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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3377/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3377/2022 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]
61 (c.f. ), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, CodiceFiscale_1
dall'avvocato Maurizio Lasio, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
l' , elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1
presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e
Mariantonietta Piras, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 4.11.2022 la signora ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la
pagina 1 di 8 illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di € 10.758,80 avanzata dall' nei CP_1
confronti di in data 16.02.2022 per indebita percezione del RDC per mancanza dei Parte_1
requisiti di residenza e di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – settembre 2020 e per l'effetto
- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di €
11.596,02 avanzata dall' nei confronti di in data 18.03.2022 per indebita CP_1 Parte_1
percezione del RDC domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi in
conseguenza della revoca del RDC per il periodo novembre 2020 – ottobre 2021e per l'effetto
- Dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla ricorrente;
CP_1
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere titolare di reddito di cittadinanza (di seguito RDC), in seguito alla domanda prot. INPS-RDC-2019-1011243, revocata con provvedimento comunicato in data
16.11.2021.
La motivazione della revoca del reddito di cittadinanza era stata individuata nella “mancanza
del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1), 2) L. 26/2019 – non rispetta i
requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e
non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
Con comunicazione datata 16.2.2022, ricevuta in data 4.3.2022, l' aveva informato la CP_1
ricorrente che “l'importo pari ad euro 10.758,80” ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020 non era dovuto, e che lo stesso dovesse essere restituito entro 30 giorni dal ricevimento della missiva.
Inoltre, la ricorrente ha allegato di essere titolare di RDC, in seguito alla domanda prot. CP_1
RDC-2020-3083952, anch'essa revocata con provvedimento comunicato in data 12.12.2021.
La motivazione della seconda revoca del reddito di cittadinanza era la seguente: “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n.
pagina 2 di 8 26 del 2019”.
Con comunicazione datata 18.3.2022, ricevuta in data 4.4.2022, l' aveva informato la CP_1
ricorrente che “l'importo pari ad euro 11.596,02” ricevuto da novembre 2020 ad ottobre 2021
non era dovuto, e che lo stesso doveva essere restituito entro 30 giorni dal ricevimento della missiva.
Avverso i predetti provvedimenti erano stati ritualmente inviati i ricorsi amministrativi per mezzo del portale (come da ricevute di deposito del 17.3.2022 e del 21.4.2022). CP_1
In seguito alla presentazione dei ricorsi amministrativi, la ricorrente, per il tramite del suo legale, era stata contattata per le vie brevi dal responsabile degli Uffici di Quartu CP_1
Sant'Elena, il quale aveva comunicato che era emerso un mero errore materiale al momento della presentazione della domanda del RDC, poiché era stato indicato un diverso Comune di residenza rispetto a quello effettivo.
Il responsabile aveva comunicato che, senza l'intervento del che aveva CP_1 CP_2
effettuato la segnalazione, per motivazioni di carattere esclusivamente tecnico – informatico, non era possibile evadere i ricorsi amministrativi e la richiesta di revisione relativa alla ripetizione di indebito.
1.2. Svolta tale esposizione dei fatti di causa, parte ricorrente ha quindi evidenziato l'erroneità
di entrambi i provvedimenti di revoca del RDC.
Per quanto concerneva il primo di essi, ha allegato di essere residente in Italia fin dalla nascita,
dapprima nel Comune di Quartu Sant'Elena e quindi, dall'8.7.2010, nel Comune di Selargius.
Per quanto concerneva il secondo di essi, ha allegato innanzitutto che la motivazione indicata si poneva quale diretta conseguenza della precedente illegittima revoca, e che, pertanto, anch'essa era da ritenersi integralmente priva di fondamento.
Inoltre, la motivazione indicata era comunque errata.
Il secondo provvedimento indicava quale motivazione “domanda presentata prima dello
pagina 3 di 8 spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
Tuttavia, ai sensi del comma 11 dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, convertito con la L. n. 26/2016,
“In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente
ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del
provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare
componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla
medesima data”.
Poiché era presente nel nucleo familiare della ricorrente una persona disabile, il termine di attesa avrebbe quindi dovuto essere di 6 mesi e non di 18 mesi.
