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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore AVoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1284/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 Jessica Valentini con studio a Rimini in Via Ortaggi e domicilio digitale di Posta Elettronica Certificata Email_1
-RICORRENTE- contro
(P. Iva ) in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore con sede a Rimini in via Pastore n. 30 ; rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Ianne ( e Matteo Ianne Email_2 ( entrambi del Foro di Pesaro ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Fano, via Vitruvio n. 3/a
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
1. Accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità della sanzione disciplinare e del successivo licenziamento per giusta causa intimato in data 23 aprile 2025, per violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 della L. n. 300/1970 (Statuto dei AVoratori) e ciò per tutti i motivi analiticamente illustrati in narrativa, anche in via alternativa tra loro: a) per reiterazione indebita di fatti già oggetto di precedente contestazione disciplinare rimasta priva di esito, con conseguente violazione del divieto di duplicazione dei procedimenti sanzionatori (ne bis in idem);
b) per difetto di specificità, determinatezza e tempestività delle contestazioni disciplinari;
c) per mancata valutazione effettiva e ponderata delle giustificazioni difensive del lavoratore;
2. Accertare e dichiarare, in ogni caso, la insussistenza oggettiva e soggettiva dei fatti contestati con le lettere disciplinari del 28 febbraio 2025 e del 16 aprile 2025, nonché la mancata prova della loro riferibilità al lavoratore, con conseguente difetto assoluto dei presupposti della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo ai sensi dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 3 della L. n. 604/1966;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare che, anche a voler ritenere sussistenti le condotte addebitate, le stesse non rivestono carattere di gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva
4. Conseguentemente, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al sig. e condannare la società convenuta Parte_1 alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970, con corresponsione delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre accessori di legge;
ovvero, in subordine, condannare la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, in misura pari al massimo di legge, oltre rivalutazione e interessi.
5. Accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti dell'azienda Pt_1 resistente per la somma di euro € 66.837,96 a titolo di differenze retributive maturate per lavoro straordinario, conseguentemente
6. Condannare la Resistente al pagamento in favore del Ricorrente Controparte_1 Sig. della somma di € 66.837,96 a titolo di differenze retributive Pt_1 maturate per lavoro straordinario, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre agli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria) dal dovuto al saldo.
7. Condannare la Resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per la parte resistente :
In via preliminare: Rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata da controparte per carenza di onere della prova per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito:
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la legittimità del licenziamento per giusta causa e per l'effetto, rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la corretta retribuzione percepita al lavoratore e per l'effetto rigettare la richiesta, a qualsiasi titolo, di differenze retributive;
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda relativa alla illegittimità del licenziamento, dichiarare, per i motivi di cui in premessa, il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la resistente risolto con applicazione dell'art.
9. Del D.Lvo n. 23/2015.
Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 06\11\2025 – che nel Parte_1 periodo 13\01\2015-24\04\2025 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze di in forza di un contratto di lavoro Controparte_1 inizialmente instaurato a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato a far data dal 01\08\2015 con qualifica di operaio edile e dall'aprile 2020 di operaio-autista inquadrato al livello 4 del CCNL Edilizia Industria – ha convenuto in giudizio l'ex datrice di lavoro per il pagamento di differenze retributive e perché venisse accertata l'illegittimità del suo licenziamento disciplinare per giusta causa senza preavviso intimato con nota datoriale in data 23\04\2025 ed il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970 ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015.
Si costituiva ritualmente in giudizio che contestava in fatto e Controparte_1 indiritto le ragioni del lavoratore e produceva idonea documentazione (Certificazione Inps e Statistica ULA 2025) attestante l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 L. 300/1970 sia al momento del licenziamento (11,55 dipendenti) che nel periodo precedente (11,38 dipendenti) con conseguente inapplicabilità della tutela reale e la soggezione del rapporto alla tutela obbligatoria ex L. 604/1966 con conseguente applicazione dell'art. 9 D.Lvo n.23/2015 . Si perveniva così alla udienza del giorno 9 dicembre 2025 nella quale il giudice , ritenuto di porre in decisione la causa limitatamente alla domanda relative alla impugnazione del licenziamento con diritto di reintegra - riservando all'esito ogni valutazione in ordine alle altre domande formulate nell'atto introduttivo del giudizio - al fine di assicurare la concentrazione della fase decisoria in relazione alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto dall'art. 441-bis cpc , invitava le parti alla discussione all'esito della quale la causa veniva decisa con la presente sentenza non definitiva .
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , la domanda di reintegrazione presentata dal lavoratore è risultata immeritevole di accoglimento .
Va ricordato che l'art. 2 del D.Lgs. n. 23 del 2015 prevede , a prescindere dal requisito dimensionale e dalla natura del datore di lavoro, una tutela reintegratoria "piena" in presenza di nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 St. AV. ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge.
La stessa tutela reintegratoria "piena" trova applicazione in caso di licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale o nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi della L. n. 68 del 1999 art 4 , comma 4, e art. 10 , comma 3 .
L'art. 3, comma 2 prevede poi , nella ricorrenza del requisito dimensionale, una tutela reintegratoria "attenuata" esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa quando il fatto materiale addotto dal datore di lavoro risulta insussistente .
L'art. 3, comma 1 prevede, sempre nella ricorrenza del requisito dimensionale, la tutela indennitaria "forte" nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ovvero, in via residuale rispetto all'ipotesi dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa.
L'art. 4 del prevede, sempre nella ricorrenza del requisito dimensionale, la tutela indennitaria "debole" nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui della L. 604 del 1966 art. 2 , comma 2, o della procedura di cui all'art. 7 St. AV. .
L'art. 9 del D.Lgs. prevede infine che ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 commi 8 e 9 St. AV. non si applichi la tutela reintegratoria "attenuata" di cui all'art. 3 comma 2 e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 4, comma 1 sia dimezzato. Ai sensi dell'art. 18 commi 8 e 9 St. AV. il requisito dimensionale è realizzato quando il datore di lavoro occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori e in ogni caso quando il datore di lavoro , imprenditore e non imprenditore, occupa più di sessanta dipendenti .
Nel caso di specie la datrice di lavoro ritualmente costituita in giudizio ha documentalmente provato l'insussistenza del requisito dimensionale mentre nessuno dei motivi addotti dal lavoratore a fondamento della illegittimità del suo licenziamento integra una delle ipotesi di tutela reintegratoria "piena" che prescindono dal requisito dimensionale .
Da tutto quanto esposto deriva il rigetto della domanda relativa alla impugnazione del licenziamento avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro .
La causa va quindi proseguita per l'esame delle residue domande avanzate dal ricorrente (differenze retributive e tutela obbligatoria ex L. 604/1966) e rinviata all'udienza del giorno 10 febbraio 2026 ore 12,30 .
Spese al definitivo .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via NON definitiva sulle domande proposte da Parte_1
con ricorso depositato il giorno 06\11\2025 , disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : Controparte_1
1) Rigetta la domanda relativa alla impugnativa del licenziamento avente ad oggetto la reintegrazione nel posto di lavoro .
2) Rinvia la causa per l'ulteriore corso alla udienza del giorno del giorno 10 febbraio 2026 ore 12,30.
Spese al definitivo .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 09\12\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'