti Controparte_1 dell'attore da parte del ) con applicazione dei Controparte_2 parametri medi, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte attrice nei confronti della e a carico Controparte_1 del nei confronti di parte attrice. Controparte_2
Le spese delle consulenze tecnica d'ufficio, per come già liquidate in corso di causa, nei rapporti interni, devono essere definitivamente poste a carico solidale di parte attrice e di parte convenuta essendo il primo risultato Controparte_2 soccombente nei confronti della ed il secondo nei Controparte_1 confronti dell'attore.
Resta ferma naturalmente la solidarietà nei confronti del consulente tecnico d'ufficio derivante dal fatto che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 8 novembre 2013, n. 25179), ovvero nell'interesse alla realizzazione del superiore interesse della giustizia (cfr. Cassazione civile, sez. II,
30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
19 - rigetta le domande avanzate da nei confronti Parte_1 della;
CP
- condanna il al risarcimento del danno non Controparte_2 patrimoniale in favore di che liquida in € 24.443,43, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
- condanna il al risarcimento del danno Controparte_2 patrimoniale in favore di che liquida in € 505,87 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria dal sinistro al saldo;
- condanna alla rifusione in favore della Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- condanna il alla rifusione in favore di Controparte_2 delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per Parte_1 compensi professionali, € 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di e del . Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Siena, il 15/01/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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