2. L' si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
In particolare, ha rilevato che un'ulteriore domanda, presentata dalla ricorrente in data
12.5.2022, era stata respinta in ragione della presenza di un soggetto condannato con sentenza definitiva, intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall'art. 7, comma 3,
del D. L. n. 4/2019, convertito con la L. n. 26/2019: si trattava dei signori , Persona_1 [...]
e , tutti facenti parte del nucleo familiare della ricorrente. Per_2 Persona_3
La predetta circostanza era assorbente, perché precludeva il riconoscimento del beneficio anche per i periodi in contestazione.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Nelle note di trattazione scritta del 12.9.2023 l' ha ribadito che le ultime pratiche di RDC CP_1
presentate dalla ricorrente erano state respinte perché presentate prima dello spirare del termine dei 18 mesi di cui al citato art. 7, comma 11, e ha precisato che, in precedenza, la pratica risultava
“decaduta” per mancata indicazione tramite modello RDC-COM, dello stato detentivo del coniuge , come da comunicazione del 7.5.2022 della Guardia di Finanza, prodotta con Persona_1
le citate note.
******
pagina 4 di 8 4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Come risulta dalla relazione allegata dall' , la ricorrente ha presentato varie domande tese CP_1
ad ottenere il RDC.
La prima domanda, del 18.3.2019, indicava come residenza la via Montanaru 61 presso il
Comune di Quartucciu, invece che presso il diverso Comune di Selargius.
Le verifiche effettuate dal Comune di Quartucciu, non riscontrando una posizione anagrafica dell'utente, avevano fatto sì che la posizione della ricorrente “fosse posta in revoca” per mancanza del requisito di residenza in Italia da almeno 10 anni.
L' ha allegato che tale evenienza era stata resa nota all'avvocato della ricorrente, CP_1
segnalandogli la necessità di richiedere la correzione al Comune.
Nella stessa relazione, tuttavia, si è dato atto che la correzione della residenza era stata in seguito operata e che la pratica risultava nello stato di “terminata”.
La seconda domanda, del 10.10.2020, risultava corretta in quanto a residenza, ma era stata travolta dall'esito della precedente e le somme percepite erano state caricate, come per la prima domanda, nella procedura “indebiti”, con conseguente richiesta di restituzione.
La terza domanda, del 25.2.2022, era stata respinta, in quanto presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, sopra citato.
La quarta domanda, del 12.5.2022, era stata respinta per la presenza di soggetti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta (art. 7, comma 3, del D.L. n.
4/2019, convertito in L. n. 26/2019): si trattava dei citati , e Persona_1 Persona_2 Per_3
tutti facenti parte del nucleo familiare della
[...] Parte_1
La quinta domanda, del 27.7.2022, era stata respinta per le medesime ragioni della quarta.
Dalla citata nota della Guardia di Finanza – 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari del
7.5.2022 risulta che il coniuge della ricorrente, signor , inserito nel suo nucleo Persona_1
familiare, è stato detenuto presso la casa di reclusione E. Scalas di Cagliari per il periodo dal pagina 5 di 8 18.12.2020 al 21.12.2020 e che, successivamente, è stato posto agli arresti domiciliari.
Risulta altresì che la ricorrente non ha comunicato tale circostanza, secondo le modalità
previste (modello RDC – COM).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La presente causa ha ad oggetto due distinti periodi, fatti oggetto di comunicazioni di revoca e di richieste di ripetizione di indebito: il primo di essi dall'aprile 2019 al settembre 2020 ed il secondo dal novembre 2020 all'ottobre 2021.
In relazione al primo periodo, si osserva che, pacificamente, la ricorrente ha sempre risieduto nel territorio della Repubblica Italiana.
Per errore, nella prima domanda, ella ha indicato quale luogo di residenza la via Mantanaru n.
61 presso il Comune di Quartucciu, mentre la residenza corretta era presso quello di Selargius.
Ciò, tuttavia, evidentemente non comporta l'assenza del requisito anagrafico in capo alla ricorrente.
Di conseguenza, la revoca è stata illegittimamente disposta e la pretesa dell' relativa alla CP_1
prima comunicazione di indebito non ha fondamento.
In relazione al secondo periodo, si osserva che, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma
11, del D.L. n. 4/2019, “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere
richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto
mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del
nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei
mesi dalla medesima data”.
Nel caso di specie, le successive domande sono state presentate unicamente a motivo dell'illegittimità della precedente revoca.
Essendo pertanto illegittimo il primo provvedimento di revoca, si ritiene che, di conseguenza,
non rilevi il termine dei 18 mesi o dei 6 mesi previsto dalla norma sopra citata per la pagina 6 di 8 riproposizione della domanda, avendo la ricorrente continuativamente diritto alla prestazione anche per il periodo successivo al settembre 2020.
Se, infatti, non fosse intervenuta la prima revoca, illegittima per le ragioni sopra esposte, la ricorrente non avrebbe avuto necessità di inoltrare le nuove domande.
Si osserva inoltre che l'art. 2, comma 1, lettera c-bis), del D.L. n. 4/2019, convertito con la L.
n. 26/2019, per la concessione del RDC, pretende, “per il richiedente il beneficio (e non per i componenti del nucleo familiare), la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche
adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne
definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 3”.
Dai documenti prodotti dall' , risulta soltanto che il coniuge della ricorrente, signor CP_1 Per_1
sia stato detenuto nel periodo sopra indicato. Non risultano, invece, pronunce di condanna a
[...]
carico dei componenti del nucleo familiare.
In ogni caso, è pacifico che le predette misure non siano intervenute nei confronti della ricorrente, soggetto richiedente la prestazione del RDC.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, avuto riguardo alla tabella per le cause di previdenza di valore da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00.
Gli importi dovuti a titolo di compenso di avvocato si liquidano osservati i valori compresi tra i minimi e i medi.
Essendo stata la parte ricorrente, risultata vittoriosa, ammessa al Patrocinio a Spese dello
Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo
Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà
ex art. 130 del predetto T.U., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass.
pagina 7 di 8 civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 11590 del
3.5.2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione delle somme di euro 10.758,80 e CP_1
di euro 11.596,02, richieste per indebita percezione del reddito di cittadinanza in relazione,
rispettivamente, ai periodi da aprile 2019 a settembre 2020 e da novembre 2020 a ottobre 2021;
2) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3377/2022 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]
61 (c.f. ), rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al ricorso, CodiceFiscale_1
dall'avvocato Maurizio Lasio, presso il quale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Contro
l' , elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1
presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Doa e
Mariantonietta Piras, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 4.11.2022 la signora ha adito Parte_1
questo Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la
pagina 1 di 8 illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di € 10.758,80 avanzata dall' nei CP_1
confronti di in data 16.02.2022 per indebita percezione del RDC per mancanza dei Parte_1
requisiti di residenza e di cittadinanza per il periodo aprile 2019 – settembre 2020 e per l'effetto
- Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di ripetizione della somma di €
11.596,02 avanzata dall' nei confronti di in data 18.03.2022 per indebita CP_1 Parte_1
percezione del RDC domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi in
conseguenza della revoca del RDC per il periodo novembre 2020 – ottobre 2021e per l'effetto
- Dichiarare non dovute le somme richieste dall' alla ricorrente;
CP_1
- Con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore
antistatario”.
1.1. A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere titolare di reddito di cittadinanza (di seguito RDC), in seguito alla domanda prot. INPS-RDC-2019-1011243, revocata con provvedimento comunicato in data
16.11.2021.
La motivazione della revoca del reddito di cittadinanza era stata individuata nella “mancanza
del requisito di residenza e di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1), 2) L. 26/2019 – non rispetta i
requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e
non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
Con comunicazione datata 16.2.2022, ricevuta in data 4.3.2022, l' aveva informato la CP_1
ricorrente che “l'importo pari ad euro 10.758,80” ricevuto da aprile 2019 a settembre 2020 non era dovuto, e che lo stesso dovesse essere restituito entro 30 giorni dal ricevimento della missiva.
Inoltre, la ricorrente ha allegato di essere titolare di RDC, in seguito alla domanda prot. CP_1
RDC-2020-3083952, anch'essa revocata con provvedimento comunicato in data 12.12.2021.
La motivazione della seconda revoca del reddito di cittadinanza era la seguente: “domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n.
pagina 2 di 8 26 del 2019”.
Con comunicazione datata 18.3.2022, ricevuta in data 4.4.2022, l' aveva informato la CP_1
ricorrente che “l'importo pari ad euro 11.596,02” ricevuto da novembre 2020 ad ottobre 2021
non era dovuto, e che lo stesso doveva essere restituito entro 30 giorni dal ricevimento della missiva.
