Sentenza 12 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
I D A 0 , S 3 1 S O 3 . A L 5 T T L R , O . A A R ' N I L D L 3 E 7 A - D T 8 I S - S S O 1 N C 1 P E M A S I E D N REPUBBLICA ITALIANA G A A , G D O O E E A T R L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T T T I S N I A R E I G L S D E L E LA CORTE SUPREMA DI CA HONE R E Oggetto O D SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Prof. Antonio LA TORRE Primo Presidente Agg.to R.G. N. 9469/97 Cron.3628 Dott. Romano PANZARANI Presidente di Sezione Dott. Antonio SENSALE Presidente di Sezione Rep. Dott. Francesco AMIRANTE Consigliere Ud. 30/04/98 Dott. Sergio MATTONE Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZION Dott. Antonio VELLA Consigliere UFFICIO COPIE. Rilasciata copia studio Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere al SIG. L SOLE 24 ORE per diritti 3000 Dott. Ettore GIANNANTONIO Rel. Consigliere 11 12 FEB. 1999 ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SEN TENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in DELL'OSSO COSTANTINO, elettivamente MANTEGAZZA 24, presso lo studio LIRE 300 ROMA, VIA CANC dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato URBANO AQUILINO, giusta delega a margine del ricorso;
CK880980
- ricorrente -
BAZIONE PIE 1998
contro
TegaleFilasciate quilino 267 MORETTI TOMMASO, REGIONE PUGLIA;
al Sig. por dirid -1- 量 容 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia legale del Sig. REG. PUGLIA ingiurisdizione per regolamento preventivo di per diritti L. 424/97 del Tribunale relazione al giudizio pendente n. || 15 GIU, 1999. IL CANCELLIERE amministrativo regionale di BARI;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/98 dal Consigliere Dott. Ettore GIANNANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonino LE che ha concluso per la giurisdizione amministrativa. CORTE SUPREME DI CASSAZIONE LIRE 1000 CANCELLERIA RIE FFICE O studio studio мо U ichiest MAG. 1999 dal sig. R . A0583110 diring CANCELLIERË per 0 2 IL A0583115 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE COPIE AQ583114 studio UFFICIO L Richiesta copia G dal sig. FI diritti L.
1-4GIU. 1999 per CANCELLIERE LIRE 1500 il $18845 E1884621 -2- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia soll dal Sig. Кож per diritti L. # 13 SET 1999 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIERE Con ricorso in data 10 maggio 1997 il dott. Tommaso Moretti ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (R.R. n. 424/97) la delibera della Giunta Regionale Pugliese in data 23 dicembre 1996 n. 7853 con la quale ha deciso di non confermare il dott. Moretti nell'incarico di direttore generale dell'Azienda USL BA/1. Il ricorso è stato notificato sia alla Regione Puglia, sia al dott. Costantino Dell'Osso, in qualità di controinteressato. Il dott. Dell'Osso propone regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi a queste Sezioni Unite chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del Pretore competente quale giudice del lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE In base alla normativa che disciplina l'organizzazione sanitaria, le Unità sanitarie locali sono enti strumentali della Regione dotati di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502). || direttore generale ha il potere di gestione e di rappresentanza dell'Unità; è nominato dalla Regione tra coloro che abbiano inoltrato domanda e siano in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti 3 rispetto alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni (art. 1, comma 1 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517); il suo rapporto di lavoro con la Regione è a tempo pieno ed è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale i cui contenuti sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Difatti il d.p.c.m. 19 luglio 1995 stabilisce che il contratto di lavoro del direttore generale, predisposto dalla Regione, è sottoscritto entro quindici giorni dalla nomina e ha la durata di cinque anni;
il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto;
nulla gli è dovuto a titolo di indennità di recesso nei casi di decadenza previsti dall'art. 3, comma 6, del d.l. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;
per quanto non previsto si applicano gli articoli 2222 e segg. del codice civile. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i principi indicati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto (art. 1 comma 6 del d.l. citato). Questa Corte ha già affermato che il rapporto di lavoro del direttore generale delle Unità sanitarie locali deve essere qualificato come rapporto di diritto privato di lavoro autonomo;
che tuttavia sia il procedimento di nomina, sia il procedimento di conferma o di risoluzione del contratto non si svolgono su un piano paritetico, ma comportano una valutazione discrezionale rispetto alla quale i soggetti interessati possono far valere posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. (Cass. 23 aprile 1998 n. 4214; Cass. 16 aprile 1998 n. 3882). In particolare, per quanto riguarda il potere di conferma o di risoluzione dell'incarico, è stato osservato che le circostanze che la Regione deve valutare (risultati amministrativi e gestionali ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente) non attengono a specifiche inadempienze del direttore generale, bensì ai risultati da lui ottenuti e sono suscettibili di apprezzamento largamente discrezionale. Il potere di conferma o di risoluzione è dunque un potere discrezionale della pubblica amministrazione che si conclude con un provvedimento amministrativo motivato. Le eventuali illegittimità di tale provvedimento non comportano lesioni di diritti soggettivi, ma di interessi legittimi e debbono come tali essere fatti valere dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa. Non vale d'altra parte richiamare come precedente contrario la decisione di questa Corte (Cass. 21 marzo 1997 n. 2518) che ha affermato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nella controversia relativa alla revoca di un direttore amministrativo di una unità sanitaria locale, Difatti la disciplina del provvedimento di mancata conferma del direttore generale della U.S.L. ha natura del tutto diversa da quella del provvedimento di revoca del direttore sanitario dell'azienda: il primo è provvedimento discrezionale e 5 S autoritario, ed è quindi oggetto della giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa;
il secondo invece è provvedimento paritetico di accertamento di inadempimento di precise norme contrattuali ed è quindi oggetto della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Deve essere dunque dichiarata nella presente controversia la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria amministrativa. spese di questo regolamento non essendosi costituita in Nulla per giudizio l'altra parte.
P. Q. M.
la Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Nulla per le spese di questo regolamento Così deciso il 30 aprile 1998. Il Presidente Il Relatore Store frammanatorio Dill ine Depositato in Cancellaria 11 Collaboratore di Cancelleriещё 12 FEB 1999 I , D IL ABORATORE DI CANCELLERY O LL O I B D 3 53 A ST . O N P IM 3 1-8-7 0 A 1 D E 1 T EN E G G E L A ELL D