Ordinanza cautelare 12 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01084/2025REG.PROV.COLL.
N. 02075/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giulio Cerceo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e l’Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, Sezione Prima, n. 14/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante ha impugnato il provvedimento con il quale il Prefetto di Pescara ha disposto nei confronti del medesimo, titolare di licenza di porto di pistola per difesa personale, il divieto di detenzione di armi e munizioni: ciò sulla scorta del giudizio di non affidabilità espresso nei suoi riguardi quanto all’uso delle armi, alla luce della situazione di conflittualità con -OMISSIS-, emersa in occasione degli interventi eseguiti dai Carabinieri presso l’abitazione -OMISSIS- in data -OMISSIS- ed in data -OMISSIS-, pur facendo “ salve eventuali rivalutazioni all’esito del…procedimento penale in corso ” (per il reato di cui all’art. 572 c.p.).
2. Mediante le censure formulate al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduceva in sintesi:
- la carenza motivazionale del provvedimento medesimo, non esternando esso le ragioni per le quali l’Amministrazione non aveva ritenuto di accogliere le osservazioni procedimentali presentate dall’interessato e dalla -OMISSIS-;
- il carattere non più attuale del giudizio prognostico effettuato dall’Amministrazione, richiamando il provvedimento impugnato quanto affermato dai Carabinieri nella nota -OMISSIS- in ordine alla perdurante esigenza cautelare che ne avrebbe imposto l’adozione, sulla scorta del fatto che il procedimento penale sarebbe “ tuttora nella fase delle indagini preliminari ”, laddove in data -OMISSIS- era sopraggiunta la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero nell’ambito del p.p. n. -OMISSIS- R.G.N.R. (trasmessa alla Prefettura dal --OMISSIS- in data -OMISSIS-), motivata nel senso che “ gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna alla luce delle dichiarazioni rese in varie occasioni dalla p.o. e, da ultimo, in data -OMISSIS-, con le quali ha circoscritto le condotte del -OMISSIS- ad un episodio isolato, per il quale peraltro non intendeva sporgere alcuna querela ”;
- che analogo deficit di attualità inficiava il provvedimento impugnato laddove recepiva la proposta di divieto dei Carabinieri “ almeno fino all’esito delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria e della definizione della pratica -OMISSIS- ”, laddove dagli scritti difensivi prodotti dal -OMISSIS- emergeva che “ i rapporti -OMISSIS- sono ripresi completamente e volgono per il meglio, -OMISSIS- ”.
3. Alle deduzioni del ricorrente l’Amministrazione replicava mediante una articolata relazione prefettizia.
4. Con successiva memoria, il ricorrente replicava a sua volta alle deduzioni difensive dell’Amministrazione e produceva il provvedimento di archiviazione emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Pescara in data -OMISSIS-.
5. Con l’ordinanza -OMISSIS-, il T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare del ricorrente, sulla scorta della seguente motivazione e per gli effetti ivi precisati:
“ Considerato che nell’atto impugnato si fa riferimento alla rivalutazione del caso, all’esito del procedimento penale;
Rilevato che detto procedimento si è concluso con il decreto di archiviazione del -OMISSIS- del GIP del Tribunale di Pescara e che per tale ragione il ricorrente, con nota -OMISSIS-, ha all’uopo richiesto la rivalutazione della propria posizione, in relazione alla funzione cautelare del provvedimento amministrativo assunto nei suoi confronti;
Ritenuto che, alla luce dell’elemento di novità suddetto, debba essere dato riscontro all’istanza dell’interessato, tenuto conto anche delle ragioni lavorative alla stessa sottese ”.
6. In ottemperanza dell’ordine propulsivo del T.A.R., il Prefetto di Pescara adottava il provvedimento confermativo -OMISSIS-, con il quale sottolineava, tra l’altro, il carattere maggiormente attendibile delle dichiarazioni rese dal --OMISSIS- nell’immediatezza dei fatti e la persistenza della crisi -OMISSIS-, come desumibile dalla memoria presentata dalla suddetta in data -OMISSIS-, pur disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento di divieto nelle more della definizione del giudizio amministrativo, con la conseguente restituzione al ricorrente dell’arma e delle munizioni che erano state oggetto di ritiro cautelativo da parte dei Carabinieri in data -OMISSIS-.
7. Avverso il suindicato provvedimento sopravvenuto, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, con i quali lamentava, in sintesi, che l’Amministrazione:
- aveva violato la citata ordinanza cautelare, nella parte in cui imponeva di valutare l’interesse lavorativo del ricorrente;
- aveva travisato le dichiarazioni del -OMISSIS- quanto allo stato della relazione -OMISSIS-;
- non aveva considerato il venir meno del presupposto del provvedimento originario, relativo alla pendenza del procedimento penale, ormai archiviato;
- aveva violato il principio di proporzionalità, omettendo di considerare i disastrosi effetti derivanti dal provvedimento impugnato.
8. Anche in relazione ai motivi aggiunti l’Amministrazione replicava con una diffusa relazione depositata agli atti del giudizio.
9. Il giudizio di primo grado è stato definito con la sentenza n. 14 del 16 gennaio 2024, con la quale, dichiarata preliminarmente l’improcedibilità del ricorso introduttivo, essendo stato il provvedimento con esso impugnato superato da quello confermativo censurato con motivi aggiunti, il T.A.R. ha sancito la reiezione di questi ultimi.
10. La sentenza, con particolare riguardo alla sua componente decisoria di segno reiettivo, costituisce oggetto dei motivi di appello formulati dall’originario ricorrente, a corredo dei quali è stata anche proposta domanda cautelare, accolta dalla Sezione, con l’ordinanza -OMISSIS-, con la seguente motivazione:
“ Ritenuto che, ad un primo sommario esame, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto delle gravissime conseguenze economiche derivanti dal provvedimento impugnato, ostativo allo svolgimento dell’attività lavorativa -OMISSIS- che costituisce per l’appellante l’unica fonte di reddito per il sostentamento della sua famiglia;
Pertanto, nel bilanciamento degli opposti interessi, risulta prevalente l’interesse dell’appellante alla conservazione del posto di lavoro, tenuto anche conto che la situazione di dissidio -OMISSIS- è stata negata dalla -OMISSIS-, tanto che il procedimento penale -OMISSIS- è stato archiviato ”.
11. Mediante il primo motivo di appello, l’appellante afferma di non condividere la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto la censura intesa a lamentare la mancata considerazione, nell’ambito del giudizio di bilanciamento degli interessi coinvolti che integra l’essenza della discrezionalità amministrativa, delle esigenze lavorative del medesimo, alla luce del rapporto di strumentalità necessaria tra il possesso ed il porto delle armi e l’esercizio delle mansioni -OMISSIS-, come peraltro prescritto dal T.A.R. con l’ordinanza di riesame -OMISSIS-.
Il T.A.R., deve premettersi, ha respinto il suddetto profilo di doglianza evidenziando, da un lato, che la nota del Comando Provinciale di Pescara -OMISSIS-, richiamata dal provvedimento confermativo prefettizio, “ dà atto delle conseguenze economiche connesse all’adozione del provvedimento impugnato in quanto ostativo allo svolgimento dell’attività lavorativa -OMISSIS- svolta dal ricorrente, che rappresenta l’unica fonte di reddito del nucleo familiare ”, dall’altro lato, che, “ al fine di considerare le esigenze lavorative rappresentate dall'interessato e di trovare un punto di equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e incolumità collettiva e l’interesse privatistico del ricorrente a riprendere la sua attività lavorativa, l’Amministrazione ha disposto la sospensione dell’efficacia del divieto fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale e, contestualmente alla notifica del provvedimento di conferma impugnato, ha riconsegnato al ricorrente armi e titoli di polizia, come risulta dal verbale del Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS- ”.
Deduce in senso contrario l’appellante che, in primo luogo, la valutazione svolta sul punto dall’Amministrazione non integra alcun effettivo contemperamento degli interessi in gioco, quanto piuttosto un mero “ palliativo ”, atteso che, per effetto della sentenza di primo grado, la sua attività lavorativa ha subito una ulteriore sospensione.
Egli deduce inoltre che l’azione prefettizia - e non meno la sentenza appellata - è contraddistinta da contraddittorietà ed illogicità, atteso che il giudizio probabilistico in ordine al pericolo di abuso delle armi fondante l’impugnato divieto contrasta con la disposta restituzione al suddetto delle armi, delle munizioni e del relativo titolo di polizia.
Infine, l’appellante ribadisce che, come ritenuto dalla pregressa giurisprudenza, il suo ruolo -OMISSIS- avrebbe imposto all’Amministrazione “ un’istruttoria e una motivazione rafforzata ”, tenuto conto degli effetti fortemente pregiudizievoli derivanti dal provvedimento di divieto.
Con il successivo motivo di appello, l’appellante ribadisce che il provvedimento impugnato è stato adottato in carenza dei presupposti previsti dall’art. 39 del T.U.L.P.S., lamentando la mancata considerazione ed il travisamento da parte della Prefettura degli scritti difensivi del -OMISSIS-, attestanti il superamento della crisi -OMISSIS-, sulla base delle quali lo stesso P.M. richiedeva l’archiviazione del relativo procedimento penale.
Deduce quindi l’appellante che il provvedimento di riesame non ha tenuto conto del fatto che entrambi i presupposti alla base di quello originario – ovvero la situazione di conflittualità -OMISSIS- e la pendenza del procedimento penale – erano venuti meno ovvero erano già inesistenti alla data di adozione del primigenio provvedimento di divieto.
Infine, l’appellante lamenta che né l’Amministrazione, né il giudice di primo grado hanno rispettato il principio di proporzionalità, sotto i profili della necessarietà/adeguatezza del divieto, valutando le gravissime conseguenze derivanti dal provvedimento impugnato per le esigenze lavorative del ricorrente e per quelle familiari di disporre di adeguate fonti di sostentamento.
12. All’accoglimento dell’appello si oppongono invece il Ministero dell’Interno, l’Ufficio Territoriale del Governo di Pescara ed il Ministero della Difesa.
La difesa erariale ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello, sia perché carente delle specifiche censure mosse alla sentenza appellata, risolvendosi nella riproposizione delle censure originarie, sia perché introduce un argomento nuovo, relativo alla asserita illogicità del provvedimento confermativo, che il ricorrente avrebbe potuto/dovuto prospettare già con il suddetto gravame integrativo.
13. Infine, con la memoria dell’11 settembre 2024, l’appellante ha replicato alle eccezioni erariali ed insistito per l’accoglimento del petitum .
14. All’esito dell’odierna udienza di discussione, quindi, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
15. In primo luogo, deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale sul presupposto che esso difetterebbe delle necessarie specifiche censure rivolte alla sentenza appellata.
L’eccezione è infondata, con particolare riguardo al tema - decisivo, come si vedrà, ai fini dell’esito del giudizio - relativo all’avvenuto compimento da parte dell’Amministrazione di una valutazione discrezionale che, nel contemperamento dei contrapposti interessi, abbia tenuto in considerazione tutti quelli rilevanti nella fattispecie ed operato una composizione ragionevole e proporzionata degli stessi.
Deve invero osservarsi che, a fronte delle affermazioni recate dalla sentenza appellata e tese a sostenere l’insussistenza del vizio lamentato, evidenziando in particolare che l’interesse lavorativo del ricorrente è stato preso espressamente in considerazione dall’Amministrazione, che proprio al fine di tenere conto dell’esigenza lavorativa del ricorrente ha provveduto alla restituzione delle armi e dei titoli all’interessato nelle more del giudizio, e che la qualifica -OMISSIS- rappresenta un elemento aggravante nell’ambito della valutazione della affidabilità dell’interessato, richiedendosi a chi ne sia titolare un più vigile controllo dei suoi comportamenti anche nell’ambito delle relazioni personali e familiari, l’appellante ha formulato obiezioni che mirano criticamente a contestare il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata, laddove in particolare rilevano il carattere meramente apparente e transeunte della misura provvisoriamente restitutoria con la quale l’Amministrazione ha inteso attribuire rilievo all’esigenze lavorative dell’appellante e che la giurisprudenza pregressa in analoghe situazioni ha imposto all’Amministrazione un onere valutativo e motivazionale rafforzato.
16. Può invece prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità rivolta avverso lo specifico motivo di appello concernente l’illogicità/contraddittorietà del provvedimento confermativo, assunto contestualmente alla restituzione dell’arma e delle munizioni all’interessato, a riprova del fatto che la stessa Amministrazione non ne avrebbe ritenuto comprovata la pericolosità: sebbene, infatti, trattasi effettivamente di argomento nuovo che il ricorrente avrebbe potuto e dovuto introdurre già nel giudizio di primo grado (nelle forme di rito e non, come asserito in sede di replica, con semplice memoria difensiva), deve rilevarsi che il vizio lamentato non assume rilievo decisivo ai fini dell’esito del giudizio, alla luce del percorso logico-giuridico che, come si vedrà, non può che condurre all’accoglimento del gravame.
17. Venendo quindi al merito dell’appello, occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni introduttive in ordine alla natura del potere di cui costituisce espressione il provvedimento impugnato, quale presupposto per verificare la coerenza di quest’ultimo con i presupposti tipici che ne giustificano l’adozione e con la finalità che esso è diretto a perseguire.
18. Può considerarsi acquisito al patrimonio giurisprudenziale il dato secondo cui il potere inibitorio esercitabile dall’Amministrazione, al fine di assicurare che la disponibilità e l’uso delle armi da parte dei cittadini non si traduca nella attenuazione del livello di sicurezza pubblica che la circolazione limitata e controllata delle armi è destinata ad assicurare, presenta una chiara connotazione preventiva e cautelare: ne consegue, sul piano della configurazione dei relativi presupposti legittimanti, che non si richiede l’accertamento del già avvenuto verificarsi di un evento lesivo né di un pericolo in atto, suscettibile di tradursi nell’immediato nella lesione dei beni che quel potere è preordinato a tutelare, essendo sufficiente che, sulla base di un quadro indiziario supportato da concreti elementi fattuali e sorretto da una plausibile concatenazione logico-deduttiva, non appaia inverosimile, anche sulla base di massime di comune esperienza ispirate ad una logica prudenziale di massima anticipazione della soglia di difesa della società e degli individui che ne fanno parte, anche nell’ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la vita relazionale, che la perdurante disponibilità delle armi da parte di taluno possa dare luogo ad eventi offensivi, che essa è suscettibile di favorire o amplificare nel suoi effetti lesivi (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. III, 13 settembre 2024, n. 7545: “ L’apprezzamento discrezionale rimesso all’Autorità di pubblica sicurezza involge soprattutto il giudizio di affidabilità del soggetto che detiene o aspira a ottenere il porto d’armi. A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine al pericolo di abuso delle armi, che deve essere desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori. Il pericolo di abuso delle armi è valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi. È in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali infatti viene riconosciuta natura cautelare e preventiva (Cons. Stato, sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041). Ne è prova il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, addirittura senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814) ”).
Da questo punto di vista, è evidente che non si presta ad essere efficacemente censurato, nei limiti di esperibilità del sindacato giurisdizionale nei riguardi delle manifestazioni volitive discrezionali della P.A. (inteso notoriamente a rilevare nel provvedimento impugnato possibili vizi di illogicità, incoerenza, inadeguatezza istruttoria ed insufficienza motivazionale), un giudizio prognostico incentrato sulla rilevazione, sulla base di una ricostruzione fattuale immune da profili di significativa incertezza probatoria, di condotte indicative della incapacità dell’interessato di governare razionalmente gli impulsi violenti ed intimidatori, tanto più se manifestata in un contesto, sociale e familiare, atto potenzialmente a riprodurre le situazioni di tensione generatrici di reazioni smodate e incontrollate.
19. In tale prospettiva, non possono ritenersi in radice insussistenti o viziati i presupposti giustificativi del provvedimento impugnato, in quanto l’Amministrazione non avrebbe accertato il pericolo che l’interessato possa abusare delle armi in suo possesso, tenuto conto del fatto che il contesto familiare in cui lo stesso è inserito, con particolare riguardo ai rapporti tra -OMISSIS-, si presenta oggettivamente caratterizzato da -OMISSIS-, ma punteggiato da reiterati episodi conflittuali, in occasione dei quali l’interessato ha tenuto condotte violente nei confronti della -OMISSIS- come, in almeno due occasioni, hanno potuto constatare i Carabinieri intervenuti presso l’abitazione -OMISSIS- per sedare i litigi verificatisi tra -OMISSIS-.
Sebbene, infatti, in un momento successivo la vittima dei soprusi abbia inteso minimizzare la gravità dell’accaduto, rimarcandone il carattere del tutto episodico e rappresentando il proposito -OMISSIS-, anche avvalendosi dell’ausilio di -OMISSIS-, e la stessa non abbia ritenuto di presentare querela nei confronti del -OMISSIS-, resta insuperabile, perché appunto testimoniato negli atti redatti dai Carabinieri a seguito dei loro interventi, il fatto che l’interessato abbia posto in essere condotte prevaricatrici nei confronti del -OMISSIS-, anche esercitando violenza fisica e morale nei suoi confronti (pur se alla stessa non siano conseguite lesioni alla sua integrità).
20. Può altresì ritemersi consolidato, in linea con l’evidenziata caratterizzazione preventiva del potere di cui si discute, che l’esercizio dello stesso non è rigidamente condizionato dall’andamento del relativo ed eventuale parallelo processo penale, scaturito dagli stessi fatti da cui l’Amministrazione ritenga di desumere il pericolo di abuso atto a legittimare l’adozione del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni.
Deve infatti osservarsi che, vuoi per la diversa intensità degli standards probatori vigenti nel giudizio e nel procedimento amministrativo (ispirati, nel primo caso, alla regola secondo cui l’accertamento della responsabilità deve avvenire in modo da escludere ogni “ ragionevole dubbio ” in ordine alla stessa, nel secondo, alla complessiva ragionevolezza della prognosi inferenziale che conduce a dubitare della piena affidabilità dell’interessato circa l’uso corretto e diligente delle armi in suo possesso), vuoi per la diversità dell’obiettivo probatorio perseguito (relativo, nel primo caso, al riscontro degli elementi costitutivi, da un punto di vista soggettivo ed oggettivo, delle specifiche fattispecie criminose, nella loro caratteristica ed anelastica tipicità, nel secondo, alla rilevazione di indici sintomatici, non aprioristicamente determinabili ma apprezzabili nel concreto delle vicende giunte all’attenzione prefettizia, del pericolo di abuso), l’esito del giudizio (o del procedimento) penale non necessariamente vincola le determinazioni della Prefettura, la quale può valorizzare tutti gli elementi che non siano neutralizzati, dal punto di vista probatorio o sintomatico, dalla pronuncia giurisdizionale: rilievo che si attaglia in modo peculiare alla fattispecie in esame, tenuto conto che l’archiviazione del procedimento penale per il reato di cui all’art. 572 c.p. è stata disposta in ragione della mancata acquisizione di sufficienti elementi probatori in ordine al requisito strutturale della relativa fattispecie incriminatrice, concernente l’abitualità della condotta lesiva.
21. Ciò chiarito, deve nondimeno osservarsi che, pur all’interno di una cornice fattuale atta a fornire astrattamente fondamento giustificativo al provvedimento inibitorio, è compito dell’Amministrazione verificare che, nella situazione concreta ed alla luce della specifica connotazione che assume il pericolo di abuso, la sua adozione non si riveli irragionevole, siccome contrastante con il principio di proporzionalità, in considerazione dell’impatto che essa è suscettibile di provocare sugli interessi concorrenti.
Sebbene infatti, in linea generale, l’interesse pubblico alla tutela della sicurezza pubblica sia prevalente rispetto all’interesse del privato alla detenzione di armi e munizioni, quando questo non si correli al soddisfacimento di interessi ulteriori dell’individuo muniti di particolare qualificazione anche di tipo costituzionale, tale automatismo assiologico non è predicabile quando, come nella fattispecie in esame, il possesso ed il porto dell’arma siano funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa dell’interessato e, di riflesso, al soddisfacimento di interessi essenziali della persona e di coloro che compongono il relativo nucleo familiare.
22. Si impone quindi all’Amministrazione, in un contesto siffatto, dimostrare di aver preso in considerazione, nel quadro del bilanciamento degli interessi che costituisce il fulcro della sua discrezionalità, il suddetto interesse concorrente e di averlo ritenuto sub-valente rispetto a quello perseguito in via principale, siccome afferente alle sue funzioni istituzionali, in quanto inidoneo ad attenuare l’esigenza di protezione dell’interesse pubblico in ragione dell’intensità del grado di esposizione a pericolo dello stesso, nell’ipotesi di perdurante disponibilità delle armi da parte dell’interessato.
In tale ottica, il presupposto per consentire al giudice amministrativo di sindacare la ragionevolezza e la compiutezza motivazionale di tale scelta - vero e proprio pre-requisito di legittimità del provvedimento di divieto - è che da esso, ovvero dall’istruttoria che ne ha preceduto l’adozione, emerga chiaramente che l’Amministrazione ha valutato il suddetto interesse antagonista e lo abbia comparato con l’interesse pubblico perseguito.