Avverso i predetti provvedimenti erano stati ritualmente inviati i ricorsi amministrativi per mezzo del portale (come da ricevute di deposito del 17.3.2022 e del 21.4.2022). CP_1
In seguito alla presentazione dei ricorsi amministrativi, la ricorrente, per il tramite del suo legale, era stata contattata per le vie brevi dal responsabile degli Uffici di Quartu CP_1
Sant'Elena, il quale aveva comunicato che era emerso un mero errore materiale al momento della presentazione della domanda del RDC, poiché era stato indicato un diverso Comune di residenza rispetto a quello effettivo.
Il responsabile aveva comunicato che, senza l'intervento del che aveva CP_1 CP_2
effettuato la segnalazione, per motivazioni di carattere esclusivamente tecnico – informatico, non era possibile evadere i ricorsi amministrativi e la richiesta di revisione relativa alla ripetizione di indebito.
1.2. Svolta tale esposizione dei fatti di causa, parte ricorrente ha quindi evidenziato l'erroneità
di entrambi i provvedimenti di revoca del RDC.
Per quanto concerneva il primo di essi, ha allegato di essere residente in Italia fin dalla nascita,
dapprima nel Comune di Quartu Sant'Elena e quindi, dall'8.7.2010, nel Comune di Selargius.
Per quanto concerneva il secondo di essi, ha allegato innanzitutto che la motivazione indicata si poneva quale diretta conseguenza della precedente illegittima revoca, e che, pertanto, anch'essa era da ritenersi integralmente priva di fondamento.
Inoltre, la motivazione indicata era comunque errata.
Il secondo provvedimento indicava quale motivazione “domanda presentata prima dello
pagina 3 di 8 spirare del termine di 18 mesi di cui all'art. 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”.
Tuttavia, ai sensi del comma 11 dell'art. 7 del D.L. n. 4/2019, convertito con la L. n. 26/2016,
“In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente
ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del
provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare
componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla
medesima data”.
Poiché era presente nel nucleo familiare della ricorrente una persona disabile, il termine di attesa avrebbe quindi dovuto essere di 6 mesi e non di 18 mesi.
2. L' si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
In particolare, ha rilevato che un'ulteriore domanda, presentata dalla ricorrente in data
12.5.2022, era stata respinta in ragione della presenza di un soggetto condannato con sentenza definitiva, intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta, come previsto dall'art. 7, comma 3,
del D. L. n. 4/2019, convertito con la L. n. 26/2019: si trattava dei signori , Persona_1 [...]
e , tutti facenti parte del nucleo familiare della ricorrente. Per_2 Persona_3
La predetta circostanza era assorbente, perché precludeva il riconoscimento del beneficio anche per i periodi in contestazione.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
Nelle note di trattazione scritta del 12.9.2023 l' ha ribadito che le ultime pratiche di RDC CP_1
presentate dalla ricorrente erano state respinte perché presentate prima dello spirare del termine dei 18 mesi di cui al citato art. 7, comma 11, e ha precisato che, in precedenza, la pratica risultava
“decaduta” per mancata indicazione tramite modello RDC-COM, dello stato detentivo del coniuge , come da comunicazione del 7.5.2022 della Guardia di Finanza, prodotta con Persona_1
le citate note.
******
pagina 4 di 8 4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Come risulta dalla relazione allegata dall' , la ricorrente ha presentato varie domande tese CP_1
ad ottenere il RDC.
La prima domanda, del 18.3.2019, indicava come residenza la via Montanaru 61 presso il
Comune di Quartucciu, invece che presso il diverso Comune di Selargius.
Le verifiche effettuate dal Comune di Quartucciu, non riscontrando una posizione anagrafica dell'utente, avevano fatto sì che la posizione della ricorrente “fosse posta in revoca” per mancanza del requisito di residenza in Italia da almeno 10 anni.
L' ha allegato che tale evenienza era stata resa nota all'avvocato della ricorrente, CP_1
segnalandogli la necessità di richiedere la correzione al Comune.
Nella stessa relazione, tuttavia, si è dato atto che la correzione della residenza era stata in seguito operata e che la pratica risultava nello stato di “terminata”.
La seconda domanda, del 10.10.2020, risultava corretta in quanto a residenza, ma era stata travolta dall'esito della precedente e le somme percepite erano state caricate, come per la prima domanda, nella procedura “indebiti”, con conseguente richiesta di restituzione.
