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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1004/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1
), in persona dell'amministratore di sostegno CodiceFiscale_1
nato a [...] l'[...], residente in [...](c.f. Parte_2 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo C.F._2
studio degli avvocati Giorgio Rodin, Fabrizio Rodin, e Michela Cuccu,
che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Olla e Laura Furcas per procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2023 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per richiederne la condanna al
[...] CP_1
pagamento dell'indennità di accompagnamento e dei relativi arretrati, a lui spettanti a decorrere dalla data della domanda amministrativa, così
pagina 1 come riconosciuto con decreto di omologa del Tribunale di Cagliari notificato all'Istituto in data 17.10.2022.
A fondamento della domanda ha rilevato che, una volta ottenuto il decreto di omologa, in relazione al requisito per l'accesso alla prestazione avente natura reddituale, in un'ottica di leale collaborazione, aveva provveduto ad inviare all' il c.d. modello AP70 in data CP_1
16.11.2022.
Tuttavia, alla data di deposito del ricorso, era inutilmente decorso il termine di legge di 120 giorni, e ciò anche qualora tale termine venisse fatto decorrere dall'invio del modello AP70, come indicato dalle pronunce della Suprema Corte.
2. L' si è costituito in giudizio, rilevando che il competente CP_1
ufficio amministrativo aveva posto la prestazione regolarmente in pagamento dal giugno 2023, e che anche gli arretrati erano stati liquidati con tale rateo, come da estratti prodotti.
L' ha quindi concluso chiedendo che venisse pronunciata la CP_1
cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.
3. Con le note di trattazione scritta depositate in data 3.7.2023 parte ricorrente ha confermano la ricezione del pagamento della prestazione e degli arretrati, osservando tuttavia come nello statino di pagamento di giugno 2023 prodotto dall' venisse indicata una generica trattenuta CP_1
per “recupero indebiti” pari ad euro 5.227,14, priva di elementi identificativi dell'asserito indebito.
Ha altresì osservato come il calcolo degli interessi, indicati in euro
95,07, fosse erroneo, in quanto a partire da gennaio 2023 il saggio degli interessi legali era pari al 5%, e tale saggio, come chiarito dallo stesso resistente con la circolare n. 2/2023, si applica alle prestazioni CP_1
pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2023.
Nel caso di specie, considerata la data di decorrenza del 3.2.2023 indicata dall' , dal corretto calcolo degli interessi sino al 1.6.2023 CP_1
pagina 2 sarebbe risultata la maggior somma di euro 137,36, peraltro considerando solo la somma erogata al netto dell'asserito indebito.
Con ordinanza del 12.7.2023 il giudice ha invitato l' a prendere CP_1
posizione sui rilievi di cui alle citate note depositate dal ricorrente.
L' non ha tuttavia preso posizione. CP_1
La causa è stata quindi tenuta in decisione previo deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
********
4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto la corresponsione della prestazione oggetto di causa, ovverosia la messa in pagamento dell'indennità di accompagnamento, che il ricorrente pacificamente percepisce dal giugno 2023.
5. Sugli arretrati, si osserva quanto segue.
Come ha correttamente indicato parte ricorrente, soltanto nello statino di pagamento degli arretrati del giugno 2023 viene indicata una generica trattenuta per “recupero indebiti”, pari ad euro 5.227,14, priva di elementi identificativi dell'asserito indebito.
Non risulta, infatti, che l' abbia fatto precedere la trattenuta a CP_1
titolo di indebito da una comunicazione mediante la quale rende edotto il pensionato della natura dell'indebito stesso.
Ed ancora, l' non ha dato risposta alle richieste di chiarimenti CP_1
sul punto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la pretesa dell' è rimasta CP_1
priva di fondamento.
Per tale ragione, l' deve essere condannato al pagamento, in CP_1
favore del ricorrente, della somma di euro 5.227,14 indebitamente trattenuta, oltre interessi legali con decorrenza dal 1.6.2023 al saldo.
L' deve essere inoltre condannato al pagamento della somma di CP_1
euro 116,72, pari alla differenza tra la somma di euro 95,07 già erogata a titolo di interessi legali e la somma di euro 211,79, spettante al ricorrente, in quanto correttamente calcolata sull'intero capitale di euro 13.102,52,
pagina 3 per il periodo dal 3.2.2023 (data di decorrenza degli interessi indicata nel modello TP/150) al 1.6.2023.
6. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione tanto del principio della soccombenza virtuale, quanto della regola della soccombenza.
A tal proposito si rileva che la liquidazione della prestazione oggetto di causa è in concreto subordinata alla previa verifica da parte dell' anche dei requisiti diversi da quello sanitario, mediante la CP_1
ricezione dell'autocertificazione, c.d. modello AP70, in assenza della quale non è possibile procedere alla quantificazione degli importi dovuti e al successivo accredito degli stessi.
Si ritiene ragionevole individuare la decorrenza del termine di 120
giorni per procedere al pagamento, anche in un'ottica di leale collaborazione tra parte privata e parte pubblica, a partire dall'invio del citato modello AP70, in assenza del quale non è possibile individuare l'importo da liquidare.
La soluzione interpretativa qui seguita, si precisa, è frutto di un consolidato orientamento del Tribunale in materia, confortato dalla giurisprudenza di legittimità (ci si riferisce alla sentenza Cass. civ., Sez.
Lavoro, 2 agosto 2021, n. 22089).
Nel caso di specie, si osserva che il predetto modello è stato inviato in data 16.11.2022, senza che l' abbia provveduto entro il termine CP_1
di 120 giorni.
La messa in pagamento della prestazione e il pagamento degli arretrati – al netto dell'indebito - sono infatti avvenuti solo nel giugno
2023 (come risulta dal cedolino allegato), e quindi in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per altro verso, l' è risultato soccombente in relazione al citato CP_1
indebito, oltre che al corretto calcolo degli interessi.
L' deve essere quindi condannato alla rifusione in favore della CP_1
parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto
pagina 4 della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa (da euro 5.200,01 a euro
26.000,00) in rapporto al valore degli arretrati, osservati i valori ricompresi tra i minimi e i medi, atteso il caso di specie, che ha comportato un supplemento di attività processuale rispetto alle analoghe controversie pendenti dinanzi a questo Tribunale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla messa in pagamento della prestazione;
2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1
somma di euro 5.227,14, oltre interessi legali con decorrenza dal
1.6.2023 al saldo;
3) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
dell'ulteriore somma di euro 116,72 a titolo di interessi non corrisposti;
4) condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente CP_1
delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 26.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5