Articolo 42 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 gennaio 2002
Art. 42. (Riduzione del costo del debito pubblico) 1. All' articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all' articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualita', verra' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno come effettivamente necessarie per il completamento delle attivita' di rimborso".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente