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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2990/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Mariangela Mastro Presidente
Silvia Codispoti Giudice
Luca Bordin Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il presente
DECRETO
Nella causa iscritta al n.r.g. 2990/2023, promossa daFIRE in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, quale procuratrice di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, con domicilio eletto in Teramo, Via Vincenzo Irelli n. 22 presso lo studio dell'avv. Massimo Tiberio,
opponente contro in persona dei Controparte_2 curatori Dott. ed Avv. Antonella Casimirri;
Controparte_3
convenuta contumace
Oggetto: opposizione allo stato passivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023 quale procuratrice di ha Pt_2 CP_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Revocare e/o annullare e/o modifica e/o comunque porre nel nulla con qualsiasi altro provvedimento lo stato passivo della procedura concorsuale n. R.G. 22/2022, pendente avanti al
Tribunale di Teramo, dello stato passivo della società a responsabilità limitata con unico CP_2 socio in persona dei Curatori Dott. ed Avv. Antonella Casimirri, nella parte in Controparte_3 cui è stato disposto il rigetto della domanda di ammissione al passivo presentata dalla Parte_2 procuratrice di per la complessiva somma di 170.946,37 €; Controparte_1 Tribunale di Teramo
- ritenere, pertanto, il diritto della procuratrice di di essere ammessa Parte_2 Controparte_1 allo stato passivo della procedura concorsuale n. R.G. 22/2022, pendente avanti al Tribunale di Teramo, dello stato passivo della con unico socio in persona dei Controparte_4
Curatori Dott. ed Avv. Antonella Casimirri, per l'importo di 170.946,37 €. Controparte_3
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come dedotti nel ricorso, possono essere sintetizzati come segue: aveva stipulato con la in persona del legale Parte_3 Controparte_4 rappresentante con sede legale in Giulianova, via Galileo Galileo, n.533, il contratto di conto corrente n. 2400630 ed il finanziamento chirografario n. 3854834;
a garanzia del contratto di conto corrente n. 2400630 e del finanziamento chirografario n. 3854834, aveva prestato fideiussione solidale fino alla concorrenza rispettivamente di 10.000,00 € e di
120.000,00 € il sig. ; Controparte_5 stante l'anomalo andamento dei predetti, la banca aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1109/2018
(R.G. n. 2972/2018) del 20/9/2018, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Teramo in danno della per il complessivo importo di € 93.488,74, oltre interessi come da domanda, nonché Controparte_4 le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 406,50 € per esborsi, 2.135 € per compensi, oltre le successive occorrende;
a garanzia delle obbligazioni assunte, la creditrice aveva iscritto ipoteca giudiziale per un montante di € 100.000,00 presso l'Agenzia del Territorio del Comune di Teramo del 3/10/2018 al Reg. Gen.
n.13517, Reg. Part. n. 1873 tra gli altri, sul seguente immobile di proprietà per 1/1 del sig. CP_5
;
[...]
intervenuto il fallimento della società, aveva proposto domanda di insinuazione al CP_6 passivo;
in data 18 dicembre 2020 la società aveva acquistato il credito Controparte_1 originariamente vantato da Parte_3
con pec del 1 marzo 2021, quale procuratrice di aveva comunicato Parte_2 Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito vantato dalla nei confronti della Parte_3 CP_2
a seguito dell'udienza di discussione dello stato passivo del 8/11/2023, il G.D. aveva rigettato “la domanda condivise le motivazioni espresse dai Curatori alle quali rinvia, rilevato, in particolare, che la stessa risulta proposta da in relazione a credito relativo alla società e Parte_3 Controparte_7 che le osservazioni risultano sollevate da la quale, peraltro, non ha documentato la Parte_2 cessione del credito in proprio favore da parte di ”. Parte_3
A fondamento dell'opposizione, la società opponente ha evidenziato che ai fini della prova dell'avvenuta cessione del credito fosse sufficiente il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, ritenendo pertanto di aver ampiamente dimostrato la propria titolarità rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
2 Tribunale di Teramo
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio la CP_2
sicchè all'udienza del 7 maggio 2024, verificata la regolarità della notifica, ne è stata
[...] dichiarata la contumacia.Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 6 maggio 2025 gli atti del procedimento sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
***
L'opposizione è infondata e come tale non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il Giudice delegato ha escluso il credito vantato da con la seguente motivazione: “il gd Parte_3 rigetta la domanda condivise le motivazioni espresse dai curatori alle quali rinvia, rilevato, in particolare, che la stessa risulta proposta da in relazione a credito relativo alla società Parte_3
e che le osservazioni risultano sollevate da , la quale, peraltro, non ha Controparte_7 Pt_2 documentato la cessione del credito in proprio favore da parte di ”. Parte_3
In primo luogo il giudice delegato ha evidenziato, quindi, che la domanda di insinuazione al passivo era stata proposta in relazione a un credito vantato nei confronti di altra società, tale , CP_7 rilievo che era stato posto in luce anche dai curatori.
Ebbene si osserva un assordante silenzio da parte della società opponente in merito a questo specifico aspetto, che invece avrebbe dovuto essere spiegato: in mancanza di qualsivoglia deduzione Con sul punto, appare verosimile ipotizzare che, come riferito sia dalla curatela sia dal la banca sia incorsa in un errore, probabilmente materiale, nella redazione della domanda di insinuazione allo stato passivo, facendo riferimento ad un diverso credito vantato nei confronti di altra società, anziché a quello oggetto della presente opposizione.
Tale aspetto, invero, non può in alcun modo essere chiarito in questa sede, in quanto la società opponente non ha prodotto in atti la domanda di insinuazione al passivo, dalla quale poter evincere le motivazioni sottese alla decisione del Giudice delegato di escludere il credito.
Poiché siffatto onere senza dubbio incombeva alla società opponente, quale interessata a insinuarsi allo stato passivo, non possono che condividersi le statuizioni del Giudice Delegato in ordine all'esclusione del credito dallo stato passivo della società fallita CP_2
Le considerazioni sinora svolte sarebbero di per sé sufficienti a condurre al rigetto dell'opposizione.
Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene di condividere quanto osservato dal Giudice delegato anche in relazione alla mancata dimostrazione in giudizio, da parte della opponente, dell'avvenuta cessione del credito da parte di Parte_3
In materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma dispone che "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
3 Tribunale di Teramo
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
La predetta disposizione normativa, quindi, nell'intento di semplificare le procedure di cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca
Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
La pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone il medesimo effetto di pubblicità.
Nel caso di specie, tuttavia, si documenta genericamente l'esistenza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, senza indicare gli estremi del contratto,
e senza individuare con esattezza i crediti ceduti.
Dandosi seguito ai più recenti orientamenti ermeneutici, deve ritenersi che la società intervenuta non abbia soddisfatto l'onere probatorio ad essa incombente: invero, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617 /2020; 22151/2019; N. 2226 8/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi (Corte d'Appello
Catanzaro n. 401/2024).
Del resto, è pacifico che spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. 11. 4116/2016); la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti ma deve dimostrare in via documentale e in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr.,
Cass., n. 2780/2019), di guisa che il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
4 Tribunale di Teramo
Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, la pretesa cessionaria non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione, sicchè anche sotto tale profilo appare infondata l'opposizione proposta da . Pt_2
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della curatela, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n. 13491/2014).
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al nrg.
2990/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Pt_2
2) Nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Mariangela Mastro Presidente
Silvia Codispoti Giudice
Luca Bordin Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il presente
DECRETO
Nella causa iscritta al n.r.g. 2990/2023, promossa daFIRE in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, quale procuratrice di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Barbaro e dall'avv. Andrea Aloi, con domicilio eletto in Teramo, Via Vincenzo Irelli n. 22 presso lo studio dell'avv. Massimo Tiberio,
opponente contro in persona dei Controparte_2 curatori Dott. ed Avv. Antonella Casimirri;
Controparte_3
convenuta contumace
Oggetto: opposizione allo stato passivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023 quale procuratrice di ha Pt_2 CP_1 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Revocare e/o annullare e/o modifica e/o comunque porre nel nulla con qualsiasi altro provvedimento lo stato passivo della procedura concorsuale n. R.G. 22/2022, pendente avanti al
Tribunale di Teramo, dello stato passivo della società a responsabilità limitata con unico CP_2 socio in persona dei Curatori Dott. ed Avv. Antonella Casimirri, nella parte in Controparte_3 cui è stato disposto il rigetto della domanda di ammissione al passivo presentata dalla Parte_2 procuratrice di per la complessiva somma di 170.946,37 €; Controparte_1 Tribunale di Teramo
- ritenere, pertanto, il diritto della procuratrice di di essere ammessa Parte_2 Controparte_1 allo stato passivo della procedura concorsuale n. R.G. 22/2022, pendente avanti al Tribunale di Teramo, dello stato passivo della con unico socio in persona dei Controparte_4
Curatori Dott. ed Avv. Antonella Casimirri, per l'importo di 170.946,37 €. Controparte_3
I fatti posti a fondamento dell'opposizione, per come dedotti nel ricorso, possono essere sintetizzati come segue: aveva stipulato con la in persona del legale Parte_3 Controparte_4 rappresentante con sede legale in Giulianova, via Galileo Galileo, n.533, il contratto di conto corrente n. 2400630 ed il finanziamento chirografario n. 3854834;
a garanzia del contratto di conto corrente n. 2400630 e del finanziamento chirografario n. 3854834, aveva prestato fideiussione solidale fino alla concorrenza rispettivamente di 10.000,00 € e di
120.000,00 € il sig. ; Controparte_5 stante l'anomalo andamento dei predetti, la banca aveva ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1109/2018
(R.G. n. 2972/2018) del 20/9/2018, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Teramo in danno della per il complessivo importo di € 93.488,74, oltre interessi come da domanda, nonché Controparte_4 le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in 406,50 € per esborsi, 2.135 € per compensi, oltre le successive occorrende;
a garanzia delle obbligazioni assunte, la creditrice aveva iscritto ipoteca giudiziale per un montante di € 100.000,00 presso l'Agenzia del Territorio del Comune di Teramo del 3/10/2018 al Reg. Gen.
