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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2024, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1042 del 2023
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO SALVATORE (SALVINO)
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA , resistente –
Avente ad oggetto: Disconoscimento di giornate di lavoro agricolo
All'udienza di discussione del 21/05/2024, alle ore 15.45 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA. CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato, nel periodo compreso fra il gennaio 2016 e il dicembre 2017, presso gli stabilimenti della società Controparte_2
con sede legale in San Cipirello (PA) alla Via Giuseppe Mazzini n.35,
[...] con la mansione di bracciante agricolo corrispondente al livello Qualificato
– Area 2 livello C del contratto di lavoro, giusta lettera di assunzione trasmessa al centro dell'impiego.
Conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo la revoca dei CP_1 provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
1 Senza alcuna attività istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va rilevato che in tema di riparto degli oneri probatori, in occasione di disconoscimento del rapporto di subordinazione, secondo costante giurisprudenza incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza di tale rapporto;
“ In forza del potere di autotutela spettante, CP_ in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (c fr. ex plurimis: Cass. sent. n. 1399 del 8.2.2020; ord. n.
809 del 19.1.2021).
E ancora in tema di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme erogate dall' previdenziale all'assicurato o all'assistito, CP_3
l'onere della prova del diritto al percepimento e quindi alla ritenzione delle somme percepite, grava ancora sull' accipiens (cfr. per tutte: Cass.
SS.UU. n. 1846/2020).
Ancora osservando, sulla richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione agricola, non meglio precisate, che “ nella controversia tra CP_ il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. sez. lav., 5.4.2000 n.4232). Spettando quindi al lavoratore la prova del diritto a conseguire la prestazione e, di converso, il diritto di ritenere quanto eventualmente già percepito.
La parte ricorrente deduce la verità del rapporto di lavoro subordinato agricolo sulla base della documentazione attinente la stipula di un regolare contratto di lavoro e della rituale comunicazione del rapporto a mezzo
. Org_1
Eccepisce la parte resistente l'incongruità dell'assunzione di braccianti agricoli, in ragione dell'esercizio da parte dell'azienda di attività di
“agenzia funebre e commercio al minuto di articoli sacri” in sostituzione dell'attività di azienda agricola cessata già nel 2003 e che il titolare dell'azienda non risulta essere iscritto né alla gestione autonoma dei
2 coltivatori diretti né a quella degli imprenditori agricoli professionali ma, viceversa, alla gestione autonoma commercianti.
Che, a fronte della comunicazione della coltivazione di un terreno di 2 ettari in agro di Monreale, né l'azienda né la particella dichiarata come coltivata risultano censite presso l'AGEA.
Considerando che la lettera di assunzione, nonché le comunicazioni unilav, atti provenienti da parte presunta datoriale, non possono essere considerate prova della verità del rapporto di lavoro subordinato, essendo esse stesse oggetto del disconoscimento da parte dell'Istituto previdenziale.
Osservando inoltre che il lavoratore neanche allega, a principio di prova, la sua iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, non rilevandosi quindi in atti alcuna traccia della regolare prestazione di lavoro agricolo.
Rilevando infine che, sulla scorta dei principi sopra evidenziati in merito al riparto degli oneri probatori, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova (né ha chiesto di provare sia dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato riconosciuto, né del diritto alla ritenzione delle somme chieste in ripetizione), il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, 21/05/2024
Il GOT
Antonella Di Maio
3
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Got dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al N. 1042 del 2023
R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUTO SALVATORE (SALVINO)
ricorrente -
CONTRO
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA , resistente –
Avente ad oggetto: Disconoscimento di giornate di lavoro agricolo
All'udienza di discussione del 21/05/2024, alle ore 15.45 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice , definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA. CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 20/02/2023 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere lavorato, nel periodo compreso fra il gennaio 2016 e il dicembre 2017, presso gli stabilimenti della società Controparte_2
con sede legale in San Cipirello (PA) alla Via Giuseppe Mazzini n.35,
[...] con la mansione di bracciante agricolo corrispondente al livello Qualificato
– Area 2 livello C del contratto di lavoro, giusta lettera di assunzione trasmessa al centro dell'impiego.
Conveniva, pertanto, in giudizio l' chiedendo la revoca dei CP_1 provvedimenti di disconoscimento di giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
1 Senza alcuna attività istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va rilevato che in tema di riparto degli oneri probatori, in occasione di disconoscimento del rapporto di subordinazione, secondo costante giurisprudenza incombe sul lavoratore l'onere della prova dell'esistenza di tale rapporto;
“ In forza del potere di autotutela spettante, CP_ in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (c fr. ex plurimis: Cass. sent. n. 1399 del 8.2.2020; ord. n.
809 del 19.1.2021).
E ancora in tema di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme erogate dall' previdenziale all'assicurato o all'assistito, CP_3
l'onere della prova del diritto al percepimento e quindi alla ritenzione delle somme percepite, grava ancora sull' accipiens (cfr. per tutte: Cass.
SS.UU. n. 1846/2020).
Ancora osservando, sulla richiesta di restituzione delle indennità di disoccupazione agricola, non meglio precisate, che “ nella controversia tra CP_ il lavoratore agricolo e l' in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni, è onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. sez. lav., 5.4.2000 n.4232). Spettando quindi al lavoratore la prova del diritto a conseguire la prestazione e, di converso, il diritto di ritenere quanto eventualmente già percepito.
La parte ricorrente deduce la verità del rapporto di lavoro subordinato agricolo sulla base della documentazione attinente la stipula di un regolare contratto di lavoro e della rituale comunicazione del rapporto a mezzo
. Org_1
Eccepisce la parte resistente l'incongruità dell'assunzione di braccianti agricoli, in ragione dell'esercizio da parte dell'azienda di attività di
“agenzia funebre e commercio al minuto di articoli sacri” in sostituzione dell'attività di azienda agricola cessata già nel 2003 e che il titolare dell'azienda non risulta essere iscritto né alla gestione autonoma dei
2 coltivatori diretti né a quella degli imprenditori agricoli professionali ma, viceversa, alla gestione autonoma commercianti.
Che, a fronte della comunicazione della coltivazione di un terreno di 2 ettari in agro di Monreale, né l'azienda né la particella dichiarata come coltivata risultano censite presso l'AGEA.
Considerando che la lettera di assunzione, nonché le comunicazioni unilav, atti provenienti da parte presunta datoriale, non possono essere considerate prova della verità del rapporto di lavoro subordinato, essendo esse stesse oggetto del disconoscimento da parte dell'Istituto previdenziale.
Osservando inoltre che il lavoratore neanche allega, a principio di prova, la sua iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli, non rilevandosi quindi in atti alcuna traccia della regolare prestazione di lavoro agricolo.
Rilevando infine che, sulla scorta dei principi sopra evidenziati in merito al riparto degli oneri probatori, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova (né ha chiesto di provare sia dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato riconosciuto, né del diritto alla ritenzione delle somme chieste in ripetizione), il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Palermo, 21/05/2024
Il GOT
Antonella Di Maio
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