La terza domanda, del 25.2.2022, era stata respinta, in quanto presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, sopra citato.
La quarta domanda, del 12.5.2022, era stata respinta per la presenza di soggetti condannati con sentenza definitiva intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta (art. 7, comma 3, del D.L. n.
4/2019, convertito in L. n. 26/2019): si trattava dei citati , e Persona_1 Persona_2 Per_3
tutti facenti parte del nucleo familiare della
[...] Parte_1
La quinta domanda, del 27.7.2022, era stata respinta per le medesime ragioni della quarta.
Dalla citata nota della Guardia di Finanza – 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari del
7.5.2022 risulta che il coniuge della ricorrente, signor , inserito nel suo nucleo Persona_1
familiare, è stato detenuto presso la casa di reclusione E. Scalas di Cagliari per il periodo dal pagina 5 di 8 18.12.2020 al 21.12.2020 e che, successivamente, è stato posto agli arresti domiciliari.
Risulta altresì che la ricorrente non ha comunicato tale circostanza, secondo le modalità
previste (modello RDC – COM).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La presente causa ha ad oggetto due distinti periodi, fatti oggetto di comunicazioni di revoca e di richieste di ripetizione di indebito: il primo di essi dall'aprile 2019 al settembre 2020 ed il secondo dal novembre 2020 all'ottobre 2021.
In relazione al primo periodo, si osserva che, pacificamente, la ricorrente ha sempre risieduto nel territorio della Repubblica Italiana.
Per errore, nella prima domanda, ella ha indicato quale luogo di residenza la via Mantanaru n.
61 presso il Comune di Quartucciu, mentre la residenza corretta era presso quello di Selargius.
Ciò, tuttavia, evidentemente non comporta l'assenza del requisito anagrafico in capo alla ricorrente.
Di conseguenza, la revoca è stata illegittimamente disposta e la pretesa dell' relativa alla CP_1
prima comunicazione di indebito non ha fondamento.
In relazione al secondo periodo, si osserva che, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma
11, del D.L. n. 4/2019, “In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere
richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto
mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del
nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei
mesi dalla medesima data”.
Nel caso di specie, le successive domande sono state presentate unicamente a motivo dell'illegittimità della precedente revoca.
Essendo pertanto illegittimo il primo provvedimento di revoca, si ritiene che, di conseguenza,
non rilevi il termine dei 18 mesi o dei 6 mesi previsto dalla norma sopra citata per la pagina 6 di 8 riproposizione della domanda, avendo la ricorrente continuativamente diritto alla prestazione anche per il periodo successivo al settembre 2020.
Se, infatti, non fosse intervenuta la prima revoca, illegittima per le ragioni sopra esposte, la ricorrente non avrebbe avuto necessità di inoltrare le nuove domande.
Si osserva inoltre che l'art. 2, comma 1, lettera c-bis), del D.L. n. 4/2019, convertito con la L.
n. 26/2019, per la concessione del RDC, pretende, “per il richiedente il beneficio (e non per i componenti del nucleo familiare), la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche
adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne
definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati
all'articolo 7, comma 3”.
Dai documenti prodotti dall' , risulta soltanto che il coniuge della ricorrente, signor CP_1 Per_1
sia stato detenuto nel periodo sopra indicato. Non risultano, invece, pronunce di condanna a
[...]
carico dei componenti del nucleo familiare.
In ogni caso, è pacifico che le predette misure non siano intervenute nei confronti della ricorrente, soggetto richiedente la prestazione del RDC.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, avuto riguardo alla tabella per le cause di previdenza di valore da euro 5.200,01 fino ad euro 26.000,00.
Gli importi dovuti a titolo di compenso di avvocato si liquidano osservati i valori compresi tra i minimi e i medi.
Essendo stata la parte ricorrente, risultata vittoriosa, ammessa al Patrocinio a Spese dello
Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo
Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà
ex art. 130 del predetto T.U., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass.
pagina 7 di 8 civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 11590 del
3.5.2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che l' non ha diritto alla ripetizione delle somme di euro 10.758,80 e CP_1
di euro 11.596,02, richieste per indebita percezione del reddito di cittadinanza in relazione,
rispettivamente, ai periodi da aprile 2019 a settembre 2020 e da novembre 2020 a ottobre 2021;
2) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che liquida in CP_1
euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Cagliari, 29.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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