n.13517, Reg. Part. n. 1873 tra gli altri, sul seguente immobile di proprietà per 1/1 del sig. CP_5
;
[...]
intervenuto il fallimento della società, aveva proposto domanda di insinuazione al CP_6 passivo;
in data 18 dicembre 2020 la società aveva acquistato il credito Controparte_1 originariamente vantato da Parte_3
con pec del 1 marzo 2021, quale procuratrice di aveva comunicato Parte_2 Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito vantato dalla nei confronti della Parte_3 CP_2
a seguito dell'udienza di discussione dello stato passivo del 8/11/2023, il G.D. aveva rigettato “la domanda condivise le motivazioni espresse dai Curatori alle quali rinvia, rilevato, in particolare, che la stessa risulta proposta da in relazione a credito relativo alla società e Parte_3 Controparte_7 che le osservazioni risultano sollevate da la quale, peraltro, non ha documentato la Parte_2 cessione del credito in proprio favore da parte di ”. Parte_3
A fondamento dell'opposizione, la società opponente ha evidenziato che ai fini della prova dell'avvenuta cessione del credito fosse sufficiente il deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, ritenendo pertanto di aver ampiamente dimostrato la propria titolarità rispetto al rapporto dedotto in giudizio.
2 Tribunale di Teramo
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio la CP_2
sicchè all'udienza del 7 maggio 2024, verificata la regolarità della notifica, ne è stata
[...] dichiarata la contumacia.Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 6 maggio 2025 gli atti del procedimento sono stati rimessi al Collegio per la decisione.
***
L'opposizione è infondata e come tale non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il Giudice delegato ha escluso il credito vantato da con la seguente motivazione: “il gd Parte_3 rigetta la domanda condivise le motivazioni espresse dai curatori alle quali rinvia, rilevato, in particolare, che la stessa risulta proposta da in relazione a credito relativo alla società Parte_3
e che le osservazioni risultano sollevate da , la quale, peraltro, non ha Controparte_7 Pt_2 documentato la cessione del credito in proprio favore da parte di ”. Parte_3
In primo luogo il giudice delegato ha evidenziato, quindi, che la domanda di insinuazione al passivo era stata proposta in relazione a un credito vantato nei confronti di altra società, tale , CP_7 rilievo che era stato posto in luce anche dai curatori.
Ebbene si osserva un assordante silenzio da parte della società opponente in merito a questo specifico aspetto, che invece avrebbe dovuto essere spiegato: in mancanza di qualsivoglia deduzione Con sul punto, appare verosimile ipotizzare che, come riferito sia dalla curatela sia dal la banca sia incorsa in un errore, probabilmente materiale, nella redazione della domanda di insinuazione allo stato passivo, facendo riferimento ad un diverso credito vantato nei confronti di altra società, anziché a quello oggetto della presente opposizione.
Tale aspetto, invero, non può in alcun modo essere chiarito in questa sede, in quanto la società opponente non ha prodotto in atti la domanda di insinuazione al passivo, dalla quale poter evincere le motivazioni sottese alla decisione del Giudice delegato di escludere il credito.
Poiché siffatto onere senza dubbio incombeva alla società opponente, quale interessata a insinuarsi allo stato passivo, non possono che condividersi le statuizioni del Giudice Delegato in ordine all'esclusione del credito dallo stato passivo della società fallita CP_2
Le considerazioni sinora svolte sarebbero di per sé sufficienti a condurre al rigetto dell'opposizione.
Ad ogni buon conto, il Collegio ritiene di condividere quanto osservato dal Giudice delegato anche in relazione alla mancata dimostrazione in giudizio, da parte della opponente, dell'avvenuta cessione del credito da parte di Parte_3
In materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma dispone che "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e
3 Tribunale di Teramo
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
La predetta disposizione normativa, quindi, nell'intento di semplificare le procedure di cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca
Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
La pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone il medesimo effetto di pubblicità.
Nel caso di specie, tuttavia, si documenta genericamente l'esistenza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, senza indicare gli estremi del contratto,
e senza individuare con esattezza i crediti ceduti.
Dandosi seguito ai più recenti orientamenti ermeneutici, deve ritenersi che la società intervenuta non abbia soddisfatto l'onere probatorio ad essa incombente: invero, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617 /2020; 22151/2019; N. 2226 8/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi (Corte d'Appello
Catanzaro n. 401/2024).
Del resto, è pacifico che spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. 11. 4116/2016); la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti ma deve dimostrare in via documentale e in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr.,
Cass., n. 2780/2019), di guisa che il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
4 Tribunale di Teramo
Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, la pretesa cessionaria non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione, sicchè anche sotto tale profilo appare infondata l'opposizione proposta da . Pt_2
In definitiva, l'opposizione deve essere respinta.
Con riguardo alle spese di lite, nulla può essere disposto in considerazione stante la contumacia della curatela, poiché la condanna alle spese processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cassazione Civile n. 13491/2014).
p.q.m.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al nrg.
2990/2023, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Pt_2
2) Nulla a provvedere sulle spese.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
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