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1 gennaio 2002
1 gennaio 2002
Art. 42. (Riduzione del costo del debito pubblico) 1. All' articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".
"5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 06/12/2023, n. 17938Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione XVI civile nella persona del Dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di primo grado, iscritta al n°5544 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta per la decisione in data 05.06.2023 e vertente TRA Parte_1 (C.F./P.IVA: P.IVA_1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Baldari, giusta procura in calce all'atto di citazione Attore E Controparte_1 (P.IVA: P.IVA_2 ), rappresentata e difesa dall'avv. EN GA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta Oggetto: (Codice oggetto: 143131) Intermediazione finanziaria (S.I.M.) …Leggi di più...
- responsabilità precontrattuale·
- art. 30 TUF·
- art. 1418 c.c.·
- obblighi informativi·
- ripetizione indebito·
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- contratti derivati