TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1137/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1137/2025 V.G., promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CECINELLI ANDREA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CECINELLI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/09/2004 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in Salle.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1000/2023 pubbl. il 13/07/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Salle il
18/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Salle, nell'anno 2004 atto numero 2 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/07/2025:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. La casa coniugale sita nel Comune di Salle (PE) in Via Pio XII n. 5, condotta in locazione, rimane assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare CP_1 unitamente alle figlie;
3. Il canone mensile di locazione, pari a circa € 55,00 (cinquantacinque/00), e gli oneri condominiali di detta abitazione, saranno integralmente a carico del sig.
; Parte_1
4. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
5.
Considerato che
il sig. attualmente vive e lavora all'estero, quest'ultimo Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta avrà l'opportunità di tornare in Italia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore stessa e previa comunicazione ed accordo con la madre. In ogni caso manterrà giornalmente contatti telefonici con la figlia o anche tramite internet, ed effettuerà, in ogni caso, con cadenza bimestrale, visite alla minore. Inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore:
- Per 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
pagina 3 di 5 - Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- Per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo;
Per le specifiche modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
6. Considerate le capacità economiche delle parti, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, l'assegno mensile CP_1 di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlia, per la somma complessiva di €
500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre, a lui ben noto. Detto importo è soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
7. Le spese straordinarie per le figlie, saranno integralmente a carico del sig.
. Per la regolamentazione e l'individuazione delle spese straordinarie, i Parte_1 ricorrenti rimandano al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Pescara da intendersi qui integralmente riportato;
8. Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà CP_2 percepito integralmente dalla madre;
9. Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio della minore Persona_2
;
[...]
10. Considerate le rispettive capacità economiche delle Parti, il sig. , verserà Parte_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al di lei mantenimento, l'importo mensile di CP_1
€ 100,00 (cento/00),
pagina 4 di 5 entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra , a lui ben noto. Tale somma sarà versata sino a quando quest'ultima CP_1 troverà un'occupazione stabile che la renda economicamente autosufficiente. Detta somma è soggetta alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
11. Entrambi i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
12. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di Controparte_1 Parte_1 definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
13. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salle per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1137/2025 V.G., promossa da:
, nato in [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CECINELLI ANDREA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. CECINELLI ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/06/2025, e Parte_1
esponevano che in data 18/09/2004 avevano contratto Controparte_1 matrimonio con rito concordatario, in Salle.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1000/2023 pubbl. il 13/07/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in Salle il
18/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Salle, nell'anno 2004 atto numero 2 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza dell'08/07/2025:
1. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2. La casa coniugale sita nel Comune di Salle (PE) in Via Pio XII n. 5, condotta in locazione, rimane assegnata alla sig.ra che vi continuerà ad abitare CP_1 unitamente alle figlie;
3. Il canone mensile di locazione, pari a circa € 55,00 (cinquantacinque/00), e gli oneri condominiali di detta abitazione, saranno integralmente a carico del sig.
; Parte_1
4. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente.
5.
Considerato che
il sig. attualmente vive e lavora all'estero, quest'ultimo Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta avrà l'opportunità di tornare in Italia compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore stessa e previa comunicazione ed accordo con la madre. In ogni caso manterrà giornalmente contatti telefonici con la figlia o anche tramite internet, ed effettuerà, in ogni caso, con cadenza bimestrale, visite alla minore. Inoltre, potrà vedere e tenere con sé la minore:
- Per 15 giorni anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno;
pagina 3 di 5 - Per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
- Per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il Lunedì dell'Angelo;
Per le specifiche modalità di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, entrambe le parti rimandano al separato piano genitoriale sottoscritto e allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso;
6. Considerate le capacità economiche delle parti, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
, a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori, l'assegno mensile CP_1 di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni figlia, per la somma complessiva di €
500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre, a lui ben noto. Detto importo è soggetto alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
7. Le spese straordinarie per le figlie, saranno integralmente a carico del sig.
. Per la regolamentazione e l'individuazione delle spese straordinarie, i Parte_1 ricorrenti rimandano al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Pescara da intendersi qui integralmente riportato;
8. Le parti convengono che l'assegno unico per figli a carico erogato dall' sarà CP_2 percepito integralmente dalla madre;
9. Entrambi i genitori prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio della minore Persona_2
;
[...]
10. Considerate le rispettive capacità economiche delle Parti, il sig. , verserà Parte_1 alla sig.ra , a titolo di contributo al di lei mantenimento, l'importo mensile di CP_1
€ 100,00 (cento/00),
pagina 4 di 5 entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra , a lui ben noto. Tale somma sarà versata sino a quando quest'ultima CP_1 troverà un'occupazione stabile che la renda economicamente autosufficiente. Detta somma è soggetta alla rivalutazione automatica annuale secondo le variazioni degli indici ISTAT rilevati sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
11. Entrambi i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
12. I ricorrenti e dichiarano, a titolo di Controparte_1 Parte_1 definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno dall'altro e viceversa;
13. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza e di fare totale acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salle per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5