23. Applicando le illustrate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, deve tuttavia osservarsi che il provvedimento impugnato non fa affatto menzione dell’esigenza lavorativa del ricorrente, nonostante la sollecitazione in tal senso rivolta all’Amministrazione dall’ordinanza cautelare del T.A.R. -OMISSIS-.
Il provvedimento si sofferma infatti prevalentemente sul pericolo di abuso delle armi desunto dalle condotte poste in essere dall’interessato ai danni della -OMISSIS- e sugli elementi di prova acquisiti in ordine alle stesse, che nella specie può ritenersi, per quanto detto innanzi, fuori discussione, senza tuttavia effettuare alcun bilanciamento valutativo tra il suddetto pericolo, alla luce del suo atteggiarsi in concreto, e gli interessi lavorativi dell’interessato.
Deve infatti tenersi conto che la condotta del ricorrente, pur rilevante sul piano della valutazione della pericolosità “generica” del ricorrente, non ha assunto manifestazioni aggressive di tale entità, da indurre univocamente ad ipotizzare che essa sia suscettibile di effettuare il “salto di qualità” necessario a trasmodare nell’abuso delle armi: non solo, infatti, la stessa --OMISSIS- ha negato che il suddetto, durante i suddetti episodi conflittuali, abbia fatto ricorso o manifestato l’intenzione di ricorrere, anche solo ai fini intimidatori, all’arma, ma non risulta che gli atti di violenza abbiano procurato lesioni alla vittima, e che quindi essi denotino un potenziale offensivo particolarmente accentuato, suscettibile di esprimersi anche mediante l’uso dell’arma medesima.
24. La stessa sospensione del provvedimento nelle more del giudizio amministrativo e la temporanea restituzione all’interessato dell’arma, delle munizioni e del titolo di polizia, sulle quali fa leva la sentenza appellata per sostenere che l’Amministrazione avrebbe compiuto il suddetto giudizio di bilanciamento, non sono espressamente collegate a quella indefettibile valutazione ma, come espressamente affermato nel provvedimento, alla esecuzione della statuizione cautelare sospensiva del T.A.R..
25. Quanto poi all’assunto – emerso solo nell’ambito processuale – secondo cui la qualifica -OMISSIS- dell’interessato rileverebbe in peius nel giudizio di bilanciamento, dovendosi esigere da chi rivesta tale ruolo professionale un grado di osservanza delle regole di convivenza sociale e familiare più spiccato, deve osservarsi che lo stesso è dialetticamente ribaltabile, ove si consideri che proprio la suddetta qualifica presuppone - fino a concreta prova contraria - una particolare consapevolezza e attenzione nell’uso delle armi e quindi un grado maggiore di affidabilità rispetto a quello proprio della generalità, ad inficiare la quale si richiedono elementi sintomatici di spessore maggiore rispetto a quelli che potrebbero ritenersi ordinariamente sufficienti.
26. Anche quanto alle deduzioni difensive dell’Amministrazione, secondo cui sarebbe emerso che la --OMISSIS- svolge attività lavorativa, con la conseguente attenuazione degli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento impugnato, deve rilevarsi che, da un lato, di tali rilievi - così come, per quanto detto, delle esigenze professionali ed economiche del ricorrente e del suo nucleo familiare - non vi è traccia nel provvedimento impugnato, dall’altro lato, che l’esigenza di tutela del lavoro, e quindi di valutazione del relativo interesse nell’ambito della discrezionalità spettante all’Amministrazione in subiecta materia , trascende i profili di ordine strettamente economico e si collega direttamente alla sfera di manifestazione e sviluppo della personalità dell’individuo.
27. In conclusione quindi, in accoglimento dell’appello ed assorbita ogni ulteriore censura non esaminata, deve disporsi l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- -OMISSIS- della Prefettura di Pescara, in ragione della sua carenza istruttoria e motivazionale con riferimento al profilo suindicato, salve le ulteriori determinazioni, immuni dai vizi evidenziati, che l’Amministrazione vorrà celermente adottare.
28. L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica infine la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2075/2024, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie i motivi aggiunti proposti in primo grado ed annulla il provvedimento prot. -OMISSIS- -OMISSIS- della Prefettura di Pescara, con essi impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre persone menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.